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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7395/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
in persona del Giudice Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7395/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, presso lo Studio dell'Avvocato Eduardo Daniel Dromi C.F. – PEC: C.F._1
- Roma, Via Antonio Gramsci, 7 come da procura in Email_1 atti ricorrente
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadina italiana iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato il [...] Persona_1
a Casale ON (AL) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) poi emigrato in Argentina ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato argentino, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dalla Corte Nazionale Elettorale prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_2 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 9.4.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. Va osservato che, la ricorrente deduceva che:
- l'avo , dopo essere emigrato in Argentina, contraeva matrimonio il 17/05/1912 a Persona_1
Buenos Aires (Argentina) con (cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro unione nasceva il Controparte_3
03/06/1928 a Buenos Aires (Argentina), (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_2
- contraeva matrimonio il 16/11/1950 a Buenos Aires (Argentina) con Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro unione nasceva il 03/08/1966 Buenso Aires Persona_3
(Argentina), (cfr. doc. in atti n. 6); Parte_1
- contraeva matrimonio il 10/12/1986 a Bernal (Argentina) con Parte_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 7) e della loro unione nasceva la ricorrente , Per_4 Controparte_1 il 11/04/1993 a QU (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 8); Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano o, nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948 il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_2 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3
DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano pur contemplando passaggi per via materna gli stessi sono intervenuti dopo l'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, la ricorrente, diretta discendente da avo italiano, tentavano di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a La Plata, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come documentato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. in atti n. 9). Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alle ricorrenti essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita (cfr. doc. in atti Persona_1 n. 1). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio Persona_1
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_2 Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] a [...] Persona_1
(AL) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, a Buenos Aires, Repubblica Argentina il Persona_2
03/06/1928 (cfr. doc. in atti n. 4) e si univa in matrimonio il 16/11/1950 con . (cfr. doc. Persona_3 in atti n. 5).
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2 Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata a [...] Controparte_1
(Argentina) il 11/04/1993, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Torino, 25.5.2025
Il giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
in persona del Giudice Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7395/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, presso lo Studio dell'Avvocato Eduardo Daniel Dromi C.F. – PEC: C.F._1
- Roma, Via Antonio Gramsci, 7 come da procura in Email_1 atti ricorrente
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadina italiana iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato il [...] Persona_1
a Casale ON (AL) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) poi emigrato in Argentina ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato argentino, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dalla Corte Nazionale Elettorale prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_2 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 9.4.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. Va osservato che, la ricorrente deduceva che:
- l'avo , dopo essere emigrato in Argentina, contraeva matrimonio il 17/05/1912 a Persona_1
Buenos Aires (Argentina) con (cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro unione nasceva il Controparte_3
03/06/1928 a Buenos Aires (Argentina), (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_2
- contraeva matrimonio il 16/11/1950 a Buenos Aires (Argentina) con Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro unione nasceva il 03/08/1966 Buenso Aires Persona_3
(Argentina), (cfr. doc. in atti n. 6); Parte_1
- contraeva matrimonio il 10/12/1986 a Bernal (Argentina) con Parte_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 7) e della loro unione nasceva la ricorrente , Per_4 Controparte_1 il 11/04/1993 a QU (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 8); Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano o, nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948 il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_2 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3
DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano pur contemplando passaggi per via materna gli stessi sono intervenuti dopo l'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, la ricorrente, diretta discendente da avo italiano, tentavano di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a La Plata, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come documentato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. in atti n. 9). Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alle ricorrenti essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita (cfr. doc. in atti Persona_1 n. 1). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio Persona_1
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_2 Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] a [...] Persona_1
(AL) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, a Buenos Aires, Repubblica Argentina il Persona_2
03/06/1928 (cfr. doc. in atti n. 4) e si univa in matrimonio il 16/11/1950 con . (cfr. doc. Persona_3 in atti n. 5).
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2 Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata a [...] Controparte_1
(Argentina) il 11/04/1993, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Torino, 25.5.2025
Il giudice
Monica Mastrandrea