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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 546/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 546/2020 + 1086/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv. ti Paolo Pecora ), Francesco Ambrosino ), Elena C.F._1 CodiceFiscale_2
Pollio ) e ), presso lo studio dei quali, C.F._3 Parte_2 C.F._4
in Napoli, via A. Scarlatti n. 134, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E in persona del curatore p. t. Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE
E in persona del curatore p. t. Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 6.11.2023. Parte_1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 7280/2019 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale le ha ingiunto di pagare a la somma di euro 125.000,00 oltre i.v.a. ed interessi CP_1
moratori ex d. lgs. n. 231/2002 sulla base della scrittura privata in data 12 luglio 2018 con la quale
(parti di un contratto di franchising) hanno transattivamente Parte_3
rideterminato in euro 135.000,00 il debito di nei confronti dell'affiliata Controparte_2
pagina 1 di 11 (la quale ultima, esercitando il recesso, avrebbe maturato il diritto alla restituzione delle CP_1
somme quantificate ai sensi dell'art. 14 del medesimo contratto di franchising); scrittura privata sottoscritta anche da (cui, su indicazione di Parte_1 Controparte_2 CP_1
avrebbe ceduto i beni e le attrezzature impiegate dall'affiliata nell'esercizio in Milano, corso XXII marzo) la quale ha riconosciuto, in caso di inadempimento dell'accordo transattivo da parte di il proprio debito per euro 125.000,00 oltre i.v.a. “impegnandosi ad Controparte_2
effettuare il pagamento dietro semplice richiesta della stessa società senza poter opporre CP_1
alcuna eccezione o contestazione, relativa ai rapporti sottostanti ovvero alla preventiva escussione della debitrice solidale”. L'opponente, premesso che la fraudolenta scrittura privata del 12 luglio 2018 era tesa ad assicurare a un credito complessivo di euro 195.600,00 oltre i.v.a. e che, invece, CP_1
nel ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., è stata richiesta (e poi concessa) ingiunzione di pagamento per euro
195.600,00 oltre i.v.a. nei confronti di e per euro 125.000,00 oltre i.v.a. a Controparte_2
(sì che tale circostanza, di per sé, impone la dichiarazione di nullità del decreto Parte_1
ingiuntivo), ha “disconosciuto” i documenti nn. 1) 2), 3) 4), 5) e 6) depositati in sede monitoria deducendo che gli stessi sono stati falsamente formati da (socio ed Controparte_3
amministratore unico di e (socia amministratrice unica di CP_1 Controparte_4 [...]
e, sino al luglio 2018, di , conviventi more uxorio sin dal 2011 (docc. Controparte_2 Parte_1
3 e 15), al fine di danneggiare i nuovi soci di In particolare, secondo l'opponente: a) i Parte_1
documenti 5 e 6 (entrambi rappresentanti la scrittura privata del 12 luglio 2018) sarebbero “posticci” come confermato dal fatto che tale “documento si è dovuto necessariamente collocare nel ristrettissimo lasso temporale intercorso tra data del ddt di consegna de beni risalente a mercoledì 11.7.18 ed il venerdì successivo (13 luglio 2018) poiché la cessò dalla carica di amministratrice di CP_4
il lunedì seguente (doc. 4)” (p. 7 dell'atto di citazione in opposizione); b) il “documento di Pt_1
trasporto sub 3 non è affatto riferito ad una vendita ma solo ad un trasporto. In esso non figurano né come mittente, né come destinatario, o Soluzioni o poiché il destinatario è Spazio CP_1 Pt_1
Arredamenti e Contract S.r.l.” (p. 7 dell'atto di citazione in opposizione) risultando quale destinatario
Spazio4Arredamenti e Contract s.r.l. (allestitore incaricato da e dovendo Controparte_2
l'aggiunta a penna della formula “p/o Rainbow etc.” considerarsi “posticcia e priva di contenuto concludente, poiché certo non documenta una vendita e tanto meno un rapporto tra e CP_1 Pt_1 che non è mai intercorso” (p. 10 dell'atto di citazione in opposizione); c) il contratto di franchising
(doc. 1 del fascicolo monitorio) sarebbe falso per le ragioni indicate alle pagine 8 e 9 dell'atto di citazione in opposizione;
d) “posticcia” è anche la comunicazione (doc. 2 del fascicolo monitorio)
“priva di data certa ed addirittura collocata in data antecedente rispetto alla scadenza del trimestre di
pagina 2 di 11 ottobre” (sì che neppure in astratto sarebbe dato valutare la mancata realizzazione -alla data del 9 ottobre- di ricavi da realizzare entro il 30 ottobre) mediante la quale avrebbe esercitato il CP_1
recesso dal preteso contratto di franchising chiedendo il pagamento dell'80% di un “fantomatico” investimento asseritamente documentato da un conto economico in realtà non allegato (a dispetto di quanto risulta dal contenuto dell'atto) alla medesima comunicazione e neppure risultante da una fattura che avrebbe dovuto emettere (nel 2017) nei confronti di e) CP_1 Controparte_2
falsa è pure la fattura prodotta quale documento 4 come confermato dal fatto che la stessa sarebbe stata emessa il giorno 11 luglio 2018, e quindi, addirittura prima del riconoscimento di debito.
L'opponente ha pure proposto domanda ai sensi degli artt. 94 e 96 c.p.c. nei confronti di
[...]
(socio ed amministratore unico di e di (socia Controparte_3 CP_1 Controparte_4
amministratrice unica di e, sino al luglio 2018, di . Controparte_2 Parte_1 ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: a) che il decreto ingiuntivo è stato CP_1
correttamente emesso al fine di veder realizzato un credito complessivo di per euro CP_1
195.600,00 oltre i.v.a. (sì che, in caso di pagamento della somma di euro 195.600,00 oltre i.v.a. da parte di alcuna pretesa potrà essere azionata -non oltre, in ogni caso, la somma Controparte_2
di euro 125.000,00 oltre i.v.a.- nei confronti di;
b) che il credito azionato in sede Parte_1 monitoria nei confronti dell'odierna opponente è fondato sull'accordo del 12 luglio 2018 sottoscritto pure da quella che, al tempo, era la legale rappresentante di (la quale ultima, pertanto, Parte_1 non può non ritenersi vincolata da tale accordo) ferma l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore.
Il medesimo decreto ingiuntivo n. 7280/2019 di questo Tribunale è stato (con atto notificato a CP_1
ed a opposto pure da (per effetto di tale opposizione è
[...] Parte_1 Controparte_2
stato iscritto il procedimento avente R. G. n. 1086/2020) la quale ne ha chiesto la revoca stante il proprio difetto di legittimazione passiva dovendo rispondere del debito fatto valere in sede monitoria la cessionaria dell'azienda (previo accertamento della simulazione del contratto di Controparte_5
cessione di ramo di azienda concluso tra -rappresentata, senza poteri, da Controparte_2
e in realtà dissimulante un contratto di cessione di azienda) che Persona_1 Controparte_5
l'opponente ha chiesto di essere autorizzata a chiamare quale terzo unitamente a . Per_1 CP_1
non si è opposta alla richiesta chiamata dei terzi mentre premesso che
[...] Parte_1 [...] ha proposto l'opposizione per effetto di procura conferita da Controparte_2 Controparte_4 allorquando la stessa non era più legale rappresentante dell'opponente e prospettata l'estraneità alla vicenda oggetto di lite di ha (con atto dal contenuto in buona parte analogo a quello Controparte_5
per effetto del quale è stato radicato il giudizio avente R. G. n. 546/2020) chiesto di accertare, anche nei pagina 3 di 11 confronti di la falsità del contenuto dei documenti nn. 1, 2, 3, 4 e 6 Controparte_2 depositati in sede monitoria nonché di accertare l'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito di e di nei propri confronti. CP_1 Controparte_2
Con provvedimento in data 16.3.2021, rigettata l'istanza di chiamata dei terzi formulata da
[...]
nel procedimento avente R. G. 1086/2020 e disposta la riunione di tale ultimo Controparte_2
giudizio a quello avente R. G. n. 546/2020, è stata (nei procedimenti riuniti) rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6,
c.p.c. In data 13.7.2021 ha depositato istanza di riassunzione del processo interrotto per Parte_1
effetto del fallimento di (dichiarato da questo Tribunale con sentenza n. Controparte_2
68/2021 della quale la parte ha rappresentato di aver avuto conoscenza a fronte di istanza di interruzione depositata da nel giudizio radicato innanzi al Parte_4
Tribunale di Salerno con R. G. n. 2963/2019); istanza a fronte della quale è stato adottato decreto
(notificato, unitamente al ricorso per la riassunzione, pure al curatore del Controparte_2
-che ha chiesto la visibilità del fascicolo telematico il 9.9.2021, ma non si è
[...]
costituito, sì che di tale fallimento deve essere dichiarata la contumacia) di fissazione dell'udienza del
29.10.2021 (poi differita al 14.12.2021) per la prosecuzione del giudizio. In data 6.12.2021 è stata depositata la sentenza n. 602/2021 mediante la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di nominando quale curatore l'avv. Paola Furini. Il processo, nuovamente interrotto, è stato CP_1
riassunto per effetto di istanza formulata da e notificata (unitamente al decreto di Parte_1 fissazione dell'udienza del 19.4.2022) ai curatori dei CP_6 Parte_3
(stante la mancata costituzione, deve pertanto essere dichiarata la contumacia pure del
[...] [...]
. All'udienza del 19.4.2022, comparsa la sola è stata fissata l'udienza per la CP_1 Parte_1
precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 29.10.2024 allorquando, comparsa ancora una volta la sola la causa è stata trattenuta in decisione Parte_1 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. Con riferimento all'opposizione proposta da (per effetto della quale è stato iscritto il Parte_1
procedimento avente R. G. n. 546/2020) occorre osservare quanto segue.
