TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/12/2024, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
n.R.G. 1794/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'udienza del 23 ottobre 2024, nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1794/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elio RAVIELE come da procura Parte_1
in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Via Boccaccio 2/d
- ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca MESSORE e Controparte_1
Francesca SANTOPONTE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cassino, Via Marconi n. 71
- resistente
Oggetto: accertamento subordinazione – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c. mediante lettura in udienza in assenza delle parti il seguente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 9.257,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA,
IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 27.9.2021 e ritualmente notificato,
[...]
espone di avere lavorato dall'ottobre 2013 al 12.3.2020 alle dipendenze di Parte_1 [...]
, esercente l'attività di amministratrice di condomìni, con sede di lavoro in Cassino;
Controparte_1
di avere prestato la propria attività senza regolarizzazione contrattuale, quale operaio generico addetto a lavori di giardinaggio, pulizie e riparazioni elettriche negli stabili condominiali siti in Cassino e amministrati dalla sig.ra di avere lavorato tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 P_
alle ore 18.00; di avere utilizzato, per gli spostamenti tra i vari condomìni ed il trasporto degli strumenti di lavoro e per l'acquisto dei materiali di consumo necessari, un pulmino Nissan intestato alla società Erre Vi S.r.l.; di avere sempre acquistato tali materiali e rifornito di carburante il pulmino per conto della sig.ra che i materiali acquistati venivano intestati alla Erre Vi S.r.l. di cui la P_ sig.ra era amministratrice;
di essersi recato a Napoli, una o due volte l'anno, per acquisti P_
importanti e consistenti di materiale elettrico, insieme al sig. , ex coniuge della sig.ra Testimone_1
di essere stato retribuito settimanalmente con la somma di euro 230,00; di non avere mai P_
percepito le mensilità supplementari e il trattamento di fine rapporto;
di non avere mai goduto di ferie;
di essere stato assunto con regolare contratto di lavoro subordinato in data 12.3.2020 alle dipendenze di;
che, attraverso la ditta e la società ERRE VI S.r.l., di fatto Parte_2 Parte_2 gestite e controllate dalla sig.ra quest'ultima svolge l'attività di amministratrice P_
condominiale; che il rapporto di lavoro formalmente instaurato alle dipendenze di Parte_2
è cessato il 30.6.2020, per licenziamento dissimulato da dimissioni;
di avere vanamente invitato la sig.ra a riassumerlo e a corrispondergli le differenze retributive maturate per il periodo P_
pregresso.
2. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato il ricorrente chiede al giudice adito di condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 65.522,75 P_ Controparte_1
o altra ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, mensilità supplementari, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie non godute, quali crediti maturati in forza del rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato intercorso con dal 1.10.2013 al Controparte_1
12.3.2020.
3. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo in via preliminare di dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi e il difetto di legittimazione passiva della resistente e nel merito di rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
4. La convenuta eccepisce, in particolare, l'assoluta genericità dei fatti esposti da controparte a fondamento della domanda e comunque la loro inidoneità a far emergere la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stata convenuta in giudizio in proprio, a fronte di allegazioni di controparte in cui sembra piuttosto prospettato un rapporto di lavoro con la società Erre Vi S.r.l., di cui la sig.ra era P_
solo amministratrice pro tempore. Deduce, altresì, il difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che lo si riferisca ai condomìni o alla predetta società. Evidenzia, in conclusione, la completa estraneità ai fatti descritti in ricorso, non avendo mai commissionato lavori al ricorrente, né in proprio né quale amministratrice della Erre Vi S.r.l., mentre era il sig.
[...]
ad occuparsi della manutenzione dei magazzini della società. Tes_1
5. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed assunta la prova testimoniale, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, la causa è stata decisa all'udienza di discussione del 23 ottobre 2024 mediante lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c., con fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta alla condanna della convenuta al pagamento in proprio favore di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie non godute, sul presupposto dell'accertamento – la cui domanda non
è stata esplicitata nelle conclusioni del ricorso ma si desume implicitamente dal tenore complessivo dell'atto – che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato dall'ottobre
2013 al 12.3.2020, in forza del quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in favore della sig.ra in proprio, quale operaio Controparte_1
generico addetto a lavori di giardinaggio, pulizie e riparazioni elettriche negli stabili condominiali amministrati dalla medesima convenuta.
7. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni in rito sollevate dalla convenuta.
8. Dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo, unitamente ai conteggi allegati, si evincono con sufficiente chiarezza e completezza i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda attorea, come sintetizzati sopra, cosicché non può dirsi integrata la fattispecie della nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi ex artt. 414, comma 4, c.p.c. e 156, comma 2, c.p.c., alla luce del consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. civ. n. 14379/2020).
9. Va rigettata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, posto che la verifica, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, della legitimatio ad causam attiva e passiva attiene alla astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la prospettazione della domanda e la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono i destinatari degli effetti della pronuncia richiesta, mentre l'effettiva titolarità in concreto del rapporto dal lato attivo e passivo attiene al merito della causa (Cass. civ. n. 5912/2004). Nel ricorso l'attore assume di avere svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della sig.ra in proprio e nei confronti di questa, P_ quale datrice di lavoro persona fisica, invoca gli effetti di tale accertamento e cioè l'adempimento delle obbligazioni dedotte, aventi ad oggetto il pagamento di emolumenti retributivi o indennità comunque traenti titolo dal rapporto di lavoro subordinato. Non vi è dubbio, dunque, che sulla base della prospettazione della domanda e degli effetti che la legge riconnette al rapporto di lavoro subordinato così come dedotto dall'attore, sul piano astratto vi è la coincidenza tra la parte convenuta e la parte (affermata) titolare dal lato passivo di tale rapporto. 10. Nel merito non può dirsi raggiunta la prova della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la convenuta.
11. Giova ricordare che, ai fini della prova della subordinazione, di cui è onerato il lavoratore che agisce per l'accertamento dei crediti che da tale rapporto traggono titolo, è elemento essenziale, ai sensi dell'art. 2094 c.c., il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, sia pure diversamente atteggiata in relazione alle peculiarità di queste ultime. Solo quando tale carattere non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, la continuità della prestazione, il coordinamento dell'attività da parte del datore di lavoro, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi (Cass. civ. n.
17549/2003; 4500/2007). Con specifico riferimento alle attività di pulizia di locali, ancorché affermato in pronuncia ormai risalente, si ritiene ancora pienamente valido ed attuale il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui ben può un servizio costituire l'oggetto di un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 cod. civ., quando il prestatore ne prometta soltanto il risultato utile perseguito dalla controparte e goda, per converso, di una piena autonomia quanto alle modalità di svolgimento del servizio stesso e all'impiego delle proprie energie lavorative. In tal caso, né la ripetizione giornaliera della prestazione né la corresponsione di un compenso fisso sono elementi sufficienti a rendere configurabile la continuità del rapporto tipica del lavoro subordinato, perché questo carattere va identificato unicamente nella persistenza del vincolo di subordinazione, che, determinando lo stabile inserimento del lavoratore nell'impresa, fa sì che egli sia tenuto, anche negli intervalli fra le singole prestazioni, all'osservanza degli obblighi giuridici inerenti al rapporto stesso
(Cass. civ. n. 5492/1983; n. 2478/1986). Più recentemente, con riferimento alle attività di pulizie in un condominio, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione, ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto. Ne consegue che l'impossibilità di ravvisare un contratto di appalto per assenza di qualità di imprenditore in capo al prestatore, non vieta che le prestazioni possano essere ricondotte al contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c., ossia che si tratti di prestazione rese non nella qualità di lavoratore subordinato, ma di persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (Cass. civ.
n. 1/2018).
12. Quanto alla individuazione del datore di lavoro effettivo, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare (Cass. civ. n. 3418/2012, con riferimento alla vicenda di una lavoratrice che aveva reso prestazioni domestiche in favore di un'anziana, ma che, nel corso del rapporto, aveva sempre osservato le direttive della di lei figlia, da questa percependo la retribuzione;
nello stesso senso, Cass. civ. n. 12690/2016).
13. Tanto chiarito, è possibile passare all'esame delle dichiarazioni del testi escussi.
14. Il teste , marito della riesistente da cui è separato giudizialmente, ha riferito: “Che Testimone_1
io ricordi, il ricorrente dal 2012/2013 fino alla pandemia covid-19 ha lavorato per la società ERRE
VI S.r.l. di cui era amministratrice la sig.ra Il ricorrente mi dava una mano nella P_
effettuazione di tagli di erba, e nelle pulizie nei capannoni della società sia in Cervaro che in
Sant'Angelo. Dopo circa sei mesi da quando il ricorrente ha iniziato a lavorare per la la Pt_3
sig.ra , ha iniziato a mandare me e il ricorrente a svolgere dei lavori nei condomini che P_ amministrava personalmente la stessa sig.ra Andavamo a lavoro alle 8.30 presso il Pt_4
magazzino di Sant'Angelo della ERRE VI dove la sig.ra ci comunicava in quali condomini P_ recarci per lavorare… Ci recavamo anche presso la Skating Sud Cassino per l'acquisto di materiale elettrico per i condomini o per i magazzini della siamo recati anche presso la Parte_5
ERRECLIMA per l'acquisto di materiale idraulico sia per i condomini che per i magazzini della società. Nel 99% dei casi io e il ricorrente lavoravamo insieme… Preciso che ogni giorno, dal lunedì al sabato, ci recavamo presso il magazzino di Sant'Angelo. Poteva capitare che vi fossero giorni in cui non ci recavamo a lavoro presso i condomini ma restavamo a lavorare presso i locali della Pt_6 rano delle deleghe fatte dalla Erre Vi al ricorrente e a me per condurre il furgone NISSAN.
[...]
A me la delega era fatta come dipendente”.
15. Il teste , figlio della resistente, ha dichiarato: “Mio padre doveva lavorare da solo, Testimone_2 in quanto era l'unico dipendente della ERRE VI, ma ogni giorno andava con lui il ricorrente. Io spesso e volentieri li ho visti lavorare insieme, presso il magazzino della ERRE VI a Sant'Angelo e presso i condomini… In altre occasioni ho visto il ricorrente lavorare presso i magazzini di
Sant'Angelo e Cervaro. So che il ricorrente svolgeva attività lavorativa nei condomini amministrati da mia madre tra il 2016 e il 2020… preciso che mio padre mi diceva che non ce la faceva a lavorare da solo e si faceva aiutare dal ricorrente”.
16. Il teste convivente da oltre dieci anni del ricorrente, ha Testimone_3
confermato le attività lavorative svolte dal ricorrente nei condomìni come dedotte in ricorso, precisando: “Quando ero presente a lavoro nel condominio di San Bartolomeo o in quelli di Cassino vicino al carcere, ho visto la resistente venire a controllare se il condominio era stato pulito bene da me e dal ricorrente. Veniva e diceva dovete pulire questo, dovete fare questo. Questo l'ho visto quando era presente. Poi lo chiamava al telefono, anche la sera, per il giorno dopo, per indicargli cosa dovesse fare… Quando si doveva comprare materiale per i condomini, il ricorrente utilizzava la carta di credito della resistente. Il furgone aveva una targa di prova. Preciso che quando io ero presente, ho visto la resistente consegnare la carta di credito nelle mani del ricorrente”.
17. Il teste ha dichiarato: “Confermo che il ricorrente ha lavorato nel condominio in Testimone_4 cui io abitavo, in Sant'Elia Fiumerapido, Via Nuova Cartiera 9, amministrato dalla sig.ra P_
, questo è avvenuto nel 2018 e nel 2019. Preciso che io ho vissuto in tale condominio dal 2017
[...]
al 2020. Il ricorrente si occupava di tenere pulito il giardino e la parte esterna del condominio, cambiava le lampadine. Il ricorrente non veniva tutti i giorni, ma due o tre volte a settimana. Veniva
a volte da solo altre volte con un suo collega. Ho dichiarato che il ricorrente lavorava per la sig.ra
in quanto lo avevo visto lavorare in precedenza nell'officina di Sant'Angelo della sig.ra P_ [...]
. La sig.ra gli diceva che cosa doveva fare…vedevo la resistente dare ordini sul lavoro P_ P_ da svolgere al ricorrente, per esempio di tenere pulito il parcheggio… Non ho mai visto la sig.ra
[...]
pagare il ricorrente… Io ero un dipendente dell'officina meccanica. Vedevo il ricorrente P_
entrare o uscire in un magazzino a caricare o scaricare gli attrezzi (decespugliatore motosega) che poi utilizzava nei lavori presso il condominio, li caricava sul pulmino Nissan…”. 18. Il teste , consulente del lavoro della sig.ra ha dichiarato: “So che il sig. Testimone_5 P_
si occupava per la società Erre Vi S.r.l. della manutenzione ordinaria e straordinaria Testimone_1
dei magazzini della stessa società, era dipendente della società in questione;
lo so perché elaboravo le buste paga dei dipendenti della Erre Vi S.r.l. e perché risultava dalla documentazione contabile.
Il sig. mi consegnava fatture relative a materiali acquistati per la Erre Vi S.r.l. (ad Testimone_1
esempio materiale elettrico acquistato dalla Erreclima o dalla Skating o materiale da Costruzione;
altre ditte erano , ). In alcuni casi, dalla strisciata della carta di credito risultava Pt_7 Per_1
che fosse stato lo stesso ad acquistare tali materiali, perché la Erre Vi S.r.l. non era Testimone_1
titolare né di bancomat né di carta di credito. Vedevo il sig. recarsi presso i Testimone_1
capannoni della Erre Vi S.r.l. Confermo che il sig. aveva le chiavi del furgone Nissan Testimone_1 della Erre Vi S.r.l. targato AN921YW. Il furgone aveva un'assicurazione con targa prova per cui poteva essere guidato unicamente o dall'amministratore della Erre Vi S.r.l. o dai dipendenti. Mi è capitato di vedere il ricorrente a bordo del furgone, ma non alla guida, bensì al fianco del sig.
[...]
La resistente si occupava della amministrazione di condomini. Non so se il ricorrente nel Tes_6 periodo dall'ottobre 2013 al marzo 2020 abbia lavorato presso i condomini amministrati dalla resistente”.
19. Valutate le risultanze dell'istruttoria testimoniale alla luce dei condivisibili orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, il dato emerso con più conclamata evidenza è quello della non univoca riferibilità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la sig.ra in proprio, quale effettivo titolare dei poteri direttivi, organizzativi, P_
di controllo e disciplinari nei confronti del ricorrente e quale soggetto nell'interesse del quale la prestazione veniva resa e dunque destinato ad avvantaggiarsene e farne propri i risultati.
20. Nelle dichiarazioni dei testi, l'attività del ricorrente appare piuttosto svolta nell'interesse ed in funzione dell'organizzazione imprenditoriale societaria della ERRE VI S.r.l. anziché direttamente a vantaggio della sig.ra e le riferite attività di pulizia, riparazioni elettriche e taglio dell'erba, P_
sono state effettuate non solo negli stabili condominiali, ma anche nei capannoni della medesima
ERRE VI S.r.l., il cui oggetto sociale ricomprende anche la gestione di beni immobili, come risulta dalla visura camerale (prod. . Pt_1
21. È significativo che il ricorrente, sia nei condomìni che nei capannoni della società, lavorasse spesso insieme al sig. , unico dipendente della ERRE Vi S.r.l. (cfr. la comunicazione Testimone_1
di assunzione di , la contestazione disciplinare e la successiva lettera di licenziamento Testimone_1 sub docc. 2, 3 e 4 prod. nonché la visura camerale della società; cfr. anche le dichiarazioni P_
dei testi e ) e si recasse la mattina presso la sede operativa di tale società Testimone_2 Testimone_5
per ricevere le indicazioni sul lavoro da svolgere, effettuando i successivi spostamenti per svolgere la propria attività nei condomìni o per l'acquisto dei materiali con il pulmino Nissan targato
AN921YW, intestato sempre alla ERRE Vi S.r.l. (cfr. visura ACI prod. e per il cui impiego Pt_1
il ricorrente aveva ricevuto delega direttamente dalla società Erre Vi S.r.l., secondo quanto riferito dal teste . Testimone_1
22. Peraltro è lo stesso ricorrente ad affermare nella dichiarazione allegata al ricorso, premesso l'elenco dei condomìni in cui asserisce di aver lavorato, di essere stato assunto inizialmente dalla Erre
Vi S.r.l., per lavorare per detta società e nei magazzini della stessa, salvo essere poi inviato dalla convenuta nei condomini dalla stessa amministrati: “Premetto che inizialmente ero stato preso soltanto per lavorare per la Erre Vi S.r.l. poi magazzini in un secondo momento invece dopo qualche mese mi hai cominciato a mandare sui condomini che lei amministrava”.
23. Nell'atto introduttivo è lo stesso ricorrente a dichiarare che i materiali da lui acquistati presso la
Agrifarm Cassino S.r.l. e la Erreclima S.r.l. di Cassino per i lavori da svolgere nei condomini
“venivano intestati alla Società Erre Vi S.r.l. della quale la dott.ssa è amministratrice”. P_
24. Quanto riferito dai testi in merito alle indicazioni che la sig.ra dava al ricorrente riguardo P_
ai lavori da svolgere nei condomìni, non è di per sé sufficiente a provare che fosse lei stessa personalmente la datrice di lavoro di fatto del sig. in quanto la resistente, nella veste di Pt_1
amministratore unico della ERRE VI S.r.l., ben poteva impartire al ricorrente direttive e ordini di lavoro quale organo gestorio della società datrice di lavoro (sulla natura organica del rapporto tra amministratore e società cfr. Cass. civ. sez. un. n. 1545/2017) ed in tale veste recarsi presso i condomìni amministrati, considerato anche che, formalmente, la società aveva alle sue dipendenze un solo lavoratore, il sig. (testi , ; cfr. visura camerale), Testimone_1 Testimone_2 Testimone_5
che lavorava insieme al ricorrente.
25. La fittizia interposizione societaria non può certo desumersi dalla sola circostanza riferita dalla teste secondo cui “quando si doveva comprare materiale per i condomini, il Testimone_3 ricorrente utilizzava la carta di credito della resistente”, circostanza rimasta priva di ulteriori riscontri, atteso che nessun altro teste ha menzionato pagamenti effettuati direttamente dalla resistente al lavoratore, anzi, il teste ha riferito di non aver mai visto la sig.ra pagare il Testimone_4 P_ ricorrente ed il teste ha dichiarato, a proposito delle fatture relative ai materiali acquistati Testimone_5 per la Erre Vi S.r.l. consegnategli da , che “dalla strisciata della carta di credito Testimone_1
risultava che fosse stato lo stesso ad acquistare tali materiali, perché la Erre Vi S.r.l. Testimone_1 non era titolare né di bancomat né di carta di credito”.
26. Neppure può essere valorizzata l'affermazione del teste , secondo cui “la sig.ra Testimone_1
utilizzava delle società fittizie”, trattandosi di mera valutazione personale del teste espressa P_
peraltro di sua iniziativa, e rimasta, nel contesto complessivo del materiale probatorio raccolto, priva di riscontri fattuali, invero neppure allegati nel ricorso.
27. A fronte di dinamiche compatibili con un'attività imprenditoriale svolta in forma societaria, parte attrice non ha allegato nell'atto introduttivo e non ha provato mediante la produzione documentale e la prova per testi, in difetto peraltro di una adeguata capitolazione di quest'ultima, circostanze idonee a dimostrare, anche in via presuntiva ex art. 2729 c.c., l'abuso della personalità giuridica e l'utilizzo fraudolento da parte della resistente dello schermo societario per dissimulare una reale ed effettiva concentrazione in capo alla medesima sig.ra dei poteri datoriali di eterodirezione e di P_
inserimento della prestazione lavorativa del ricorrente nella propria personale organizzazione imprenditoriale di amministratrice di condomìni, a vantaggio diretto della quale dirigere ed organizzare le energie lavorative messe a disposizione dal lavoratore, fornendogli personalmente gli strumenti di lavoro allo scopo necessari. Solo a tali condizioni, ove provate, sarebbe stato possibile, tolto di mezzo lo schermo societario fittizio, l'imputazione diretta del rapporto di lavoro subordinato alla sig.ra quale effettivo datore di lavoro. P_
28. A ben vedere, invero, nessuno dei sette capitoli di prova articolati in appendice al ricorso, eccettuata la circostanza del tutto valutativa e dunque inammissibile secondo cui il ricorrente “ha lavorato alle dipendenze della dott.ssa ” (cap. 1, prima parte), descrive Controparte_1
relazioni dirette tra il ricorrente e la resistente o comportamenti direttamente posti in essere dalla resistente e costituenti estrinsecazione del potere conformativo, di direzione e controllo dell'attività lavorativa del ricorrente. In tali capitoli di prova si fa riferimento alla sig.ra solo in due P_
circostanze, e cioè per evidenziare la messa a disposizione del pulmino Nissan, che tuttavia, come dimostrato dalla visura ACI prodotta dallo stesso ricorrente, era intestato alla società di cui la sig.ra era amministratrice unica, o per evidenziare che, per conto della stessa sig.ra il P_ P_
lavoratore acquistava materiale elettrico ed utensileria varia, salvo però affermare che le fatture di acquisto dei materiali risultavano ancora una volta intestate alla società. 29. Le riproduzioni fotografiche e audiovisive prodotte dal ricorrente non forniscono alcun elemento conoscitivo utile e rilevante ai fini del riscontro delle prospettazioni attoree, in specie sotto il profilo della imputazione del dedotto rapporto di lavoro alla sig.ra per essere sia i luoghi raffigurati P_
nelle foto sia le circostanze oggetto delle conversazioni registrate, del tutto decontestualizzate e prive di riferimenti idonei a collocarle univocamente nell'ambito temporale oggetto di causa e nel contesto dello specifico rapporto lavorativo su cui fondano le pretese azionate in giudizio.
30. In conclusione, le risultanze istruttorie di cui si è dato conto rendono superfluo ogni ulteriore approfondimento in merito al raggiungimento della prova della subordinazione, posto che il ricorrente ha convenuto in giudizio unicamente la sig.ra in proprio, cosicché, se anche si ritenessero P_
provati gli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato, la domanda attorea non potrebbe comunque trovare accoglimento in assenza della prova, secondo lo standard probatorio del “più probabile che non”, di circostanze idonee a radicare in capo alla convenuta la qualità di datore di lavoro effettivo del ricorrente cui imputare il rapporto di lavoro dal medesimo dedotto.
40. Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
41. Le spese processuali, secondo soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e liquidate in favore della resistente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi in relazione a causa di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa.
Così deciso in Cassino il 23 ottobre 2024
Il Giudice
Raffaele Iannucci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'udienza del 23 ottobre 2024, nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1794/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elio RAVIELE come da procura Parte_1
in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Via Boccaccio 2/d
- ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca MESSORE e Controparte_1
Francesca SANTOPONTE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cassino, Via Marconi n. 71
- resistente
Oggetto: accertamento subordinazione – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c. mediante lettura in udienza in assenza delle parti il seguente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 9.257,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA,
IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 27.9.2021 e ritualmente notificato,
[...]
espone di avere lavorato dall'ottobre 2013 al 12.3.2020 alle dipendenze di Parte_1 [...]
, esercente l'attività di amministratrice di condomìni, con sede di lavoro in Cassino;
Controparte_1
di avere prestato la propria attività senza regolarizzazione contrattuale, quale operaio generico addetto a lavori di giardinaggio, pulizie e riparazioni elettriche negli stabili condominiali siti in Cassino e amministrati dalla sig.ra di avere lavorato tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 P_
alle ore 18.00; di avere utilizzato, per gli spostamenti tra i vari condomìni ed il trasporto degli strumenti di lavoro e per l'acquisto dei materiali di consumo necessari, un pulmino Nissan intestato alla società Erre Vi S.r.l.; di avere sempre acquistato tali materiali e rifornito di carburante il pulmino per conto della sig.ra che i materiali acquistati venivano intestati alla Erre Vi S.r.l. di cui la P_ sig.ra era amministratrice;
di essersi recato a Napoli, una o due volte l'anno, per acquisti P_
importanti e consistenti di materiale elettrico, insieme al sig. , ex coniuge della sig.ra Testimone_1
di essere stato retribuito settimanalmente con la somma di euro 230,00; di non avere mai P_
percepito le mensilità supplementari e il trattamento di fine rapporto;
di non avere mai goduto di ferie;
di essere stato assunto con regolare contratto di lavoro subordinato in data 12.3.2020 alle dipendenze di;
che, attraverso la ditta e la società ERRE VI S.r.l., di fatto Parte_2 Parte_2 gestite e controllate dalla sig.ra quest'ultima svolge l'attività di amministratrice P_
condominiale; che il rapporto di lavoro formalmente instaurato alle dipendenze di Parte_2
è cessato il 30.6.2020, per licenziamento dissimulato da dimissioni;
di avere vanamente invitato la sig.ra a riassumerlo e a corrispondergli le differenze retributive maturate per il periodo P_
pregresso.
2. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato il ricorrente chiede al giudice adito di condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 65.522,75 P_ Controparte_1
o altra ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, mensilità supplementari, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie non godute, quali crediti maturati in forza del rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato intercorso con dal 1.10.2013 al Controparte_1
12.3.2020.
3. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo in via preliminare di dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi e il difetto di legittimazione passiva della resistente e nel merito di rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
4. La convenuta eccepisce, in particolare, l'assoluta genericità dei fatti esposti da controparte a fondamento della domanda e comunque la loro inidoneità a far emergere la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stata convenuta in giudizio in proprio, a fronte di allegazioni di controparte in cui sembra piuttosto prospettato un rapporto di lavoro con la società Erre Vi S.r.l., di cui la sig.ra era P_
solo amministratrice pro tempore. Deduce, altresì, il difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che lo si riferisca ai condomìni o alla predetta società. Evidenzia, in conclusione, la completa estraneità ai fatti descritti in ricorso, non avendo mai commissionato lavori al ricorrente, né in proprio né quale amministratrice della Erre Vi S.r.l., mentre era il sig.
[...]
ad occuparsi della manutenzione dei magazzini della società. Tes_1
5. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed assunta la prova testimoniale, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, la causa è stata decisa all'udienza di discussione del 23 ottobre 2024 mediante lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c., con fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta alla condanna della convenuta al pagamento in proprio favore di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie non godute, sul presupposto dell'accertamento – la cui domanda non
è stata esplicitata nelle conclusioni del ricorso ma si desume implicitamente dal tenore complessivo dell'atto – che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato dall'ottobre
2013 al 12.3.2020, in forza del quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in favore della sig.ra in proprio, quale operaio Controparte_1
generico addetto a lavori di giardinaggio, pulizie e riparazioni elettriche negli stabili condominiali amministrati dalla medesima convenuta.
7. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni in rito sollevate dalla convenuta.
8. Dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo, unitamente ai conteggi allegati, si evincono con sufficiente chiarezza e completezza i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda attorea, come sintetizzati sopra, cosicché non può dirsi integrata la fattispecie della nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi ex artt. 414, comma 4, c.p.c. e 156, comma 2, c.p.c., alla luce del consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. civ. n. 14379/2020).
9. Va rigettata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, posto che la verifica, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, della legitimatio ad causam attiva e passiva attiene alla astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la prospettazione della domanda e la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono i destinatari degli effetti della pronuncia richiesta, mentre l'effettiva titolarità in concreto del rapporto dal lato attivo e passivo attiene al merito della causa (Cass. civ. n. 5912/2004). Nel ricorso l'attore assume di avere svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della sig.ra in proprio e nei confronti di questa, P_ quale datrice di lavoro persona fisica, invoca gli effetti di tale accertamento e cioè l'adempimento delle obbligazioni dedotte, aventi ad oggetto il pagamento di emolumenti retributivi o indennità comunque traenti titolo dal rapporto di lavoro subordinato. Non vi è dubbio, dunque, che sulla base della prospettazione della domanda e degli effetti che la legge riconnette al rapporto di lavoro subordinato così come dedotto dall'attore, sul piano astratto vi è la coincidenza tra la parte convenuta e la parte (affermata) titolare dal lato passivo di tale rapporto. 10. Nel merito non può dirsi raggiunta la prova della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la convenuta.
