Art. 101.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 322 , modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 839, 24 marzo 1938, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301 e 18 febbraio 1963, n. 318 .
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 322 , modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 839, 24 marzo 1938, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301 e 18 febbraio 1963, n. 318 .