Articolo 2 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Articolo 1Articolo 3
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22 agosto 2012
Art. 2.


Liberta' religiosa

1. La Repubblica da' atto dell'autonomia della Chiesa apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della Chiesa apostolica in Italia e delle sue comunita' si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012