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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/10/2025, n. 3692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3692 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15259/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice unico dott. ER SA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 15259/2018 R.G., avente ad oggetto “responsabilità ex artt.
2049 – 2051 -2052 c.c.”, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Avena, come da mandato in atti;
- attore –
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giandomenico Frittelli e Vittorio Brattelli, come da mandato in atti;
- convenuto-
Conclusioni: come da verbale del 15.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.10.2018 il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, affinché il Tribunale Controparte_1
provvedesse ad: «A) Accertare e dichiarare il sinistro come specificato quantificato in narrativa, e la responsabilità della convenuta. B) Per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale rapp.te
p.t. a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno la somma netta di 17.247,00, oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio anche a seguito di espletanda Ctu. C) Condannare la convenuta in persona del legale rapp.te
p.t., in ogni caso, a pagare le spese ed onorario di causa».
A sostegno delle proprie pretese, l'attore ha allegato le seguenti circostanze:
pagina 1 di 15 - che in data 04.03.2017, alle ore 11:30 circa, nel Porto di Bari, era salito a bordo della motonave
" A.F. FR " (di bandiera italiana, iscritta all'Ufficio Naviglio di Napoli 2 No 532, c di proprietà ed armata dalla società , per l'accompagnamento coatto e il Controparte_1
respingimento dei cittadini extracomunitari saliti a bordo nave e provenienti dal porto di
Durazzo (Albania);
- che in tali circostanze di tempo e di luogo, all'apertura del boccaporto/porta tagliafuoco del secondo ponte garage, a causa del malfunzionamento del mollettone/impianto di apertura/chiusura automatico, la porta ebbe un forte ed improvviso rimbalzo/rinculo/contraccolpo che lo fece sbalzare rovinosamente per terra dove rimase immobilizzato;
- che la porta, dall'esame fotografico, non risultava conforme alla simbologia di sicurezza internazionale a bordo nave;
- che dopo esser stato soccorso dagli altri componenti della pattuglia di polizia di frontiera, con l'autovettura di servizio, ed in stato di semi incoscienza, veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale
S. Paolo di Bari dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo al ginocchio spalla sinistra, un trauma al polso sinistro e una cervicalgia post-traumatica, con prognosi di 7 giorni s.c.;
- che il medico di famiglia, Dott. il 01.03.2017 gli prescriveva altri 7 giorni di riposo e Tes_1
che il 13.03.2017 l'Ortopedia Asl Bari gli diagnosticava una contusione alla spalla sinistra con sospetta distrazione in loco, con prognosi di prognosi 15 giorni e la prescrizione di terapia farmacologica;
- che il 27.03.2017 l'Ortopedia Asl Bari gli diagnosticava una sospetta lesione alla spalla sinistra, con prescrizione di riabilitazione e prognosi altri 20 giorni e che il 29.03.2017 l'ortopedico Dott.
, della Ortopedia di Bari S. Paolo, accertava una lussazione scapolo omerale sinistra, Persona_1
con limitazione funzionale ai primi gradi e con una prognosi di 10 giorni;
- che il 30.03.2017 si recava al Pronto soccorso dell'Ospedale Mater Dei di Bari per visita ortopedica e per la riduzione manuale in via di urgenza della lussazione, ricevendo una prognosi di ulteriori 20 giorni;
- che il 19.04.1017 l'Ortopedia Asl Bari gli diagnosticava esiti traumatici a carico della spalla sinistra, con prognosi di altri 20 giorni;
- che il 09.05.2017 il Dott. prescriveva 6 giorni s.c. per sublussazione spalla sinistra e Tes_1
il 25.05.2017 il Centro Radiologico Martino di Bari segnalava lesioni in sede spalla sinistra e che il 17.07.2017 lo studio radiologico 7R gli diagnosticava una disinserzione menisco capsulare, confermata il 14.09.17 dallo lo stesso radiologo;
pagina 2 di 15 - che, dopo plurimi consulti specialistici, il 29.09.2017 l'attore si ricoverava presso l'ospedale
Mater Dei di Bari, dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della lussazione della spalla sinistra, venendo poi dimesso con una prognosi di 20 giorni.
A causa degli eventi riportati, l'attore ha affermato di aver sopportato spese mediche per € 2.126,94, specificando di aver incassato una polizza infortuni con per euro 1.500,00. Controparte_2
Sul versante del danno biologico, invece, l'attore ha domandato la liquidazione del danno alla salute quantificato in 7 punti percentuali, con una inabilità totale temporanea di 7 giorni ed una parziale al
50% di 75 giorni. Per tali pregiudizi, egli ha domanda la somma di euro 12.260,00 per l'invalidità definitiva e di euro 4.361,00 per l'invalidità temporanea.
In totale, detratti gli euro 1.500,00 già ricevuti dall'assicurazione, l'attore ha chiesto la somma di euro
17.247.60.
L'attore ha infine evidenziato di aver già sollecitato l'odierna convenuta all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, con pec del 26.07.2017 e del 07.09.2017, nonché di aver inutilmente esperito la procedura di negoziazione assistita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il 05.02.2019, si è costituita in giudizio l' , contestando la ricostruzione dei fatti compiuta dall'attore e sostenendo Controparte_1
che il sinistro per cui è causa si era verificato per fatto e colpa esclusiva del . Parte_1
In particolare, la convenuta ha dedotto che il era caduto a terra, dopo aver inciampato sullo Parte_1
stipite di una porta, rispetto alla quale mai gli organi di controllo, negli anni, avevano sollevato rilievi sui materiali e le tecniche con cui era stata realizzata.
Ha aggiunto la convenuta che la normativa impone al comando della nave di registrare in appositi libri di bordo – aventi valore di atto pubblico - gli accadimenti particolari che avvengono a bordo del natante e che, nel caso di specie, nessun evento era stato riportato nel giornale nautico, siccome mai riferiti i presunti fatti al comando della nave, in quanto ritenuti di rilievo bagatellare.
La convenuta ha evidenziato anche che il , per ragioni d'ufficio (rimpatrio di soggetti espulsi Parte_1
dal territorio italiano), era già in passato ripetutamente salito a bordo della nave e che, in ogni caso, essendosi la caduta verificata in fase di sbarco ed avendo egli già varcato pochi minuti prima la medesima porta, sarebbe stato possibile, con la dovuta attenzione, evitare la caduta.
Infine, la convenuta ha sottolineato che l'asserito difetto di funzionamento della porta automatica sarebbe smentito dalla presenza del certificato di classe e del certificato sicurezza per navi passeggeri e comunque non sarebbe stato dimostrato in alcun modo da parte attrice.
pagina 3 di 15 Ciò posto, l' ha eccepito la nullità dell'avverso atto di citazione, ex artt. 163, n. 4, CP_1 CP_1
164 c.p.c. e 156, co. 2, c.p.c., mancando lo stesso della «esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda».
Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del , Parte_1
considerato che la compagnia assicurativa aveva provveduto ad indennizzare il Controparte_3
danno dal primo lamentato, surrogandosi ex lege nella sua posizione giuridica.
Cont Nel merito, l' ha dedotto che la “AF FR” era al tempo dell'occorso Controparte_1 munita delle certificazioni comprovanti che la nave era (ed è) “in asse” ed in assoluta “sicurezza per la navigazione dei passeggeri”.
La convenuta ha poi disconosciuto il materiale fotografico offerto in comunicazione dall'odierno attore, in quanto realizzato in assenza di contraddittorio, privo di una collocazione temporalmente e potenzialmente riferibile a qualsiasi nave di qualsivoglia compagnia di navigazione. In aggiunta, ha sostenuto che le fotografie parrebbero “ritoccate” in alcuni punti («Ed infatti, le fotografie (a colori) che il comando nave ha scattato nell'immediatezza delle lamentate circostanze per metterle a disposizione della compagnia armatoriale e che qui si depositano (docc. nn. 10-12), dimostrano che la porta in questione era (ed è tuttora) regolarmente dotata delle indicazioni di pericolo-gradino. Di contro, in quelle prodotte ex adverso (docc. attoreo n. 12) accanto al numero del portello (si noti la dicitura: “14/16”) non compare il tipico segno d'allerta che ricorda ai passeggeri la presenza di un gradino/rialzo» […] «nel prendere visione della prima delle fotografie del Sig. , si nota una Parte_1
diversità (di densità) dei pixel della foto proprio in corrispondenza della zona ove si trova la segnaletica anti-inciampo (cfr. avverso materiale fotografico). A ciò s'aggiunga la circostanza che le altre foto avverse sono storte (mai in perpendicolo rispetto al piano di calpestio) e tagliate nella parte bassa: quella cioè dove si nota un ulteriore avviso (targhetta metallica di colore blu - cfr. ancora docc. nn. 10-12)» cfr. pg. 14 della comparsa).
