Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 806/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 806/2022 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
RICORRENTE e
. SETT. Controparte_1 Parte_4
RESISTENTE
Oggi 16 giugno 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente e con l'avv. Bonanni Ezio Parte_1 Parte_3 per parte resistente l'avv. Procopio Giuseppina e l'avv.Paola Monteverde i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Bonanni insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati, in particolare nella CTU tecnico ambientale medico-legale a valere anche quali CTU percipienti e in ogni altro mezzo di prova;
I procuratori di parte resistente insistono per il rigetto del ricorso e si oppongono all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da ricorrente in quanto del tutto esplorativi;
in caso di ammissione insistono per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza ex art 429 cpc.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONANNI Parte_1 C.F._1
EZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONANNI Parte_2 C.F._2
EZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONANNI Parte_3 C.F._3
EZIO
Parte ricorrente contro
. IN PER. DEL LEG. RAP. P.T.GIÀ Controparte_1 Parte_5 AUT. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROCOPIO Parte_6 P.IVA_1 GIUSEPPINA e dell'avv. MONTEVERDE PAOLA
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. I ricorrenti in epigrafe indicati, quali eredi di deceduto in data 25.9.2009 per Persona_1 mesotelioma pleurico, hanno convenuto in giudizio l Controparte_2
per vedere accolte le seguenti conclusioni:
[...]
è deceduto per mesotelioma, insorto in seguito ad esposizione professionale ad Persona_2 amianto, presso il porto di , dal 07.11.1961 al 31.01.1982 e per quanto in premessa, Pt_6 configurandosi così la responsabilità della convenuta, già OR Portuale, già
[...]
di , per effetto dell'art. 20 della L. 84/94, già sub capi da a. a c. Controparte_3 Pt_6 delle osservazioni in diritto e per quanto dedotto in fatto, e in relazione all'art. 2087 c.c., 81 e/o art. 1 della
L. 1369/60, e artt. 1218, 1228, e per i profili di responsabilità extracontrattuale, ex artt. 2043, 2049, 2050,
2051, 2059 e 2087 c.c. e per ogni altro profilo, e compresa la responsabilità civile da reato, per i quali si chiede che incidenter tantum, la configurabilità, anche in relazione alle condotte dei dipendenti diretti dell' e poi dell'OR Portuale, con dispersione di polveri e fibre dalle stesse GRU e mezzi CP_3 meccanici -esposizione indiretta ulteriore e aggiuntiva, della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., e poi, anche
1 per le esposizioni domestiche, anche ex art. 434 c.p. (con riferimento anche al fenomeno epidemico di malattie asbesto correlate), e quindi la imputabilità di tutti i danni, subiti dalle parti ricorrenti, all'OR convenuta, già OR , già , e poi titolare anche degli ulteriori poteri residui della Pt_6 CP_3
Capitaneria di Porto -1999-, e con diritto all'integrale risarcimento;
Per gli effetti: II. conseguentemente e comunque condannare la convenuta, e per quanto sub capo I. delle presenti conclusioni e delle premesse in fatto e in diritto del presente ricorso, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli odierni ricorrenti, prima di tutto iure hereditario e iure proprio, rispettivamente: II. a (domanda di risarcimento del danno iure hereditario): condannare la convenuta, per i titoli di cui in premessa, e di cui al superiore capo I. delle conclusioni, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Sig. Persona_2
-malattia, morte, estinzione pensione INPS, etc.-, con quantificazione equitativa come in
[...] premessa (v. capo XIII. c), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, ed anche ex artt. 432 c.p.c., ovvero 1226 e
2056 c.c., con liquidazione in favore degli odierni ricorrenti, quali eredi legittimi del Persona_2
(così come già richiesti in fase stragiudiziale, e per effetto dell'accettazione dell'eredità - doc. 10), e quindi in quota parte nei termini della successione legittima, oltre interessi e rivalutazioni;
II.b (domanda di risarcimento del danno iure proprio): ii. Quanto al sig. : condannare la convenuta, per i Parte_1 titoli e per quanto in premessa, a risarcire integralmente l'orfano di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio, nei termini di cui alla premessa (anche per il danno biologico e psichico dovuto alla insorgenza della neoplasia tiroidea), così come ivi equitativamente quantificati nel capo XIV.c, ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, anche ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e
2056 c.c., da aggiungere al quantum debeatur in favore dell'orfano a titolo di danni iure hereditario;
iii.
Quanto al sig. : condannare la convenuta, per i titoli e per quanto in premessa, a Parte_2 risarcire integralmente l'orfano di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio, nei termini di cui alla premessa, così come ivi equitativamente quantificati nel capo XV.c, ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, anche ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., da aggiungere al quantum debeatur in favore dell'orfano a titolo di danni iure hereditario;
iv. Quanto al sig. Parte_3
condannare la convenuta, per i titoli e per quanto in premessa, a risarcire integralmente l'orfano
[...] di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio, nei termini di cui alla premessa, così come ivi equitativamente quantificati nel capo XVI.c, ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, anche ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., da aggiungere al quantum
2 debeatur in favore dell'orfano a titolo di danni iure hereditario;
v. Volere, in ogni caso, accogliere tutte le domande formulate dagli odierni ricorrenti, nelle premesse in fatto e in diritto del presente ricorso, anche per effetto degli atti e documenti allegati, che si intendono qui integralmente reiterate, riportate e riscritte,
e parti integranti delle presenti conclusioni, e per gli importi come accertati, il tutto per le ragioni in fatto e in diritto già riportate, che si intendono riscritte;
- Si chiede che, comunque ed in ogni caso, tutte le somme dovute siano rivalutate, con l'aggiunta degli interessi legali anche moratori ex art. 429 c.p.c.; - Il tutto per i motivi in fatto e in diritto come specificati in premessa che si intendono qui riportati e riscritti, e parti integranti delle presenti conclusioni;
- Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c. >>.
2. I ricorrenti hanno allegato che: il de cuius , deceduto il 25.9.2009, quale portuale Persona_1 della Compagnia Lavoratori Portuali di (“che forniva manodopera all'Azienda per il carico e Pt_6
CP_ scarico, gomito a gomito con i dipendenti diretti, nella gestione del di , ovvero dei beni e dei Pt_6 mezzi e servizi”, così ricorso punto 5), dal 7.11.1961 ha svolto mansioni di facchino in stiva fino al 1979 e in coperta e in banchina dal 1979 al 1982 per una media di 80 ore settimanali, con l'utilizzo di mezzi meccanici collocati nelle banchine del porto ( e ) secondo le direttive dei Persona_3 Persona_4
CP_ dirigenti e degli operai tecnici dell' del di , cui era Controparte_3 Controparte_3 Pt_6 affidata la gestione delle attività di carico e scarico merci, con esercizio di “effettivi poteri gestionali anche sul personale adibito a carico e scarico delle merci, oltreché sui dipendenti diretti” (così al punto 6 del ricorso); nel porto di , fino alle metà degli anni '90 furono movimentate 200 mila tonnellate di Pt_6 amianto, trasportato in sacchi di iuta fino al 1980, sacchi che spesso cadevano e si frantumavano durante Cont il trasporto con la nella sede di lavoro la contaminazione con l'amianto era dovuta anche all'utilizzo delle GRU e degli altri mezzi meccanici che avevano componenti in amianto (come ferodi, trecce e funi) e con l'azionamento dei freni e dei meccanismi di arresto determinavano il rilascio di fibre per il fatto che i materiali di attrito erano in amianto;
per le stesse attività fisiologiche erano utilizzate le cabine di manovra delle GRU o gli stessi bagni delle navi, tutti coibentati in amianto;
anche il consumo dei pasti avveniva nelle cabine delle gru o in stiva;
l fino alla successione in OR Portuale e Controparte_3 quest'ultima successivamente ha omesso la rimozione dell'amianto presente nelle strutture portuali e ha continuato a utilizzarlo come materia prima anche nelle manutenzioni comprese quelle dei mezzi meccanici, tra cui le GRU, “e anche senza alcuna preventiva verifica sulle unità della MAina Mercantile che trasportava le merci che erano imbottite di amianto (v. coibentazione etc.) e per di più le stesse erano coibentate con amianto oltre al carico/scarico dei sacchi stessi di iuta”; “i poteri di gestione, compresi Cont quelli spiccioli, e compreso il carico/scarico, e il concreto carico/scarico con le e con gli altri mezzi meccanici era effettuato da dipendenti diretti dell' , e il defunto e gli altri operatori portuali hanno CP_3
3 lavorato gomito a gomito con i dipendenti dell' , spesso svolgendone mansioni sovrapponibili, CP_3 quando alla concreta operatività, essendo quindi tutti investiti da esposizioni dirette, indirette e per contaminazione degli ambienti di lavoro” (così letteralmente ricorso punto 32); le attività manutentive sulle gru e sugli altri mezzi meccanici erano effettuati dai dipendenti dell' senza interrompere le CP_3 operazioni portuali, con conseguente sprigionamenti di fibre di amianto.
3. In sintesi, secondo parte ricorrente, l'OR di Sistema Portuale, convenuta in giudizio quale successore dell'OR Portuale e, a sua volta, dell' è responsabile della morte di Controparte_3 innanzitutto perché titolare delle posizioni di garanzia, perché effettivo Persona_5 imprenditore, e custode dei mezzi meccanici, e quindi dell'amianto in essi, e poi dei materiali tra cui l'amianto, caricato e scaricato, e per avere gestito il porto di;
(ii) per avere preso in carico il Sig. Pt_6
, dal 07.11.1961 al 31.01.1982, in relazione alla titolarità del 'cantiere', ovvero del Persona_2 luogo presso cui il defunto ha esercitato il lavoro, con ambienti contaminati in amianto;
(iii) omissione della valutazione e rimozione del rischio amianto anche con l'adozione di uso di getti d'acqua e di modalità organizzative del carico/scarico, compreso quello dell'amianto, in stiva, assicurando la chiusura ermetica dei contenitori di juta, ed evitandoli perché fragili e privi di chiusura ermetica, rispetto ai containers che avrebbero evitato la dispersione di polveri, e che sono stati usati solo dopo che il Sig.
è stato collocato in pensione;
(iv) disponendo l'igiene dei luoghi, contestualmente Persona_2 alla eventuale rottura di sacchi, sia rispetto a quelli che lo erano già per il viaggio, sia per quelli che si Cont rompevano in spalla, ovvero con il passaggio dal ponte di coperta alla banchina, con le pedane della
(spesso i sacchi cadevano e si frantumavano, generando la c.d. nuvola di polvere di amianto), così anche Cont per il naviglio per il quale vi era la possibilità di arrivare direttamente in stiva con la gli operatori portuali dovevano riempire i sacchi di juta con l'amianto sfuso, e comunque se già arrivato in tali sacchi, Cont dovevano caricarlo sulla pedana, e la pedana, con la era portata sulla banchina, per poi stivare tali materiali. Nel periodo di lavoro del Sig. , dal 07.11.1961 al 31.01.1982, solo un Persona_2 limitato numero di unità navali mercantili era dotato di questi dispositivi, per cui era necessario portare in spalla i sacchi con amianto, così per le unità navali più piccole;
(v) con le ulteriori misure che furono adottate nel porto di Trieste sancite nei doc.ti da 59/a a 59/g, che si intendono riscritti, e rispetto ai quali, invece, vi fu totale carenza e omissione da parte dell' ; (vi) perché gli effettivi poteri organizzativi, CP_3 disciplinari e gerarchici sul defunto furono esercitati dall'Azienda, che aveva quindi l'obbligo di rispettare la norma di cui all'art. 2087 c.c. (a prescindere dalla qualificazione del rapporto – v. sul punto Cassazione,
Sezione Lavoro, 45/2009, piuttosto che l'ulteriore giurisprudenza più volte citata - Corte di Cassazione, sezione lavoro, con le sentenze n. 17092, 17172, e 17334 del 2012 – in relazione anche all'art. 1173 c.c.
– v. nota n. 14); (vii) responsabilità extracontrattuale dell' (capo d. del diritto); (viii) responsabilità CP_3
4 vicaria -v. capo d. del diritto-, ovvero per le condotte della dirigenza aziendale e degli altri dipendenti, quelli diretti, che con la loro attività, compresa la manutenzione dei mezzi, hanno generato fibre di amianto, ovvero anche per il fatto che l'aerodispersione avveniva per le attività di carico/scarico in parte eseguite dai dipendenti diretti dell' – attività promiscue -; (ix) i poteri di gestione, compresi quelli CP_3
Cont spiccioli, e compreso il carico/scarico, e il concreto carico/scarico con le e con gli altri mezzi meccanici era effettuato da dipendenti diretti dell'Azienda, e il defunto e gli altri operatori portuali hanno lavorato gomito a gomito con i dipendenti dell'Azienda, spesso svolgendone mansioni sovrapponibili, quando alla concreta operatività, essendo quindi tutti investiti da esposizioni dirette, indirette e per contaminazione degli ambienti di lavoro;
(x) l ha provocato un vero e proprio disastro ambientale, CP_3 civilisticamente in relazione agli artt. 434 e 437 c.p., in perduranza dell'inquinamento come risulta dagli atti per i quali l'area portuale di è SIN – sito di interesse nazionale – e perché vi è la violazione di Pt_6 legge dell' , e che da tale violazione di legge è derivata la morte del lavoratore, così che di CP_3 nessuna rilevanza può essere il titolo del rapporto giuridico del defunto con l;
(xi) trasferimento CP_3 all'OR Portuale anche delle funzioni di controllo e coordinamento che prima spettavano alla
Capitaneria di Porto (anche per effetto del successivo D.L.vo 272/99); (xii) rilevanza della giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, sentenza n. 50/2019, in ordine al procedimento R.g. n.
932/2014-Luca + altri /OR Portuale di + altri - allegata sub. doc. 44/a – in ordine alla Pt_7 Pt_6 conferma della legittimazione passiva dell'OR Portuale)>>.
4. Inoltre, dal momento che, sempre secondo la tesi di parte ricorrente, CP_3
e la sua dirigenza hanno organizzato la gestione del Porto e dei beni avuti in concessione compresi i mezzi meccanici ed i magazzini, con il carico e scarico delle merci, comprese quelle di amianto senza alcuna misura di prevenzione e protezione ed anzi, determinando un'elevata aerodispersione di fibre, tanto da contaminare l'intero sedime portuale… ed un vero e proprio fenomeno epidemico di mesoteliomi ed altre malattie di amianto…come per gli ulteriori casi della morte di e (di Persona_6 Persona_7 cui abbiamo allegato i relativi riconoscimenti ed ) e tenendo conto che anche per il caso del CP_5 CP_6
Sig. sussiste il riconoscimento ed della malattia professionale Persona_2 CP_5 CP_6 provocata da esposizione certa ad amianto…si configura anche con riferimento alla condotta della
Dirigenza ai fini civilistico risarcitori la responsabilità civile da reato, sia diretta che vicaria (ex artt. 1228
e/o 2049 c.c.,) sia per aver organizzato il lavoro della vittima con le modalità da lui riferite…sia per aver contaminato il porto…, in relazione all'art. 589 c.p., in relazione agli artt. 185 e 187 c.p., e 2043 e 2059
c.c., anche ex artt. 1228 e/o 2049 c.c.>>.
