Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00837/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4031 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento, previa sospensiva
del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. AU GA e uditi per le parti i difensori
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con pec in data 26.09.2025 l'Associazione NAGA ODV di -OMISSIS-, in nome del ricorrente, rappresentava la sua volontà di presentare domanda di protezione internazionale, comunicando che si sarebbe presentato presso gli Uffici per formalizzare la stessa, chiedendo che la Questura segnalasse alla Prefettura la sua richiesta di accesso alle misure di accoglienza di cui alla D.Lgs. n. 142/15, e dichiarando nella stessa il suo stato di indigenza.
Il ricorrente ha in seguito prenotato un appuntamento davanti alla Questura di -OMISSIS- per la presentazione della domanda di protezione internazionale in data 7.11.2025, di cui non ha riferito l’esito.
Con il presente ricorso, l’istante contesta il silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull'istanza di attivazione delle misure di accoglienza.
Come correttamente dedotto dalla difesa erariale, solo se la manifestazione di volontà di ottenere la protezione si è tradotta nella formulazione della relativa domanda, sussistono i presupposti per l’attivazione delle misure, laddove nel caso di specie, come detto, la richiesta di attivazione di misure di accoglienza è stata presentata contestualmente alla manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, alla Questura di -OMISSIS-, con richiesta di interessare la Prefettura, nei cui confronti, non è pertanto stata presentata alcun domanda idonea a determinare l’apertura del procedimento e il conseguente obbligo di provvedere.
In conclusione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese del giudizio, le stesse vanno compensate in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 9 gennaio 2026 e 5 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RD OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AU GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU GA | RD OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.