Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02066/2026REG.PROV.COLL.
N. 02043/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Aldo Cucinella e Francesco Cucinella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della CONSOB;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’avvocatura Generale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la Cons. UN IN e udito per la parte appellante l’avvocato Francesco Cucinella.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in appello il sig. -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. -OMISSIS-/2024 che ha respinto il ricorso dal medesimo proposto ai fini dell’annullamento della delibera Consob n. 22788 del 20.07.2023, comunicata il 21.07.2023, relativa “ al giudizio di non idoneità ” alla promozione alla qualifica di condirettore dalla qualifica di funzionario di 1°, per l'anno 2020, espresso nei confronti del ricorrente.
2. Il ricorrente, dipendente della Consob, con qualifica di Consigliere senior, corrispondente alla qualifica di funzionario di 1a, ha impugnato gli atti relativi alla procedura di scrutinio per la promozione alla qualifica di “ condirettore ”, alla quale risultavano destinati 10 posti nella dotazione organica del 2020, indetta ai sensi dell’art. 52 del regolamento del personale della Consob.
3. La procedura di valutazione si è conclusa con una graduatoria finale (approvato con la delibera n. 22788/2023) che ha visto assegnare al decimo classificato il punteggio complessivo di 94,230, a fronte di un punteggio minimo per l’idoneità alla promozione fissato a 93 punti.
4. Il ricorrente si è collocato al 65° posto con un punteggio di 88,830, inferiore di 4,17 rispetto alla soglia di idoneità e di 5,40 rispetto al punteggio del candidato collocato in decima posizione.
5. Lamentando la violazione delle norme sulla competenza degli organi previste dal regolamento del personale, la mancata previsione ed esternazione preventiva dei criteri di valutazione e di assegnazione dei punteggi, l’illegittimo riconoscimento quale titolo valutabile lo svolgimento di mansioni della qualifica superiore e l’omessa valutazione di elementi informativi contenuti nel fascicolo personale, l’odierno appellante ha impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio la graduatoria finale e gli atti ad essa presupposti.
6. Con la sentenza in epigrafe l’adìto TAR ha respinto il ricorso; il TAR richiamando la propria costante giurisprudenza ha respinto il ricorso sui seguenti rilievi: (i) è stata omessa l’impugnazione della decisione del 16 luglio 2014 (recante “ Definizione dei criteri di valutazione per le promozioni alle qualifiche dirigenziali ”); (ii) risulta rispettato il reparto di competenze tra gli organi; (iii) ha giudicato congrua la motivazione espressa mediante il voto numerico facendo uso anche di sottocriteri ed esplicitando le relative ragioni; (iv) manca la prova sulla disparità di trattamento con analoghe posizioni; (v) manca l’allegazione della possibilità di rientrare nella graduatoria in posizione utile e (iv) è ragionevole la predeterminazione dei titoli valutabili.
7. Il ricorso in appello è affidato alle seguenti censure:
I. “ Error in iudicando – violazione e falsa applicazione di legge – violazione del regolamento del personale della Consob, adottato con delibera n. 13959 del 4 dicembre 2002 e ratione temporis applicabile alla procedura in esame, nella parte che regola le promozioni alle qualifiche della carriera direttiva superiore e lo scrutinio per valutazione comparativa – artt. 51-56 – violazione dell’art. 54 del regolamento del personale Consob ratione temporis vigente ”;
II. “ Error in iudicando – violazione e falsa applicazione di legge – violazione del regolamento del personale della Consob, adottato con delibera n. 13959 del 4 dicembre 2002 – eccesso di potere – illogicità – difetto di istruttoria – mancata previsione ed esternazione dei criteri di valutazione e di assegnazione dei punteggi”;
III. “Error in iudicando – violazione di legge – violazione dell’art. 57 del regolamento del personale della Consob che ha riconosciuto lo svolgimento di mansioni della qualifica superiore quale titolo per l’inquadramento nella qualifica superiore – eccesso di potere – illogicità – violazione del principio di imparzialità e buona amministrazione – travisamento – irrazionalità delle valutazioni della commissione con riguardo ad alcuni sottocriteri relativi ai titoli “qualità del servizio prestato“ e “attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore” – erroneità del sistema di valutazione dei titoli da essa adottato”;
IV. “Error in iudicando – violazione di legge – violazione dell’art. 52, c.2 e 54, commi 2 e 10 del reg. pers. – eccesso di potere – illogicità – difetto di istruttoria – violazione del principio di buona amministrazione – la giunta ha omesso di trasmettere alla commissione alcuni elementi informativi dovuti (trasmissione alla commissione solo degli ultimi due rapporti valutativi annuali)”.
8. Si è costituita in giudizio la Consob, insistendo per la reiezione del gravame.
9. Previo deposito di memorie e repliche la causa è stata chiamata per la discussione in occasione dell’udienza pubblica del 12 marzo 2026 a seguito della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo complesso motivo d’appello si censura l’erroneità della declaratoria di inammissibilità e di rigetto assunta in ordine al primo motivo originario con cui il ricorrente aveva dedotto la violazione delle norme del regolamento del personale applicabili ratione temporis .
A tale riguardo l’appellante fa presente di aver censurato il mancato rispetto nella procedura di avanzamento in esame delle competenze previste dagli art. 51-56 del regolamento del personale, in particolar modo la competenza attribuita alla “NT di scrutinio” che sarebbe stata scavalcata dalla “Commissione Consob”, sin dalla prima applicazione nel 2003 (delibera della Commissione n. 14100 del 29 maggio 2003). Nello specifico aveva dedotto che la NT di scrutinio non ha provveduto, come richiesto dall’art. 54 del regolamento, alla preliminare predeterminazione dei criteri e dei fattori di valutazione avuto riguardo ai titoli oggetto di valutazione e non ha definito la ripartizione dei 99 punti tra i titoli oggetto di valutazione ma ha predisposto degli scrutini incompleti contenenti una valutazione parziale, offrendo così spazio per un giudizio da parte della Commissione Consob.
L’appellante evidenzia che in base al regolamento la Commissione non ha un potere di “disporre” ma soltanto di “conferire” la promozione nel rispetto della competenza concorrente spettante alla NT di scrutinio e alla Commissione esaminatrice.
Evidenzia inoltre come in primo grado aveva specificamente censurato l’illegittimità della decisione della Commissione Consob del 16 luglio 2014 (recante “ Definizione dei criteri di valutazione per le promozioni alle qualifiche dirigenziali ”) che, contrariamente a quanto assunto dal Tar, costituiva chiaramente oggetto di specifica impugnazione, avendo sottratto poteri della NT e sostituito alcuni dei titoli oggetto di scrutinio.
Aveva ritenuto illegittimo infine anche l’operato della “Commissione esaminatrice” che, pur rispettando le modalità fissate dalla Commissione Consob con delibera n. 14100 del 29.05.2003 lo ha fatto in assenza della preventiva definizione, ex art. 54 reg., da parte della NT di scrutinio dei relativi criteri di valutazione e parametri di attribuzione del punteggio. Questa assenza non avrebbe soltanto reso impossibile l’esercizio di un controllo ex post ad opera dell’autorità giudiziaria ma anche la produzione della prova di “resistenza” da parte del ricorrente in prime cure, per il fatto che ogni ipotesi di formulare apprezzamenti tecnici alternativi a quelli formulati dall’amministrazione sarebbe stata inammissibile.
Evidenzia, quindi, per la prima volta in appello, che annullando i giudizi illegittimi della Commissione Consob, e dovendo essere attribuiti ancora 33 punti dei totali 99, il punteggio del dott. -OMISSIS-risulta pari a 62,28 mentre quelli dei dott. -OMISSIS- e -OMISSIS-sono rispettivamente pari a 62,89 e 62,58 e quello dell’ultimo degli idonei è pari a 61,38. Siccome il punteggio di tutti i candidati oscilla tra 62,95 e 60,53, con una differenza tra il primo e l’ultimo pari a 2,42, dal rinnovo della procedura valutativa il ricorrente potrebbe ottenere il sperato risultato massimo.
1.2. Il motivo di appello, sulla scorta dei condivisibili precedenti anche di questo Consiglio di Stato (sentenza n. 1760/2021) e del Tar Lazio n. 373/2016, è infondato per ragioni che si seguono.
Il Collegio non ravvisa nella procedura di avanzamento i vizi denunciati dall’appellante.
In base al regolamento del personale della Consob, ratione temporis vigente, prodotto dalla ricorrente in primo grado, di cui alla delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni, le promozioni nell'ambito della carriera direttiva (art. 51 reg.) hanno luogo, a scelta per merito o mediante valutazione comparativa, per la qualifica immediatamente superiore e per il numero di posti annualmente determinato dalla Commissione.
L’art. 52, comma 2, del regolamento dispone che le promozioni alla qualifica di condirettore sono conferite dalla Commissione ai funzionari di prima con anzianità nella qualifica non inferiore a quattro anni, che abbiano sostenuto una prova orale valutativa, intesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l’espletamento delle funzioni proprie della qualifica da conferire, in conformità della graduatoria formata dalla Commissione stessa sulla base degli elementi informativi e valutativi forniti dalla NT di scrutinio di cui al successivo art. 55; di tenore analogo è il comma 4 per le promozioni dei primi funzionari.
L’art. 54, comma 1, lett. a), del regolamento prevede che, ai fini della promozione prevista dal precedente art. 52, comma 2, la NT di scrutinio di cui al successivo art. 55 determina preliminarmente i criteri ed i fattori di valutazione, fissando i coefficienti numerici da attribuire per le varie qualifiche, avuto riguardo ai seguenti titoli o categorie di titoli: “qualità del servizio prestato”, “risultato conseguito nella prova” di cui al precedente art. 52, commi 2 e 3, “requisiti di preparazione professionale”, eventuali pubblicazioni scientifiche attinenti al campo di attività dell’Istituto, “esperienza nella qualifica ricoperta”, “attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore”.
La norma, diversamente dalle disposizioni che regolano le promozioni alla qualifica di funzionario di 1a e primo funzionario e le promozioni del personale delle carriere operativa e servizi generali (dove l’intero iter compete alla NT di scrutinio) attribuisce alla Commissione (e non alla NT) il compito di formare la graduatoria.
Tanto implica una attività tecnico discrezionale in quanto è da esercitare sulla base di “elementi informativi e valutativi” forniti dalla NT ai fini del conferimento della promozione.
L’art. 55 (recante “NT di scrutinio”) al comma 1 prevede che per le citate promozioni la NT di scrutinio, dopo la determinazione dei criteri di applicazione, procede entro il primo quadrimestre di ogni anno agli scrutini previsti dall’art. 54, dai quali risulta la “valutazione finale di tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di promuovibilità”.
Dalla sentenza del Tar Lazio n. 373/2016, richiamata dall’amministrazione resistente quale precedente significativo proprio in ordine ad identica censura, si apprendono alcune premesse che consentono di risalire alla ratio dell’art. 54 che non reca una formulazione particolarmente chiara.
Nello specifico si evince che il sistema degli avanzamenti della Consob è stato modificato a decorrere dal 1° gennaio 2003, mentre, sino all’anno 2002, le promozioni alla qualifica di condirettore erano tutte disposte dalla Commissione in conformità alle graduatorie formate dalla NT di scrutinio.
Nel sistema previgente, quindi, la Commissione si limitava al mero recepimento, con apposita delibera, di graduatorie formate del tutto autonomamente dalla NT di scrutinio, previa determinazione dei criteri da parte della stessa, sicché l’allora vigente art. 53 della I parte del regolamento del personale stabiliva che la NT di scrutinio dovesse determinare preliminarmente i criteri ed i fattori di valutazione relativi sia agli avanzamenti alla qualifica di condirettore (qualifica direttiva superiore) sia agli avanzamenti alle qualifiche di funzionario di 1^ e di primo funzionario (qualifiche direttive inferiori).
A decorrere dal 1° gennaio 2003, il titolo VIII della I parte del regolamento del personale è stato modificato, a seguito di accordi stipulati con le Organizzazioni Sindacali, con le quali è stato condiviso l’intento di attribuire alla Commissione il ruolo decisionale per le promozioni della carriera direttiva superiore che, fino ad allora, era stato proprio in capo alla NT di scrutinio.
La ratio di tale modifica regolamentare e dell’odierna norma è quindi evidente, nel senso che, tenuto anche conto del carattere fiduciario degli incarichi che possono essere attribuiti al personale con qualifica direttiva superiore, la valutazione circa il conferimento delle promozioni alla qualifica di condirettore, così come alle successive qualifiche superiori, è opportuno che spetti alla Commissione, cui compete l’attribuzione di detti incarichi, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob.
Questa è quindi la ragione, per la quale il testo vigente dell’art. 52, I parte del regolamento del personale stabilisce che le promozioni alla qualifica di condirettore sono “conferite” dalla Commissione in conformità alla graduatoria formata dalla Commissione stessa e non più dalla NT di scrutinio, restando alla NT il compito di fornire alla Commissione “elementi informativi e valutativi” utili alle decisioni della Commissione medesima.
Il Collegio ritiene che, pur nella poco chiara formulazione del testo regolamentare, l’interpretazione data dall’Autorità amministrativa (e da sempre avvallata dal Tar Lazio) sia quella più coerente e ragionevole sotto un profilo sistematico. La ripartizione di competenze tra Commissione e NT di scrutinio, infatti, come anche evidenziato dall’amministrazione, è nel senso dell’attribuzione di un potere decisionale alla Commissione e di un potere più spiccatamente istruttorio alla NT di scrutinio che, per l’appunto, deve fornire alla Commissione gli elementi informativi e valutativi.
Di talché, è consequenziale ritenere che la Commissione debba stabilire i criteri per orientare le valutazioni di propria competenza più marcatamente discrezionali, come ha fatto in via generale con la deliberazione del 2014 e che la NT di scrutinio debba stabilire i criteri per tradurre in punteggio gli elementi di valutazione a carattere maggiormente oggettivo.
Emerge dagli atti e dalla prassi amministrativa che la Commissione, con decisione del 16 luglio 2014, ha determinato in via generale i criteri per l’attribuzione dei giudizi di propria competenza nello scrutinio per la valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di condirettore e che la NT di scrutinio e la Commissione hanno deciso di conformarsi a tale decisione nella procedura per cui è causa (verbale della NT 2 del 22.6.2023 e verbale della Commissione 6293 del 19.7.23).
Con il provvedimento del 16 luglio 2014 (recante: “Definizione dei criteri di valutazione per le promozioni alle qualifiche dirigenziali”), appena richiamato, è stato attribuito un punteggio massimo di 33 punti al requisito della “ qualità del servizio prestato ” – di cui 12 corrispondenti agli elementi di giudizio desumibili dai rapporti valutativi annuali e 21 attribuiti al giudizio della Commissione – e un punteggio massimo di 30 punti per il requisito dell’“ attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore ”, di cui 15 corrispondenti agli elementi di giudizio desumibili dai rapporti valutativi annuali e 15 attribuiti al giudizio della Commissione.
Infatti, come si evince dalla Relazione per la Commissione del 23 giugno 2023, tenuto conto dei criteri definiti dalla Commissione per i soli giudizi di sua competenza e delle disposizioni contenute nel Regolamento del personale in relazione ai punteggi attribuibili a ciascuna categoria di titoli per lo scrutinio alla qualifica di condirettore dalle qualifiche di funzionario di 1a e di primo funzionario, anche la NT di scrutinio ha proceduto alla determinazione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi riferiti alle valutazioni di propria competenza, pure disconstandosi, con riguardo ad alcuni di essi, da quanto effettuato nelle precedenti sessioni, nel preciso intento di aderire ad indirizzi giurisprudenziali sopravvenuti.
Ne consegue l’infondatezza del rilievo dell’appellante secondo cui nella procedura in esame neppure la NT avrebbe determinato preliminarmente i criteri ed i fattori di valutazione avuto riguardo ai titoli o categorie di titoli oggetto di valutazione.
Analogamente è infondata la censura, secondo cui la Commissione si sarebbe riservata “36 punti su 99 totali attribuendosi il giudizio su alcuni dei titoli […] tassativamente oggetto di valutazione, ex art. 54, Reg. pers.[…] da parte della NT di scrutinio” e avrebbe “definito il contenuto dello scrutinio restante alla NT (cioè l’attribuzione dei 63 punti residui) trasformando la valutazione dei titoli in “elementi di giudizio desumibili dai rapporti valutativi annuali”, conseguentemente, riducendo la funzione di “valutazione” assegnata dal Regolamento alla NT di scrutinio in attività di trasformazione in punteggi numerici dei giudizi attribuiti nei rapporti valutativi.
Come già specificato sopra, dalle norme regolamentari in esame non discende in alcun modo che la NT di scrutinio abbia il “tassativo” compito di ripartire i 99 punti (stabiliti quale punteggio massimo attribuibile nelle promozioni in questione) tra i titoli oggetto di valutazione, per cui la ripartizione operata dalla Consob è da ritenersi legittima.
In particolare, emerge dall’art. 54, comma 3, che nello scrutinio per condirettore i punteggi da assegnare, rispettivamente, alla “attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore”, alla “prova orale valutativa” ed alla “esperienza nella qualifica ricoperta”, sono, pari a 30, 10 e 4.
In ultimo, del tutto infondato risulta l’addebito secondo cui la “funzione di valutazione” assegnata dal Reg. del Pers. alla NT di scrutinio sarebbe stata “ridotta” in “attività di trasformazione in punteggi numerici dei giudizi attribuiti nei rapporti valutativi”. Tale attività di trasformazione dei punteggi (lungi dal costituire una deminutio delle funzioni attribuite alla NT), è, invece, del tutto coerente con la ripartizione delle competenze tra Commissione e NT di scrutinio e con la “funzione di accertamento tecnico” riconosciuta a quest’ultima dal giudice amministrativo (TAR Lazio-Roma, sentenza n. 373/2016) ed in relazione ad essa, come già detto, la NT di scrutinio, nella procedura oggetto di gravame ha operato autonome valutazioni (Relazione 23.6.2023, cit.).
Ancora infondata risulta la censura nei confronti della Commissione secondo cui essa, sempre con riguardo alle categorie A.2 e D.2, avrebbe “sostituito” le categorie previste dal Regolamento della “qualità del servizio prestato” e della “attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore” con il “livello di responsabilità connesso alle funzioni svolte” e con “livello dell’impegno richiesto dagli incarichi concretamente espletati nel periodo di riferimento”.
Conferma si ottiene dalla semplice lettura dei criteri (cfr. relazione della NT di scrutinio del 23 giugno 2023 e suoi allegati e dal verbale della Commissione del 19 luglio 2023, n. 6293); infatti, come si desume dalla compiuta descrizione dei criteri e dalla definizione delle connesse voci in cui si ripartiscono i giudizi, per ciascuna delle suddette categorie la Commissione ha soltanto esplicitato gli elementi ritenuti più pregnanti al fine di esprimere i giudizi di sua competenza, nell’ottica (condivisa e, anzi, raccomandata dalla giurisprudenza amministrativa intervenuta nel tempo con riguardo alle procedure di scrutinio per valutazione comparativa della specie).
E’ infine infondato anche il rilievo in ordine all’illegittimo operato della “Commissione di esame” per la mancata predeterminazione dei criteri valutativi da parte della NT di scrutinio.
Va premesso che tutti i candidati hanno conseguito punteggi prossimi al massimo (tra punti 9.65 e punti 10), in un contesto nel quale la prova d’esame contribuisce al punteggio complessivo previsto dal Regolamento per le procedure in discorso (punti 99) per un massimo di 10 punti.
Il ricorrente, invero, non ha partecipato all’esame ma si è avvalso della facoltà di utilizzare l’esito dell’esame sostenuto in precedenza e pertanto appare dubbio il suo interesse a dolersi dei vizi sollevati in ordine all’attività di quella Commissione di esame.
In ogni caso, sulla base delle norme regolamentari prima esaminate alla NT di scrutinio (art. 54, comma 1, lett. a) non compete il compito di predeterminare criteri di svolgimento della prova orale o di fissazione di punteggio o parametri di valutazione, atteso che l’esame si svolge dinanzi ad un organo distinto, quale, appunto, la Commissione esaminatrice, che opera in via del tutto autonoma, tra l’altro secondo principi fissati direttamente dal Regolamento (che, come visto, stabilisce all’art. 52, co. 2, il contenuto e le finalità della prova e all’art. 52, co. 3, la validità, nell’ambito di future sessioni di avanzamento, del risultato in essa conseguito) e, in attuazione di questo, dalla Commissione nella delibera n. 14100/2003 che l’appellante afferma essere stata rispettata.
Per la prova orale, di competenza della Commissione esaminatrice, il regolamento prevede che il punteggio massimo attribuibile è pari a 10 punti. Non trattandosi di una valutazione comparativa dei canditati e avendo l’esame la finalità di accertare il possesso dei requisiti necessari per l’espletamento delle funzioni proprie della qualifica da conferire (e per poter accedere al successivo scrutinio comparativo), non si ritiene necessaria la predeterminazione ex ante di rigidi criteri di valutazione ma sono sufficienti criteri di massima, potendosi quindi considerare legittimo il ricorso alla valutazione “come d’uso” richiamata in atti.
Perciò si considera legittima l’attribuzione del voto numerico ai fini del giudizio dell’esame orale dei singoli candidati senza preventiva definizione da parte della NT di scrutinio di criteri e parametri. Altrettanto correttamente la NT si è limitata di prendere atto dei risultati conseguiti dai singoli candidati e di trascriverli tra gli “elementi informativi e valutativi” destinati alla Commissione, per le operazioni di formazione della graduatoria.
Emerge dai verbali che la Commissione esaminatrice nominata ex art. 56 del Regolamento ha puntualmente seguito tutte le istruzioni contenute nella delibera n. 14100/2003, ha predeterminato i singoli temi da assegnare a ciascun candidato (cfr. i verbali nn. 5, 7, 8, 10, 2, 14, 16) e, durante lo svolgimento delle prove, ha rivolto le pertinenti domande deliberando, al termine delle relative sedute, all’unanimità l’attribuzione dei singoli punteggi ai candidati che, in dette sedute, hanno sostenuto la prova (cfr. i verbali n. 6, 9, 11, 13, 15).
E privo di fondamento anche il rilievo secondo cui la NT di scrutinio doveva operare prima della Commissione esaminatrice, che ha terminato i propri lavori il 21 giugno 2021 e, dunque, prima che si insediasse la NT stessa (il 17 aprile 2023).
Per accedere allo scrutinio di cui si discute è necessario (per coloro che vi accedano per la prima volta o, anche, per coloro che desiderino nuovamente sostenere la prova già sostenuta in una precedente sessione) essere in possesso di un risultato “valido” della prova valutativa, e questo rende del tutto logico, oltre che legittimo, che l’attività della Commissione esaminatrice sia stata avviata e si conclusa prima dell’avvio dei lavori della NT.
2. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza per aver ritenuto infondato il secondo motivo di primo grado con cui il ricorrente aveva lamentato la mancata predeterminazione (né tanto meno la successiva esplicitazione) da parte dalla Commissione dei criteri atti a regolare l’attribuzione del giudizio valutativo e di assegnazione dei punteggi per i titoli ‘qualità del servizio prestato’ e ‘attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore’, in spregio al principio di trasparenza.
