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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mezzojuso - Piazza Umberto I 6 90030 Mezzojuso PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 19/2024 DEL 04.11.2024 TARI 2017
- INGIUNZIONE n. 19/2024 DEL 04.11.2024 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1685/2025 depositato il
07/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.f.: CF_Ricorrente_1), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dal collegio difensivo composto dagli Avv. Difensore_3
,Avv. Difensore_1 e dal Dott. Difensore_2 impugna l'ingiunzione di pagamento n. 19/2024 (Doc 01), per il complessivo importo di € 1.505,00.
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 10.12.2024 (Cfr. tracking raccomandata – Doc 02), il Comune di Mezzojuso – Ufficio Tributi ha notificato all'odierno ricorrente l'ingiunzione di pagamento n. 14583/2024 la quale sarebbe atto consequenziale del preordinato avviso di accertamento n. 41815/2021 presuntivamente notificato dal
Comune di Mezzojuso all'odierno esponente in data 30.11.2021 (si legga il contenuto della impugnata comunicazione). La parte ricorrente deduce l'omessa notifica dell'atto prodromico E il decorso del termine decadenziale.
Il comune di Mezzojuso a cui il ricorso è stato notificato il giorno 05/02/2025 come da avviso di consegna della PEC in atti non risulta costituito.
La parte ricorrente produceva memoria conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A fronte di quanto eccepito dai ricorrenti, non sono state contrapposti elementi e argomentazioni contrarie dalla controparte, che non si è nemmeno costituita in giudizio.
Come ribadito anche dalla sentenza n. 25136 del 30 novembre 2009, emessa dalla Corte di Cassazione “... anche nel processo tributario – caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili – sia applicabile il principio generale di non contestazione, che informa il sistema processuale civile, con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognosi di prova i fatti non espressamente contestati, il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art.88 c.p.c., e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost.”
Pertanto, in considerazione del principio di "non contestazione" previsto dall'art. 115 c.p.c., come modificato dalla L. 69/2009, il quale prevede che i fatti che una parte ha l'onere di provare non sono più bisognevoli di prova e devono essere considerati veri, devono accogliersi le eccezioni dei ricorrenti e il ricorso deve essere, quindi, accolto.
Nessuna prova vi è che l'atto prodromico a quello impugnato sia stato notificato.
Per effetto della soccombenza, condanna il Comune di Mezzojuso al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 oltre acesori di legge a favore del Colelgio difensivo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Mezzojuso alle spese del giudizio a favore della parte ricorrente che quantifica in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge,da distrarsi a favore del Collegio difensivo formato da Difensore_1 Avv. - Difensore_2 Dott. - Difensore_3 Avv. Palermo,2.7.25 Il Giudice Monocratico
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mezzojuso - Piazza Umberto I 6 90030 Mezzojuso PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 19/2024 DEL 04.11.2024 TARI 2017
- INGIUNZIONE n. 19/2024 DEL 04.11.2024 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1685/2025 depositato il
07/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.f.: CF_Ricorrente_1), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dal collegio difensivo composto dagli Avv. Difensore_3
,Avv. Difensore_1 e dal Dott. Difensore_2 impugna l'ingiunzione di pagamento n. 19/2024 (Doc 01), per il complessivo importo di € 1.505,00.
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 10.12.2024 (Cfr. tracking raccomandata – Doc 02), il Comune di Mezzojuso – Ufficio Tributi ha notificato all'odierno ricorrente l'ingiunzione di pagamento n. 14583/2024 la quale sarebbe atto consequenziale del preordinato avviso di accertamento n. 41815/2021 presuntivamente notificato dal
Comune di Mezzojuso all'odierno esponente in data 30.11.2021 (si legga il contenuto della impugnata comunicazione). La parte ricorrente deduce l'omessa notifica dell'atto prodromico E il decorso del termine decadenziale.
Il comune di Mezzojuso a cui il ricorso è stato notificato il giorno 05/02/2025 come da avviso di consegna della PEC in atti non risulta costituito.
La parte ricorrente produceva memoria conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A fronte di quanto eccepito dai ricorrenti, non sono state contrapposti elementi e argomentazioni contrarie dalla controparte, che non si è nemmeno costituita in giudizio.
Come ribadito anche dalla sentenza n. 25136 del 30 novembre 2009, emessa dalla Corte di Cassazione “... anche nel processo tributario – caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili – sia applicabile il principio generale di non contestazione, che informa il sistema processuale civile, con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognosi di prova i fatti non espressamente contestati, il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art.88 c.p.c., e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost.”
Pertanto, in considerazione del principio di "non contestazione" previsto dall'art. 115 c.p.c., come modificato dalla L. 69/2009, il quale prevede che i fatti che una parte ha l'onere di provare non sono più bisognevoli di prova e devono essere considerati veri, devono accogliersi le eccezioni dei ricorrenti e il ricorso deve essere, quindi, accolto.
Nessuna prova vi è che l'atto prodromico a quello impugnato sia stato notificato.
Per effetto della soccombenza, condanna il Comune di Mezzojuso al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 oltre acesori di legge a favore del Colelgio difensivo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Mezzojuso alle spese del giudizio a favore della parte ricorrente che quantifica in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge,da distrarsi a favore del Collegio difensivo formato da Difensore_1 Avv. - Difensore_2 Dott. - Difensore_3 Avv. Palermo,2.7.25 Il Giudice Monocratico