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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7802/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7802/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 10:00 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per l'avv.ssa Liviana Montani. Parte_1
Per . Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.ssa Liviana Montani precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel proprio atto introduttivo. Chiede di essere esonerata dalla lettura della sentenza autorizzando il Tribunale a provvedere al deposito immediatamente all'esito della Camera di Consiglio.
Dopo breve discussione orale e preso atto della superiore richiesta, il Giudice il giudice si ritira in
Camera di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 10:05.
All'esito, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui provvede all'immediato deposito in Cancelleria.
Verbale chiuso alle ore 10:47.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 7802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7802/2024 promossa
DA
, C.F. , residente in [...] Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Milano, via Podgora n. 11 presso lo studio dell'Avv.ssa Liviana
Montani che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , domiciliato in Monza, via Pellegrino Controparte_2 C.F._2
Pellegrini n. 11;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Accertamento occupazione senza titolo e condanna al rilascio.
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA PARTE RICORRENTE:
“
1. Ordinare al resistente (C.F. domiciliato in Monza Controparte_2 C.F._2
Via Pellegrini, 11 di liberare immediatamente l'unità immobiliare sopra descritta e di rilasciarla libera da persone e cose e nella disponibilità del'intimante;
2. Condannare il resistente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio. Controparte_2
Con riserva di ogni altro diritto o azione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premettendo di essere proprietario dell'unità abitativa contraddistinta con il n. 7 e Parte_1
posta al piano 3, scala A, del Condominio sito in Monza, via Pellegrino Pellegrini n. 11, al NCEU del medesimo Comune individuata al foglio 64, mappale 130, subalterno 7, categoria A73, classe 5, superficie catastale mq. 106, rendita catastale € 856,03, per averlo acquistato in data 31.7.2024 con rogito del notaio , rep. n. 3771, racc. n. 2767, nel dedure l'occupazione senza titolo Persona_1
perpetrata da come sopra generalizzato, il quale non lo avrebbe rilasciato Controparte_2
nonostante la diffida inviatagli in data 20.9.2024, lo ha convenuto in questa sede al fine di sentirlo condannare all'immediato rilascio, libero da persone e cose, comprensivo della rifusione delle spese di lite sostenute.
All'udienza del 3.2.2025 è spontaneamente comparso il convenuto, accompagnato dalla figlia che ha svolto anche da interprete, non contestando l'occupazione dell'immobile ma rappresentando verbalmente che l'intesa raggiunta on il precedente proprietario era quella di acquistare ratealmente l'immobile, sostenendo di avergli a tal fine corrisposto del denaro senza però mai formalizzare alcun contratto idoneo a legittimare l'occupazione.
Effettuato un breve differimento al fine di consentire al convenuto di verificare la possibilità di accedere prioritariamente ai bandi di assegnazione degli alloggi popolari in presenza di una condanna al rilascio immediatamente esecutiva, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni a cura della sola parte costituita, che ha insistito nell'accoglimento della domanda di rilascio, e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'espletamento della successiva
Camera di Consiglio la causa può essere decisa come segue, in conformità ed in accoglimento della domanda proposta da . Parte_1
Occorre, tuttavia, preliminarmente precisare che, come costantemente ribadito dalla Suprema Corte
(cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 13605/2000 e Cass. Civ. n. 4416/2007), “In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa,
o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo”, essendo onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo (quale ad esempio un contratto di locazione o di comodato) idoneo a legittimare l'occupazione e il godimento del bene (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 18660/2013).
Orbene, nel caso di specie l'attore ha prodotto l'atto di compravendita relativo all'immobile sopra descritto, alla cui pagina 5, precisamente alla clausola n. 8 denominata “provenienza”, è scritto letteralmente che i venditori lo avevano acquistato in data 19.7.2004.
Quindi, a stretto rigore, per effetto del trascorrere del tempo e del possesso ininterrotto protrattosi per più di vent'anni, unendo il proprio possesso, quantomeno mediato, e quello dei precedenti proprietari, ha dimostrato l'acquisizione a titolo originario del diritto di proprietà, suffragando appieno l'onere probatorio previsto dall'art. 948 c.c. ai fini dell'utile esercizio dell'azione di rivendica. Al contempo, la comparizione personale del convenuto all'udienza del 3.2.2025 ha suffragato appieno la detenzione materiale del bene, avendo egli sostenuto che non sarebbe mai stata regolarizzata a causa del comportamento “fraudolento” posto in essere dai precedenti proprietari il quale, tuttavia, non può essere opposto ad al fine di impedire l'accoglimento della richiesta di rilascio Persona_2 dell'immobile in favore di quest'ultimo.
All'accoglimento della domanda segue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte liquidarsi, però, stante l'estrema semplicità del giudizio e l'immediata disponibilità manifestata al rilascio, sulla base dei compensi minimi previsti dal D.M. n.
147/2022 e per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria.
Da ultimo, abitandovi all'interno unitamente al proprio nucleo familiare, appare equo assegnare al resistente un termine prima dell'inizio dell'esecuzione al fine di consentirgli, comunque, di reperire un'altra abitazione ove trasferirsi unitamente al proprio nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- previo accertamento della relativa occupazione illegittima, condanna a Controparte_2 rilasciare in favore di l'unità abitativa contraddistinta con il n. 7 posta al piano Parte_1
3, scala A, del Condominio sito in Monza, via Pellegrino Pellegrini n. 11, al NCEU del medesimo Comune individuata al foglio 64, mappale 130, subalterno 7, categoria A73, classe
5, superficie catastale mq. 106, rendita catastale € 856,03;
- fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 31.3.2025;
- condanna a rifondere ad le spese di lite sostenute Controparte_2 Parte_1 nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 928,00, di cui 76,00 per spese esenti e 852,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7802/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 10:00 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per l'avv.ssa Liviana Montani. Parte_1
Per . Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.ssa Liviana Montani precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel proprio atto introduttivo. Chiede di essere esonerata dalla lettura della sentenza autorizzando il Tribunale a provvedere al deposito immediatamente all'esito della Camera di Consiglio.
Dopo breve discussione orale e preso atto della superiore richiesta, il Giudice il giudice si ritira in
Camera di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 10:05.
All'esito, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui provvede all'immediato deposito in Cancelleria.
Verbale chiuso alle ore 10:47.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 7802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7802/2024 promossa
DA
, C.F. , residente in [...] Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Milano, via Podgora n. 11 presso lo studio dell'Avv.ssa Liviana
Montani che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , domiciliato in Monza, via Pellegrino Controparte_2 C.F._2
Pellegrini n. 11;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Accertamento occupazione senza titolo e condanna al rilascio.
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA PARTE RICORRENTE:
“
1. Ordinare al resistente (C.F. domiciliato in Monza Controparte_2 C.F._2
Via Pellegrini, 11 di liberare immediatamente l'unità immobiliare sopra descritta e di rilasciarla libera da persone e cose e nella disponibilità del'intimante;
2. Condannare il resistente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio. Controparte_2
Con riserva di ogni altro diritto o azione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premettendo di essere proprietario dell'unità abitativa contraddistinta con il n. 7 e Parte_1
posta al piano 3, scala A, del Condominio sito in Monza, via Pellegrino Pellegrini n. 11, al NCEU del medesimo Comune individuata al foglio 64, mappale 130, subalterno 7, categoria A73, classe 5, superficie catastale mq. 106, rendita catastale € 856,03, per averlo acquistato in data 31.7.2024 con rogito del notaio , rep. n. 3771, racc. n. 2767, nel dedure l'occupazione senza titolo Persona_1
perpetrata da come sopra generalizzato, il quale non lo avrebbe rilasciato Controparte_2
nonostante la diffida inviatagli in data 20.9.2024, lo ha convenuto in questa sede al fine di sentirlo condannare all'immediato rilascio, libero da persone e cose, comprensivo della rifusione delle spese di lite sostenute.
All'udienza del 3.2.2025 è spontaneamente comparso il convenuto, accompagnato dalla figlia che ha svolto anche da interprete, non contestando l'occupazione dell'immobile ma rappresentando verbalmente che l'intesa raggiunta on il precedente proprietario era quella di acquistare ratealmente l'immobile, sostenendo di avergli a tal fine corrisposto del denaro senza però mai formalizzare alcun contratto idoneo a legittimare l'occupazione.
Effettuato un breve differimento al fine di consentire al convenuto di verificare la possibilità di accedere prioritariamente ai bandi di assegnazione degli alloggi popolari in presenza di una condanna al rilascio immediatamente esecutiva, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni a cura della sola parte costituita, che ha insistito nell'accoglimento della domanda di rilascio, e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'espletamento della successiva
Camera di Consiglio la causa può essere decisa come segue, in conformità ed in accoglimento della domanda proposta da . Parte_1
Occorre, tuttavia, preliminarmente precisare che, come costantemente ribadito dalla Suprema Corte
(cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 13605/2000 e Cass. Civ. n. 4416/2007), “In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa,
o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo”, essendo onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo (quale ad esempio un contratto di locazione o di comodato) idoneo a legittimare l'occupazione e il godimento del bene (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 18660/2013).
Orbene, nel caso di specie l'attore ha prodotto l'atto di compravendita relativo all'immobile sopra descritto, alla cui pagina 5, precisamente alla clausola n. 8 denominata “provenienza”, è scritto letteralmente che i venditori lo avevano acquistato in data 19.7.2004.
Quindi, a stretto rigore, per effetto del trascorrere del tempo e del possesso ininterrotto protrattosi per più di vent'anni, unendo il proprio possesso, quantomeno mediato, e quello dei precedenti proprietari, ha dimostrato l'acquisizione a titolo originario del diritto di proprietà, suffragando appieno l'onere probatorio previsto dall'art. 948 c.c. ai fini dell'utile esercizio dell'azione di rivendica. Al contempo, la comparizione personale del convenuto all'udienza del 3.2.2025 ha suffragato appieno la detenzione materiale del bene, avendo egli sostenuto che non sarebbe mai stata regolarizzata a causa del comportamento “fraudolento” posto in essere dai precedenti proprietari il quale, tuttavia, non può essere opposto ad al fine di impedire l'accoglimento della richiesta di rilascio Persona_2 dell'immobile in favore di quest'ultimo.
All'accoglimento della domanda segue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte liquidarsi, però, stante l'estrema semplicità del giudizio e l'immediata disponibilità manifestata al rilascio, sulla base dei compensi minimi previsti dal D.M. n.
147/2022 e per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria.
Da ultimo, abitandovi all'interno unitamente al proprio nucleo familiare, appare equo assegnare al resistente un termine prima dell'inizio dell'esecuzione al fine di consentirgli, comunque, di reperire un'altra abitazione ove trasferirsi unitamente al proprio nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- previo accertamento della relativa occupazione illegittima, condanna a Controparte_2 rilasciare in favore di l'unità abitativa contraddistinta con il n. 7 posta al piano Parte_1
3, scala A, del Condominio sito in Monza, via Pellegrino Pellegrini n. 11, al NCEU del medesimo Comune individuata al foglio 64, mappale 130, subalterno 7, categoria A73, classe
5, superficie catastale mq. 106, rendita catastale € 856,03;
- fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 31.3.2025;
- condanna a rifondere ad le spese di lite sostenute Controparte_2 Parte_1 nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 928,00, di cui 76,00 per spese esenti e 852,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese