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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2024, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
N. 860 /2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 860/2015 R.G. promossa
DA
, , e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, nella qualità di garante, rappresentati e
[...] C.F._1 difesi dall'avv. Giuseppe Giunta e dall'avv. Francesco Giunta per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Comito per P.IVA_2 procura in atti
Oggetto: bancari
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in intestazione hanno convenuto in giudizio il premettendo che Controparte_1 la aveva acceso presso l'agenzia n.1 di Gioiosa Marea il Parte_1 contratto di conto corrente n. 8001463; che a seguito di controllo degli estratti conto e dei riassunti scalari è emerso come la banca abbia applicato la capitalizzazione trimestrale delle somme applicate a titolo di commissioni di massimo scoperto, commissioni e spese;
ha provveduto ad applicare la capitalizzazione degli interessi debitori a partire dal 1.1.2014 in violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B.; ha applicato interessi e competenze in violazione della normativa anti usura;
ha applicato indebitamente la commissione di massimo scoperto;
ciò posto ha chiesto la rettifica del saldo del conto corrente, il risarcimento del danno.
Ciò posto parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non debenza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale delle commissioni e delle spese per erronea o falsa applicazione degli artt.
1283 c.c. e 1418 c.c.; accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non debenza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 per violazione degli art. 1283 e 1418 c.c. e dell'art. 120 comma 2 T.U.B. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti effettuati
a titolo di Commissione di Massimo Scoperto per violazione degli artt.
1325 c.c. e 1418 c.c.; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti effettuati in misura superiore al tasso legale vigente in violazione degli artt. 1284 comma, 1346 e 1418 c.c.; determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) trimestralmente applicato dalla Banca convenuta;
accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Glo- bale, l'applicazione da parte della Banca convenuta di interessi, spese, commissioni e competenza eccedenti il tasso soglia fissato dalla Legge
n. 108/1996 e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia — per violazione dell'art. l comma 3 della Legge n. 108/1996 e degli artt. 644 comma 3 c.p. primo periodo e 1815 c.c. — di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta
per interessi, spese, commissioni e competenze ecce-denti il tasso CP_2 soglia (usura oggettiva) nei periodi trimestrali di riferimento;
per l'effetto delle suddette violazioni, accertare e dichiarare
(accertamento anche di natura costitutiva) lo sviluppo e l'evoluzione del rapporto di conto corrente nonché l'esatta determinazione delle poste attive e/o passive e quindi l'indebito appostamento di somme a debito nel rapporto di conto corrente, con l'accertamento dei reali saldi pe- riodici (diversi da quelli erroneamente ottenuti in conseguenza dell'il- legittima appostazione), e conseguentemente accertare e dichiarare (accertamento anche di natura costitutiva)
l'addebito da parte della convenuta di interessi e competenze CP_2 illegittime per un importo complessivo di Euro 40.364,19= ovvero ancora per la diversa maggiore o minore somma che — anche a seguito di opportuna CTU contabile — emergerà dall'istruttoria, e conseguente- mente condannare il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rettificare il saldo attuale del contratto di conto corrente cosi come risultante dall'accertamento delle progressive poste attive/passive ed ordinare il ricalcalo sull'intero rapporto escludendo tutte le somme illegittimamente addebitate ed annullando il saldo debitore risultante alla data del primo estratto conto prodotto agli atti e gli effetti prodotti dalla relativa capitalizzazione;
accertare e dichiarare la responsabilità del in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni patrimoniali
e non patrimoniali causati alla Controparte_3 dall'applicazione di interessi e competenze illegittime e, per l'effetto, condannarla all'integrale risarcimento degli stessi. condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di giudizio, IVA, CPA e spese generali (ex art. 13 Legge
247/2012) come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Si è costituita in giudizio la banca convenuta, medio tempore divenuta
, rilevando come il contratto di conto corrente Controparte_1 oggetto di causa sia stato stipulato il 18.7.2003 quindi in conformità a quanto prescritto dalla delibera CICR del 9.2.2000 e come la parte attrice, in quanto imprenditore, è soggetta all'obbligo della conservazione delle scritture contabili e non può avvalersi della disciplina a tutela del consumatore.