5. Parte resistente evidenzia altresì che <<sulla base anche delle norme di diritto comunitario in particolare gli artt. e tfue ed della carta nizza divieto discriminazione>5 157 TFUE (e sulla base della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea…) e dei principi poi recepiti nell'art. 2112 c.c., e ex art. 1 della L. 1369/60, per il quale è intervenuta la norma di cui all'art. 16 comma 3 bis della L. 84/94, che ha imposto anche per tali attività il divieto di intermediazione ovvero di fornitura di manodopera da parte di enti esterni, per cui si configura la responsabilità in solido per l'occorso anche a carico della convenuta, a prescindere dagli ulteriore profili e della sussistenza della posizione di garanzia. Inoltre, la convenuta, per effetto dei danti causa, risponde per aver violato le ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto in base alle disposizioni di cui agli artt. 110 e 111 Cod Nav.
La tutela risarcitoria, a maggior ragione, l'obbligazione in solido dell'utilizzatore, oltre che l'applicabilità diretta dell'art. 2087 c.c., discende anche dalla interpretazione del complesso normativo nel rispetto della costituzione. Il fatto che fosse permessa l'intermediazione nel lavoro portuale, non può costituire l'equivalenza dell'assenza di tutele in caso di danni provocati da inadempimento ed illecito perché in questi casi si rientra nel novero delle tutele contemplate dall'ordinamento>>.
6. Infine, qualora << si dovesse assumere un vuoto normativo, tutto il complesso delle norme dovrebbe essere interpretato secundum costitutionem, con i principi generali dell'ordinamento nel rispetto delle norme di cui agli artt. 3 , 4, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione ed in ogni caso, assicurando, tra plurime opzioni interpretative, quella più coerente ai principi della Cost. italiana (v. Corte Costituzionale sent. n.
58/2017 e sent. n. 198/2003)>>.
7. Si è costituita tempestivamente in giudizio l che, eccepita la Controparte_2 prescrizione quinquennale rispetto ai profili di responsabilità extracontrattuale, ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
8. La causa, previo deposito di note autorizzate in punto di legittimazione passiva di parte resistente, è stata istruita per documenti e prove orali e decisa all'udienza odierna con sentenza con motivazione contestuale.
9. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
10. Non è contestato tra le parti che , quale lavoratore portuale addetto alle operazioni di Persona_1 imbarco e sbarco (cfr. doc. 12 ric.), abbia lavorato come facchino in stiva dal novembre 1961 al 1978, nonché in banchina e coperta dal 1979 al 1982 (cfr. doc. 18 ric., pag. 28 e ss.).
11. Risulta per contro e smentito dalle puntuali dichiarazioni rese dal (cfr. doc. 18 ric.) quanto Persona_2 tardivamente allegato da parte ricorrente circa lo svolgimento dell'attività lavorativa nei magazzini portuali, di competenza dell Controparte_3
12. Parimenti incontroverso tra le parti – anche alla luce del riconoscimento a favore del dei Persona_2 benefici previdenziali amianto e della copiosa documentazione allegata in ricorso a dimostrazione della presenza dell'amianto trasportato in sacchi nel porto di nel periodo di cui è causa – è Pt_6
6 l'esposizione all'amianto e il conseguente rischio morbigeno cui è stato esposto il de cuius durante l'attività lavorativa nello svolgimento delle operazioni di carico e scarico merci cui era adibito.
13. Oggetto del contendere tra le parti è dunque essenzialmente l'individuazione di profili di responsabilità di tale esposizione – e conseguentemente della malattia cancerosa che ha portato alla morte del il 25.9.2009– in capo all'OR di Sistema Portuale del MA , quale Persona_2 Controparte_2 successore della OR Portuale, a sua volta succeduta all Controparte_3
14. Quest'ultima, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe di fatto assunto la posizione di datore di lavoro del de cuius in quanto esercitava poteri organizzativi e direttivi anche nei confronti del personale adibito al carico e scarico delle merci in porto – “che erano le attività fondamentali e più redditizie dell'Azienda cui dovevano ricorrere tutti gli armatori, le cui navi attraccavano nel porto di
, e coloro che dovevano caricare o scaricare le merci, compreso l'amianto” (punto 20 ric.) – , in Pt_6 quanto “le compagnie portuali, ai sensi degli artt. 110 e 111 cod. nav. hanno mantenuto il monopolio legale della fornitura all'Azienda del personale per le attività di carico e scarico delle merci (110 cod. nav.)
e di regime concessorio per le attività delle imprese che svolgevano operazioni portuali per conto terzi
(111 cod. nav.)” (punto 10 ric.).
15. Istituita con legge 961/1967 come ente pubblico economico, infatti, l , ai sensi dell'art 2 e 3 di tale CP_3 legge, avrebbe avuto formalmente la funzione di gestione del porto di “sotto l'osservanza delle Pt_6 leggi e dei regolamenti doganali” e, nell'esercizio di tale attività imprenditoriale, quale titolare del sito, oltre ai propri dipendenti, “utilizzava le altre maestranze dei c.d. operatori portuali riuniti in squadre” (punto
15 ric.).Sarebbero stati infatti l (“unico imprenditore che aveva preso in carico Controparte_3 ed ha esercitato i poteri sulla vittima e ne avrebbe dovuto garantire l'integrità psicofisica”, punto 31 ric.) e i suoi dirigenti ad aver collocato il nella squadra c.d. stiva, al chiuso, senza ricambio d'aria Persona_2 per imballare l'amianto sfuso o per caricare e scarica le balle direttamente dalla stiva o, previo trasporto a spalla, dalla coperta o dalla banchina.
16. Tale prospettazione non può essere condivisa sia perché non dimostrata e deficitaria nei suoi presupposti fattuali, sia perché non coerente con il quadro normativo all'epoca vigente, pure richiamato da parte ricorrente.
17. Sotto il primo profilo, non può non osservarsi come parte ricorrente ometta nella propria ricostruzione ogni riferimento alle imprese di imbarchi sbarchi alle cui dipendenze, tramite l'interposizione della CPL, il a lavorato. Persona_2
18. Sul punto oltre alle dichiarazioni dei testi (“L'azienda non era datore di lavoro dei portuali Testimone_1 perché venivano chiamati dalle imprese e aveva solo mansioni di fornire l'uso dei mezzi meccanici del porto (come quelli in banchina) per la movimentazione delle merci da banchina o da banchina a nave.
7 L'azienda non ha svolto attività di impresa sbarchi e imbarchi”), si richiamano quelle Controparte_3 riportate negli atti di indagine delegati al Dipartimento di prevenzione dell'ASL di e allegati quale Pt_6 doc. 13 dalla stessa parte ricorrente. In tale documento (cfr. in particolare pag 6 e ss.), nella descrizione dell'organizzazione del lavoro portuale nel periodo sovrapponibile a quello lavorativo del si Persona_2 dà a chiare lettere conto del fatto che ad utilizzare la manodopera messa a disposizione dalla CPL eranonon l ma le imprese imbarchi/sbarchi sotto il controllo dell'ufficio portuale Controparte_3
(definito dal come “l'emanazione del comandante della Capitaneria di Porto che contava su alcuni Pt_8 ufficiali e marinai che avevano competenza sulla vigilanza sulla prevenzione sicurezza delle operazioni in ambito portuale”) e della Capitaneria di Porto.
19. E tale organizzazione delle attività portuali appare coerente con il dato normativo.
20. L'art 110 cod. nav., infatti, prevedeva infatti che “Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. Le compagnie hanno personalità giuridica. Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell'ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento. Il regolamento stabilisce altresì le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie. Salvo casi speciali stabiliti dal ministro per le comunicazioni, l'esecuzione delle operazioni portuali è riservata alle compagnie o ai gruppi”.
Secondo l'art 111 cod. nav., invece, “L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi è sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo dell'ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Le autorità predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico. La concessione può essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali. In ogni caso l'impresa concessionaria deve avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi”.
21. In sintesi, come ritenuto dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 678/2020 (cfr. doc. 5 res.) che si richiama ai sensi dell'art 118 disp att. cpc, << Secondo la disciplina dell'epoca, quindi, alle compagnie –
o ai gruppi nei porti con minor traffico – in cui erano organizzati i lavoratori portuali (qualifica che essi acquisivano con l'iscrizione in appositi registri) era assicurata dalla legge la riserva dell'esecuzione delle operazioni portuali di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale (disimpegnate sotto la disciplina e la vigilanza del comandante del porto). Pertanto le imprese esercenti, in forza di concessione amministrativa, operazioni portuali per conto di terzi, dovevano
8 necessariamente avvalersi delle maestranze iscritte alla Compagnia che svolgeva in tal caso (e quindi istituzionalmente) attività di mera intermediazione e collocamento della manodopera dei propri soci.
Tuttavia, la concessione allo svolgimento delle operazioni portuali poteva essere attribuita, ex art. 111 III comma c.n., alle stesse compagnie portuali, che agivano allora in veste di impresa, in questi casi instaurando, con i lavoratori loro soci la cui manodopera impiegavano direttamente, distinti rapporti di lavoro subordinato (per essere le compagnie persone giuridiche di diritto privato, qualificabili come cooperative di lavoro, per struttura e finalità, nonostante la particolarità della formazione del vincolo associativo, costituito per legge in esito, da un lato, all'iscrizione dei lavoratori nei registri del lavoro portuale, dall'altro al decreto di costituzione dell'ente da parte del direttore marittimo)>>.