A tale riguardo si rappresenta – per la prima volta in grado di appello - che la decisione Consob del 16 luglio 2014, richiamata negli atti impugnati, non ha definito in generale i criteri di valutazione per le promozioni alle qualifiche dirigenziali ma esclusivamente per la sessione di avanzamento 2013, come emergerebbe dalla proposta del Presidente n. 59533/2014.
Evidenzia l’appellante che tali criteri sono stati fatti propri dalla Commissione per la sessione 2020 soltanto con il verbale n. 6293 del 19.07.23, ovvero dopo che erano terminate le operazioni di valutazione della NT la quale ha trasmesso gli atti relativi alla procedura, quando era quindi a conoscenza dei nominativi dei candidati e dei relativi curriculum .
I criteri utilizzati sarebbero perciò illegittimi, perché adottati da parte della Commissione soltanto dopo la conoscenza dei curricula di tutti i candidati. I criteri sarebbero inoltre arbitrari in quanto manca qualsiasi riferimento che consenta di ricostruire l’ iter logico seguito dalla Commissione.
2.1. La censura oltre che inammissibile è anche infondata.
Il rilievo è inammissibile per l’estrema genericità in quanto l’appellante non spiega, in relazione alle singole voci che compongono i giudizi espressi dalla Commissione, come le asserite illegittimità si sarebbero tradotte in giudizi illegittimi sulla sua posizione o su quella di altri candidati.
Il motivo è altresì inammissibile laddove in violazione dell’art. 104 c.p.a. è finalizzato ad introdurre in appello la nuova censura sulla tardiva/illegittima introduzione da parte della Commissione – con richiamo ai criteri asseritamente valevoli soltanto per la sessione 2013 - dei criteri di valutazione per la NT di scrutinio ad adempimento già compiuto.
Non si potrà tenere conto di questo rilievo siccome tardivamente introdotto con inammissibile ampliamento dell’originario thema decidendum .
Volendo comunque esaminare il merito, emerge chiaramente dagli atti della Commissione che la stessa ha avuto piena conoscenza del set integrale degli elementi informativi e valutativi riferiti a ciascun candidato in quanto trasmessi, proprio come previsto dalla norma regolamentare, dalla NT di scrutinio e che, sulla base di tali elementi informativi, ha esplicitato le valutazioni – attenendosi ai criteri che, sin dal 2014, vengono a tale fine utilizzati - su ciascun candidato, con un giudizio globale di sintesi, per ciascuna voce di giudizio, con espressa indicazione delle attività ritenute rilevanti nell’apprezzamento della Commissione stessa.
In particolare, dalla lettura dei verbali di scrutinio nn. 6293 e 6295 emerge, diversamente da quanto asserito dalla parte, che la Commissione ha valutato comparativamente i candidati, che sono comparsi uno di seguito all’altro, ed ha esplicitato per ciascun candidato, secondo un suo apprezzamento discrezionale, le attività più significative con attribuzione, all’esito, di un punteggio numerico rappresentativo della valutazione, per ciascuna delle voci e sottovoci di cui si compongono le categorie A.2 e D.2.
3. Passando al terzo motivo di gravame si dà atto che si censura la decisione sul terzo motivo di ricorso con cui l’appellante aveva dedotto la violazione dell’art. 57 Reg. per aver la Commissione riconosciuto quale titolo valutabile per l’avanzamento nella qualifica superiore lo svolgimento di mansioni della qualifica superiore.
Nel formulare la doglianza, il ricorrente faceva specifico riferimento ai giudizi formulati dalla Commissione con riguardo ai candidati -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS-, nelle cui valutazioni si è tenuto conto dei loro incarichi di responsabili di ufficio. L’appellante considera manifestamente irrazionale ritenere che “il livello di responsabilità connesso alle funzioni svolte” rappresenti un criterio in grado di misurare la “qualità del servizio prestato” e che “il livello dell’impegno richiesto dagli incarichi concretamente espletati nel periodo di riferimento” rappresenti un criterio in grado per misurare “l’attitudine del candidato ad assolvere le funzioni di condirettore”, essendo il livello di responsabilità e il livello dell’impegno richiesto riferiti al solo fatto di aver ricevuto un determinato incarico e non all’impegno profuso dal funzionario nell’espletamento dell’incarico ricevuto.
L’appellante ritiene che la valutazione più favorevole di mansioni o funzioni attribuite dall’Amministrazione ad altri candidati rispetto a quelle invece attribuite al dott. Mollo, fermo il possesso da parte sua dei requisiti di accesso al concorso, crea una evidente situazione di disparità di trattamento.
3.1. Anche il presente motivo è prima di tutto inammissibile oltre che infondato.
E’ inammissibile in quanto non risulta allegata la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento del motivo di ricorso.
Nel merito invece il Collegio condivide pienamente la motivazione addotta dal Tar laddove ha osservato che non si rileva “alcuna irrazionalità nella valutazione, ai fini del giudizio relativo al livello di responsabilità connesso alle funzioni svolte e a quello sul livello dell’impegno richiesto dagli incarichi concretamente espletati nel periodo di riferimento, di mansioni ricomprese nell’ambito di quelle esercitabili dai funzionari di prima ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento del personale (secondo cui: “I dipendenti con qualifiche di primo funzionario e di funzionario di prima possono essere preposti alla direzione di Uffici”), ovvero dello svolgimento temporaneo di mansioni della qualifica superiore che, pur non dando titolo per l’inquadramento (cfr. art. 57, comma 2, Reg. Pers.), ne costituiscono l’oggetto e possono dunque logicamente essere valutate ai fini della promozione del candidato, senza far emergere ictu oculi (e al netto della genericità delle allegazioni sul punto proposte in ricorso, anche ai fini del superamento della prova di resistenza) alcuna irrazionalità del parametro valutativo adottato”.
4. Con il quarto e ultimo motivo di doglianza l’appellante lamenta l’erroneità della decisione sul motivo con cui aveva dedotto che la NT di scrutinio ha omesso di trasmettere alla Commissione ai fini valutativi alcuni elementi informativi aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dagli ultimi due rapporti annuali contenuti nel suo fascicolo personale, ossia nello specifico: la specializzazione in diritto commerciale, il dottorato di ricerca in diritto comune patrimoniale e l’abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/E3 (diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari).
Si tratterebbe di titoli rilevanti in quanto rientranti, ex art. 52, c. 2 e 54, commi 2 e 10 del Reg. Pers., tra gli elementi informativi che la NT doveva trasmettere alla Commissione per Regolamento.
4.1. Il primo giudice ha correttamente respinto la doglianza osservando che “non è stato nemmeno allegato, ai fini del superamento della prova di resistenza, né l’incremento di punteggio che si sarebbe dovuto riconoscere al ricorrente per effetto della valutazione dei titoli di cui al motivo in esame, né se questo ipotetico incremento gli avrebbe consentito di raggiungere la soglia di idoneità, fissata in 93 punti, a fronte di un punteggio ottenuto di 88,280”. Tale allegazione effettuata soltanto in grado di appello dove si afferma che “annullando i giudizi illegittimi, e dovendo essere attribuiti ancora 33 punti dei totali 99, il punteggio del dott. -OMISSIS-risulta pari a 62,28 mentre quelli dei dott. -OMISSIS- e -OMISSIS-sono rispettivamente pari a 62,89 e 62,58 e quello dell’ultimo degli idonei è pari a 61,38. Il punteggio di tutti i candidati oscilla tra 62,95 e 60,53, con una differenza tra il primo e l’ultimo pari a 2,42”, come rilevato dalla parte appellata, è inammissibile per violazione del divieto del nel novum in appello.
5. In considerazione dei motivi che precedono l’appello deve essere respinto.
6. La soccombenza determina la decisione sulle spese di lite che saranno liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante a rifondere alla Consob le spese di giudizio che si liquidano complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE De IC, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
UN IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN IN | SE De IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.