2.1. Pur facendo (in modo generico ed irrituale) riferimento ad un disconoscimento dei documenti depositati da l'opponente non ha prospettato una difformità delle copie dei documenti CP_1
prodotti in sede monitoria rispetto agli originali (per tale ragione non può ritenersi svolto disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c.), né (nonostante il -per la verità generico- riferimento alla norma di seguito indicata) ha inteso disconoscere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione dalla apposta alla transazione conclusa il 12.7.2018. Piuttosto, nella sostanza, l'asserita debitrice ha CP_4
pagina 4 di 11 (sulla base degli elementi enfatizzati nell'atto introduttivo) inteso conseguire l'accertamento della simulazione assoluta della transazione posta alla base del decreto ingiuntivo opposto, deducendo che la stessa non corrisponde ad alcun effettivo rapporto tra le parti del medesimo contratto.
2.2. Così qualificata la domanda, occorre verificare quale sia il regime probatorio cui la stessa soggiace
(questione in relazione alla quale non ha svolto puntuali argomenti -circostanza, questa, Parte_1
che viene qui sottolineata poiché non potrà non esser valutata in sede di quantificazione delle spese processuali).
Ebbene, pacifica la partecipazione a tale transazione da parte -pure- di (sia pur per il Parte_1
tramite di un legale rappresentante -la che si sarebbe dimessa dopo soli quattro giorni -doc. 4 CP_4
di parte opponente), deve rilevarsi come, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione alla simulazione di contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam (a maggior ragione, pertanto, applicabile al caso -in concreto ricorrente- nel quale sia prospettata la simulazione di un contratto per il quale analoga forma non è richiesta), dall'art. 1417 c.c. discende che la prova della simulazione assoluta soggiace alle ordinarie regole legali e, in particolare, al divieto di prova per testi e per presunzioni con salvezza -tuttavia- delle previsioni contenute all'art. 2724 c.c.; tanto poiché (in caso di simulazione assoluta di negozio formale, appunto) oggetto della prova non è il negozio formale, ma l'inesistenza dello stesso (Cass., sez. 3, sent. 26 febbraio 2004, n. 3869; conf., tra le altre, Cass., sez. 2, sent. 10 marzo 2017, n. 6262 che precisa pure il diverso regime probatorio operante, quanto alla parte del contratto asseritamente simulato, in caso di simulazione assoluta e di simulazione relativa).
Ancora, la Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato che il documento che può costituire principio di prova per iscritto rilevante ai sensi dell'art. 2724, n. 1, c.c. (e, pertanto, idoneo a consentire la prova per testi -o, come meglio si dirà, per presunzioni- del negozio simulato in via assoluta) deve “provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo” (Cass., sez. 2, ord. 8 febbraio 2024, n. 3602; conf., tra le altre, Cass., sez. 2, sent. 20 marzo 2017, n. 7093 e Cass., sez. 3, sent. 26 febbraio 2004, n. 3869).
Infine, alla luce dell'art. 2729, co. 2, c.c. e della giurisprudenza precedentemente richiamata, deve ritenersi che, in presenza del principio di prova per iscritto (art. 2724, n. 1, c.c.) la simulazione assoluta del contratto possa esser provata (anche dalla parte del medesimo contratto simulato) pure mediante presunzioni.
2.3. Tanto premesso, ritiene questo Giudice che integri il principio di prova per iscritto rilevante ai sensi della norma da ultimo richiamata la fattura emessa da nei confronti di CP_1 Parte_1 in data 11.7.2018 (p. 45 del file costituente il fascicolo monitorio depositato dall'odierna opposta) la pagina 5 di 11 quale richiama in modo espresso la “bolla di smontaggio n 65 del 11/07/18 della ditta d.legno srl da voi incaricata” che (prodotta alla pagina precedente dell'unico file relativo al fascicolo del procedimento monitorio) indica come destinatario un soggetto (“Spazio4 – Arredamenti e contract srl via Carlo Bazzi, 49”) diverso dall'odierno opponente (non potendo certo, in senso contrario, attribuirsi rilievo all'interpolazione a mano relativa alla formula “c/o E LOVE PURO) cc Parte_1
Auchan Cesano Boscone -Mi”) e quale ora di inizio del trasporto quella delle 14:30. Una simile fattura
(letta unitamente alla ivi richiamata bolla) consente infatti di ritenere verosimile che alcun trasferimento dei beni in favore di vi sia effettivamente stato;
tanto sia perché non risulta Parte_1
indicato (salva la segnalata interpolazione -che, tuttavia, non è riconducibile ad alcun soggetto e non è in alcun modo collocabile anche nel tempo) quale destinatario dei beni sia perché Parte_1
l'orario di inizio trasporto (14:30 del giorno 11.7.2018), tenuto pure conto del tempo necessario per la consegna ed il rimontaggio (attività pure richiamata nel documento di trasporto) dei beni non risulta compatibile con l'emissione (nello stesso giorno -11.7.2018) della fattura (richiamante, appunto, il documento di trasporto n. 65/2018) da parte di e con il riconoscimento di debito nella data CP_1
del 12.7.2018.
Ancora (ed in ogni caso) la medesima fattura emessa da costituisce principio di prova per CP_1
iscritto della simulazione della transazione anche per un ulteriore profilo (pure sottolineato dall'opponente); il corrispettivo ivi riportato (euro 125.000,00) risulta infatti del tutto incompatibile con la scarna elencazione di beni (molti dei quali pure di limitato valore -si pensi, a mero titolo esemplificativo, al “Montapanna cattabriga”, alla “Vetrina verticale tekna glossy”, al “Mix immersione” o al “Macinino faema automatico”) asseritamente consegnati (a maggior ragione ove si consideri che tali beni sarebbero stati -tutti- già utilizzati presso un precedente esercizio) a Pt_1
e vale quindi a rendere ulteriormente verosimile la prospettata simulazione assoluta della
[...]
transazione conclusa il 12.7.2018.
2.4. Alla luce della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, ricorrendo l'ipotesi prevista all'art. 2724, n. 1, c.c., deve ritenersi possibile -in astratto- la prova per presunzioni della simulazione assoluta.
Una simile prova, quanto alla transazione posta alla base del decreto ingiuntivo qui opposto, deve ritenersi, in concreto, offerta trovando in verità le allegazioni di ampio riscontro, almeno, Parte_1
nei seguenti gravi, precisi e concordanti elementi:
1) la riconducibilità delle tre società che hanno concluso la transazione a due persone particolarmente vicine quale confermata: a) dal fatto che, alla data del 12.7.2018 legale rappresentante di era (doc. 2 di parte opponente), legale CP_1 Controparte_3
rappresentante di era (doc. 6 di parte Controparte_2 Controparte_4
pagina 6 di 11 opponente) e legale rappresentante di era (ed è stata sino al 16.7.2018) la Parte_1
medesima (docc. 4 e 14 di parte opponente;
b) e Controparte_4 Controparte_3
erano “conviventi more uxorio” (docc. 3 e 15 di parte opponente); Controparte_4
2) l'inesistenza di un contratto di franchising tra quale CP_2 Parte_3 CP_1
confermata: a) dal fatto che il preteso contratto (privo di data certa) contiene (art. 14.4) una facoltà di recesso per l'affiliato ( che non risulta dagli ulteriori coevi (secondo CP_1
quanto non è stato specificamente contestato) contratti di franchising pure conclusi da
[...]
(docc. 8 – 13 – i quali pur presentando, con la sola eccezione dei documenti 9 Controparte_2
e 12, analoga veste grafica e contenuto, differiscono proprio in relazione all'art. 14); b) dal fatto che il richiamato art. 14.4 del preteso contratto prevede, in favore di un diritto al CP_1 rimborso di costi e spese sostenute per l'apertura del punto vendita che non trova giustificazione sotto il profilo della causa quanto ad un contratto di franchising; c) dal fatto che, pur prevedendo il richiamato articolo il diritto ad ottenere il pattuito rimborso a fronte del mancato raggiungimento “della quota di fatturato minimo assicurata per due trimestri consecutivi”, secondo quanto risulta dalla transazione recante data del 12.7.2018, non essendo stati raggiunti gli obiettivi di fatturato previsti per i trimestri maggio 2017/ottobre 2017, ha, in data CP_1
9.10.2017 (e, pertanto, prima della stessa possibilità di verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di fatturato relativi al trimestre concludentesi il 31.10.2017) comunicato di voler recedere dal contratto e di voler conseguire la somma di euro 195.600,00, oltre i.v.a.; d) dal fatto che non risulta prodotto (peraltro neppure a fronte della specifica contestazione sul punto) quel conto economico costituente (ai sensi del richiamato art. 14.4 del contratto) documento indispensabile al fine della quantificazione della somma dovuta a titolo di “rimborso”; e) dal fatto che il preteso contratto di franchising non risulta -in alcun modo- dalle prodotte scritture contabili delle due società che, pure, ne sarebbero state parte;
3) la mancata consegna di beni (in conseguenza della quale sarebbe derivato il credito di CP_1
nei confronti di per euro 125.000,00) quale confermata: a) dalle conclusioni
[...] CP_7
alle quali si è pervenuti quanto alla inesistenza del contratto di franchising tra
[...]
(essendo lo scioglimento di tale contratto presupposto della Parte_3
pretesa consegna dei beni alla odierna opponente); b) dagli elementi richiamati al capo 2.3 di questa sentenza;
c) dall'assenza (nei libri delle società asseritamente coinvolte) di qualsivoglia documentazione relativa ad un rapporto contrattuale che giustifichi l'asserita consegna.
2.5. Accertato (alla luce di quanto sin qui osservato) che la transazione recante data del 12 luglio 2018
è stata oggetto di simulazione assoluta, la stessa deve ritenersi nulla per anomalia della causa (tra le pagina 7 di 11 tante, Cass., sez. 2, sent. 26 marzo 2018, n. 7459) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo (nella parte in cui lo stesso è stato pronunziato nei confronti di e senza possibilità (in Parte_1
conseguenza, appunto, della nullità di tale contratto) di adottare qualsivoglia statuizione di condanna nei confronti dell'odierna opponente.
