Art. 2.
Liberta' religiosa
1. La Repubblica da' atto dell'autonomia della Chiesa apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della Chiesa apostolica in Italia e delle sue comunita' si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.
Liberta' religiosa
1. La Repubblica da' atto dell'autonomia della Chiesa apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della Chiesa apostolica in Italia e delle sue comunita' si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.