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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2289/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a Lastra a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. Elena Campostrini che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Controparte_1
Mario Caramitti che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dichiarare equa la somma di € 16.000,00 che sarà versata a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5 VIII co. L. 898/70 da in favore di entro giorni 15 dalla Parte_1 Controparte_1 pubblicazione della sentenza di divorzio. Con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.2.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 15.2.1986 in Firenze con , dalla cui unione il 12.6.1986 era nata Controparte_1
la figlia ormai da tempo indipendente. A fondamento della domanda il ricorrente ha Per_1
dedotto che i coniugi si erano consensualmente separati con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Firenze il 5.6.2013, e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori condizioni accessorie.
Costituitasi in giudizio , nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Controparte_1
status, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore stante la diversa situazione economica tra le parti.
All'esito del tentativo di conciliazione e del rinvio concesso per tentare una risoluzione concordata, all'udienza del 12.6.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Sussistono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che l'udienza presidenziale del procedimento di separazione fu celebrata il 23.11.12 (come da copia del verbale allegato dal ricorrente). Pertanto, alla data del deposito del ricorso (13.2.2025) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Il procedimento contenzioso fu poi trasformato in consensuale con pronuncia del decreto di omologa il 5.6.13-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa tredici anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
pagina 2 di 4 Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, che attengono a diritti disponibili.
Nella specie le parti hanno concordato il versamento da parte di in favore di Parte_1
della somma di € 16.000,00 a titolo di una tantum in sostituzione Controparte_1 dell'assegno divorzile, entro giorni 15 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
l'importo appare equo in relazione alla durata del matrimonio, al contributo personale dato dalla alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio del marito, e alle CP_1
condizioni reddituali delle parti.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15.2.1986 in Firenze
(FI) tra nato a Lastra a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei Registri del Comune di Firenze, atto n. 74, parte
2, serie A, anno 1986;
dichiara equa la somma di euro € 16.000,00 che sarà versata una tantum da Parte_1
a , ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/1970, entro giorni 15 dalla Controparte_1
pubblicazione della sentenza di divorzio;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 12 giugno 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2289/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a Lastra a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. Elena Campostrini che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Controparte_1
Mario Caramitti che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dichiarare equa la somma di € 16.000,00 che sarà versata a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5 VIII co. L. 898/70 da in favore di entro giorni 15 dalla Parte_1 Controparte_1 pubblicazione della sentenza di divorzio. Con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.2.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 15.2.1986 in Firenze con , dalla cui unione il 12.6.1986 era nata Controparte_1
la figlia ormai da tempo indipendente. A fondamento della domanda il ricorrente ha Per_1
dedotto che i coniugi si erano consensualmente separati con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Firenze il 5.6.2013, e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori condizioni accessorie.
Costituitasi in giudizio , nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Controparte_1
status, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore stante la diversa situazione economica tra le parti.
All'esito del tentativo di conciliazione e del rinvio concesso per tentare una risoluzione concordata, all'udienza del 12.6.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Sussistono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che l'udienza presidenziale del procedimento di separazione fu celebrata il 23.11.12 (come da copia del verbale allegato dal ricorrente). Pertanto, alla data del deposito del ricorso (13.2.2025) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Il procedimento contenzioso fu poi trasformato in consensuale con pronuncia del decreto di omologa il 5.6.13-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa tredici anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
pagina 2 di 4 Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, che attengono a diritti disponibili.
Nella specie le parti hanno concordato il versamento da parte di in favore di Parte_1
della somma di € 16.000,00 a titolo di una tantum in sostituzione Controparte_1 dell'assegno divorzile, entro giorni 15 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
l'importo appare equo in relazione alla durata del matrimonio, al contributo personale dato dalla alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio del marito, e alle CP_1
condizioni reddituali delle parti.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15.2.1986 in Firenze
(FI) tra nato a Lastra a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei Registri del Comune di Firenze, atto n. 74, parte
2, serie A, anno 1986;
dichiara equa la somma di euro € 16.000,00 che sarà versata una tantum da Parte_1
a , ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/1970, entro giorni 15 dalla Controparte_1
pubblicazione della sentenza di divorzio;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 12 giugno 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4