A propria difesa, la convenuta ha inoltre evidenziato che, non potendosi applicare l'art. 2051 c.c. e dovendo trovare invece applicazione l'art. 2043 c.c., parte attrice non avrebbe dimostrato tutti gli elementi costitutivi della responsabilità. In subordine, in caso di ritenuta operatività dell'art. 2051 c.c., la convenuta ha eccepito la mancanza di qualsivoglia insidia o trabocchetto e l'idoneità della condotta del danneggiato ad integrare il c.d. caso fortuito interruttivo del nesso causale tra la res ed il danno.
Con riferimento al quantum debeatur, la ha contestato la documentazione prodotta Controparte_1
a sostegno della relativa quantificazione, in quanto formata al di fuori del contraddittorio, ritenendo in ogni caso le avverse richieste eccessive e fondate su calcoli errati.
pagina 4 di 15 Infine, la convenuta ha chiesto di condannare il al pagamento della somma di € 500,00 o di Parte_1
quella diversa, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa, per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., con vittoria di spese.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., parte attrice ha insistito nel sostenere che alcun inciampo si sarebbe verificato, essendo stato l'improvviso rimbalzo/rinculo della porta a scaraventarlo per terra, a causa del mal funzionamento del dispositivo di apertura/chiusura self-service azionato manualmente.
Parte attrice ha contrastato l'eccezione di nullità della citazione, sottolineando che l'atto introduttivo sarebbe dotato di tutti gli elementi costitutivi e questo si evincerebbe anche dal fatto che la convenuta si sia costituita in giudizio avanzando copiose difese e, quindi, esercitando pienamente il suo diritto di difesa.
Per ciò che concerne l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, invece, secondo il essa Parte_1
sarebbe infondata, in quando la società assicuratrice potrebbe al più surrogarsi nel limite dei 1.500,00 già versati e detratti dalle complessive richieste.
Con riferimento alle certificazioni prodotte dalla società, secondo l'attore esse nulla avrebbero a che fare con la funzionalità della porta tagliafuoco 14/16.
Rispetto alla possibilità che le foto prodotte in giudizio siano state alterate, l'attore ha contrastato una siffatta ricostruzione, rilevando che «sia dalle foto dell'attore che da quelle della convenuta, si vede che non è segnalato il segnale di pericolo – inciampo trip».
Sulla scorta di quanto premesso, l'attore ha precisato le conclusioni in questi termini: «1) Accertare e dichiarare il sinistro come specificato e come quantificato in atti. 2)Per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale rapp.te p.t. a pagare all'attore per la responsabilità derivante dall'art.
2051 cc, ed in subordine ex art. 2043 cc, ovvero ai sensi della diversa norma che fosse eventualmente individuata dal Giudice, a pagare all'attore la somma netta di € 17.247,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero la miglior somma risultante all'esito del giudizio anche a seguito di espletanda consulenza d'ufficio. 3) Condannare, in ogni caso., la convenuta in persona del suo legale rapp.te pro tempore, a pagare le spese ed onorario di causa».
Depositate le ulteriori memorie, da parte di entrambi i contendenti, all'udienza del 16.10.2019 il giudice ammetteva le prove testimoniali articolate dalle parti.
All'udienza del 27.01.2021 venivano ascoltati e , colleghi dell'attore, Testimone_2 Testimone_3
e responsabile della sicurezza a bordo delle navi della Testimone_4 Controparte_1
All'udienza del 12.5.2021 veniva ascoltato il teste , collega dell'attore. Testimone_5
All'udienza del 27.10.2021 veniva escusso il teste , dipendente della Testimone_6 [...]
comandante della nave all'epoca dei fatti. CP_1
pagina 5 di 15 All'udienza del 18.5.2022, il giudice revocava l'ammissione della prova orale con riferimento alla teste
, stante la sua irreperibilità. Testimone_7
All'udienza del 23.11.2022 veniva escusso il teste all'epoca dei fatti in servizio Testimone_8
presso la come addetto alla sicurezza. Controparte_1
All'udienza del 14.6.2023 veniva ascoltata la teste all'epoca dipendente della Testimone_9 [...] in servizio sull'imbarcazione. Alla stessa udienza il giudice ammetteva CTU medico CP_1
legale, nominando il dott. Persona_2
In data 05.01.2024 veniva depositata la relazione peritale.
All'udienza del 10.01.2024 il giudice ammetteva CTU tecnica, avente ad oggetto il funzionamento della porta tagliafuoco, nominando l'ing. Persona_3
Il 05.02.2025 il CTU depositava l'elaborato peritale. Per_3
All'udienza del 19.03.2025, il giudice invitava parte attrice a produrre copia della polizza infortuni in virtù della quale aveva ricevuto l'indennizzo di euro 1.500,00, che veniva effettivamente depositata il
21.03.2025.
Conclusa l'attività istruttoria, la causa all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
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Deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, per difetto degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, sollevata da parte convenuta.
Giova premettere che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164, co. 4 c.p.c., quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (causa petendi).
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, «nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole
pagina 6 di 15 individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). Donde si è tratta la conseguenza che l'atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente bancario non è affetto da nullità per vizio del petitum se l'attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria per l'individuazione della domanda l'indicazione di ciascuna singola rimessa revocabile (Cass. n. 17023 del 2003, cit. e n. 14676 del 2007)» (Cass. civ., SS.UU., 22 maggio 2012, n.8077)
Nel caso di specie, parte attrice ha indicato in modo chiaro tanto il petitum dell'azione, formulando delle precise conclusioni, quanto la causa petendi, ricostruendo analiticamente i fatti sottesi alla domanda.
A ben vedere, le doglianze di parte convenuta si riferiscono all'omessa indicazione del titolo giuridico della pretesa, che tuttavia non costituisce motivo di nullità dell'atto di citazione: l'art. 164, co. 4 c.p.c., infatti, contempla la sanzione della nullità per l'ipotesi in cui non sia riportata «l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo», senza compiere alcuna menzione delle ragioni di diritto e del titolo giuridico della pretesa, anche in ragione del principio iura novit curia, in base al quale spetta al giudice il momento della qualificazione giuridica dei fatti.
D'altronde, il non aver indicato le norme giuridiche applicabili al caso di specie non ha certo impedito alla parte convenuta di difendersi adeguatamente, avendo l'attore perimetrato compiutamente l'oggetto del contendere e i fatti sui quali prendere posizione.
Infine, va aggiunto che con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. la parte attrice ha fornito un inquadramento giuridico della propria domanda facendo rinvio agli artt. 2051 e 2043 c.c.
Nemmeno è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata dalla società convenuta.
Com'è noto, la legittimazione ad agire, o titolarità dell'azione, costituisce una condizione dell'azione stessa che si concretizza, dal lato attivo, nel diritto potestativo d'ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio, inteso ad una sentenza, dichiarativa o costitutiva o di condanna, sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ed oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso in capo all'attore. Essa si determina in base alla sole affermazioni attoree circa la titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta e, per verificarne la sussistenza, si deve avere riguardo solo a quanto dallo stesso sostenuto, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione. Di contro, legittimato passivo è colui nei confronti del quale la pretesa è reclamata.
pagina 7 di 15 L'accertamento della legittimazione attiva e passiva deve pertanto rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore dello stesso (ex plurimis,
Cass. civ., SS. UU., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio (a differenza delle prime) e possono formare oggetto di riesame in sede di gravame solo se specificamente avanzate come motivi di impugnazione
Nella fattispecie in esame, considerato che il ha agito facendo valere un diritto affermato Parte_1 come proprio e che l'eccezione della convenuta è volta a contestare il suo diritto ad avanzare una siffatta pretesa in virtù del meccanismo di surrogazione ex lege in favore dell'assicuratore, l'eccezione sollevata va intesa senza dubbio come attinente non già alla legittimazione processuale bensì al merito, concernendo l'effettiva titolarità del lato attivo del rapporto sostanziale.