22. Per quel che concerne, poi, l la legge istitutiva n. 961/1967 all'art 2 prevedeva Controparte_3 che “Le aziende hanno i seguenti compiti: 1) gestire, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti doganali, i mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini, le aree di deposito e tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato, al servizio dell'Amministrazione della marina mercantile, adibiti al traffico delle merci;
2) provvedere all'acquisto, alla manutenzione, alla trasformazione ed al miglioramento dei mezzi meccanici, dei magazzini di deposito e degli altri beni di cui al precedente numero;
3) svolgere ogni altra attività direttamente connessa alla esecuzione dei compiti precedenti. Le aziende possono essere autorizzate dal Ministero della marina mercantile, ad assumere la gestione di mezzi ed impianti non di proprietà' dello Stato.”
23. La gestione e la responsabilità dell dotata di proprio personale, non riguardava Controparte_3 quindi tutta l'area portuale ma i soli mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini, le aree di deposito e tutti gli altri beni mobili e immobili di proprietà dello Stato, posti al servizio dell'amministrazione della marina mercantile ed adibiti al traffico di merci.
24. Sull , dunque, non gravava un'indistinta posizione di garanzia ex art 2087 c.c. di ogni lavoratore CP_3 che operasse sul porto e certamente non del rispetto al quale difetta del tutto la prova Persona_2 dell'utilizzazione, in senso lato, della prestazione da parte dell stessa. CP_3
25. Del resto, nella sentenza Cass. IV Sez. Pen. n. 38991/2010, richiamata da parte ricorrente, si legge:
<…per attribuire ad una condotta omissiva umana una efficacia casuale, è necessario che l'agente abbia in capo a sé la c.d. "posizione di garanzia" e che cioè, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentono di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire (secondo comma dell'art. 40 c.p.: "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"). La ratio della disposizione va ricercata nell'intenzione dell'ordinamento di assicurare a determinati beni giuridici una tutela rafforzata, attribuendo ad altri soggetti, diversi dall'interessato, l'obbligo di evitarne la lesione e ciò
9 perché il titolare non ha il completo dominio delle situazioni che potrebbero mettere a rischio l'integrità dei suoi beni. Poiché l'obbligo di impedimento concorre alla individuazione del fatto tipico, la ricerca della posizione di garanzia deve tenere conto delle esigenze del rispetto del principio di legalità. Tale esigenza viene talora garantita attraverso il richiamo a norme di contenuto generale, quali ad es. l'art. 2043 c.c.,
(che codifica il principio del "neminem ledere") o l'art. 2087 c.c., (che fa gravare sul datore di lavoro il generale obbligo di sicurezza a favore dei lavoratori), lasciando poi al giudice il compito di concretizzare gli obblighi specifici. Talora l'individuazione della posizione di garanzia viene affidata alla normazione secondaria, che spesso prevede norme di comportamento contenenti specifici obblighi. La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato tre teorie volte ad individuare la posizione di garanzia. Secondo una teoria c.d. "formale" la fonte dell'obbligo giuridico andrebbe ricercata nella legge (penale o extrapenale;
con l'aggiunta della consuetudine), o nel contratto (non escludendo la negotiorium gestio), ovvero in una precedente azione pericolosa che impone di attivarsi per eliminare la situazione di pericolo creata. Il limite di tale orientamento è costituito dal fatto che potrebbe determinare la responsabilità sulla base della mera violazione dell'obbligo, senza valutare se esso fosse funzionalmente preordinato ad evitare l'evento.
Secondo altra teoria, c.d. "funzionale", superando il dogma della giuridicità della fonte degli obblighi di garanzia, vi sarebbero dei criteri di identificazione di natura materiale desumibili dalle specifiche funzioni in concreto svolte dall'agente, titolare di un potere di signoria sulle condizioni essenziali per il verificarsi dell'evento. In tali ipotesi, la "copertura" normativa viene garantita da norme di contenuto generale, quali l'art. 2 Cost., (doveri di solidarietà sociale) o l'art. 32 Cost. (tutela della salute). Va osservato che l'accoglimento di tale teoria, affida la selezione della garanzia a criteri funzionali, di discrezionale interpretazione, con rischio di violazione del principio di legalità ed, in particolare, di determinatezza della fattispecie.
È stata pertanto elaborata un'ulteriore teoria che può essere definita "mista", oggi prevalente, che, integrando le due precedenti, pretende che: la fonte dell'obbligo sia legislativamente determinata, salva la possibilità meramente integrativa della normazione secondaria;
che la fonte possa anche essere rinvenuta nel contratto in ragione del richiamo all'art. 1372 c.c. ("Il contratto ha forza di legge tra le parti"); che l'obbligo sia destinato finalisticamente a proteggere ed impedire l'evento lesivo.