11. Giova ricordare che, ai fini della prova della subordinazione, di cui è onerato il lavoratore che agisce per l'accertamento dei crediti che da tale rapporto traggono titolo, è elemento essenziale, ai sensi dell'art. 2094 c.c., il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, sia pure diversamente atteggiata in relazione alle peculiarità di queste ultime. Solo quando tale carattere non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, la continuità della prestazione, il coordinamento dell'attività da parte del datore di lavoro, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi (Cass. civ. n.
17549/2003; 4500/2007). Con specifico riferimento alle attività di pulizia di locali, ancorché affermato in pronuncia ormai risalente, si ritiene ancora pienamente valido ed attuale il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui ben può un servizio costituire l'oggetto di un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 cod. civ., quando il prestatore ne prometta soltanto il risultato utile perseguito dalla controparte e goda, per converso, di una piena autonomia quanto alle modalità di svolgimento del servizio stesso e all'impiego delle proprie energie lavorative. In tal caso, né la ripetizione giornaliera della prestazione né la corresponsione di un compenso fisso sono elementi sufficienti a rendere configurabile la continuità del rapporto tipica del lavoro subordinato, perché questo carattere va identificato unicamente nella persistenza del vincolo di subordinazione, che, determinando lo stabile inserimento del lavoratore nell'impresa, fa sì che egli sia tenuto, anche negli intervalli fra le singole prestazioni, all'osservanza degli obblighi giuridici inerenti al rapporto stesso
(Cass. civ. n. 5492/1983; n. 2478/1986). Più recentemente, con riferimento alle attività di pulizie in un condominio, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione, ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto. Ne consegue che l'impossibilità di ravvisare un contratto di appalto per assenza di qualità di imprenditore in capo al prestatore, non vieta che le prestazioni possano essere ricondotte al contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c., ossia che si tratti di prestazione rese non nella qualità di lavoratore subordinato, ma di persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (Cass. civ.
n. 1/2018).
12. Quanto alla individuazione del datore di lavoro effettivo, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare (Cass. civ. n. 3418/2012, con riferimento alla vicenda di una lavoratrice che aveva reso prestazioni domestiche in favore di un'anziana, ma che, nel corso del rapporto, aveva sempre osservato le direttive della di lei figlia, da questa percependo la retribuzione;
nello stesso senso, Cass. civ. n. 12690/2016).
13. Tanto chiarito, è possibile passare all'esame delle dichiarazioni del testi escussi.
14. Il teste , marito della riesistente da cui è separato giudizialmente, ha riferito: “Che Testimone_1
io ricordi, il ricorrente dal 2012/2013 fino alla pandemia covid-19 ha lavorato per la società ERRE
VI S.r.l. di cui era amministratrice la sig.ra Il ricorrente mi dava una mano nella P_
effettuazione di tagli di erba, e nelle pulizie nei capannoni della società sia in Cervaro che in
Sant'Angelo. Dopo circa sei mesi da quando il ricorrente ha iniziato a lavorare per la la Pt_3
sig.ra , ha iniziato a mandare me e il ricorrente a svolgere dei lavori nei condomini che P_ amministrava personalmente la stessa sig.ra Andavamo a lavoro alle 8.30 presso il Pt_4
magazzino di Sant'Angelo della ERRE VI dove la sig.ra ci comunicava in quali condomini P_ recarci per lavorare… Ci recavamo anche presso la Skating Sud Cassino per l'acquisto di materiale elettrico per i condomini o per i magazzini della siamo recati anche presso la Parte_5
ERRECLIMA per l'acquisto di materiale idraulico sia per i condomini che per i magazzini della società. Nel 99% dei casi io e il ricorrente lavoravamo insieme… Preciso che ogni giorno, dal lunedì al sabato, ci recavamo presso il magazzino di Sant'Angelo. Poteva capitare che vi fossero giorni in cui non ci recavamo a lavoro presso i condomini ma restavamo a lavorare presso i locali della Pt_6 rano delle deleghe fatte dalla Erre Vi al ricorrente e a me per condurre il furgone NISSAN.
[...]
A me la delega era fatta come dipendente”.
15. Il teste , figlio della resistente, ha dichiarato: “Mio padre doveva lavorare da solo, Testimone_2 in quanto era l'unico dipendente della ERRE VI, ma ogni giorno andava con lui il ricorrente. Io spesso e volentieri li ho visti lavorare insieme, presso il magazzino della ERRE VI a Sant'Angelo e presso i condomini… In altre occasioni ho visto il ricorrente lavorare presso i magazzini di
Sant'Angelo e Cervaro. So che il ricorrente svolgeva attività lavorativa nei condomini amministrati da mia madre tra il 2016 e il 2020… preciso che mio padre mi diceva che non ce la faceva a lavorare da solo e si faceva aiutare dal ricorrente”.
16. Il teste convivente da oltre dieci anni del ricorrente, ha Testimone_3
confermato le attività lavorative svolte dal ricorrente nei condomìni come dedotte in ricorso, precisando: “Quando ero presente a lavoro nel condominio di San Bartolomeo o in quelli di Cassino vicino al carcere, ho visto la resistente venire a controllare se il condominio era stato pulito bene da me e dal ricorrente. Veniva e diceva dovete pulire questo, dovete fare questo. Questo l'ho visto quando era presente. Poi lo chiamava al telefono, anche la sera, per il giorno dopo, per indicargli cosa dovesse fare… Quando si doveva comprare materiale per i condomini, il ricorrente utilizzava la carta di credito della resistente. Il furgone aveva una targa di prova. Preciso che quando io ero presente, ho visto la resistente consegnare la carta di credito nelle mani del ricorrente”.