In ogni caso, l'eccezione non coglie nel segno considerando che parte attrice ha agito dichiarando espressamente di aver ricevuto una somma a titolo di indennizzo dalla assicurazione e correttamente detraendo il quantum liquidato dalla somma domandata alla convenuta a titolo risarcitorio. Orbene, a mente dell'art. 1916 c.c., l'assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato fino a concorrenza di quanto a lui pagato. Ne consegue che, nel caso de quo, la legittimazione (sostanziale) dell'assicurazione sarebbe limitata alla somma di euro 1.500,00, senza estendersi alle ulteriori pretese dell'attore nei confronti della società convenuta.
Tanto premesso in via preliminare, nel merito la domanda attorea è infondata e va respinta.
La fattispecie oggetto di giudizio, vertendo sui danni asseritamente provocati dal malfunzionamento di una porta tagliafuoco di una imbarcazione, quindi eziologicamente connessi all'intrinseco dinamismo di una res, deve essere sussunta nell'art. 2051 c.c., a mente del quale: «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Va esclusa, di contro, l'applicabilità tanto dell'art. 2043 c.c. (norma che opererebbe ove non ricorresse il rapporto custodiale), quanto degli artt. 409 ss. del R.D. 30 marzo 1942, n.327 (c.d. Codice della navigazione), la cui operatività postula l'esistenza, al pari dell'art. 1681 c.c., di un contratto di trasporto marittimo, nel cui ambito il vettore si obbliga a trasportare il turista in una o più località determinate ed a fornirgli altre prestazioni accessorie a bordo (es. cabina, vitto ecc.).
pagina 8 di 15 Ciò posto, elemento indispensabile ai fini della configurabilità della fattispecie di illecito de qua è la ricorrenza di una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso: la ratio della disposizione in esame, infatti, è da rinvenirsi nel principio di sopportazione del rischio che impone che il danno derivante dall'intrinseco dinamismo della cosa gravi su chi di quella res si avvale.
D'altronde la giurisprudenza prevalente qualifica tale ipotesi di responsabilità come oggettiva in senso stretto, idonea a dar rilievo a tutti quei pregiudizi che derivino dalla cosa, a prescindere dall'adempimento del dovere di vigilanza da parte del custode. Ne consegue che il nesso causale va ricostruito con riferimento non alla "condotta" del custode, ma direttamente alla "res" custodita. Invero, la fattispecie in esame «prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile»; tale «caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.
Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01)» (così, in motivazione, Cass. civ., sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142).
In ogni caso, la prova dell'eziologia del danno può essere data, oltre che con gli ordinari mezzi di prova orale o tecnica, anche tramite presunzioni.
Spetta, invece, al custode dare la prova liberatoria del fortuito e cioè della ricorrenza di un «elemento esterno, recante i carattere dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato» (Cass. civ. sez. III 9 agosto 2004, n. 15383 e
15384). L'imprevedibilità ed inevitabilità sono «da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode» (Cass. civ., sez. III, 01 febbraio 2018, n. 2480).
A mente dell'art. 1227, co. 1 c.c. il custode può anche dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato: «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele
pagina 9 di 15 normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (sempre
Cass. civ., sez. III, 01 febbraio 2018, n. 2480),
Tutto ciò premesso, nel caso di specie non è contestato che la sia la proprietaria Controparte_1
della nave "A.F. FR" in cui è presente la porta che avrebbe cagionato la caduta del . Ne Parte_1 consegue che il presupposto di operatività della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., e cioè l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla res, è certamente integrato nei confronti dell'odierna convenuta.
Peraltro, l'esistenza di un tale rapporto emerge inconfutabilmente dalle disposizioni normative che, a tutela della sicurezza di chi presti attività lavorativa sulle navi, gravano l'armatore di obblighi di vigilanza sulle condizioni dell'imbarcazione (artt. 6 ss. del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271).
Orbene, è parimenti incontestato tra le parti che il 04.03.2017 il - salito a bordo della Parte_1
motonave " A.F. FR " per l'accompagnamento coatto e il respingimento di alcuni cittadini extracomunitari – sia caduto nei pressi di una porta tagliafuoco.
Secondo le prospettazioni di parte attrice la caduta sarebbe stata causata dal malfunzionamento dell'impianto di apertura automatico della porta in questione, che avrebbe determinato «un forte ed improvviso rimbalzo/rinculo/contraccolpo», tale da far cadere per terra il . Parte_1
Tale ricostruzione, fornita nell'atto introduttivo, è stata confermata con la memoria ex art. 183, co. 6, n.
1 c.p.c., con la quale parte attrice ha insistito nell'affermare che alcun inciampo si sarebbe verificato, come ritenuto dalla convenuta, essendo stato l'improvviso rimbalzo/rinculo della porta a scaraventare il per terra, e ha precisato che il malfunzionamento avrebbe riguardato il dispositivo di Parte_1
apertura/chiusura self-service azionato manualmente (circostanza, quest'ultima, introdotta con la memoria e non ulteriormente specificata).
Non è invece possibile tener conto delle ulteriori circostanze fattuali introdotte dall'attore nel corso del processo, in quanto allegate in violazione delle preclusioni assertive e da ritenersi estranee alla causa petendi dell'odierno giudizio (ad esempio, le circostanze esplicitate per la prima volta solo con l'articolazione dei capitoli di prova orale nella memoria n. 2, in base alle quali il si sarebbe Parte_1
procurato il danno inciampando sullo stipite della porta;
o ancora, in base alle quale il 04.03.2017 alle ore 11:30 circa il personale della nave stava provando da remoto il funzionamento della porta e che dopo il sinistro la porta tagliafuoco sarebbe stata riparata).
pagina 10 di 15 Tanto detto, la ricostruzione del fatto illecito fornita da parte attrice e con essa il nesso eziologico tra la porta tagliafuoco della nave ed il danno (così come da ella delineato) non risultano sorretti da un adeguato sostegno probatorio.
A tal riguardo, questo giudice ritiene di condividere appieno la ricostruzione fornita dal CTU ing.
in quanto supportata da una completa istruttoria, congruamente e tecnicamente Persona_3
motivata, nonché priva di vizi logici.
L'ing. invero, è giunto alle seguenti conclusioni: «non sussistono elementi dai quali desumere Per_3 un'eventuale e non meglio precisato malfunzionamento della porta tagliafuoco, come affermato da parte attrice nell'atto introduttivo;
non sussistono elementi dai quali desumere l'eventuale assenza e/o malfunzionamento dei presidi di sicurezza di bordo».
Difatti, sul versante documentale, è emerso dagli atti che:
- la nave “AF FR”, al tempo dei fatti, era dotata di certificato di sicurezza per navi passeggeri, rilasciato ai sensi della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare in data 02.11.2016 (cfr. doc. 6 di parte convenuta);
- il registro della manutenzione periodica degli impianti fissi e delle dotazioni mobili antincendio relativo all'anno 2017, redatto in accordo all'art. 246 del DPR 435 del 08.11.1991 ed alla
Circolare serie generale n. 100 del 10.02.2014, vidimato dalla Capitaneria di Porto di Bari in data 09.01.2017, risultava regolarmente aggiornato con l'annotazione delle verifiche trimestrali eseguite (cfr. doc. 8 di parte convenuta).
Tramite degli accertamenti compiuti a bordo della nave, l'ing. ha inoltre potuto constatare che Per_3
la porta tagliafuoco presso la quale si sarebbe verificato il sinistro è dotata di dispositivo di chiusura automatica e il suo stato di apertura/chiusura viene monitorato da remoto presso la sala di controllo.
Ebbene, ha rilevato il CTU che: «sulla scorta delle prove di funzionalità eseguite dallo scrivente in contraddittorio nel corso del sopralluogo dell'11.09.2014 [rectius, 2024], con l'ausilio del proprio collaboratore ing. e del personale di bordo, è stato accertato il regolare funzionamento Persona_4
della porta tagliafuoco in esame. La porta si chiudeva regolarmente in maniera automatica e lo stato di apertura / chiusura visibile dal pannello in sala di controllo corrispondeva allo stato effettivo di apertura / chiusura della porta. Non è possibile accertare ex post il regolare funzionamento della predetta porta tagliafuoco all'epoca dei fatti di causa. Tuttavia, tenuto conto del registro di manutenzione dei presidi antincendio (cfr. Doc. 8 del fascicolo di parte convenuta) non sussistono elementi dai quali desumere un'eventuale e non meglio precisato malfunzionamento della porta tagliafuoco, come genericamente affermato da parte attrice nell'atto introduttivo» (cfr. pag. 22 dell'elaborato).
pagina 11 di 15 D'altronde, risulta dal registro della manutenzione periodica degli impianti fissi e delle dotazioni mobili antincendio relativo all'anno 2017, in atti, che il giorno del sinistro (04.03.2017) venne effettuata una verifica del funzionamento locale delle serrande tagliafuoco, senza alcuna segnalazione di malfunzionamenti.
La tempistica degli accertamenti, lungi dall'essere sintomatica di una qualche anomalia vista la corrispondenza con la data del sinistro, è assolutamente in linea con la normativa da settore, che impone trimestralmente di «provare la chiusura locale manuale delle porte tagliafuoco ubicate sulle paratie delle zone verticali principali» (cfr. circolare serie generale n. 100 del 10.02.2014), considerando che le precedenti verifiche erano state effettuate nel dicembre 2016.
Il contenuto di tale documentazione (pur priva di efficacia di atto pubblico ma liberamente apprezzabile e valutabile dal giudice, cfr. Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2018, n.17015), in uno con le verifiche pratiche compiute dal CTU, si pone chiaramente in contrasto con le allegazioni dell'attore, a dire il vero smentite anche dalle risultanze della prova orale.
Invero, tramite l'articolazione dei capitoli di prova, l'attore parrebbe aver tentato di fornire una ricostruzione ulteriore, indicando come circostanza di prova il fatto che il 04.03.2017, alle ore 11:30 circa (cioè proprio all'orario in cui l'attore cadde) il personale della nave stava provando da remoto la funzionalità della porta tagliafuoco in oggetto, così lasciando intendere che in quella giornata il test a distanza potrebbe aver determinato il movimento improvviso della porta tagliafuoco e aver fatto cadere il Parte_1
Tale ipotesi è però contrastante con la stessa ricostruzione fornita ab initio, secondo la quale il malfunzionamento avrebbe riguardato il dispositivo di apertura/chiusura self-service della porta azionato manualmente dal . Parte_1
Peraltro il teste della cui attendibilità non è da dubitarsi considerato che oggi è Testimone_8
dipendente di altra società e solo all'epoca dei fatti era in servizio presso la come Controparte_1
addetto alla sicurezza, pur precisando di non ricordare se ci fossero prove delle porte in atto quella giornata, ha chiarito che un verifica a distanza del funzionamento delle porte tagliafuoco avrebbe dovuto essere da lui autorizzato e, soprattutto, avrebbe dovuto essere preannunciata all'interno della nave.
La teste all'epoca dipendente della in servizio sull'imbarcazione Testimone_9 Controparte_1
ma oggi priva di legami con le parti del giudizio, come tale senza dubbio attendibile, ha affermato di essere giunta sul posto solo dopo la caduta e che il le aveva riferito di essere inciampato sul Parte_1
cordolo della porta. Ciò posto, la teste ha escluso che fosse in atto una prova delle porte, sostenendo che non ci fosse stato alcun annuncio all'autoparlante.
pagina 12 di 15 Alla luce di tali dichiarazioni non può che escludersi, in quanto indimostrata, anche l'ipotesi di un test di funzionamento della porta a distanza.
Peraltro, anche ove una tale verifica fosse stata compiuta, essa non avrebbe giammai potuto determinare la caduta del . Parte_1
Come accertato dal CTU, la porta tagliafuoco nei pressi della quale è caduto l'attore può essere si monitorata da remoto ma non azionata a distanza, essendo dotata esclusivamente di un dispositivo di chiusura locale automatica.
Proprio a tal riguardo, il Consulente di parte attrice ha osservato che, durante le operazioni peritali del
11.09.2024, sarebbe emerso che la Compagnia avrebbe soppresso il comando di chiusura a distanza delle porte tagliafuoco.
Tale assunto è stato compiutamente smentito dal CTU, rilevando che: «la porta oggetto di accertamento è una porta tagliafuoco (indicata con il termine “fire door” nella normativa SOLAS, scritta in lingua inglese) e, pertanto, ha caratteristiche diverse dalle porte stagne (indicate con il termine “watertight door” nella normativa SOLAS, scritta in lingua inglese). Il virgolettato, riportato dal CTP ing. , si riferisce alle porte stagne che devono essere munite di comando di Per_5
chiusura da remoto. Tale obbligo è esplicitamente escluso dalla normativa (Allegato I D. Lgs. 25/2018 recante i “requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri”) per le porte tagliafuoco normalmente chiuse (come quella oggetto di accertamento) che sono dotate di dispositivo di auto-chiusura. (Tutte le porte, tranne le porte tagliafuoco tenute normalmente chiuse, devono poter essere manovrate automaticamente e a distanza, insieme o a gruppi, da una stazione di comando centrale … omissis …Il pannello di comando dei dispositivi antincendio deve indicare nella stazione centrale di comando presidiata in modo continuativo se ciascuna delle porte controllate a distanza sia chiusa […]. La porta tagliafuoco in questione, per quanto rilevato nel corso del sopralluogo dell'11/09/2024, è del tipo normalmente chiusa, dotata di dispositivo meccanico di auto-chiusura (la chiusura non è manuale) e di sistema di monitoraggio da remoto dello stato di apertura / chiusura. Dal confronto fotografico tra lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti di causa e lo stato dei luoghi rilevato alla data del sopralluogo
(11/09/2024) non emergono elementi che lascino presagire l'avvenuta modifica in relazione al meccanismo di chiusura della porta oggetto di accertamento» (cfr. pg. 12-13-14 della relazione contenente le valutazioni delle osservazioni di parte).
Ciò posto, la tesi attorea parrebbe trovare riscontro solo nelle deposizioni dei testimoni Tes_2
Signore e , secondo i quali il sarebbe stato scaraventato a
[...] Tes_3 Testimone_5 Parte_1
terra dal movimento della porta tagliafuoco. Essi, tuttavia, sono tutti colleghi dell'attore, elemento che pagina 13 di 15 inficia la piena attendibilità delle loro dichiarazioni, il cui contenuto è peraltro in contrasto sia con le risultanze di CTU, sia con quanto riferito dagli altri testimoni in precedenza menzionati.
Alla luce di quanto premesso, non essendo in alcun modo dimostrata la tesi attorea e, pertanto,
l'esistenza di un nesso causale tra i danni lamentati e la res, la domanda risarcitoria deve esser integralmente respinta.
Considerato il perimetro del thema decidendum e alla luce causa petendi delineata dall'attore negli atti introduttivi, assolutamente prive di rilievo sono le ulteriori conclusioni alle quali è giunto il CTU, concernenti l'assenza di segnalazioni del pericolo di inciampo all'epoca dei fatti.
In base alle stesse alle allegazioni dell'attore («Il Sig. è persona che ci vede molto bene e non Parte_1
è inciampato da nessuna parte, ma è stato scaraventato a terra per il rimbalzo/rinculo improvviso della porta tagliafuoco n. 14/16 della nave, a causa del malfunzionamento del dispositivo di apertura/chiusura self- service azionato manualmente», cfr. pg. 1 della memoria ex art. 183, co.6, n. 1
c.p.c. di parte attrice), tali constatazioni risultano prive di rilievo ai fini della decisione. Una tale violazione cautelare, per come il fatto illecito è stato descritto, è da ritenersi priva di rilievo eziologico rispetto alla causazione dell'evento-caduta, la cui concretizzazione è stata ricondotta dal Parte_1
stesso ad un unico antecedente causale: il malfunzionamento della porta.
Va disattesa, infine, la domanda della società convenuta di condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 500,00, o comunque di una somma da determinarsi in via equitativa, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.: nonostante le allegazioni attoree, è ragionevole quantomeno ipotizzare che il Parte_1
sia effettivamente caduto a seguito di un inciampo sulla soglia della porta tagliafuoco, la quale, in base alle risultanze della CTU, non era adeguatamente segnalata all'epoca dei fatti.
Tanto è sufficiente non solo ad escludere che il abbia agito con colpa grave o dolo ma anche a Parte_1
compensare le spese di lite.
I costi delle due consulenze tecniche devono essere posti definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro la Parte_1
disattesa ogni contraria difesa eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_1
- Rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese della CTU a firma del dott. e della CTU a firma dell'ing. Persona_2
definitivamente a cario di . Persona_3 Parte_1
Così deciso in Bari il 15.10.2025
pagina 14 di 15 Il Giudice
ER SA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT, dott. Marco Ciracì.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice unico dott. ER SA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 15259/2018 R.G., avente ad oggetto “responsabilità ex artt.
2049 – 2051 -2052 c.c.”, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Avena, come da mandato in atti;
- attore –
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giandomenico Frittelli e Vittorio Brattelli, come da mandato in atti;
- convenuto-
Conclusioni: come da verbale del 15.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.10.2018 il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, affinché il Tribunale Controparte_1
provvedesse ad: «A) Accertare e dichiarare il sinistro come specificato quantificato in narrativa, e la responsabilità della convenuta. B) Per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale rapp.te
p.t. a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno la somma netta di 17.247,00, oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio anche a seguito di espletanda Ctu. C) Condannare la convenuta in persona del legale rapp.te
p.t., in ogni caso, a pagare le spese ed onorario di causa».
A sostegno delle proprie pretese, l'attore ha allegato le seguenti circostanze:
pagina 1 di 15 - che in data 04.03.2017, alle ore 11:30 circa, nel Porto di Bari, era salito a bordo della motonave
" A.F. FR " (di bandiera italiana, iscritta all'Ufficio Naviglio di Napoli 2 No 532, c di proprietà ed armata dalla società , per l'accompagnamento coatto e il Controparte_1
respingimento dei cittadini extracomunitari saliti a bordo nave e provenienti dal porto di
Durazzo (Albania);
- che in tali circostanze di tempo e di luogo, all'apertura del boccaporto/porta tagliafuoco del secondo ponte garage, a causa del malfunzionamento del mollettone/impianto di apertura/chiusura automatico, la porta ebbe un forte ed improvviso rimbalzo/rinculo/contraccolpo che lo fece sbalzare rovinosamente per terra dove rimase immobilizzato;
- che la porta, dall'esame fotografico, non risultava conforme alla simbologia di sicurezza internazionale a bordo nave;
- che dopo esser stato soccorso dagli altri componenti della pattuglia di polizia di frontiera, con l'autovettura di servizio, ed in stato di semi incoscienza, veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale
S. Paolo di Bari dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo al ginocchio spalla sinistra, un trauma al polso sinistro e una cervicalgia post-traumatica, con prognosi di 7 giorni s.c.;
- che il medico di famiglia, Dott. il 01.03.2017 gli prescriveva altri 7 giorni di riposo e Tes_1
che il 13.03.2017 l'Ortopedia Asl Bari gli diagnosticava una contusione alla spalla sinistra con sospetta distrazione in loco, con prognosi di prognosi 15 giorni e la prescrizione di terapia farmacologica;
- che il 27.03.2017 l'Ortopedia Asl Bari gli diagnosticava una sospetta lesione alla spalla sinistra, con prescrizione di riabilitazione e prognosi altri 20 giorni e che il 29.03.2017 l'ortopedico Dott.
, della Ortopedia di Bari S. Paolo, accertava una lussazione scapolo omerale sinistra, Persona_1
con limitazione funzionale ai primi gradi e con una prognosi di 10 giorni;
- che il 30.03.2017 si recava al Pronto soccorso dell'Ospedale Mater Dei di Bari per visita ortopedica e per la riduzione manuale in via di urgenza della lussazione, ricevendo una prognosi di ulteriori 20 giorni;
- che il 19.04.1017 l'Ortopedia Asl Bari gli diagnosticava esiti traumatici a carico della spalla sinistra, con prognosi di altri 20 giorni;
- che il 09.05.2017 il Dott. prescriveva 6 giorni s.c. per sublussazione spalla sinistra e Tes_1
il 25.05.2017 il Centro Radiologico Martino di Bari segnalava lesioni in sede spalla sinistra e che il 17.07.2017 lo studio radiologico 7R gli diagnosticava una disinserzione menisco capsulare, confermata il 14.09.17 dallo lo stesso radiologo;
pagina 2 di 15 - che, dopo plurimi consulti specialistici, il 29.09.2017 l'attore si ricoverava presso l'ospedale
Mater Dei di Bari, dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della lussazione della spalla sinistra, venendo poi dimesso con una prognosi di 20 giorni.
A causa degli eventi riportati, l'attore ha affermato di aver sopportato spese mediche per € 2.126,94, specificando di aver incassato una polizza infortuni con per euro 1.500,00. Controparte_2
Sul versante del danno biologico, invece, l'attore ha domandato la liquidazione del danno alla salute quantificato in 7 punti percentuali, con una inabilità totale temporanea di 7 giorni ed una parziale al
50% di 75 giorni. Per tali pregiudizi, egli ha domanda la somma di euro 12.260,00 per l'invalidità definitiva e di euro 4.361,00 per l'invalidità temporanea.
In totale, detratti gli euro 1.500,00 già ricevuti dall'assicurazione, l'attore ha chiesto la somma di euro
17.247.60.
L'attore ha infine evidenziato di aver già sollecitato l'odierna convenuta all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, con pec del 26.07.2017 e del 07.09.2017, nonché di aver inutilmente esperito la procedura di negoziazione assistita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il 05.02.2019, si è costituita in giudizio l' , contestando la ricostruzione dei fatti compiuta dall'attore e sostenendo Controparte_1
che il sinistro per cui è causa si era verificato per fatto e colpa esclusiva del . Parte_1
In particolare, la convenuta ha dedotto che il era caduto a terra, dopo aver inciampato sullo Parte_1
stipite di una porta, rispetto alla quale mai gli organi di controllo, negli anni, avevano sollevato rilievi sui materiali e le tecniche con cui era stata realizzata.
Ha aggiunto la convenuta che la normativa impone al comando della nave di registrare in appositi libri di bordo – aventi valore di atto pubblico - gli accadimenti particolari che avvengono a bordo del natante e che, nel caso di specie, nessun evento era stato riportato nel giornale nautico, siccome mai riferiti i presunti fatti al comando della nave, in quanto ritenuti di rilievo bagatellare.
La convenuta ha evidenziato anche che il , per ragioni d'ufficio (rimpatrio di soggetti espulsi Parte_1
dal territorio italiano), era già in passato ripetutamente salito a bordo della nave e che, in ogni caso, essendosi la caduta verificata in fase di sbarco ed avendo egli già varcato pochi minuti prima la medesima porta, sarebbe stato possibile, con la dovuta attenzione, evitare la caduta.
Infine, la convenuta ha sottolineato che l'asserito difetto di funzionamento della porta automatica sarebbe smentito dalla presenza del certificato di classe e del certificato sicurezza per navi passeggeri e comunque non sarebbe stato dimostrato in alcun modo da parte attrice.
pagina 3 di 15 Ciò posto, l' ha eccepito la nullità dell'avverso atto di citazione, ex artt. 163, n. 4, CP_1 CP_1
164 c.p.c. e 156, co. 2, c.p.c., mancando lo stesso della «esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda».
Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del , Parte_1
considerato che la compagnia assicurativa aveva provveduto ad indennizzare il Controparte_3
danno dal primo lamentato, surrogandosi ex lege nella sua posizione giuridica.
Cont Nel merito, l' ha dedotto che la “AF FR” era al tempo dell'occorso Controparte_1 munita delle certificazioni comprovanti che la nave era (ed è) “in asse” ed in assoluta “sicurezza per la navigazione dei passeggeri”.
La convenuta ha poi disconosciuto il materiale fotografico offerto in comunicazione dall'odierno attore, in quanto realizzato in assenza di contraddittorio, privo di una collocazione temporalmente e potenzialmente riferibile a qualsiasi nave di qualsivoglia compagnia di navigazione. In aggiunta, ha sostenuto che le fotografie parrebbero “ritoccate” in alcuni punti («Ed infatti, le fotografie (a colori) che il comando nave ha scattato nell'immediatezza delle lamentate circostanze per metterle a disposizione della compagnia armatoriale e che qui si depositano (docc. nn. 10-12), dimostrano che la porta in questione era (ed è tuttora) regolarmente dotata delle indicazioni di pericolo-gradino. Di contro, in quelle prodotte ex adverso (docc. attoreo n. 12) accanto al numero del portello (si noti la dicitura: “14/16”) non compare il tipico segno d'allerta che ricorda ai passeggeri la presenza di un gradino/rialzo» […] «nel prendere visione della prima delle fotografie del Sig. , si nota una Parte_1
diversità (di densità) dei pixel della foto proprio in corrispondenza della zona ove si trova la segnaletica anti-inciampo (cfr. avverso materiale fotografico). A ciò s'aggiunga la circostanza che le altre foto avverse sono storte (mai in perpendicolo rispetto al piano di calpestio) e tagliate nella parte bassa: quella cioè dove si nota un ulteriore avviso (targhetta metallica di colore blu - cfr. ancora docc. nn. 10-12)» cfr. pg. 14 della comparsa).
A propria difesa, la convenuta ha inoltre evidenziato che, non potendosi applicare l'art. 2051 c.c. e dovendo trovare invece applicazione l'art. 2043 c.c., parte attrice non avrebbe dimostrato tutti gli elementi costitutivi della responsabilità. In subordine, in caso di ritenuta operatività dell'art. 2051 c.c., la convenuta ha eccepito la mancanza di qualsivoglia insidia o trabocchetto e l'idoneità della condotta del danneggiato ad integrare il c.d. caso fortuito interruttivo del nesso causale tra la res ed il danno.
Con riferimento al quantum debeatur, la ha contestato la documentazione prodotta Controparte_1
a sostegno della relativa quantificazione, in quanto formata al di fuori del contraddittorio, ritenendo in ogni caso le avverse richieste eccessive e fondate su calcoli errati.
pagina 4 di 15 Infine, la convenuta ha chiesto di condannare il al pagamento della somma di € 500,00 o di Parte_1
quella diversa, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa, per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., con vittoria di spese.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., parte attrice ha insistito nel sostenere che alcun inciampo si sarebbe verificato, essendo stato l'improvviso rimbalzo/rinculo della porta a scaraventarlo per terra, a causa del mal funzionamento del dispositivo di apertura/chiusura self-service azionato manualmente.
Parte attrice ha contrastato l'eccezione di nullità della citazione, sottolineando che l'atto introduttivo sarebbe dotato di tutti gli elementi costitutivi e questo si evincerebbe anche dal fatto che la convenuta si sia costituita in giudizio avanzando copiose difese e, quindi, esercitando pienamente il suo diritto di difesa.
Per ciò che concerne l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, invece, secondo il essa Parte_1
sarebbe infondata, in quando la società assicuratrice potrebbe al più surrogarsi nel limite dei 1.500,00 già versati e detratti dalle complessive richieste.
Con riferimento alle certificazioni prodotte dalla società, secondo l'attore esse nulla avrebbero a che fare con la funzionalità della porta tagliafuoco 14/16.
Rispetto alla possibilità che le foto prodotte in giudizio siano state alterate, l'attore ha contrastato una siffatta ricostruzione, rilevando che «sia dalle foto dell'attore che da quelle della convenuta, si vede che non è segnalato il segnale di pericolo – inciampo trip».
Sulla scorta di quanto premesso, l'attore ha precisato le conclusioni in questi termini: «1) Accertare e dichiarare il sinistro come specificato e come quantificato in atti. 2)Per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale rapp.te p.t. a pagare all'attore per la responsabilità derivante dall'art.
2051 cc, ed in subordine ex art. 2043 cc, ovvero ai sensi della diversa norma che fosse eventualmente individuata dal Giudice, a pagare all'attore la somma netta di € 17.247,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero la miglior somma risultante all'esito del giudizio anche a seguito di espletanda consulenza d'ufficio. 3) Condannare, in ogni caso., la convenuta in persona del suo legale rapp.te pro tempore, a pagare le spese ed onorario di causa».
Depositate le ulteriori memorie, da parte di entrambi i contendenti, all'udienza del 16.10.2019 il giudice ammetteva le prove testimoniali articolate dalle parti.
All'udienza del 27.01.2021 venivano ascoltati e , colleghi dell'attore, Testimone_2 Testimone_3
e responsabile della sicurezza a bordo delle navi della Testimone_4 Controparte_1
All'udienza del 12.5.2021 veniva ascoltato il teste , collega dell'attore. Testimone_5
All'udienza del 27.10.2021 veniva escusso il teste , dipendente della Testimone_6 [...]
comandante della nave all'epoca dei fatti. CP_1
pagina 5 di 15 All'udienza del 18.5.2022, il giudice revocava l'ammissione della prova orale con riferimento alla teste
, stante la sua irreperibilità. Testimone_7
All'udienza del 23.11.2022 veniva escusso il teste all'epoca dei fatti in servizio Testimone_8
presso la come addetto alla sicurezza. Controparte_1
All'udienza del 14.6.2023 veniva ascoltata la teste all'epoca dipendente della Testimone_9 [...] in servizio sull'imbarcazione. Alla stessa udienza il giudice ammetteva CTU medico CP_1
legale, nominando il dott. Persona_2
In data 05.01.2024 veniva depositata la relazione peritale.
All'udienza del 10.01.2024 il giudice ammetteva CTU tecnica, avente ad oggetto il funzionamento della porta tagliafuoco, nominando l'ing. Persona_3
Il 05.02.2025 il CTU depositava l'elaborato peritale. Per_3
All'udienza del 19.03.2025, il giudice invitava parte attrice a produrre copia della polizza infortuni in virtù della quale aveva ricevuto l'indennizzo di euro 1.500,00, che veniva effettivamente depositata il
21.03.2025.
Conclusa l'attività istruttoria, la causa all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
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Deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, per difetto degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, sollevata da parte convenuta.
Giova premettere che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164, co. 4 c.p.c., quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (causa petendi).
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, «nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole
pagina 6 di 15 individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). Donde si è tratta la conseguenza che l'atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente bancario non è affetto da nullità per vizio del petitum se l'attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria per l'individuazione della domanda l'indicazione di ciascuna singola rimessa revocabile (Cass. n. 17023 del 2003, cit. e n. 14676 del 2007)» (Cass. civ., SS.UU., 22 maggio 2012, n.8077)
Nel caso di specie, parte attrice ha indicato in modo chiaro tanto il petitum dell'azione, formulando delle precise conclusioni, quanto la causa petendi, ricostruendo analiticamente i fatti sottesi alla domanda.
A ben vedere, le doglianze di parte convenuta si riferiscono all'omessa indicazione del titolo giuridico della pretesa, che tuttavia non costituisce motivo di nullità dell'atto di citazione: l'art. 164, co. 4 c.p.c., infatti, contempla la sanzione della nullità per l'ipotesi in cui non sia riportata «l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo», senza compiere alcuna menzione delle ragioni di diritto e del titolo giuridico della pretesa, anche in ragione del principio iura novit curia, in base al quale spetta al giudice il momento della qualificazione giuridica dei fatti.
D'altronde, il non aver indicato le norme giuridiche applicabili al caso di specie non ha certo impedito alla parte convenuta di difendersi adeguatamente, avendo l'attore perimetrato compiutamente l'oggetto del contendere e i fatti sui quali prendere posizione.
Infine, va aggiunto che con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. la parte attrice ha fornito un inquadramento giuridico della propria domanda facendo rinvio agli artt. 2051 e 2043 c.c.
Nemmeno è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata dalla società convenuta.
Com'è noto, la legittimazione ad agire, o titolarità dell'azione, costituisce una condizione dell'azione stessa che si concretizza, dal lato attivo, nel diritto potestativo d'ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio, inteso ad una sentenza, dichiarativa o costitutiva o di condanna, sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ed oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso in capo all'attore. Essa si determina in base alla sole affermazioni attoree circa la titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta e, per verificarne la sussistenza, si deve avere riguardo solo a quanto dallo stesso sostenuto, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione. Di contro, legittimato passivo è colui nei confronti del quale la pretesa è reclamata.
pagina 7 di 15 L'accertamento della legittimazione attiva e passiva deve pertanto rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore dello stesso (ex plurimis,
Cass. civ., SS. UU., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio (a differenza delle prime) e possono formare oggetto di riesame in sede di gravame solo se specificamente avanzate come motivi di impugnazione
Nella fattispecie in esame, considerato che il ha agito facendo valere un diritto affermato Parte_1 come proprio e che l'eccezione della convenuta è volta a contestare il suo diritto ad avanzare una siffatta pretesa in virtù del meccanismo di surrogazione ex lege in favore dell'assicuratore, l'eccezione sollevata va intesa senza dubbio come attinente non già alla legittimazione processuale bensì al merito, concernendo l'effettiva titolarità del lato attivo del rapporto sostanziale.
In ogni caso, l'eccezione non coglie nel segno considerando che parte attrice ha agito dichiarando espressamente di aver ricevuto una somma a titolo di indennizzo dalla assicurazione e correttamente detraendo il quantum liquidato dalla somma domandata alla convenuta a titolo risarcitorio. Orbene, a mente dell'art. 1916 c.c., l'assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato fino a concorrenza di quanto a lui pagato. Ne consegue che, nel caso de quo, la legittimazione (sostanziale) dell'assicurazione sarebbe limitata alla somma di euro 1.500,00, senza estendersi alle ulteriori pretese dell'attore nei confronti della società convenuta.
Tanto premesso in via preliminare, nel merito la domanda attorea è infondata e va respinta.
La fattispecie oggetto di giudizio, vertendo sui danni asseritamente provocati dal malfunzionamento di una porta tagliafuoco di una imbarcazione, quindi eziologicamente connessi all'intrinseco dinamismo di una res, deve essere sussunta nell'art. 2051 c.c., a mente del quale: «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Va esclusa, di contro, l'applicabilità tanto dell'art. 2043 c.c. (norma che opererebbe ove non ricorresse il rapporto custodiale), quanto degli artt. 409 ss. del R.D. 30 marzo 1942, n.327 (c.d. Codice della navigazione), la cui operatività postula l'esistenza, al pari dell'art. 1681 c.c., di un contratto di trasporto marittimo, nel cui ambito il vettore si obbliga a trasportare il turista in una o più località determinate ed a fornirgli altre prestazioni accessorie a bordo (es. cabina, vitto ecc.).
pagina 8 di 15 Ciò posto, elemento indispensabile ai fini della configurabilità della fattispecie di illecito de qua è la ricorrenza di una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso: la ratio della disposizione in esame, infatti, è da rinvenirsi nel principio di sopportazione del rischio che impone che il danno derivante dall'intrinseco dinamismo della cosa gravi su chi di quella res si avvale.
D'altronde la giurisprudenza prevalente qualifica tale ipotesi di responsabilità come oggettiva in senso stretto, idonea a dar rilievo a tutti quei pregiudizi che derivino dalla cosa, a prescindere dall'adempimento del dovere di vigilanza da parte del custode. Ne consegue che il nesso causale va ricostruito con riferimento non alla "condotta" del custode, ma direttamente alla "res" custodita. Invero, la fattispecie in esame «prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile»; tale «caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.
Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01)» (così, in motivazione, Cass. civ., sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142).
In ogni caso, la prova dell'eziologia del danno può essere data, oltre che con gli ordinari mezzi di prova orale o tecnica, anche tramite presunzioni.
Spetta, invece, al custode dare la prova liberatoria del fortuito e cioè della ricorrenza di un «elemento esterno, recante i carattere dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato» (Cass. civ. sez. III 9 agosto 2004, n. 15383 e
15384). L'imprevedibilità ed inevitabilità sono «da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode» (Cass. civ., sez. III, 01 febbraio 2018, n. 2480).
A mente dell'art. 1227, co. 1 c.c. il custode può anche dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato: «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele
pagina 9 di 15 normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (sempre
Cass. civ., sez. III, 01 febbraio 2018, n. 2480),
Tutto ciò premesso, nel caso di specie non è contestato che la sia la proprietaria Controparte_1
della nave "A.F. FR" in cui è presente la porta che avrebbe cagionato la caduta del . Ne Parte_1 consegue che il presupposto di operatività della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., e cioè l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla res, è certamente integrato nei confronti dell'odierna convenuta.
Peraltro, l'esistenza di un tale rapporto emerge inconfutabilmente dalle disposizioni normative che, a tutela della sicurezza di chi presti attività lavorativa sulle navi, gravano l'armatore di obblighi di vigilanza sulle condizioni dell'imbarcazione (artt. 6 ss. del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271).
Orbene, è parimenti incontestato tra le parti che il 04.03.2017 il - salito a bordo della Parte_1
motonave " A.F. FR " per l'accompagnamento coatto e il respingimento di alcuni cittadini extracomunitari – sia caduto nei pressi di una porta tagliafuoco.
Secondo le prospettazioni di parte attrice la caduta sarebbe stata causata dal malfunzionamento dell'impianto di apertura automatico della porta in questione, che avrebbe determinato «un forte ed improvviso rimbalzo/rinculo/contraccolpo», tale da far cadere per terra il . Parte_1
Tale ricostruzione, fornita nell'atto introduttivo, è stata confermata con la memoria ex art. 183, co. 6, n.
1 c.p.c., con la quale parte attrice ha insistito nell'affermare che alcun inciampo si sarebbe verificato, come ritenuto dalla convenuta, essendo stato l'improvviso rimbalzo/rinculo della porta a scaraventare il per terra, e ha precisato che il malfunzionamento avrebbe riguardato il dispositivo di Parte_1
apertura/chiusura self-service azionato manualmente (circostanza, quest'ultima, introdotta con la memoria e non ulteriormente specificata).
Non è invece possibile tener conto delle ulteriori circostanze fattuali introdotte dall'attore nel corso del processo, in quanto allegate in violazione delle preclusioni assertive e da ritenersi estranee alla causa petendi dell'odierno giudizio (ad esempio, le circostanze esplicitate per la prima volta solo con l'articolazione dei capitoli di prova orale nella memoria n. 2, in base alle quali il si sarebbe Parte_1
procurato il danno inciampando sullo stipite della porta;
o ancora, in base alle quale il 04.03.2017 alle ore 11:30 circa il personale della nave stava provando da remoto il funzionamento della porta e che dopo il sinistro la porta tagliafuoco sarebbe stata riparata).
pagina 10 di 15 Tanto detto, la ricostruzione del fatto illecito fornita da parte attrice e con essa il nesso eziologico tra la porta tagliafuoco della nave ed il danno (così come da ella delineato) non risultano sorretti da un adeguato sostegno probatorio.
A tal riguardo, questo giudice ritiene di condividere appieno la ricostruzione fornita dal CTU ing.
in quanto supportata da una completa istruttoria, congruamente e tecnicamente Persona_3
motivata, nonché priva di vizi logici.
L'ing. invero, è giunto alle seguenti conclusioni: «non sussistono elementi dai quali desumere Per_3 un'eventuale e non meglio precisato malfunzionamento della porta tagliafuoco, come affermato da parte attrice nell'atto introduttivo;
non sussistono elementi dai quali desumere l'eventuale assenza e/o malfunzionamento dei presidi di sicurezza di bordo».
Difatti, sul versante documentale, è emerso dagli atti che:
- la nave “AF FR”, al tempo dei fatti, era dotata di certificato di sicurezza per navi passeggeri, rilasciato ai sensi della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare in data 02.11.2016 (cfr. doc. 6 di parte convenuta);
- il registro della manutenzione periodica degli impianti fissi e delle dotazioni mobili antincendio relativo all'anno 2017, redatto in accordo all'art. 246 del DPR 435 del 08.11.1991 ed alla
Circolare serie generale n. 100 del 10.02.2014, vidimato dalla Capitaneria di Porto di Bari in data 09.01.2017, risultava regolarmente aggiornato con l'annotazione delle verifiche trimestrali eseguite (cfr. doc. 8 di parte convenuta).
Tramite degli accertamenti compiuti a bordo della nave, l'ing. ha inoltre potuto constatare che Per_3
la porta tagliafuoco presso la quale si sarebbe verificato il sinistro è dotata di dispositivo di chiusura automatica e il suo stato di apertura/chiusura viene monitorato da remoto presso la sala di controllo.
Ebbene, ha rilevato il CTU che: «sulla scorta delle prove di funzionalità eseguite dallo scrivente in contraddittorio nel corso del sopralluogo dell'11.09.2014 [rectius, 2024], con l'ausilio del proprio collaboratore ing. e del personale di bordo, è stato accertato il regolare funzionamento Persona_4
della porta tagliafuoco in esame. La porta si chiudeva regolarmente in maniera automatica e lo stato di apertura / chiusura visibile dal pannello in sala di controllo corrispondeva allo stato effettivo di apertura / chiusura della porta. Non è possibile accertare ex post il regolare funzionamento della predetta porta tagliafuoco all'epoca dei fatti di causa. Tuttavia, tenuto conto del registro di manutenzione dei presidi antincendio (cfr. Doc. 8 del fascicolo di parte convenuta) non sussistono elementi dai quali desumere un'eventuale e non meglio precisato malfunzionamento della porta tagliafuoco, come genericamente affermato da parte attrice nell'atto introduttivo» (cfr. pag. 22 dell'elaborato).
pagina 11 di 15 D'altronde, risulta dal registro della manutenzione periodica degli impianti fissi e delle dotazioni mobili antincendio relativo all'anno 2017, in atti, che il giorno del sinistro (04.03.2017) venne effettuata una verifica del funzionamento locale delle serrande tagliafuoco, senza alcuna segnalazione di malfunzionamenti.