3. Con riferimento all'opposizione promossa da (per effetto della quale è Controparte_2
stato instaurato il procedimento avente R. G. n. 1086/2020) occorre dare atto della mancata riassunzione del giudizio da parte del fallito e, pertanto, della definitività del decreto ingiuntivo opposto
(tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 14 marzo 2022, n. 8110; Cass., sez. 1, sent. 13 ottobre 2020, n. 22047) non potendo una diversa conclusione essere prospettata alla luce della riassunzione del giudizio da parte di (la quale non ha aderito all'opposizione proposta da Parte_1 Controparte_2
limitandosi a richiedere -punti 2 e 3 della nota depositata il 6.11.2023- un accertamento -in
[...]
concreto conseguito, alla luce delle considerazioni svolte al punto 2 della presente sentenza- con efficacia anche nei confronti della medesima . Controparte_2
4. Con riferimento alla domanda di condanna di e ai Controparte_3 Controparte_4
sensi dell'art. 94 c.p.c. occorre rilevare come lo stesso precedente di legittimità citato da Parte_1
(Cass., sez. 1, ord. 2 marzo 2022, n. 6866) ancori l'applicazione della norma da ultimo richiamata allo svolgimento, da parte del legale rappresentante della società soccombente (che, pure, in proprio, parte non è), “anche se in nome altrui, (di) un'attività processuale in maniera autonoma” (nel senso dell'applicabilità dell'art. 94 c.p.c. a fronte del necessario svolgimento di un'attività processuale che -si pensi, ad esempio, alla violazione dell'art. 88 c.p.c.- possa essere imputata al legale rappresentante della parte soccombente si veda, oltre al sufficientemente chiaro tenore letterale dell'art. 94 c.p.c., pure
Cass. sez. 1, sent. 8 ottobre 2010, n. 20878).
4.1. La precisazione appena svolta comporta la mancata possibilità di ravvisare una responsabilità ai sensi dell'art. 94 c.p.c. in capo a . Tanto, già solo in astratto, atteso che l'unica Controparte_4
domanda processuale direttamente rivolta nei confronti di è quella azionata in sede Parte_1
monitoria da parte di (della quale la non è stata legale rappresentante). CP_1 CP_4
4.2. Quanto a , la domanda formulata ai sensi della norma da ultimo citata Controparte_3
può essere accolta nella misura di seguito indicata.
4.2.1. La proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo fondato su una scrittura privata artatamente precostituita (sfruttando la personale vicinanza dei legali rappresentanti delle società intervenute) al fine di creare una (in realtà inesistente) posizione debitoria in capo a società (l'odierna opponente) che avrebbe visto (dopo poche ore) modificato l'organo di amministrazione (sulla base di una scelta volontaria quale quella della presentazione delle dimissioni), nonché la creazione di documenti tesi a pagina 8 di 11 far apparire sottostanti rapporti contrattuali la cui inesistenza è stata accertata all'esito del presente giudizio, valgono ad integrare quei “gravi motivi” che costituiscono presupposto per l'applicazione dell'art. 94 c.p.c.
4.2.2. Tanto premesso, considerato che (secondo quanto sopra osservato -punto 4 di questa sentenza) la norma da ultimo citata postula lo svolgimento, da parte del rappresentato, di attività processuale, e considerato che la medesima norma prevede che la condanna possa essere pronunziata anche in relazione a “singoli atti”, ritiene questo Giudice di dovere limitare la condanna (in solido con CP_1
in bonis) del ai sensi dell'art. 94 c.p.c. in relazione alle sole spese processuali maturate
[...] CP_3
sino alla dichiarazione del fallimento di CP_1
4.2.3. Da ultimo, non può essere accolta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta (si veda il punto 4 della nota mediante la quale ha precisato le conclusioni) nei confronti del Parte_1
(oltre che dalla -in relazione a tale ultima persona assorbenti risultano peraltro le CP_3 CP_4
considerazioni svolte al punto 4.1 di questa sentenza). Tale domanda risulta fondata su un asserita applicabilità dell'art. 96 c.p.c. anche nei confronti del rappresentante ex art. 94 c.p.c. che questo
Giudice non condivide. L'eccezionale (tra le altre, Cass., sez. 2, sent. 4 luglio 2012, n. 11194) previsione dell'art. 94 c.p.c. risulta infatti limitata alla condanna alle spese processuali e non può essere analogicamente estesa anche in relazione all'art. 96, co. 3, c.p.c.; tanto a maggior ragione ove si consideri che tale ultima disposizione (pure eccezionale, in quanto avente natura sanzionatoria) fa espresso riferimento alla condanna della “parte soccombente” e che il principio della soccombenza è applicabile “solo nei confronti delle parti in lite, non anche di coloro che le assistono o rappresentano nel processo, che non assumono la veste di parti” (Cass., sez. 1, ord. 2 marzo 2022, n. 6866).
5. Sussistono invece i presupposti per la condanna di in bonis ai sensi dell'art. 96, co. 3, CP_1
c.p.c.
Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità l'art. 96, co. 3, c.p.c. integra una vera e propria pena pecuniaria, destinata a sanzionare l'abuso del processo ed il coinvolgimento, nel giudizio, della controparte indipendentemente dalla esistenza di un danno effettivo (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435, Cass., sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902).
Presupposto per l'applicazione della norma da ultimo citata sono il dolo o la colpa grave della parte soccombente (Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435, Cass., sez. 6-1, ord. 4 settembre 2020, n.
18512, Cass., sez. 1, ord. 15 novembre 2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13 settembre 2018, n. 22405); requisiti soggettivi, quelli indicati, che si giustificano alla luce tanto dell'inserimento della relativa previsione nella disciplina della responsabilità aggravata, quanto della impossibilità di valutare come censurabile la mera azione in giudizio per far valere una pretesa che si riveli poi infondata.
pagina 9 di 11 In relazione al quantum della condanna, avuto riguardo all'ampiezza della previsione normativa
(“somma equitativamente determinata”), la Suprema Corte ha osservato che “la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv. 624394 - 01)” (Cass., sez. 3, ord.
20 novembre 2020, n. 26435). Nel senso della parametrabilità della condanna ad un multiplo o ad una frazione delle spese di lite, con il solo limite della ragionevolezza, si veda anche Cass., sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902.
Ebbene, ritiene questo Giudice che l'intensità del dolo di (quale desumibile dagli elementi CP_1
richiamati al punto 4.2.1. di questa sentenza) giustifichi una condanna di per il caso in cui CP_1
la stessa torni in bonis, non inferiore al doppio delle competenze processuali liquidate come da dispositivo (senza tener conto degli accessori).
6. Le spese di lite (da liquidarsi a carico dell'opposta, per il caso in cui la stessa torni in bonis, così come richiesto dalla parte opponente ed argomentabile, tra le altre, da Cass., sez. 1, sent. 13 ottobre
2020, n. 22047) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti del 25% (considerato il profilo evidenziato al punto 2.2 di questa sentenza, nonché, in ogni caso, la ridotta -anche in conseguenza della mancata costituzione dei fallimenti- attività svolta) previsti dal d.
m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00 (dovendo aversi riguardo alle somme richieste a e non, invece, agli importi complessivamente risultanti Parte_1
dalla scrittura privata recante data 12.7.2018 -essendo peraltro appena il caso di osservare come nel giudizio avente R. G. 1086/2020 alcuna domanda di condanna sia stata proposta nei confronti di
; di tali spese, nella misura indicata in dispositivo, risponderà in solido, ai sensi dell'art. Parte_1
94 c.p.c., pure Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del decreto n. 7280/2019 di questo
Tribunale nella parte in cui lo stesso contiene ingiunzione al pagamento di somme nei confronti di Parte_1
2) dichiara, quanto a definitivo il decreto ingiuntivo n. 7280/2019; Controparte_2
3) condanna in bonis, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore CP_1
di in persona del legale rappresentante p. t., ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., Parte_1
della somma di euro 21.154,50;
pagina 10 di 11 4) condanna in bonis, in persona del legale rappresentante p. t., nonché, in solido (sino CP_1
a concorrenza dell'importo di euro 813,00 per esborsi e, per competenze, di euro 7.387,50, oltre
15% spese generali c.a. ed i.v.a. come per legge), ai sensi dell'art. 94 c.p.c., Controparte_3
, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p. t.,
[...] Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in euro 813,00 per esborsi e, per compensi in euro
10.577,25, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 546/2020 + 1086/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv. ti Paolo Pecora ), Francesco Ambrosino ), Elena C.F._1 CodiceFiscale_2
Pollio ) e ), presso lo studio dei quali, C.F._3 Parte_2 C.F._4
in Napoli, via A. Scarlatti n. 134, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E in persona del curatore p. t. Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE
E in persona del curatore p. t. Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 6.11.2023. Parte_1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 7280/2019 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale le ha ingiunto di pagare a la somma di euro 125.000,00 oltre i.v.a. ed interessi CP_1
moratori ex d. lgs. n. 231/2002 sulla base della scrittura privata in data 12 luglio 2018 con la quale
(parti di un contratto di franchising) hanno transattivamente Parte_3
rideterminato in euro 135.000,00 il debito di nei confronti dell'affiliata Controparte_2
pagina 1 di 11 (la quale ultima, esercitando il recesso, avrebbe maturato il diritto alla restituzione delle CP_1
somme quantificate ai sensi dell'art. 14 del medesimo contratto di franchising); scrittura privata sottoscritta anche da (cui, su indicazione di Parte_1 Controparte_2 CP_1
avrebbe ceduto i beni e le attrezzature impiegate dall'affiliata nell'esercizio in Milano, corso XXII marzo) la quale ha riconosciuto, in caso di inadempimento dell'accordo transattivo da parte di il proprio debito per euro 125.000,00 oltre i.v.a. “impegnandosi ad Controparte_2
effettuare il pagamento dietro semplice richiesta della stessa società senza poter opporre CP_1
alcuna eccezione o contestazione, relativa ai rapporti sottostanti ovvero alla preventiva escussione della debitrice solidale”. L'opponente, premesso che la fraudolenta scrittura privata del 12 luglio 2018 era tesa ad assicurare a un credito complessivo di euro 195.600,00 oltre i.v.a. e che, invece, CP_1
nel ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., è stata richiesta (e poi concessa) ingiunzione di pagamento per euro
195.600,00 oltre i.v.a. nei confronti di e per euro 125.000,00 oltre i.v.a. a Controparte_2
(sì che tale circostanza, di per sé, impone la dichiarazione di nullità del decreto Parte_1
ingiuntivo), ha “disconosciuto” i documenti nn. 1) 2), 3) 4), 5) e 6) depositati in sede monitoria deducendo che gli stessi sono stati falsamente formati da (socio ed Controparte_3
amministratore unico di e (socia amministratrice unica di CP_1 Controparte_4 [...]
