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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5289 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Udienza del 26.05.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 7395 del 2022.
Alle ore 11.01, l'appellante è presente l'Avv. Collà Ruvolo, il quale conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito, che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Si riporta all'atto di appello e dichiara di aver dato prova della notificazione al Alle ore 11.04, il Giudice si CP_1 ritira in camera di consiglio e il difensore si allontana dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 7395/2022 R.G., lette le conclusioni della parte costituita, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 24.03.2022 e notificato in data
20.01.2023
DA
, nato in [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Porzio n. 4 CDN – isola G/1, presso lo studio dell'Avv.
Tobia Collà Ruvolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
APPELLATO – CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso i seguenti verbali di accertamento di violazione del codice della strada: n. AP20191344142 del 19.07.2020; n. AP20191582710 del
31.07.2020; n. AP20191685578 del 09.08.2020.
Con i suddetti verbali, il ha contestato a l'illecito consistente Controparte_2 Parte_1 nella violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, del d.lgs. 30/04/1992, n. 285, in quanto l'autovettura targata DC45795, di proprietà del trasgressore, “circolava in area pedonale violando il divieto di circolazione” nelle seguenti date: 19.07.2020, 31.07.2020 e 09.08.2020.
Le infrazioni furono rilevate al “varco via Mezzocannone”. Secondo quanto riportato nei verbali, “Il varco telematico alla Zona a Traffico Limitato è stato istituito con Ord. Sind. n. 120 del 09/02/2012 e attivato con Ord. D. n. 333 del 28/12/2015, istituito quale Area pedonale con
Ord. D. n. 175 del 03/06/2020 ed è opportunamente evidenziato con idonea segnaletica
(verticale-orizzontale-luminosa). Accertamento violazione con sistema di rilevazione denominato
K53700/SA della Società …” Controparte_3
1 Con sentenza n. 26170/2021, pubblicata in data 27.09.2021 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare, il giudice ha ritenuto che il ricorrente non avesse dato prova della data di notifica dei verbali opposti, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto del termine perentorio di 30 giorni entro cui andava proposta l'opposizione.
Avverso la suddetta sentenza, il ha interposto appello, sostenendo che il giudice Pt_1 aveva erroneamente valutato le prove in atti, in quanto la tempestività del ricorso era facilmente desumibile dalla documentazione depositata e, in particolare, dal confronto delle date,
09.10.2020 e 20.10.2020, di consegna dei verbali a , per l'effettuazione della CP_4 notificazione, con la data di spedizione, 10.11.2020, del ricorso a mezzo posta. Nel merito,
l'appellante si è riportato a quanto già esposto in primo grado, evidenziando che: - la segnaletica presente in loco non era idonea a segnalare l'area pedonale agli automobilisti;
- al momento dell'elevazione dei verbali, il tabellone elettronico (c.d. PMV) era spento, il che lo aveva indotto in errore;
- l'istituzione dell'area pedonale in un orario (dalle 19.00 alle 7.00) non sovrapponibile con quello della preesistente ZTL, non era stata pubblicizzata in modo adeguato né resa nota mediante la segnaletica di preavviso e di varco imposta dalla normativa del codice della strada e dalle linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture in data 28.06.2019. Ciò dedotto, ha concluso per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento dei verbali impugnati.
Il non si è costituito. Controparte_2
*****
§ 2. Il motivo concernente l'ammissibilità dell'opposizione è fondato.
I verbali AP20191582710 del 31/07/2020 e AP20191685578 del 09/08/2020 riportano in calce la dicitura “consegnato a in data 20/10/2020”, sicché è certo che la loro CP_4 notificazione a mezzo posta non è avvenuta prima dell'anzidetta data. Ciò implica che il Pt_1 ha tempestivamente proposto opposizione, mediante l'invio del ricorso a mezzo posta raccomandata in data 10/11/2020 (vedi sentenza), nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni (è pacifico in giurisprudenza che in caso di proposizione del ricorso a mezzo missiva raccomandata, la verifica della tempestività va effettuata con riferimento alla data di spedizione, cfr. Cass., sez. VI, 09/04/2021, n.9486).