Nel merito la convenuta ha contestato tutte le domande di parte attrice e ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata disposta ctu contabile;
quindi, precisate le conclusioni la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per lo scambio degli scritti conclusivi.
Nel merito appare dirimente fare riferimento agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni bene argomentate ed esenti da vizi logici vengono poste a fondamento della decisione.
L'istituto di credito del contratto di apertura del conto corrente n°
8001463 del 18.7.2003 regolarmente sottoscritto con timbro e firma dall'amministratore unico della società ricorrente, ove vengono espressamente pattuiti per iscritto e in maniera analitica: 1) il tasso creditore nominale annuo, al lordo della ritenuta fiscale: 0,050% (tasso creditore effettivo 0,050) su qualsiasi giacenza;
2) il tasso annuo d'interesse debitore per portafoglio sbf: 7,875% corrispondente ad un tasso effettivo annuo del 8,111%; 3) il tasso annuo di interesse debitore entro e oltre il fido ordinario: 12,000% corrispondente ad un tasso effettivo annuo del 12,551%; 4) la commissione trimestrale di massimo scoperto:
1,000%. Sono state altresì disciplinate altre spese tra cui le spese di tenuta conto, l'importo minimo spese, le spese di estinzione, l'importo del canone, le spese per mancato addebito assegni, nonché le valute sui versamenti e sui prelevamenti.
Sin dall'inizio di stipula delle condizioni contrattuali è stata prevista la stessa periodicità di capitalizzazione (trimestrale) degli interessi creditori e debitori. La documentazione prodotta in atti, relativamente al conto esaminato, appare completa e senza soluzione di continuità relativamente ai movimenti, per il periodo dal 4° trimestre 2005 (con ripresa saldo iniziale positiva al 30/09/2005 di € 103,45) al 1° trimestre 2015 (con saldo bancario a debito del correntista di -€ 41.623,71).
Non sono stati prodotti gli estratti conto scalari relativi al 3° trimestre 2005, al 2° trimestre 2012, al 1°, 2° e 4° trimestre dell'anno 2013. limitatamente ai menzionati periodi, pertanto, non è dato conoscere le eventuali variazioni in termini di tassi applicati e di conoscere altresì la composizione delle competenze addebitate nelle varie voci che compongono la stessa (interessi attivi, interessi passivi, spese e c.m.s.) il che non può che riflettersi nella perfezione del ricalcolo.
L'assenza dei superiori dati non ha permesso, infine, sempre per i periodi sopra citati, la corretta verifica dell'eventuale superamento del TEG rispetto a quello soglia ai sensi della L. 108/96.
Su tale ultima questione va però rilevato che secondo la più recente e ormai costante giurisprudenza di legittimità, la cd. Usura sopravvenuta, ossia il superamento del tasso soglia usura degli interessi corrispettivi in corso di rapporto, è del tutto irrilevante, dovendosi considerare, ai fini del superamento del tasso soglia, esclusivamente il momento della pattuizione.
Il ctu ha verificato che verificato che il tasso debitore contrattualmente convenuto era inferiore a quello soglia pubblicato trimestralmente dalla per lo stesso periodo di riferimento, sia per la categoria Org_1
“aperture di credito in conto corrente” per classi di importo fino ad €
5.000,00 pari al 14,19%, sia per la categoria “aperture di credito in conto corrente” per classi di importo oltre € 5.000,00 pari al 18,23%.
Non è stata riscontrata pertanto usura contrattuale per quanto riguarda gli interessi passivi.
Il ctu, comunque, in aderenza al mandato, ha effettuato un ricalcolo del saldo del conto tenendo conto degli eventuali superamenti del tasso soglia in corso di rapporto, di cui però non si terrà conto ai fini della presente decisione.
Il CTU, inoltre, ha accertato che non è stato applicato un sistema difforme da quanto previsto dall'art. 120, comma 2, T.U.B. e dalla delibera CICR del 9.2.2000; Ha escluso nel ricalcolo del conto corrente la Commissione di Massimo Scoperto applicata dall'istituto di credito per il periodo dal 4° trimestre 2005 al 4° trimestre 2009 per complessivi €
4.933,33; ha tenuto conto degli oneri, spese e/o commissioni applicate in quanto contrattualmente pattuite così come pure dei giorni di valuta pure questi oggetto di regolare sottoscrizione contrattuale.
Infine, parte attrice ritiene illegittima la capitalizzazione degli interessi debitori a decorrere dal 1° gennaio 2014 per violazione degli art. 1283 e
1418 c.c. e dell'art. 120 comma 2 T.U.B. e ciò in quanto l'art. 1 comma
629 della Legge n. 147/2013: detta disposizione, in particolare, ha chiaramente sancito l'illegittimità a decorrere dal 01/01/2014 di qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari, con ciò vietando l'addebito di interessi anatocistici passivi. La norma citata, infatti, testualmente dispone: “All'art 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale>>”.
Va osservato che la giurisprudenza di merito formatasi sul punto, nell'arco temporale di vigenza della disposizione, ha ritenuto la norma cogente a prescindere dalla emanazione della delibera da parte del
CICR. Correttamente, pertanto, il CTU ha effettuato il ricalcolo del saldo del conto applicando gli interessi solo sulla sorte capitale e non anche sugli interessi per il periodo che va dall'1.1.2014 sino al primo trimestre 2015
(periodo per il quale è stata prodotta la relativa documentazione).
Alla luce della ricostruzione del rapporto per come operata dal CTU, tenuto conto della infondatezza della doglianza relativa all'usura sopravvenuta, all'applicazione di spese e oneri non convenuti (essendo stati espressamente convenuti), escludendo la c.m.s. applicata dall'istituto di credito per il periodo dal 4° trimestre 2005 al 4° trimestre
2009 per complessivi € 4.933,33 ;applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e a credito sino al 31.12.2013 ed escludendo la capitalizzazione sugli interessi dal 1.1.2014 - in quanto il novellato art. 120, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (come modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n.
147), ha comportato la sopravvenuta inefficacia delle clausole anatocistiche contenute nei rapporti in corso - ma applicando gli interessi sul solo capitale, ed escludendo c.m.s. e altri oneri non contrattualmente convenuti (commissioni di istruttoria veloce e commissioni sul fido accordato), il CTU è pervenuto ad un saldo ricalcolato di € - 23.909,55 (quindi a debito per il correntista) alla data del 31/03/2015, inferiore rispetto a quello riportato dalla CP_2
Per quanto precede, poiché la presente è un'azione di accertamento e non di ripetizione di indebito, la convenuta va condannata alla CP_2 sola rettifica del saldo del conto.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda risarcitoria, in mancanza di prova e, ancor prima, di allegazione del danno – inteso quale conseguenza pregiudizievole suscettibile di ristoro – da parte attrice.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU liquidate in via provvisoria in corso di causa, atteso il mancato integrale accoglimento delle domande attoree vanno compensate per 1/3 e per 2/3 poste a carico della CP_2 convenuta.
La liquidazione è fatta in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/14 e ss. Mm. e ii. con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 860/2015 R.G. così provvede: accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nel periodo dal 1.1.2014 e sino al 31.3.2015, in relazione al conto corrente per cui è causa;
accerta e dichiara l'illegittima applicazione delle commissioni di istruttoria veloce e delle commissioni sul fido accordato, in assenza di pattuizione;
per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n.
8001463 alla data del 31.3.2015 è pari a € - 23.909,55 a debito per il correntista;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
compensa per 1/3 le spese di lite ivi comprese quelle di CTU liquidate in via provvisoria in corso di causa ponendo i restanti 2/3 a carico della convenuta;
CP_2 liquida in favore di parte attrice € 370,00 per spese vive ed € 3.384,66 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti Giuseppe Giunta e Francesco
Giunta, i quali hanno reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Patti, 09/04/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 860/2015 R.G. promossa
DA
, , e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, nella qualità di garante, rappresentati e
[...] C.F._1 difesi dall'avv. Giuseppe Giunta e dall'avv. Francesco Giunta per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Comito per P.IVA_2 procura in atti
Oggetto: bancari
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in intestazione hanno convenuto in giudizio il premettendo che Controparte_1 la aveva acceso presso l'agenzia n.1 di Gioiosa Marea il Parte_1 contratto di conto corrente n. 8001463; che a seguito di controllo degli estratti conto e dei riassunti scalari è emerso come la banca abbia applicato la capitalizzazione trimestrale delle somme applicate a titolo di commissioni di massimo scoperto, commissioni e spese;
ha provveduto ad applicare la capitalizzazione degli interessi debitori a partire dal 1.1.2014 in violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B.; ha applicato interessi e competenze in violazione della normativa anti usura;
ha applicato indebitamente la commissione di massimo scoperto;
ciò posto ha chiesto la rettifica del saldo del conto corrente, il risarcimento del danno.
Ciò posto parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non debenza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale delle commissioni e delle spese per erronea o falsa applicazione degli artt.
1283 c.c. e 1418 c.c.; accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non debenza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 per violazione degli art. 1283 e 1418 c.c. e dell'art. 120 comma 2 T.U.B. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti effettuati
a titolo di Commissione di Massimo Scoperto per violazione degli artt.
1325 c.c. e 1418 c.c.; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti effettuati in misura superiore al tasso legale vigente in violazione degli artt. 1284 comma, 1346 e 1418 c.c.; determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) trimestralmente applicato dalla Banca convenuta;
accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Glo- bale, l'applicazione da parte della Banca convenuta di interessi, spese, commissioni e competenza eccedenti il tasso soglia fissato dalla Legge
n. 108/1996 e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia — per violazione dell'art. l comma 3 della Legge n. 108/1996 e degli artt. 644 comma 3 c.p. primo periodo e 1815 c.c. — di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta
per interessi, spese, commissioni e competenze ecce-denti il tasso CP_2 soglia (usura oggettiva) nei periodi trimestrali di riferimento;
per l'effetto delle suddette violazioni, accertare e dichiarare
(accertamento anche di natura costitutiva) lo sviluppo e l'evoluzione del rapporto di conto corrente nonché l'esatta determinazione delle poste attive e/o passive e quindi l'indebito appostamento di somme a debito nel rapporto di conto corrente, con l'accertamento dei reali saldi pe- riodici (diversi da quelli erroneamente ottenuti in conseguenza dell'il- legittima appostazione), e conseguentemente accertare e dichiarare (accertamento anche di natura costitutiva)
l'addebito da parte della convenuta di interessi e competenze CP_2 illegittime per un importo complessivo di Euro 40.364,19= ovvero ancora per la diversa maggiore o minore somma che — anche a seguito di opportuna CTU contabile — emergerà dall'istruttoria, e conseguente- mente condannare il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rettificare il saldo attuale del contratto di conto corrente cosi come risultante dall'accertamento delle progressive poste attive/passive ed ordinare il ricalcalo sull'intero rapporto escludendo tutte le somme illegittimamente addebitate ed annullando il saldo debitore risultante alla data del primo estratto conto prodotto agli atti e gli effetti prodotti dalla relativa capitalizzazione;
accertare e dichiarare la responsabilità del in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni patrimoniali
e non patrimoniali causati alla Controparte_3 dall'applicazione di interessi e competenze illegittime e, per l'effetto, condannarla all'integrale risarcimento degli stessi. condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di giudizio, IVA, CPA e spese generali (ex art. 13 Legge
247/2012) come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Si è costituita in giudizio la banca convenuta, medio tempore divenuta
, rilevando come il contratto di conto corrente Controparte_1 oggetto di causa sia stato stipulato il 18.7.2003 quindi in conformità a quanto prescritto dalla delibera CICR del 9.2.2000 e come la parte attrice, in quanto imprenditore, è soggetta all'obbligo della conservazione delle scritture contabili e non può avvalersi della disciplina a tutela del consumatore.
Nel merito la convenuta ha contestato tutte le domande di parte attrice e ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata disposta ctu contabile;
quindi, precisate le conclusioni la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per lo scambio degli scritti conclusivi.
Nel merito appare dirimente fare riferimento agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni bene argomentate ed esenti da vizi logici vengono poste a fondamento della decisione.
L'istituto di credito del contratto di apertura del conto corrente n°
8001463 del 18.7.2003 regolarmente sottoscritto con timbro e firma dall'amministratore unico della società ricorrente, ove vengono espressamente pattuiti per iscritto e in maniera analitica: 1) il tasso creditore nominale annuo, al lordo della ritenuta fiscale: 0,050% (tasso creditore effettivo 0,050) su qualsiasi giacenza;
2) il tasso annuo d'interesse debitore per portafoglio sbf: 7,875% corrispondente ad un tasso effettivo annuo del 8,111%; 3) il tasso annuo di interesse debitore entro e oltre il fido ordinario: 12,000% corrispondente ad un tasso effettivo annuo del 12,551%; 4) la commissione trimestrale di massimo scoperto:
1,000%. Sono state altresì disciplinate altre spese tra cui le spese di tenuta conto, l'importo minimo spese, le spese di estinzione, l'importo del canone, le spese per mancato addebito assegni, nonché le valute sui versamenti e sui prelevamenti.
Sin dall'inizio di stipula delle condizioni contrattuali è stata prevista la stessa periodicità di capitalizzazione (trimestrale) degli interessi creditori e debitori. La documentazione prodotta in atti, relativamente al conto esaminato, appare completa e senza soluzione di continuità relativamente ai movimenti, per il periodo dal 4° trimestre 2005 (con ripresa saldo iniziale positiva al 30/09/2005 di € 103,45) al 1° trimestre 2015 (con saldo bancario a debito del correntista di -€ 41.623,71).
Non sono stati prodotti gli estratti conto scalari relativi al 3° trimestre 2005, al 2° trimestre 2012, al 1°, 2° e 4° trimestre dell'anno 2013. limitatamente ai menzionati periodi, pertanto, non è dato conoscere le eventuali variazioni in termini di tassi applicati e di conoscere altresì la composizione delle competenze addebitate nelle varie voci che compongono la stessa (interessi attivi, interessi passivi, spese e c.m.s.) il che non può che riflettersi nella perfezione del ricalcolo.
L'assenza dei superiori dati non ha permesso, infine, sempre per i periodi sopra citati, la corretta verifica dell'eventuale superamento del TEG rispetto a quello soglia ai sensi della L. 108/96.
Su tale ultima questione va però rilevato che secondo la più recente e ormai costante giurisprudenza di legittimità, la cd. Usura sopravvenuta, ossia il superamento del tasso soglia usura degli interessi corrispettivi in corso di rapporto, è del tutto irrilevante, dovendosi considerare, ai fini del superamento del tasso soglia, esclusivamente il momento della pattuizione.
Il ctu ha verificato che verificato che il tasso debitore contrattualmente convenuto era inferiore a quello soglia pubblicato trimestralmente dalla per lo stesso periodo di riferimento, sia per la categoria Org_1
“aperture di credito in conto corrente” per classi di importo fino ad €
5.000,00 pari al 14,19%, sia per la categoria “aperture di credito in conto corrente” per classi di importo oltre € 5.000,00 pari al 18,23%.
Non è stata riscontrata pertanto usura contrattuale per quanto riguarda gli interessi passivi.
Il ctu, comunque, in aderenza al mandato, ha effettuato un ricalcolo del saldo del conto tenendo conto degli eventuali superamenti del tasso soglia in corso di rapporto, di cui però non si terrà conto ai fini della presente decisione.
Il CTU, inoltre, ha accertato che non è stato applicato un sistema difforme da quanto previsto dall'art. 120, comma 2, T.U.B. e dalla delibera CICR del 9.2.2000; Ha escluso nel ricalcolo del conto corrente la Commissione di Massimo Scoperto applicata dall'istituto di credito per il periodo dal 4° trimestre 2005 al 4° trimestre 2009 per complessivi €
4.933,33; ha tenuto conto degli oneri, spese e/o commissioni applicate in quanto contrattualmente pattuite così come pure dei giorni di valuta pure questi oggetto di regolare sottoscrizione contrattuale.
Infine, parte attrice ritiene illegittima la capitalizzazione degli interessi debitori a decorrere dal 1° gennaio 2014 per violazione degli art. 1283 e
1418 c.c. e dell'art. 120 comma 2 T.U.B. e ciò in quanto l'art. 1 comma
629 della Legge n. 147/2013: detta disposizione, in particolare, ha chiaramente sancito l'illegittimità a decorrere dal 01/01/2014 di qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari, con ciò vietando l'addebito di interessi anatocistici passivi. La norma citata, infatti, testualmente dispone: “All'art 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale>>”.
Va osservato che la giurisprudenza di merito formatasi sul punto, nell'arco temporale di vigenza della disposizione, ha ritenuto la norma cogente a prescindere dalla emanazione della delibera da parte del
CICR. Correttamente, pertanto, il CTU ha effettuato il ricalcolo del saldo del conto applicando gli interessi solo sulla sorte capitale e non anche sugli interessi per il periodo che va dall'1.1.2014 sino al primo trimestre 2015
(periodo per il quale è stata prodotta la relativa documentazione).
Alla luce della ricostruzione del rapporto per come operata dal CTU, tenuto conto della infondatezza della doglianza relativa all'usura sopravvenuta, all'applicazione di spese e oneri non convenuti (essendo stati espressamente convenuti), escludendo la c.m.s. applicata dall'istituto di credito per il periodo dal 4° trimestre 2005 al 4° trimestre
2009 per complessivi € 4.933,33 ;applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e a credito sino al 31.12.2013 ed escludendo la capitalizzazione sugli interessi dal 1.1.2014 - in quanto il novellato art. 120, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (come modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n.
147), ha comportato la sopravvenuta inefficacia delle clausole anatocistiche contenute nei rapporti in corso - ma applicando gli interessi sul solo capitale, ed escludendo c.m.s. e altri oneri non contrattualmente convenuti (commissioni di istruttoria veloce e commissioni sul fido accordato), il CTU è pervenuto ad un saldo ricalcolato di € - 23.909,55 (quindi a debito per il correntista) alla data del 31/03/2015, inferiore rispetto a quello riportato dalla CP_2
Per quanto precede, poiché la presente è un'azione di accertamento e non di ripetizione di indebito, la convenuta va condannata alla CP_2 sola rettifica del saldo del conto.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda risarcitoria, in mancanza di prova e, ancor prima, di allegazione del danno – inteso quale conseguenza pregiudizievole suscettibile di ristoro – da parte attrice.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU liquidate in via provvisoria in corso di causa, atteso il mancato integrale accoglimento delle domande attoree vanno compensate per 1/3 e per 2/3 poste a carico della CP_2 convenuta.
La liquidazione è fatta in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/14 e ss. Mm. e ii. con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 860/2015 R.G. così provvede: accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nel periodo dal 1.1.2014 e sino al 31.3.2015, in relazione al conto corrente per cui è causa;
accerta e dichiara l'illegittima applicazione delle commissioni di istruttoria veloce e delle commissioni sul fido accordato, in assenza di pattuizione;
per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n.
8001463 alla data del 31.3.2015 è pari a € - 23.909,55 a debito per il correntista;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
compensa per 1/3 le spese di lite ivi comprese quelle di CTU liquidate in via provvisoria in corso di causa ponendo i restanti 2/3 a carico della convenuta;
CP_2 liquida in favore di parte attrice € 370,00 per spese vive ed € 3.384,66 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti Giuseppe Giunta e Francesco
Giunta, i quali hanno reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Patti, 09/04/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella