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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 19/02/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00661/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2025, proposto dalla S.R.L. Eden, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Anelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Alessio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 20229/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Lucio Anelli e Ciro Alessio Mauro;
1.- Vista la motivazione alla base della impugnata determinazione dirigenziale n. 55 del 19 gennaio 2024, con la quale il Comune di Pomezia ha disposto la decadenza dalla concessione demaniale marittima n. 1 del 2009;
2.- Considerato che le prospettazioni difensive riproposte dalla ricorrente muovono dal presupposto della non corretta ricostruzione dei fatti materiali sottesi alla prefata decisione;
3.- Preso atto delle motivazioni favorevoli alla ricorrente di cui alla ordinanza n. 1812 del 15 maggio 2024, resa nella pregressa fase cautelare;
4.- Ritenuto di dovere approfondire le relative questioni nel merito della decisione definitiva della causa, sede, questa, in cui si potrà più opportunamente valutare l’applicazione dei principi esegetici seguiti dalla Sezione in casi particolari caratterizzati da lievi o episodiche morosità (da ultimo, la sentenza n. 1196 del 12 febbraio 2025);
5.- Ritenuto che sussiste, inoltre, il pericolo di danno grave e irreparabile nella sfera della società concessionaria, ove la sentenza impugnata non venisse sospesa nella sua efficacia esecutiva;
6.- Le spese della fase cautelare possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 539/2025) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Fissa l’udienza pubblica per la decisione definitiva della causa per il giorno 17 giugno 2025, ore di rito.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO