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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 10160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10160 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa CH LV, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 10.6.2025, ha pronunciato in data 6.7.2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
SENTENZA EX ART. 127-TER C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23623 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024,
tra
C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, via del Seminario n. 113, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Ulisse Corea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, giusta procura in atti.
PARTE OPPONENTE
e
(C.F. , con sede in Roma, via del Mare km Controparte_1 P.IVA_2
14,400, R.E.A. numero 418546, in persona del legale rappresentante pro tempore, società incorporante la in virtù di fusione societaria per atto del Notaio Controparte_2 di Roma, in data 28.9.2020, Rep. n. 11232, Rogito n. 6749, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Balestra ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato AL.BA. LEX & PARTNERS in Roma, Via Antonio Gramsci
n. 7, giusta procura in atti.
PARTE OPPOSTA
1 CONCLUSIONI:
- per l'opponente, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione, con ogni accertamento presupposto e conseguente, previo rigetto della richiesta di provvisoria esecutorietà: - in via principale, nel merito, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, tutte le domande avversarie
e la pretesa creditoria ex adverso azionata;
e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, e/o dichiararne la nullità/inefficacia; - in ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi, oltre IVA e
CPA come per legge”;
- per l'opposta, “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) IN VIA PRELIMINARE - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti, non essendo la presente opposizione fondata su prova scritta
e di facile e pronta soluzione;
2) IN VIA PREGIUDIZIALE, DI RITO - dichiarare la nullità dell'atto di opposizione avversario, per i motivi esposti, adottando ogni conseguente provvedimento di legge;
3) NEL MERITO - rigettare integralmente l'opposizione interposta e/o ogni domanda avversaria perché in ogni caso infondata in fatto e in diritto e non provata, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, di tutte le somme oggetto della ingiunzione opposta, pari a complessivi Euro 14.935,24, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino alla data del deposito del ricorso per ingiunzione e quelli ex art.1284
IV comma c.c. a far data dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, come già richiesti in fase monitoria;
4) IN OGNI CASO - con vittoria di spese e compensi professionali di lite, inclusivi della fase monitoria, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
Parte_ (di seguito, “ ”) conveniva in giudizio la per opporsi al
[...] Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 4347/2024, R.G. n. 13087/2024, emesso il 7-8.4.2024 dal
Tribunale di Roma e notificatole via p.e.c. in data 22.4.2024, esponendo:
- di essere una società leader nel settore della vendita, acquisto, costruzione, riparazione, manutenzione, rimessaggio, modifiche e recupero di natanti, imbarcazioni e/o navi da diporto e/o di loro parti in genere;
2 - di avere per l'esercizio della propria attività stipulato, in data 1.9.2006, con la
[...]
ora un contratto di locazione con canone annuale CP_2 Controparte_1 concordato in € 222.000,00, poi ridotto a € 180.000,00 annui giusta scrittura privata del
2.1.2017, registrata il 10.1.2017;
- che, in data 11.1.2017, interveniva, ai danni dell'opposta, a causa di problemi di carattere urbanistico e di mancanza di provvedimenti autorizzativi, il sequestro preventivo dello spazio di acqua antistante la banchina di ormeggio concessa in utilizzo Parte_ a , che rendeva impossibile l'uso della banchina in questione, con evidente e irrimediabile compromissione dell'attività di allestimento e rimessaggio di imbarcazioni Parte_ fino a quel momento svolta da;
Parte_
- che, a seguito del sequestro, chiedeva reiteratamente alla locatrice spiegazioni in merito alla misura cautelare disposta e alla possibilità di ottenere un esercizio provvisorio dell'impresa nelle more del giudizio penale e/o (quantomeno) una indennità per i danni subiti e subendi, anche attraverso una congrua riduzione del canone;
- che, in ragione di ciò, sin dall'estate del 2017, i legali delle parti prendevano contatti per tentare di risolvere bonariamente la vicenda, impegnandosi reciprocamente a formalizzare un accordo satisfattivo delle ragioni di entrambi, fino a che, con mail del Parte_ 7.11.2017, inviava all'opposta una proposta transattiva redatta sulla base degli accordi sino ad allora intercorsi, inaspettatamente ottenendo un rifiuto da controparte;
Parte_
- che, venuta a conoscenza della mancata accettazione, provvedeva immediatamente – ossia in data 8.11.2017 – a saldare il canone relativo alla mensilità di settembre 2017, dando altresì disposizione al proprio istituto di credito di effettuare il versamento anche delle mensilità di ottobre e novembre, nella misura pattuita nel patto modificativo del 2.1.2017;
- che, ciononostante, controparte notificava lo stesso giorno una prima intimazione di sfratto per morosità, introduttiva del giudizio RG 83357/2017, avente a oggetto i canonidi settembre, ottobre e novembre, corrisposti, come detto, in data 8/9.11.2017;
- che, a dire di controparte, il ritardato versamento dei canoni nella misura ridotta determinava una presunta sopravvenuta inefficacia del patto modificativo del contratto
3 di locazione, di talché la locatrice, con mail del 9.11.2017, diffidava, ex art. 1454 c.c., la Parte_
al pagamento dei canoni locativi nella misura originariamente concordata con il contratto del 2006, ovvero della relativa differenza in relazione ai mesi (versati) da gennaio a novembre 2017; Parte_
- che contestava la richiesta, evidenziando la perdurante efficacia del patto modificativo, l'avvenuto versamento dei relativi canoni, la evidente mala fede dell'opposta, l'inadempimento agli obblighi assunti e la strumentalità dell'azione giudiziale intrapresa;
- che la locatrice introduceva nuovi giudizi (RG. 1129/2018, già RG 79221/2017, e
50107/2018, già 47614/2018), relativi al pagamento dei canoni da gennaio a dicembre
2017 nella misura originariamente pattuita;
- che i suindicati giudizi venivano decisi in primo grado rispettivamente con: i) sentenza n. 6201/2019 - resa a definizione del giudizio RG 83357/2017 - mediante la quale il
Tribunale di Roma dichiarava la risoluzione del contratto di locazione e condannava la Parte_ Parte_
al rilascio dell'immobile locato (sentenza impugnata da innanzi alla Corte di Appello di Roma, che, con ordinanza del 3.7.2019, “rilevata la obiettiva controvertibilità delle questioni controverse”, ne sospendeva l'efficacia esecutiva;
ii) sentenza n. 11972/2021
– resa a definizione dei giudizi riuniti RG 1129/2018 e 50107/2018 – mediante la quale il Tribunale di Roma dichiarava la risoluzione di diritto ex art. 1454 e 1456 c.c. del Parte_ contratto di locazione stipulato il 1.9.2006 (sentenza pure appellata da innanzi alla Corte territoriale che, giusta ordinanza del 19.8.2021, analogamente sospendeva
“l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Roma n. 11972 dell'anno 2021 limitatamente alla condanna al rilascio”;
- che, successivamente, la controparte depositava strumentalmente il ricorso oggetto Parte_ del presente giudizio, chiedendo al Tribunale di voler intimare a il pagamento della somma di € 14.935,24 derivante dalle fatture – tutte già contestate in via Parte_ stragiudiziale dalla con comunicazioni del 12.3.2019 e del 23.12.2020– emesse a titolo di “riaddebito dei costi come da contratto di locazione del 1.9.2006”, asseritamente Parte_ sostenuti dall'opponente in sostituzione di per attività manutentive che quest'ultime avrebbe dovuto compiere,
4 e deducendo l'inesistenza del credito azionato, per assenza di prova e imputabilità delle Parte_ spese a , nonché la prescrizione del diritto di credito portato dalle fatture nn.
11/2017 e 14/2018.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, la quale rappresentava in punto di fatto:
- che, con contratto di locazione commerciale in data 1.9.2006, registrato in Roma il
29.9.2006 al n.6283 serie 3, la poi fusasi per incorporazione nella Controparte_2
concedeva in locazione alla Controparte_1 Parte_1 una porzione dell'immobile (insistente su parte dell'area di proprietà riportata in
Catasto al foglio n. 1125, all. n.791, particelle n. 2246 e n. 2248) sito in Roma, al km.
14,400 della Via del Mare, costituita da (i) due capannoni in metallo di mq.
1.000 ciascuno, (ii) annessi piazzali esterni e tettoie di copertura (di mq. 300 circa quella del capannone A e di mq. 280 circa quella del capannone B), (iii) piazzali limitrofi di mq.
6.600 circa, il tutto meglio indicato nel suddetto contratto di locazione;
Parte_
- che, ai sensi dell'art.
6.5 del suddetto contratto, “ dovrà provvedere, interamente a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli alberi e piante ornamentali Parte_ Contro
… ove tale attività di manutenzione non venga eseguita da potrà essere svolta da con Parte_ Parte_ diritto all'integrale rimborso da ” e, ai sensi dell'art. 6.6, “ dovrà inoltre provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di accesso all'immobile ed annessa alberatura, compresi manto stradale, telecamera, citofono, comandi a distanza del cancello d'ingresso sulla via del mare, colonnine luminose e faro all'ingresso. Ove tale attività di manutenzione non si eseguita da Parte_
Contro
Parte_
potrà essere svolta direttamente da con diritto al rimborso da di una quota pari al 70%”; Parte_
- che si rendeva inadempiente alle suddette obbligazioni e ometteva di pagare alla ora gli importi dovuti in virtù delle Controparte_2 Controparte_1 seguenti fatture emesse dalla ricorrente a titolo di ribaltamento costi ai sensi dei citati artt.
6.5 e 6.6 del contratto: fattura 11 del 3.5.2017 per € 2.152,08; fattura 14 del
14.6.2018 per € 2.357,04; fattura 11 del 31.5.2019 per € 2.357,04; fattura 12 del
31.5.2019 per € 3.111,00; fattura 14 del 5.6.2020 per € 2.357,04; fattura 7 del 31.3.2022 per € 244,00; fattura 20 del 26.9.2022 per 2.357,04, il tutto per un totale di €.14.935,24;
5 - che tutte le fatture erano regolarmente registrate nel Registro fatture di vendita della società ricorrente, come risultante da estratto autentico notarile del 24.1.2024;
- che a nulla valevano le diffide ad adempiere inviate dalla società ricorrente, contestava le deduzioni avversarie (in particolare, rilevando come la banchina oggetto di sequestro, peraltro imputabile alla controparte, benché concessale in uso, non rientrasse nella locazione;
specificando che il credito portato dalle fatture risaliva a periodo antecedente la risoluzione del vincolo negoziale ed era integralmente dovuto ai sensi dell'art. 1591 c.c. anche per il periodo successivo;
quanto all'eccezione di prescrizione, richiamando la propria diffida del 5.6.2020), precisava che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni appena resa edotta della volontà della locatrice di non procedere al rinnovo del contratto, eccepiva la nullità della citazione trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia e chiedeva preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Nelle memorie integrative, depositate a seguito dell'ordinanza di mutamento del rito emessa dal precedente istruttore, le parti meglio illustravano le rispettive posizioni.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa – ritenuta matura per la decisione dalla scrivente, subentrata nella trattazione del procedimento – perveniva per la decisione all'udienza del 10.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ad opera di ambo le parti.
* * * * *
L'opposizione è infondata.
Vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo in materia contrattuale, giova, anzitutto, osservare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis, Cass. 15659/2011; 3373/2010;
9351/2007; 1743/2007; 13674/2006; 8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id., sez. unite, 13533/2001; ancora Cass. 20288/2011: “Il creditore che agisce per il pagamento di un
6 suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto
e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”).
La creditrice ha documentato, mediante produzione del doc. 1, il titolo dell'obbligazione, rappresentato dal contratto di locazione commerciale stipulato con la convenuta dalla propria dante causa in data 1.9.2006, registrato in Roma il 29.9.2006 Parte_ al n. 6283 serie 3. Detto contratto, all'art. 6.5, stabiliva che dovesse provvedere, interamente a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli alberi e piante ornamentali […] e che, ove tale attività di manutenzione non venisseì Parte_ Contro eseguita da , potesse essere svolta da con diritto all'integrale rimborso da Parte_ Parte_ ; e, all'art. 6.6, prevedeva che dovesse inoltre provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di accesso all'immobile ed annessa alberatura, compresi manto stradale, telecamera, citofono, comandi a distanza del cancello d'ingresso sulla via del mare, colonnine luminose e faro all'ingresso e che, ove tale Parte_ attività di manutenzione non fosse eseguita da , potesse essere svolta direttamente
Contro
Parte_ da con diritto al rimborso da di una quota pari al 70%.
Contrariamente a quanto dedotto dalla conduttrice, il credito vantato dalla locatrice non è affatto sfornito di prova: costei ha, infatti, anche allegato, oltre alle fatture emesse dalla e dalla Idroservice s.n.c., i bonifici effettuati dalla Controparte_4 parte opposta per il pagamento delle suddette fatture, nonché il rapporto della
[...]
nel quale detta società attesta e conferma di aver eseguito presso il CP_4 compendio di Via del Mare Km.14.400 tutte le manutenzioni del verde meglio descritte nelle suddette fatture e di aver ricevuto il pagamento di tutti i corrispettivi dalla
[...]
Parte_3 Controparte_1
Per reagire alla pretesa avversaria, la debitrice avrebbe dovuto dimostrare, a mente dell'art. 2697 c.c., l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi: questi fatti la società opponente identifica, anzitutto, nella circostanza che il credito non potrebbe
7 essere fatto valere perché si tratterebbe di obbligazioni nascenti da un contratto che la stessa parte opposta ha inteso risolvere, e che dunque non è più in vigore.
Sul punto, è opportuno svolgere le seguenti considerazioni: in primo luogo, parte della pretesa creditoria si riferisce ad obbligazioni preesistenti lo scioglimento del contratto di locazione (ovvero le fatture n. 11/2017 per € 2.152,08 e n. 14/2018 per €
2.357,04); in secondo ordine, non è stata contestata dalla parte opponente la protratta Parte_ detenzione dell'immobile da parte della , che persiste anche dopo la scadenza contrattuale del 31.8.2018. Con riferimento al periodo successivo, devesi osservare che l'art. 1591 c.c. prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno e nel caso di specie, le spese di manutenzione del verde e di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di accesso all'immobile ed annessa alberatura erano espressamente poste a carico del locatario in base al suddetto contratto di locazione: esse, quali oneri accessori, rientrano pienamente nella nozione di corrispettivo convenuto di cui alla disposizione richiamata, sicché sono dovuti anche a seguito dello scioglimento del contratto (cfr. Cass. 4.12.2002, n. 17201: “In materia di locazione di immobili urbani, nella nozione di "corrispettivo convenuto" di cui all'art. 1591 cod. civ. deve essere ricompresa ogni obbligazione pecuniaria pattuita, e quindi anche gli oneri accessori condominiali posti convenzionalmente a carico del solo conduttore”).
Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, invece, l'opposta ha prodotto in giudizio (cfr. doc. 6) la diffida del 5.6.2020, ricevuta in pari data dall'opponente, con la quale si richiede il pagamento delle fatture azionate in sede monitoria.
Come noto, a mente dell'art. 2943 c.c., “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere un procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”. Una volta realizzatasi l'interruzione, giusto il disposto dell'art. 2945 c.c., un nuovo termine prescrizionale
8 inizia a decorrere.
Ebbene, la prima delle fatture richieste con il ricorso per ingiunzione è relativa al mese di maggio 2017; prima che maturasse la relativa prescrizione, l'estinzione è stata scongiurata dall'invio della richiamata messa in mora. Il nuovo termine prescrizionale, partito dal giugno 2020, è stato poi interrotto con il ricorso per decreto ingiuntivo, notificato assieme al pedissequo decreto in data 22.4.2024, come riconosciuto dalla stessa debitrice, e dunque prima che decorresse il quinquennio: dalla ricostruzione dei fatti è evidente, dunque, che nessuna prescrizione si è verificata con riguardo al credito più antico (e, logicamente, con riguardo ai crediti maturati successivamente).
* * * * *
In virtù delle superiori considerazioni, l'opposizione deve dunque essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Il rigetto dell'opposizione impone la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi suggeriti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, per le controversie di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 6.7.2025.
Il Giudice
CH LV
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa CH LV, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 10.6.2025, ha pronunciato in data 6.7.2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
SENTENZA EX ART. 127-TER C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23623 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024,
tra
C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, via del Seminario n. 113, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Ulisse Corea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, giusta procura in atti.
PARTE OPPONENTE
e
(C.F. , con sede in Roma, via del Mare km Controparte_1 P.IVA_2
14,400, R.E.A. numero 418546, in persona del legale rappresentante pro tempore, società incorporante la in virtù di fusione societaria per atto del Notaio Controparte_2 di Roma, in data 28.9.2020, Rep. n. 11232, Rogito n. 6749, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Balestra ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato AL.BA. LEX & PARTNERS in Roma, Via Antonio Gramsci
n. 7, giusta procura in atti.
PARTE OPPOSTA
1 CONCLUSIONI:
- per l'opponente, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione, con ogni accertamento presupposto e conseguente, previo rigetto della richiesta di provvisoria esecutorietà: - in via principale, nel merito, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, tutte le domande avversarie
e la pretesa creditoria ex adverso azionata;
e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, e/o dichiararne la nullità/inefficacia; - in ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi, oltre IVA e
CPA come per legge”;
- per l'opposta, “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) IN VIA PRELIMINARE - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti, non essendo la presente opposizione fondata su prova scritta
e di facile e pronta soluzione;
2) IN VIA PREGIUDIZIALE, DI RITO - dichiarare la nullità dell'atto di opposizione avversario, per i motivi esposti, adottando ogni conseguente provvedimento di legge;
3) NEL MERITO - rigettare integralmente l'opposizione interposta e/o ogni domanda avversaria perché in ogni caso infondata in fatto e in diritto e non provata, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, di tutte le somme oggetto della ingiunzione opposta, pari a complessivi Euro 14.935,24, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino alla data del deposito del ricorso per ingiunzione e quelli ex art.1284
IV comma c.c. a far data dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, come già richiesti in fase monitoria;
4) IN OGNI CASO - con vittoria di spese e compensi professionali di lite, inclusivi della fase monitoria, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
Parte_ (di seguito, “ ”) conveniva in giudizio la per opporsi al
[...] Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 4347/2024, R.G. n. 13087/2024, emesso il 7-8.4.2024 dal
Tribunale di Roma e notificatole via p.e.c. in data 22.4.2024, esponendo:
- di essere una società leader nel settore della vendita, acquisto, costruzione, riparazione, manutenzione, rimessaggio, modifiche e recupero di natanti, imbarcazioni e/o navi da diporto e/o di loro parti in genere;
2 - di avere per l'esercizio della propria attività stipulato, in data 1.9.2006, con la
[...]
ora un contratto di locazione con canone annuale CP_2 Controparte_1 concordato in € 222.000,00, poi ridotto a € 180.000,00 annui giusta scrittura privata del
2.1.2017, registrata il 10.1.2017;
- che, in data 11.1.2017, interveniva, ai danni dell'opposta, a causa di problemi di carattere urbanistico e di mancanza di provvedimenti autorizzativi, il sequestro preventivo dello spazio di acqua antistante la banchina di ormeggio concessa in utilizzo Parte_ a , che rendeva impossibile l'uso della banchina in questione, con evidente e irrimediabile compromissione dell'attività di allestimento e rimessaggio di imbarcazioni Parte_ fino a quel momento svolta da;
Parte_
- che, a seguito del sequestro, chiedeva reiteratamente alla locatrice spiegazioni in merito alla misura cautelare disposta e alla possibilità di ottenere un esercizio provvisorio dell'impresa nelle more del giudizio penale e/o (quantomeno) una indennità per i danni subiti e subendi, anche attraverso una congrua riduzione del canone;
- che, in ragione di ciò, sin dall'estate del 2017, i legali delle parti prendevano contatti per tentare di risolvere bonariamente la vicenda, impegnandosi reciprocamente a formalizzare un accordo satisfattivo delle ragioni di entrambi, fino a che, con mail del Parte_ 7.11.2017, inviava all'opposta una proposta transattiva redatta sulla base degli accordi sino ad allora intercorsi, inaspettatamente ottenendo un rifiuto da controparte;
Parte_
- che, venuta a conoscenza della mancata accettazione, provvedeva immediatamente – ossia in data 8.11.2017 – a saldare il canone relativo alla mensilità di settembre 2017, dando altresì disposizione al proprio istituto di credito di effettuare il versamento anche delle mensilità di ottobre e novembre, nella misura pattuita nel patto modificativo del 2.1.2017;
- che, ciononostante, controparte notificava lo stesso giorno una prima intimazione di sfratto per morosità, introduttiva del giudizio RG 83357/2017, avente a oggetto i canonidi settembre, ottobre e novembre, corrisposti, come detto, in data 8/9.11.2017;
- che, a dire di controparte, il ritardato versamento dei canoni nella misura ridotta determinava una presunta sopravvenuta inefficacia del patto modificativo del contratto
3 di locazione, di talché la locatrice, con mail del 9.11.2017, diffidava, ex art. 1454 c.c., la Parte_
al pagamento dei canoni locativi nella misura originariamente concordata con il contratto del 2006, ovvero della relativa differenza in relazione ai mesi (versati) da gennaio a novembre 2017; Parte_
- che contestava la richiesta, evidenziando la perdurante efficacia del patto modificativo, l'avvenuto versamento dei relativi canoni, la evidente mala fede dell'opposta, l'inadempimento agli obblighi assunti e la strumentalità dell'azione giudiziale intrapresa;
- che la locatrice introduceva nuovi giudizi (RG. 1129/2018, già RG 79221/2017, e
50107/2018, già 47614/2018), relativi al pagamento dei canoni da gennaio a dicembre
2017 nella misura originariamente pattuita;
- che i suindicati giudizi venivano decisi in primo grado rispettivamente con: i) sentenza n. 6201/2019 - resa a definizione del giudizio RG 83357/2017 - mediante la quale il
Tribunale di Roma dichiarava la risoluzione del contratto di locazione e condannava la Parte_ Parte_
al rilascio dell'immobile locato (sentenza impugnata da innanzi alla Corte di Appello di Roma, che, con ordinanza del 3.7.2019, “rilevata la obiettiva controvertibilità delle questioni controverse”, ne sospendeva l'efficacia esecutiva;
ii) sentenza n. 11972/2021
– resa a definizione dei giudizi riuniti RG 1129/2018 e 50107/2018 – mediante la quale il Tribunale di Roma dichiarava la risoluzione di diritto ex art. 1454 e 1456 c.c. del Parte_ contratto di locazione stipulato il 1.9.2006 (sentenza pure appellata da innanzi alla Corte territoriale che, giusta ordinanza del 19.8.2021, analogamente sospendeva
“l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Roma n. 11972 dell'anno 2021 limitatamente alla condanna al rilascio”;
- che, successivamente, la controparte depositava strumentalmente il ricorso oggetto Parte_ del presente giudizio, chiedendo al Tribunale di voler intimare a il pagamento della somma di € 14.935,24 derivante dalle fatture – tutte già contestate in via Parte_ stragiudiziale dalla con comunicazioni del 12.3.2019 e del 23.12.2020– emesse a titolo di “riaddebito dei costi come da contratto di locazione del 1.9.2006”, asseritamente Parte_ sostenuti dall'opponente in sostituzione di per attività manutentive che quest'ultime avrebbe dovuto compiere,
4 e deducendo l'inesistenza del credito azionato, per assenza di prova e imputabilità delle Parte_ spese a , nonché la prescrizione del diritto di credito portato dalle fatture nn.
11/2017 e 14/2018.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, la quale rappresentava in punto di fatto:
- che, con contratto di locazione commerciale in data 1.9.2006, registrato in Roma il
29.9.2006 al n.6283 serie 3, la poi fusasi per incorporazione nella Controparte_2
concedeva in locazione alla Controparte_1 Parte_1 una porzione dell'immobile (insistente su parte dell'area di proprietà riportata in
Catasto al foglio n. 1125, all. n.791, particelle n. 2246 e n. 2248) sito in Roma, al km.
14,400 della Via del Mare, costituita da (i) due capannoni in metallo di mq.
1.000 ciascuno, (ii) annessi piazzali esterni e tettoie di copertura (di mq. 300 circa quella del capannone A e di mq. 280 circa quella del capannone B), (iii) piazzali limitrofi di mq.
6.600 circa, il tutto meglio indicato nel suddetto contratto di locazione;
Parte_
- che, ai sensi dell'art.
6.5 del suddetto contratto, “ dovrà provvedere, interamente a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli alberi e piante ornamentali Parte_ Contro
… ove tale attività di manutenzione non venga eseguita da potrà essere svolta da con Parte_ Parte_ diritto all'integrale rimborso da ” e, ai sensi dell'art. 6.6, “ dovrà inoltre provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di accesso all'immobile ed annessa alberatura, compresi manto stradale, telecamera, citofono, comandi a distanza del cancello d'ingresso sulla via del mare, colonnine luminose e faro all'ingresso. Ove tale attività di manutenzione non si eseguita da Parte_
Contro
Parte_
potrà essere svolta direttamente da con diritto al rimborso da di una quota pari al 70%”; Parte_
- che si rendeva inadempiente alle suddette obbligazioni e ometteva di pagare alla ora gli importi dovuti in virtù delle Controparte_2 Controparte_1 seguenti fatture emesse dalla ricorrente a titolo di ribaltamento costi ai sensi dei citati artt.
6.5 e 6.6 del contratto: fattura 11 del 3.5.2017 per € 2.152,08; fattura 14 del
14.6.2018 per € 2.357,04; fattura 11 del 31.5.2019 per € 2.357,04; fattura 12 del
31.5.2019 per € 3.111,00; fattura 14 del 5.6.2020 per € 2.357,04; fattura 7 del 31.3.2022 per € 244,00; fattura 20 del 26.9.2022 per 2.357,04, il tutto per un totale di €.14.935,24;
5 - che tutte le fatture erano regolarmente registrate nel Registro fatture di vendita della società ricorrente, come risultante da estratto autentico notarile del 24.1.2024;
- che a nulla valevano le diffide ad adempiere inviate dalla società ricorrente, contestava le deduzioni avversarie (in particolare, rilevando come la banchina oggetto di sequestro, peraltro imputabile alla controparte, benché concessale in uso, non rientrasse nella locazione;
specificando che il credito portato dalle fatture risaliva a periodo antecedente la risoluzione del vincolo negoziale ed era integralmente dovuto ai sensi dell'art. 1591 c.c. anche per il periodo successivo;
quanto all'eccezione di prescrizione, richiamando la propria diffida del 5.6.2020), precisava che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni appena resa edotta della volontà della locatrice di non procedere al rinnovo del contratto, eccepiva la nullità della citazione trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia e chiedeva preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Nelle memorie integrative, depositate a seguito dell'ordinanza di mutamento del rito emessa dal precedente istruttore, le parti meglio illustravano le rispettive posizioni.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa – ritenuta matura per la decisione dalla scrivente, subentrata nella trattazione del procedimento – perveniva per la decisione all'udienza del 10.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ad opera di ambo le parti.
* * * * *
L'opposizione è infondata.
Vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo in materia contrattuale, giova, anzitutto, osservare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis, Cass. 15659/2011; 3373/2010;
9351/2007; 1743/2007; 13674/2006; 8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id., sez. unite, 13533/2001; ancora Cass. 20288/2011: “Il creditore che agisce per il pagamento di un
6 suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto
e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”).
La creditrice ha documentato, mediante produzione del doc. 1, il titolo dell'obbligazione, rappresentato dal contratto di locazione commerciale stipulato con la convenuta dalla propria dante causa in data 1.9.2006, registrato in Roma il 29.9.2006 Parte_ al n. 6283 serie 3. Detto contratto, all'art. 6.5, stabiliva che dovesse provvedere, interamente a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli alberi e piante ornamentali […] e che, ove tale attività di manutenzione non venisseì Parte_ Contro eseguita da , potesse essere svolta da con diritto all'integrale rimborso da Parte_ Parte_ ; e, all'art. 6.6, prevedeva che dovesse inoltre provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di accesso all'immobile ed annessa alberatura, compresi manto stradale, telecamera, citofono, comandi a distanza del cancello d'ingresso sulla via del mare, colonnine luminose e faro all'ingresso e che, ove tale Parte_ attività di manutenzione non fosse eseguita da , potesse essere svolta direttamente
Contro
Parte_ da con diritto al rimborso da di una quota pari al 70%.
Contrariamente a quanto dedotto dalla conduttrice, il credito vantato dalla locatrice non è affatto sfornito di prova: costei ha, infatti, anche allegato, oltre alle fatture emesse dalla e dalla Idroservice s.n.c., i bonifici effettuati dalla Controparte_4 parte opposta per il pagamento delle suddette fatture, nonché il rapporto della
[...]
nel quale detta società attesta e conferma di aver eseguito presso il CP_4 compendio di Via del Mare Km.14.400 tutte le manutenzioni del verde meglio descritte nelle suddette fatture e di aver ricevuto il pagamento di tutti i corrispettivi dalla
[...]
Parte_3 Controparte_1
Per reagire alla pretesa avversaria, la debitrice avrebbe dovuto dimostrare, a mente dell'art. 2697 c.c., l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi: questi fatti la società opponente identifica, anzitutto, nella circostanza che il credito non potrebbe
7 essere fatto valere perché si tratterebbe di obbligazioni nascenti da un contratto che la stessa parte opposta ha inteso risolvere, e che dunque non è più in vigore.
Sul punto, è opportuno svolgere le seguenti considerazioni: in primo luogo, parte della pretesa creditoria si riferisce ad obbligazioni preesistenti lo scioglimento del contratto di locazione (ovvero le fatture n. 11/2017 per € 2.152,08 e n. 14/2018 per €
2.357,04); in secondo ordine, non è stata contestata dalla parte opponente la protratta Parte_ detenzione dell'immobile da parte della , che persiste anche dopo la scadenza contrattuale del 31.8.2018. Con riferimento al periodo successivo, devesi osservare che l'art. 1591 c.c. prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno e nel caso di specie, le spese di manutenzione del verde e di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di accesso all'immobile ed annessa alberatura erano espressamente poste a carico del locatario in base al suddetto contratto di locazione: esse, quali oneri accessori, rientrano pienamente nella nozione di corrispettivo convenuto di cui alla disposizione richiamata, sicché sono dovuti anche a seguito dello scioglimento del contratto (cfr. Cass. 4.12.2002, n. 17201: “In materia di locazione di immobili urbani, nella nozione di "corrispettivo convenuto" di cui all'art. 1591 cod. civ. deve essere ricompresa ogni obbligazione pecuniaria pattuita, e quindi anche gli oneri accessori condominiali posti convenzionalmente a carico del solo conduttore”).
Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, invece, l'opposta ha prodotto in giudizio (cfr. doc. 6) la diffida del 5.6.2020, ricevuta in pari data dall'opponente, con la quale si richiede il pagamento delle fatture azionate in sede monitoria.
Come noto, a mente dell'art. 2943 c.c., “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere un procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”. Una volta realizzatasi l'interruzione, giusto il disposto dell'art. 2945 c.c., un nuovo termine prescrizionale
8 inizia a decorrere.
Ebbene, la prima delle fatture richieste con il ricorso per ingiunzione è relativa al mese di maggio 2017; prima che maturasse la relativa prescrizione, l'estinzione è stata scongiurata dall'invio della richiamata messa in mora. Il nuovo termine prescrizionale, partito dal giugno 2020, è stato poi interrotto con il ricorso per decreto ingiuntivo, notificato assieme al pedissequo decreto in data 22.4.2024, come riconosciuto dalla stessa debitrice, e dunque prima che decorresse il quinquennio: dalla ricostruzione dei fatti è evidente, dunque, che nessuna prescrizione si è verificata con riguardo al credito più antico (e, logicamente, con riguardo ai crediti maturati successivamente).
* * * * *
In virtù delle superiori considerazioni, l'opposizione deve dunque essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Il rigetto dell'opposizione impone la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi suggeriti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, per le controversie di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 6.7.2025.
Il Giudice
CH LV
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