La tempistica degli accertamenti, lungi dall'essere sintomatica di una qualche anomalia vista la corrispondenza con la data del sinistro, è assolutamente in linea con la normativa da settore, che impone trimestralmente di «provare la chiusura locale manuale delle porte tagliafuoco ubicate sulle paratie delle zone verticali principali» (cfr. circolare serie generale n. 100 del 10.02.2014), considerando che le precedenti verifiche erano state effettuate nel dicembre 2016.
Il contenuto di tale documentazione (pur priva di efficacia di atto pubblico ma liberamente apprezzabile e valutabile dal giudice, cfr. Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2018, n.17015), in uno con le verifiche pratiche compiute dal CTU, si pone chiaramente in contrasto con le allegazioni dell'attore, a dire il vero smentite anche dalle risultanze della prova orale.
Invero, tramite l'articolazione dei capitoli di prova, l'attore parrebbe aver tentato di fornire una ricostruzione ulteriore, indicando come circostanza di prova il fatto che il 04.03.2017, alle ore 11:30 circa (cioè proprio all'orario in cui l'attore cadde) il personale della nave stava provando da remoto la funzionalità della porta tagliafuoco in oggetto, così lasciando intendere che in quella giornata il test a distanza potrebbe aver determinato il movimento improvviso della porta tagliafuoco e aver fatto cadere il Parte_1
Tale ipotesi è però contrastante con la stessa ricostruzione fornita ab initio, secondo la quale il malfunzionamento avrebbe riguardato il dispositivo di apertura/chiusura self-service della porta azionato manualmente dal . Parte_1
Peraltro il teste della cui attendibilità non è da dubitarsi considerato che oggi è Testimone_8
dipendente di altra società e solo all'epoca dei fatti era in servizio presso la come Controparte_1
addetto alla sicurezza, pur precisando di non ricordare se ci fossero prove delle porte in atto quella giornata, ha chiarito che un verifica a distanza del funzionamento delle porte tagliafuoco avrebbe dovuto essere da lui autorizzato e, soprattutto, avrebbe dovuto essere preannunciata all'interno della nave.
La teste all'epoca dipendente della in servizio sull'imbarcazione Testimone_9 Controparte_1
ma oggi priva di legami con le parti del giudizio, come tale senza dubbio attendibile, ha affermato di essere giunta sul posto solo dopo la caduta e che il le aveva riferito di essere inciampato sul Parte_1
cordolo della porta. Ciò posto, la teste ha escluso che fosse in atto una prova delle porte, sostenendo che non ci fosse stato alcun annuncio all'autoparlante.
pagina 12 di 15 Alla luce di tali dichiarazioni non può che escludersi, in quanto indimostrata, anche l'ipotesi di un test di funzionamento della porta a distanza.
Peraltro, anche ove una tale verifica fosse stata compiuta, essa non avrebbe giammai potuto determinare la caduta del . Parte_1
Come accertato dal CTU, la porta tagliafuoco nei pressi della quale è caduto l'attore può essere si monitorata da remoto ma non azionata a distanza, essendo dotata esclusivamente di un dispositivo di chiusura locale automatica.
Proprio a tal riguardo, il Consulente di parte attrice ha osservato che, durante le operazioni peritali del
11.09.2024, sarebbe emerso che la Compagnia avrebbe soppresso il comando di chiusura a distanza delle porte tagliafuoco.
Tale assunto è stato compiutamente smentito dal CTU, rilevando che: «la porta oggetto di accertamento è una porta tagliafuoco (indicata con il termine “fire door” nella normativa SOLAS, scritta in lingua inglese) e, pertanto, ha caratteristiche diverse dalle porte stagne (indicate con il termine “watertight door” nella normativa SOLAS, scritta in lingua inglese). Il virgolettato, riportato dal CTP ing. , si riferisce alle porte stagne che devono essere munite di comando di Per_5
chiusura da remoto. Tale obbligo è esplicitamente escluso dalla normativa (Allegato I D. Lgs. 25/2018 recante i “requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri”) per le porte tagliafuoco normalmente chiuse (come quella oggetto di accertamento) che sono dotate di dispositivo di auto-chiusura. (Tutte le porte, tranne le porte tagliafuoco tenute normalmente chiuse, devono poter essere manovrate automaticamente e a distanza, insieme o a gruppi, da una stazione di comando centrale … omissis …Il pannello di comando dei dispositivi antincendio deve indicare nella stazione centrale di comando presidiata in modo continuativo se ciascuna delle porte controllate a distanza sia chiusa […]. La porta tagliafuoco in questione, per quanto rilevato nel corso del sopralluogo dell'11/09/2024, è del tipo normalmente chiusa, dotata di dispositivo meccanico di auto-chiusura (la chiusura non è manuale) e di sistema di monitoraggio da remoto dello stato di apertura / chiusura. Dal confronto fotografico tra lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti di causa e lo stato dei luoghi rilevato alla data del sopralluogo
(11/09/2024) non emergono elementi che lascino presagire l'avvenuta modifica in relazione al meccanismo di chiusura della porta oggetto di accertamento» (cfr. pg. 12-13-14 della relazione contenente le valutazioni delle osservazioni di parte).
Ciò posto, la tesi attorea parrebbe trovare riscontro solo nelle deposizioni dei testimoni Tes_2
Signore e , secondo i quali il sarebbe stato scaraventato a
[...] Tes_3 Testimone_5 Parte_1
terra dal movimento della porta tagliafuoco. Essi, tuttavia, sono tutti colleghi dell'attore, elemento che pagina 13 di 15 inficia la piena attendibilità delle loro dichiarazioni, il cui contenuto è peraltro in contrasto sia con le risultanze di CTU, sia con quanto riferito dagli altri testimoni in precedenza menzionati.
Alla luce di quanto premesso, non essendo in alcun modo dimostrata la tesi attorea e, pertanto,
l'esistenza di un nesso causale tra i danni lamentati e la res, la domanda risarcitoria deve esser integralmente respinta.
Considerato il perimetro del thema decidendum e alla luce causa petendi delineata dall'attore negli atti introduttivi, assolutamente prive di rilievo sono le ulteriori conclusioni alle quali è giunto il CTU, concernenti l'assenza di segnalazioni del pericolo di inciampo all'epoca dei fatti.
In base alle stesse alle allegazioni dell'attore («Il Sig. è persona che ci vede molto bene e non Parte_1
è inciampato da nessuna parte, ma è stato scaraventato a terra per il rimbalzo/rinculo improvviso della porta tagliafuoco n. 14/16 della nave, a causa del malfunzionamento del dispositivo di apertura/chiusura self- service azionato manualmente», cfr. pg. 1 della memoria ex art. 183, co.6, n. 1
c.p.c. di parte attrice), tali constatazioni risultano prive di rilievo ai fini della decisione. Una tale violazione cautelare, per come il fatto illecito è stato descritto, è da ritenersi priva di rilievo eziologico rispetto alla causazione dell'evento-caduta, la cui concretizzazione è stata ricondotta dal Parte_1
stesso ad un unico antecedente causale: il malfunzionamento della porta.
Va disattesa, infine, la domanda della società convenuta di condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 500,00, o comunque di una somma da determinarsi in via equitativa, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.: nonostante le allegazioni attoree, è ragionevole quantomeno ipotizzare che il Parte_1
sia effettivamente caduto a seguito di un inciampo sulla soglia della porta tagliafuoco, la quale, in base alle risultanze della CTU, non era adeguatamente segnalata all'epoca dei fatti.
Tanto è sufficiente non solo ad escludere che il abbia agito con colpa grave o dolo ma anche a Parte_1
compensare le spese di lite.
I costi delle due consulenze tecniche devono essere posti definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro la Parte_1
disattesa ogni contraria difesa eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_1
- Rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese della CTU a firma del dott. e della CTU a firma dell'ing. Persona_2
definitivamente a cario di . Persona_3 Parte_1
Così deciso in Bari il 15.10.2025
pagina 14 di 15 Il Giudice
ER SA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT, dott. Marco Ciracì.
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