Riassumendo, perché nasca una posizione di garanzia, è necessario che: vi sia un bene giuridico che necessiti di protezione e che da solo il titolare non è in grado di proteggere;
che una fonte giuridica (anche negoziale) abbia la finalità della sua tutela;
che tale obbligo gravi su una o più specifiche persone;
che queste ultime siano dotate di poteri impeditivi della lesione del bene che hanno "preso in carico". Invero, i titolari della posizione di garanzia devono essere forniti dei necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi. Il che non significa che dei poteri impeditivi
10 debba essere direttamente fornito il garante, è sufficiente che gli siano riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per evitare che l'evento dannoso venga cagionato, per la operatività di altri elementi condizionanti di natura dinamica>>.
26. Per contro inconferente appare la giurisprudenza di merito e legittimità richiamata da parte ricorrente a sostegno della sussistenza di una posizione di garanzia in capo all' perché Controparte_3 relativa a fattispecie non sovrapponibili a quelle di cui è causa in ragione della diversa organizzazione e disciplina dei porti (Trieste, Venezia, Savona) interessati dalle pronunce allegate.
27. In particolare, con riferimento a Cass. n. 17172/2012 – che ha riconosciuto la responsabilità dell'OR
Portuale di Venezia in relazione all'esposizione alla inalazione di fibre di amianto che avevano causato la morte di un lavoratore portuale per mesotelioma pleurico – si osserva che nel caso di specie gli eredi del lavoratore deceduto avevano proposto la domanda nei soli confronti dell'OR Portuale di Venezia, CP_ quale ente succeduto alla preesistente organizzazione portuale, il Provveditorato al di Venezia
(istituito con il R.D. 14 marzo 1929, n. 503 convertito nella legge 08/07/1929 n. 1342, modificato successivamente con la legge 12/08/1957 n. 797), ente con funzioni, attribuzioni e poteri di gran lunga più vasti ed incisivi di quelli che, molti anni dopo, il legislatore ha ritenuto di assegnare alle
[...] istituite in sei porti italiani tra i quali quello di . Controparte_3 Pt_6
28. Infatti, diversamente che per queste ultime, la legge istitutiva affidava al Provveditorato l'esercizio commerciale del porto di Venezia con specifica attribuzione della “gestione delle operazione di sbarco, imbarchi, trasbordo, deposito e trasporto merci e disciplina della manodopera che vi è adibita con tutti i compiti assegnati all'Ufficio del lavoro portuale, ai comandanti di Porto e ai direttori marittimi, con l'osservanza delle norme contenute nel Codice della Navigazione e relativo regolamento”.
29. In sintesi, mentre per il porto di Venezia si è provveduto con legge speciale ad affidare in esclusiva tale organizzazione e disciplina ad un solo ente, il Provveditorato appunto, per il porto di si è fatta Pt_6 applicazione della disciplina generale, con affidamento della gestione delle attività portuali alle imprese portuali, con obbligo di avvalersi della manodopera fornita dalla Compagnia Lavoratori Portuali e la sola gestione dei mezzi meccanici all' Controparte_3
30. Coerentemente, pertanto, la Suprema Corte, ha riconosciuto la responsabilità dell'OR Portuale di
Venezia quale successore del Provveditorato, evidenziando come quest'ultimo fosse l'unico soggetto dotato di tratti imprenditoriali nel contesto delle attività imprenditoriali del porto di Venezia e di conseguenza fosse titolare di una posizione di garanzia ex art 2087 c.c. indipendentemente dalla sussistenza di rapporti di dipendenza con i lavoratori.
31. Per quel che concerne, invece, la dedotta titolarità da parte dell del sito di Controparte_3 lavoro, ovvero dei luoghi in cui si svolgevano le operazioni di carico e scarico delle merci ed in particolare
11 dell'amianto - titolarità da cui deriverebbe una posizione di garanzia nei confronti di tutti i soggetti ivi chiamati a rendere la loro prestazione- si ribadisce in primo luogo che il secondo quanto Persona_2 allegato e documentato in ricorso, ha lavorato prevalentemente a bordo delle navi, che di certo non erano di proprietà né gestite dall . CP_3
32. Ribadito altresì che non risulta tempestivamente allegato che il fosse chiamato ad operare Persona_2 presso i magazzini, ma al più sulle banchine, risulta solo dedotto ma non dimostrato che esse fossero di competenza non della Capitaneria di Porto quale gestore delle demanio marittimo secondo le previsioni del codice della navigazione, ma della né risulta provato che essa avesse Controparte_3 ricevuto in concessione le calate ( e ) ove il si allega abbia operato (ma cfr. Per_3 Per_4 Persona_2 sul punto dichiarazioni di in risposta al capitolo I ricorso: “…preciso che all'epoca eravamo Persona_2 credi 64 squadre e facevamo tutti più o meno le stesse mansioni, alternandoci nelle diverse Calate, quindi non è possibile dire che il ricorrente lavorasse solo nelle Calate indicate in capitolo”).
33. Né d'altro canto può essere valorizzato in senso contrario il fatto che la gestione del demanio marittimo sia stata affidata dalla legge 84/1994 all'OR Portuale per poi essere trasferita in capo all'odierna resistente, trattandosi di una scelta operata ex novo, successivamente al periodo di lavoro del presso il porto di , senza il passaggio, per così dire intermedio, all Persona_2 Pt_6 CP_3
Né d'altro canto si rinviene nella legge 84/1994, istitutiva delle OR Portuali, alcuna
[...] disposizione diretta a disciplinare il subentro delle stesse nei rapporti giuridici facenti capo alle Capitanerie di Porto.
34. Per quel che concerne, invece gli altri profili di responsabilità extracontrattuale dell CP_3 rospettati da parte ricorrente (ai sensi degli artt. 2043, 2049, 2050, 2051, 2059 c.c.), fondata è
[...]
l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente essendo intercorso oltre un quinquennio tra la morte del il 25.7.2009) e la prima lettera di richiesta di risarcimento danni (il 17.11.2017; cfr. Persona_2 doc. 30 ric.).
35. Risulta peraltro smentito da , che il de cuius come gli altri colleghi, lavorasse “gomito a Persona_8
CP_ gomito con i dipendenti diretti dell e dei magazzini del di , che Controparte_3 Pt_6 azionavano le gru e gli altri mezzi meccanici…” (cfr cap I ric.). Il teste, infatti, a specifica domanda ha riferito: “Lavoravamo in vicinanza della gru, ma non lavoravamo a stretto contatto coi dipendenti dell'azienda che lavoravano sulle gru di banchina”. Testi 36. Lo stesso teste, poi, in risposta al capitolo ric. (“Vero che nel periodo dal 07.11.1961 al
31.01.1982…erano operativi 43 meccanici di sollevamento delle GRU, di cui 32 erano GRU a gancio, 2
GRU semoventi, 1 Ponte e 2 GRU a Benna con i quali ha svolto le mansioni attiguamente e nello stesso ambiente”), ha significativamente riferito: “Le gru erano in tutto il porto quindi in questo senso si può dire
12 che il abbia lavorato a contatto con le stesse. ADR Le gru a cui mi riferisco erano fisse non Per_1 semoventi”, di fatto dimostrando di non poter confermare il diretto contatto del on tali mezzi Persona_2 come dedotto in ricorso.
37. Ancora, il teste non è stato in grado di confermare interamente il capitolo XLI ric. (“Vero che il Sig.
nel periodo dal 07.11.1961 al 31.01.1982 è stato esposto a polveri e fibre di amianto Persona_1 nelle stive, negli ambienti di coperta e a circa un mt dalla gru, le quali durante la movimentazione attivavano non solo i ferodi dei freni in amianto, ma anche quelli del braccio della gru a pochi metri dagli operatori portuali con nuvola di polvere in amianto, in assenza di utilizzo di getti d'acqua?”), rispetto al quale ha risposto genericamente: “E' vero che si lavorava vicino agli operatori, posso dire che i mezzi a volte fumavano, per il resto non so riferire”.
38. Infine, circa la dedotta esposizione a fibre d'amianto nel corso delle operazioni di manutenzione dei mezzi meccanici svolte sulla banchina (cfr. Cap. LIX “Vero che dal 07.11.1961 al 31.01.1982, i meccanici dipendenti diretti dell'azienda hanno effettuato la manutenzione delle gru stanziate nelle Calate, e anche degli altri mezzi, nel porto di , nel luogo di carico e scarico, in presenza del sig. Pt_6 Persona_2
, con rimozione dei ferodi dei freni, le guarnizioni, comprese quelle delle gru con aerodispersione
[...]
TestCP di polveri e fibre di amianto”), il teste – che poco prima non era stato in grado di confermare il cap. ha del tutto genericamente risposto che “La manutenzione era fatta sulla banchina e tutto era appoggiato sulla banchina e se c'era polvere veniva respirata anche da noi portuali”.
39. Quanto infine alla responsabilità da reato, giova precisare che, oltre a non essere dimostrato - per i motivi sopra esposti e per la genericità delle allegazioni in punto di esposizione del de cuius al fattore morbigeno dell'amianto in ragione della movimentazione e della manutenzione delle GRU di proprietà dell
[...]
– che la morte del sia ascrivile ad una condotta colposa della stessa Controparte_3 Persona_2
Azienda, deve rilevarsi che il più lungo termine di prescrizione (14 anni) individuato da parte ricorrente, presuppone che il reato di omicidio sia aggravato da violazione di norme infortunistiche, violazione che nel caso di specie non può essere imputata all in quanto non rivestente la posizione Controparte_3 di datore di lavoro neanche di fatto del Di conseguenza, anche sotto tale profilo la domanda Persona_2 risarcitoria deve essere ritenuta prescritta.
40. Tanto chiarito non può che concludersi per il rigetto del ricorso.
41. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal
DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
13 - condanna i ricorrenti in solido al pagamento a favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano complessivamente in 9260,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA
Livorno, 16 giugno 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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