17. Il teste ha dichiarato: “Confermo che il ricorrente ha lavorato nel condominio in Testimone_4 cui io abitavo, in Sant'Elia Fiumerapido, Via Nuova Cartiera 9, amministrato dalla sig.ra P_
, questo è avvenuto nel 2018 e nel 2019. Preciso che io ho vissuto in tale condominio dal 2017
[...]
al 2020. Il ricorrente si occupava di tenere pulito il giardino e la parte esterna del condominio, cambiava le lampadine. Il ricorrente non veniva tutti i giorni, ma due o tre volte a settimana. Veniva
a volte da solo altre volte con un suo collega. Ho dichiarato che il ricorrente lavorava per la sig.ra
in quanto lo avevo visto lavorare in precedenza nell'officina di Sant'Angelo della sig.ra P_ [...]
. La sig.ra gli diceva che cosa doveva fare…vedevo la resistente dare ordini sul lavoro P_ P_ da svolgere al ricorrente, per esempio di tenere pulito il parcheggio… Non ho mai visto la sig.ra
[...]
pagare il ricorrente… Io ero un dipendente dell'officina meccanica. Vedevo il ricorrente P_
entrare o uscire in un magazzino a caricare o scaricare gli attrezzi (decespugliatore motosega) che poi utilizzava nei lavori presso il condominio, li caricava sul pulmino Nissan…”. 18. Il teste , consulente del lavoro della sig.ra ha dichiarato: “So che il sig. Testimone_5 P_
si occupava per la società Erre Vi S.r.l. della manutenzione ordinaria e straordinaria Testimone_1
dei magazzini della stessa società, era dipendente della società in questione;
lo so perché elaboravo le buste paga dei dipendenti della Erre Vi S.r.l. e perché risultava dalla documentazione contabile.
Il sig. mi consegnava fatture relative a materiali acquistati per la Erre Vi S.r.l. (ad Testimone_1
esempio materiale elettrico acquistato dalla Erreclima o dalla Skating o materiale da Costruzione;
altre ditte erano , ). In alcuni casi, dalla strisciata della carta di credito risultava Pt_7 Per_1
che fosse stato lo stesso ad acquistare tali materiali, perché la Erre Vi S.r.l. non era Testimone_1
titolare né di bancomat né di carta di credito. Vedevo il sig. recarsi presso i Testimone_1
capannoni della Erre Vi S.r.l. Confermo che il sig. aveva le chiavi del furgone Nissan Testimone_1 della Erre Vi S.r.l. targato AN921YW. Il furgone aveva un'assicurazione con targa prova per cui poteva essere guidato unicamente o dall'amministratore della Erre Vi S.r.l. o dai dipendenti. Mi è capitato di vedere il ricorrente a bordo del furgone, ma non alla guida, bensì al fianco del sig.
[...]
La resistente si occupava della amministrazione di condomini. Non so se il ricorrente nel Tes_6 periodo dall'ottobre 2013 al marzo 2020 abbia lavorato presso i condomini amministrati dalla resistente”.
19. Valutate le risultanze dell'istruttoria testimoniale alla luce dei condivisibili orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, il dato emerso con più conclamata evidenza è quello della non univoca riferibilità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la sig.ra in proprio, quale effettivo titolare dei poteri direttivi, organizzativi, P_
di controllo e disciplinari nei confronti del ricorrente e quale soggetto nell'interesse del quale la prestazione veniva resa e dunque destinato ad avvantaggiarsene e farne propri i risultati.
20. Nelle dichiarazioni dei testi, l'attività del ricorrente appare piuttosto svolta nell'interesse ed in funzione dell'organizzazione imprenditoriale societaria della ERRE VI S.r.l. anziché direttamente a vantaggio della sig.ra e le riferite attività di pulizia, riparazioni elettriche e taglio dell'erba, P_
sono state effettuate non solo negli stabili condominiali, ma anche nei capannoni della medesima
ERRE VI S.r.l., il cui oggetto sociale ricomprende anche la gestione di beni immobili, come risulta dalla visura camerale (prod. . Pt_1
21. È significativo che il ricorrente, sia nei condomìni che nei capannoni della società, lavorasse spesso insieme al sig. , unico dipendente della ERRE Vi S.r.l. (cfr. la comunicazione Testimone_1
di assunzione di , la contestazione disciplinare e la successiva lettera di licenziamento Testimone_1 sub docc. 2, 3 e 4 prod. nonché la visura camerale della società; cfr. anche le dichiarazioni P_
dei testi e ) e si recasse la mattina presso la sede operativa di tale società Testimone_2 Testimone_5
per ricevere le indicazioni sul lavoro da svolgere, effettuando i successivi spostamenti per svolgere la propria attività nei condomìni o per l'acquisto dei materiali con il pulmino Nissan targato
AN921YW, intestato sempre alla ERRE Vi S.r.l. (cfr. visura ACI prod. e per il cui impiego Pt_1
il ricorrente aveva ricevuto delega direttamente dalla società Erre Vi S.r.l., secondo quanto riferito dal teste . Testimone_1
22. Peraltro è lo stesso ricorrente ad affermare nella dichiarazione allegata al ricorso, premesso l'elenco dei condomìni in cui asserisce di aver lavorato, di essere stato assunto inizialmente dalla Erre
Vi S.r.l., per lavorare per detta società e nei magazzini della stessa, salvo essere poi inviato dalla convenuta nei condomini dalla stessa amministrati: “Premetto che inizialmente ero stato preso soltanto per lavorare per la Erre Vi S.r.l. poi magazzini in un secondo momento invece dopo qualche mese mi hai cominciato a mandare sui condomini che lei amministrava”.
23. Nell'atto introduttivo è lo stesso ricorrente a dichiarare che i materiali da lui acquistati presso la
Agrifarm Cassino S.r.l. e la Erreclima S.r.l. di Cassino per i lavori da svolgere nei condomini
“venivano intestati alla Società Erre Vi S.r.l. della quale la dott.ssa è amministratrice”. P_
24. Quanto riferito dai testi in merito alle indicazioni che la sig.ra dava al ricorrente riguardo P_
ai lavori da svolgere nei condomìni, non è di per sé sufficiente a provare che fosse lei stessa personalmente la datrice di lavoro di fatto del sig. in quanto la resistente, nella veste di Pt_1
amministratore unico della ERRE VI S.r.l., ben poteva impartire al ricorrente direttive e ordini di lavoro quale organo gestorio della società datrice di lavoro (sulla natura organica del rapporto tra amministratore e società cfr. Cass. civ. sez. un. n. 1545/2017) ed in tale veste recarsi presso i condomìni amministrati, considerato anche che, formalmente, la società aveva alle sue dipendenze un solo lavoratore, il sig. (testi , ; cfr. visura camerale), Testimone_1 Testimone_2 Testimone_5
che lavorava insieme al ricorrente.
25. La fittizia interposizione societaria non può certo desumersi dalla sola circostanza riferita dalla teste secondo cui “quando si doveva comprare materiale per i condomini, il Testimone_3 ricorrente utilizzava la carta di credito della resistente”, circostanza rimasta priva di ulteriori riscontri, atteso che nessun altro teste ha menzionato pagamenti effettuati direttamente dalla resistente al lavoratore, anzi, il teste ha riferito di non aver mai visto la sig.ra pagare il Testimone_4 P_ ricorrente ed il teste ha dichiarato, a proposito delle fatture relative ai materiali acquistati Testimone_5 per la Erre Vi S.r.l. consegnategli da , che “dalla strisciata della carta di credito Testimone_1
risultava che fosse stato lo stesso ad acquistare tali materiali, perché la Erre Vi S.r.l. Testimone_1 non era titolare né di bancomat né di carta di credito”.
26. Neppure può essere valorizzata l'affermazione del teste , secondo cui “la sig.ra Testimone_1
utilizzava delle società fittizie”, trattandosi di mera valutazione personale del teste espressa P_
peraltro di sua iniziativa, e rimasta, nel contesto complessivo del materiale probatorio raccolto, priva di riscontri fattuali, invero neppure allegati nel ricorso.
27. A fronte di dinamiche compatibili con un'attività imprenditoriale svolta in forma societaria, parte attrice non ha allegato nell'atto introduttivo e non ha provato mediante la produzione documentale e la prova per testi, in difetto peraltro di una adeguata capitolazione di quest'ultima, circostanze idonee a dimostrare, anche in via presuntiva ex art. 2729 c.c., l'abuso della personalità giuridica e l'utilizzo fraudolento da parte della resistente dello schermo societario per dissimulare una reale ed effettiva concentrazione in capo alla medesima sig.ra dei poteri datoriali di eterodirezione e di P_
inserimento della prestazione lavorativa del ricorrente nella propria personale organizzazione imprenditoriale di amministratrice di condomìni, a vantaggio diretto della quale dirigere ed organizzare le energie lavorative messe a disposizione dal lavoratore, fornendogli personalmente gli strumenti di lavoro allo scopo necessari. Solo a tali condizioni, ove provate, sarebbe stato possibile, tolto di mezzo lo schermo societario fittizio, l'imputazione diretta del rapporto di lavoro subordinato alla sig.ra quale effettivo datore di lavoro. P_
28. A ben vedere, invero, nessuno dei sette capitoli di prova articolati in appendice al ricorso, eccettuata la circostanza del tutto valutativa e dunque inammissibile secondo cui il ricorrente “ha lavorato alle dipendenze della dott.ssa ” (cap. 1, prima parte), descrive Controparte_1
relazioni dirette tra il ricorrente e la resistente o comportamenti direttamente posti in essere dalla resistente e costituenti estrinsecazione del potere conformativo, di direzione e controllo dell'attività lavorativa del ricorrente. In tali capitoli di prova si fa riferimento alla sig.ra solo in due P_
circostanze, e cioè per evidenziare la messa a disposizione del pulmino Nissan, che tuttavia, come dimostrato dalla visura ACI prodotta dallo stesso ricorrente, era intestato alla società di cui la sig.ra era amministratrice unica, o per evidenziare che, per conto della stessa sig.ra il P_ P_
lavoratore acquistava materiale elettrico ed utensileria varia, salvo però affermare che le fatture di acquisto dei materiali risultavano ancora una volta intestate alla società. 29. Le riproduzioni fotografiche e audiovisive prodotte dal ricorrente non forniscono alcun elemento conoscitivo utile e rilevante ai fini del riscontro delle prospettazioni attoree, in specie sotto il profilo della imputazione del dedotto rapporto di lavoro alla sig.ra per essere sia i luoghi raffigurati P_
nelle foto sia le circostanze oggetto delle conversazioni registrate, del tutto decontestualizzate e prive di riferimenti idonei a collocarle univocamente nell'ambito temporale oggetto di causa e nel contesto dello specifico rapporto lavorativo su cui fondano le pretese azionate in giudizio.
30. In conclusione, le risultanze istruttorie di cui si è dato conto rendono superfluo ogni ulteriore approfondimento in merito al raggiungimento della prova della subordinazione, posto che il ricorrente ha convenuto in giudizio unicamente la sig.ra in proprio, cosicché, se anche si ritenessero P_
provati gli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato, la domanda attorea non potrebbe comunque trovare accoglimento in assenza della prova, secondo lo standard probatorio del “più probabile che non”, di circostanze idonee a radicare in capo alla convenuta la qualità di datore di lavoro effettivo del ricorrente cui imputare il rapporto di lavoro dal medesimo dedotto.
40. Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
41. Le spese processuali, secondo soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e liquidate in favore della resistente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi in relazione a causa di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa.
Così deciso in Cassino il 23 ottobre 2024
Il Giudice
Raffaele Iannucci