Quanto precede vale anche per il verbale AP20191344142 del 19.07.2020, che è stato consegnato a in data 09/10/2020. In tal caso è difficile ipotizzare una consegna CP_4 già in data 10/10/2020, tenuto conto del tempo necessario per organizzare la spedizione e far partire il plico, così come è da escludere una consegna in data 11/10/2020, che cadeva di domenica. Secondo l'ipotesi più realistica, quindi, il plico è stato consegnato, al più presto, in data 12/10/2020, con conseguente tempestività dell'opposizione spedita in data 10/11/2020.
§ 3. A questo punto, assodato che il ricorso è stato proposto nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni, occorre analizzare i motivi di opposizione.
Nel caso in esame, relativo al varco di via Mezzocannone, il ricorrente ha dedotto che
2 l'attivazione dell'area pedonale non fu preceduta da un'attività informativa adeguata affinché i cittadini non incorressero in errore. Inoltre, ha dedotto l'assenza del pannello a messaggio variabile (PMV) e di qualunque segnaletica di preavviso, con conseguente violazione, da parte del dell'art. 39 del codice della strada, dell'art. 77 del regolamento di esecuzione e di CP_1 attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495 del 16/12/1992) e delle disposizioni ministeriali in punto di ZTL.
Ebbene, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “in materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti
l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/03/2022, n. 7715; in senso conforme, vedi Cass. civ., sez. II, 09/10/2017, n. 23566; Cass. civ., sez. I, 21/06/1999, n. 6242; Cass. civ., sez. II,
05/05/2016, n. 9033).
Nel caso in esame, parte appellante ha dato dimostrazione dell'inadeguatezza della segnaletica mediante una serie di indizi costituiti: - dall'articolo tratto dal giornale “Il Mattino” dell'11.09.2020, nel quale sono riportate le criticità segnalate dalla cittadinanza, tra cui quella, particolarmente insidiosa, dello spegnimento del pannello PMV nelle ore di vigenza dell'isola pedonale;
- dalla missiva del 24.09.2020 indirizzata al Sindaco, con la quale il Presidente della
II Municipalità dà atto che, anche secondo la Giunta, la segnaletica, posta in “malo modo”, aveva tratto in inganno i cittadini;
- dalle dichiarazioni del Sindaco dell'epoca, dott. , Persona_1 in cui si accenna ad una “segnaletica non perfetta” e ad una comunicazione “non sempre efficace” da parte del Comune (trattasi di documentazione versata nel fascicolo di I grado).
Né quanto dedotto dall'appellante risulta smentito dai verbali di contestazione, atteso che l'attestazione, secondo cui il varco era “opportunamente evidenziato con idonea segnaletica
(verticale-orizzontale-luminosa)”, oltre ad essere eccessivamente generica, non descrivendo quale sarebbe la segnaletica ritenuta idonea, è frutto di un giudizio valutativo del pubblico ufficiale in ordine all'adeguatezza dei segnali presenti in loco, giudizio non coperto dall'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, che può quindi essere smentito mediante prova contraria.
In conclusione, il ricorrente ha dimostrato che la segnaletica comunale era tale da trarre in inganno gli utenti della strada, con conseguente insussistenza dell'illecito contestato per mancanza dell'elemento soggettivo (la colpa è esclusa dall'errore scusabile sul fatto).
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza, e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
3 a) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla i verbali n.
AP20191344142 del 19.07.2020; n. AP20191582710 del 31.07.2020; n. AP20191685578 del 09.08.2020;
b) condanna il al rimborso delle spese di lite sostenute da Controparte_2 Parte_1 in relazione al primo grado di giudizio, spese liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per compenso del difensore (di cui € 34,00 per la fase di studio, euro 34,00 per la fase introduttiva;
€ 34,00 per la fase di trattazione/istruttoria; € 71,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, ex art 93 c.p.c. all'Avv. Tobia Collà Ruvolo;
c) condanna il al rimborso delle spese di lite sostenute dal Controparte_2 Parte_1 in relazione al presente grado di giudizio, spese liquidate in € 91,50 per esborsi ed €
332,00 per compenso del difensore (di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria; € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art 93 c.p.c. all'Avv. Tobia Collà Ruvolo.
Napoli, 26.05.2025
Il Giudice
4
Alle ore 11.01, l'appellante è presente l'Avv. Collà Ruvolo, il quale conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito, che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Si riporta all'atto di appello e dichiara di aver dato prova della notificazione al Alle ore 11.04, il Giudice si CP_1 ritira in camera di consiglio e il difensore si allontana dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 7395/2022 R.G., lette le conclusioni della parte costituita, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 24.03.2022 e notificato in data
20.01.2023
DA
, nato in [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Porzio n. 4 CDN – isola G/1, presso lo studio dell'Avv.
Tobia Collà Ruvolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
APPELLATO – CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso i seguenti verbali di accertamento di violazione del codice della strada: n. AP20191344142 del 19.07.2020; n. AP20191582710 del
31.07.2020; n. AP20191685578 del 09.08.2020.
Con i suddetti verbali, il ha contestato a l'illecito consistente Controparte_2 Parte_1 nella violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, del d.lgs. 30/04/1992, n. 285, in quanto l'autovettura targata DC45795, di proprietà del trasgressore, “circolava in area pedonale violando il divieto di circolazione” nelle seguenti date: 19.07.2020, 31.07.2020 e 09.08.2020.
Le infrazioni furono rilevate al “varco via Mezzocannone”. Secondo quanto riportato nei verbali, “Il varco telematico alla Zona a Traffico Limitato è stato istituito con Ord. Sind. n. 120 del 09/02/2012 e attivato con Ord. D. n. 333 del 28/12/2015, istituito quale Area pedonale con
Ord. D. n. 175 del 03/06/2020 ed è opportunamente evidenziato con idonea segnaletica
(verticale-orizzontale-luminosa). Accertamento violazione con sistema di rilevazione denominato
K53700/SA della Società …” Controparte_3
1 Con sentenza n. 26170/2021, pubblicata in data 27.09.2021 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare, il giudice ha ritenuto che il ricorrente non avesse dato prova della data di notifica dei verbali opposti, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto del termine perentorio di 30 giorni entro cui andava proposta l'opposizione.
Avverso la suddetta sentenza, il ha interposto appello, sostenendo che il giudice Pt_1 aveva erroneamente valutato le prove in atti, in quanto la tempestività del ricorso era facilmente desumibile dalla documentazione depositata e, in particolare, dal confronto delle date,
09.10.2020 e 20.10.2020, di consegna dei verbali a , per l'effettuazione della CP_4 notificazione, con la data di spedizione, 10.11.2020, del ricorso a mezzo posta. Nel merito,
l'appellante si è riportato a quanto già esposto in primo grado, evidenziando che: - la segnaletica presente in loco non era idonea a segnalare l'area pedonale agli automobilisti;
- al momento dell'elevazione dei verbali, il tabellone elettronico (c.d. PMV) era spento, il che lo aveva indotto in errore;
- l'istituzione dell'area pedonale in un orario (dalle 19.00 alle 7.00) non sovrapponibile con quello della preesistente ZTL, non era stata pubblicizzata in modo adeguato né resa nota mediante la segnaletica di preavviso e di varco imposta dalla normativa del codice della strada e dalle linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture in data 28.06.2019. Ciò dedotto, ha concluso per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento dei verbali impugnati.
Il non si è costituito. Controparte_2
*****
§ 2. Il motivo concernente l'ammissibilità dell'opposizione è fondato.
I verbali AP20191582710 del 31/07/2020 e AP20191685578 del 09/08/2020 riportano in calce la dicitura “consegnato a in data 20/10/2020”, sicché è certo che la loro CP_4 notificazione a mezzo posta non è avvenuta prima dell'anzidetta data. Ciò implica che il Pt_1 ha tempestivamente proposto opposizione, mediante l'invio del ricorso a mezzo posta raccomandata in data 10/11/2020 (vedi sentenza), nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni (è pacifico in giurisprudenza che in caso di proposizione del ricorso a mezzo missiva raccomandata, la verifica della tempestività va effettuata con riferimento alla data di spedizione, cfr. Cass., sez. VI, 09/04/2021, n.9486).
Quanto precede vale anche per il verbale AP20191344142 del 19.07.2020, che è stato consegnato a in data 09/10/2020. In tal caso è difficile ipotizzare una consegna CP_4 già in data 10/10/2020, tenuto conto del tempo necessario per organizzare la spedizione e far partire il plico, così come è da escludere una consegna in data 11/10/2020, che cadeva di domenica. Secondo l'ipotesi più realistica, quindi, il plico è stato consegnato, al più presto, in data 12/10/2020, con conseguente tempestività dell'opposizione spedita in data 10/11/2020.
§ 3. A questo punto, assodato che il ricorso è stato proposto nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni, occorre analizzare i motivi di opposizione.
Nel caso in esame, relativo al varco di via Mezzocannone, il ricorrente ha dedotto che
2 l'attivazione dell'area pedonale non fu preceduta da un'attività informativa adeguata affinché i cittadini non incorressero in errore. Inoltre, ha dedotto l'assenza del pannello a messaggio variabile (PMV) e di qualunque segnaletica di preavviso, con conseguente violazione, da parte del dell'art. 39 del codice della strada, dell'art. 77 del regolamento di esecuzione e di CP_1 attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495 del 16/12/1992) e delle disposizioni ministeriali in punto di ZTL.
Ebbene, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “in materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti
l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/03/2022, n. 7715; in senso conforme, vedi Cass. civ., sez. II, 09/10/2017, n. 23566; Cass. civ., sez. I, 21/06/1999, n. 6242; Cass. civ., sez. II,
05/05/2016, n. 9033).
Nel caso in esame, parte appellante ha dato dimostrazione dell'inadeguatezza della segnaletica mediante una serie di indizi costituiti: - dall'articolo tratto dal giornale “Il Mattino” dell'11.09.2020, nel quale sono riportate le criticità segnalate dalla cittadinanza, tra cui quella, particolarmente insidiosa, dello spegnimento del pannello PMV nelle ore di vigenza dell'isola pedonale;
- dalla missiva del 24.09.2020 indirizzata al Sindaco, con la quale il Presidente della
II Municipalità dà atto che, anche secondo la Giunta, la segnaletica, posta in “malo modo”, aveva tratto in inganno i cittadini;
- dalle dichiarazioni del Sindaco dell'epoca, dott. , Persona_1 in cui si accenna ad una “segnaletica non perfetta” e ad una comunicazione “non sempre efficace” da parte del Comune (trattasi di documentazione versata nel fascicolo di I grado).
Né quanto dedotto dall'appellante risulta smentito dai verbali di contestazione, atteso che l'attestazione, secondo cui il varco era “opportunamente evidenziato con idonea segnaletica
(verticale-orizzontale-luminosa)”, oltre ad essere eccessivamente generica, non descrivendo quale sarebbe la segnaletica ritenuta idonea, è frutto di un giudizio valutativo del pubblico ufficiale in ordine all'adeguatezza dei segnali presenti in loco, giudizio non coperto dall'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, che può quindi essere smentito mediante prova contraria.
In conclusione, il ricorrente ha dimostrato che la segnaletica comunale era tale da trarre in inganno gli utenti della strada, con conseguente insussistenza dell'illecito contestato per mancanza dell'elemento soggettivo (la colpa è esclusa dall'errore scusabile sul fatto).
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza, e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
3 a) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla i verbali n.
AP20191344142 del 19.07.2020; n. AP20191582710 del 31.07.2020; n. AP20191685578 del 09.08.2020;
b) condanna il al rimborso delle spese di lite sostenute da Controparte_2 Parte_1 in relazione al primo grado di giudizio, spese liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per compenso del difensore (di cui € 34,00 per la fase di studio, euro 34,00 per la fase introduttiva;
€ 34,00 per la fase di trattazione/istruttoria; € 71,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, ex art 93 c.p.c. all'Avv. Tobia Collà Ruvolo;
c) condanna il al rimborso delle spese di lite sostenute dal Controparte_2 Parte_1 in relazione al presente grado di giudizio, spese liquidate in € 91,50 per esborsi ed €
332,00 per compenso del difensore (di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria; € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art 93 c.p.c. all'Avv. Tobia Collà Ruvolo.
Napoli, 26.05.2025
Il Giudice
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