e, sino al luglio 2018, di , conviventi more uxorio sin dal 2011 (docc. Controparte_2 Parte_1
3 e 15), al fine di danneggiare i nuovi soci di In particolare, secondo l'opponente: a) i Parte_1
documenti 5 e 6 (entrambi rappresentanti la scrittura privata del 12 luglio 2018) sarebbero “posticci” come confermato dal fatto che tale “documento si è dovuto necessariamente collocare nel ristrettissimo lasso temporale intercorso tra data del ddt di consegna de beni risalente a mercoledì 11.7.18 ed il venerdì successivo (13 luglio 2018) poiché la cessò dalla carica di amministratrice di CP_4
il lunedì seguente (doc. 4)” (p. 7 dell'atto di citazione in opposizione); b) il “documento di Pt_1
trasporto sub 3 non è affatto riferito ad una vendita ma solo ad un trasporto. In esso non figurano né come mittente, né come destinatario, o Soluzioni o poiché il destinatario è Spazio CP_1 Pt_1
Arredamenti e Contract S.r.l.” (p. 7 dell'atto di citazione in opposizione) risultando quale destinatario
Spazio4Arredamenti e Contract s.r.l. (allestitore incaricato da e dovendo Controparte_2
l'aggiunta a penna della formula “p/o Rainbow etc.” considerarsi “posticcia e priva di contenuto concludente, poiché certo non documenta una vendita e tanto meno un rapporto tra e CP_1 Pt_1 che non è mai intercorso” (p. 10 dell'atto di citazione in opposizione); c) il contratto di franchising
(doc. 1 del fascicolo monitorio) sarebbe falso per le ragioni indicate alle pagine 8 e 9 dell'atto di citazione in opposizione;
d) “posticcia” è anche la comunicazione (doc. 2 del fascicolo monitorio)
“priva di data certa ed addirittura collocata in data antecedente rispetto alla scadenza del trimestre di
pagina 2 di 11 ottobre” (sì che neppure in astratto sarebbe dato valutare la mancata realizzazione -alla data del 9 ottobre- di ricavi da realizzare entro il 30 ottobre) mediante la quale avrebbe esercitato il CP_1
recesso dal preteso contratto di franchising chiedendo il pagamento dell'80% di un “fantomatico” investimento asseritamente documentato da un conto economico in realtà non allegato (a dispetto di quanto risulta dal contenuto dell'atto) alla medesima comunicazione e neppure risultante da una fattura che avrebbe dovuto emettere (nel 2017) nei confronti di e) CP_1 Controparte_2
falsa è pure la fattura prodotta quale documento 4 come confermato dal fatto che la stessa sarebbe stata emessa il giorno 11 luglio 2018, e quindi, addirittura prima del riconoscimento di debito.
L'opponente ha pure proposto domanda ai sensi degli artt. 94 e 96 c.p.c. nei confronti di
[...]
(socio ed amministratore unico di e di (socia Controparte_3 CP_1 Controparte_4
amministratrice unica di e, sino al luglio 2018, di . Controparte_2 Parte_1 ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: a) che il decreto ingiuntivo è stato CP_1
correttamente emesso al fine di veder realizzato un credito complessivo di per euro CP_1
195.600,00 oltre i.v.a. (sì che, in caso di pagamento della somma di euro 195.600,00 oltre i.v.a. da parte di alcuna pretesa potrà essere azionata -non oltre, in ogni caso, la somma Controparte_2
di euro 125.000,00 oltre i.v.a.- nei confronti di;
b) che il credito azionato in sede Parte_1 monitoria nei confronti dell'odierna opponente è fondato sull'accordo del 12 luglio 2018 sottoscritto pure da quella che, al tempo, era la legale rappresentante di (la quale ultima, pertanto, Parte_1 non può non ritenersi vincolata da tale accordo) ferma l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore.
Il medesimo decreto ingiuntivo n. 7280/2019 di questo Tribunale è stato (con atto notificato a CP_1
ed a opposto pure da (per effetto di tale opposizione è
[...] Parte_1 Controparte_2
stato iscritto il procedimento avente R. G. n. 1086/2020) la quale ne ha chiesto la revoca stante il proprio difetto di legittimazione passiva dovendo rispondere del debito fatto valere in sede monitoria la cessionaria dell'azienda (previo accertamento della simulazione del contratto di Controparte_5
cessione di ramo di azienda concluso tra -rappresentata, senza poteri, da Controparte_2
e in realtà dissimulante un contratto di cessione di azienda) che Persona_1 Controparte_5
l'opponente ha chiesto di essere autorizzata a chiamare quale terzo unitamente a . Per_1 CP_1
non si è opposta alla richiesta chiamata dei terzi mentre premesso che
[...] Parte_1 [...] ha proposto l'opposizione per effetto di procura conferita da Controparte_2 Controparte_4 allorquando la stessa non era più legale rappresentante dell'opponente e prospettata l'estraneità alla vicenda oggetto di lite di ha (con atto dal contenuto in buona parte analogo a quello Controparte_5
per effetto del quale è stato radicato il giudizio avente R. G. n. 546/2020) chiesto di accertare, anche nei pagina 3 di 11 confronti di la falsità del contenuto dei documenti nn. 1, 2, 3, 4 e 6 Controparte_2 depositati in sede monitoria nonché di accertare l'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito di e di nei propri confronti. CP_1 Controparte_2
Con provvedimento in data 16.3.2021, rigettata l'istanza di chiamata dei terzi formulata da
[...]
nel procedimento avente R. G. 1086/2020 e disposta la riunione di tale ultimo Controparte_2
giudizio a quello avente R. G. n. 546/2020, è stata (nei procedimenti riuniti) rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6,
c.p.c. In data 13.7.2021 ha depositato istanza di riassunzione del processo interrotto per Parte_1
effetto del fallimento di (dichiarato da questo Tribunale con sentenza n. Controparte_2
68/2021 della quale la parte ha rappresentato di aver avuto conoscenza a fronte di istanza di interruzione depositata da nel giudizio radicato innanzi al Parte_4
Tribunale di Salerno con R. G. n. 2963/2019); istanza a fronte della quale è stato adottato decreto
(notificato, unitamente al ricorso per la riassunzione, pure al curatore del Controparte_2
-che ha chiesto la visibilità del fascicolo telematico il 9.9.2021, ma non si è
[...]
costituito, sì che di tale fallimento deve essere dichiarata la contumacia) di fissazione dell'udienza del
29.10.2021 (poi differita al 14.12.2021) per la prosecuzione del giudizio. In data 6.12.2021 è stata depositata la sentenza n. 602/2021 mediante la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di nominando quale curatore l'avv. Paola Furini. Il processo, nuovamente interrotto, è stato CP_1
riassunto per effetto di istanza formulata da e notificata (unitamente al decreto di Parte_1 fissazione dell'udienza del 19.4.2022) ai curatori dei CP_6 Parte_3
(stante la mancata costituzione, deve pertanto essere dichiarata la contumacia pure del
[...] [...]
. All'udienza del 19.4.2022, comparsa la sola è stata fissata l'udienza per la CP_1 Parte_1
precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 29.10.2024 allorquando, comparsa ancora una volta la sola la causa è stata trattenuta in decisione Parte_1 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. Con riferimento all'opposizione proposta da (per effetto della quale è stato iscritto il Parte_1
procedimento avente R. G. n. 546/2020) occorre osservare quanto segue.
2.1. Pur facendo (in modo generico ed irrituale) riferimento ad un disconoscimento dei documenti depositati da l'opponente non ha prospettato una difformità delle copie dei documenti CP_1
prodotti in sede monitoria rispetto agli originali (per tale ragione non può ritenersi svolto disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c.), né (nonostante il -per la verità generico- riferimento alla norma di seguito indicata) ha inteso disconoscere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione dalla apposta alla transazione conclusa il 12.7.2018. Piuttosto, nella sostanza, l'asserita debitrice ha CP_4
pagina 4 di 11 (sulla base degli elementi enfatizzati nell'atto introduttivo) inteso conseguire l'accertamento della simulazione assoluta della transazione posta alla base del decreto ingiuntivo opposto, deducendo che la stessa non corrisponde ad alcun effettivo rapporto tra le parti del medesimo contratto.
2.2. Così qualificata la domanda, occorre verificare quale sia il regime probatorio cui la stessa soggiace
(questione in relazione alla quale non ha svolto puntuali argomenti -circostanza, questa, Parte_1
che viene qui sottolineata poiché non potrà non esser valutata in sede di quantificazione delle spese processuali).
Ebbene, pacifica la partecipazione a tale transazione da parte -pure- di (sia pur per il Parte_1
tramite di un legale rappresentante -la che si sarebbe dimessa dopo soli quattro giorni -doc. 4 CP_4
di parte opponente), deve rilevarsi come, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione alla simulazione di contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam (a maggior ragione, pertanto, applicabile al caso -in concreto ricorrente- nel quale sia prospettata la simulazione di un contratto per il quale analoga forma non è richiesta), dall'art. 1417 c.c. discende che la prova della simulazione assoluta soggiace alle ordinarie regole legali e, in particolare, al divieto di prova per testi e per presunzioni con salvezza -tuttavia- delle previsioni contenute all'art. 2724 c.c.; tanto poiché (in caso di simulazione assoluta di negozio formale, appunto) oggetto della prova non è il negozio formale, ma l'inesistenza dello stesso (Cass., sez. 3, sent. 26 febbraio 2004, n. 3869; conf., tra le altre, Cass., sez. 2, sent. 10 marzo 2017, n. 6262 che precisa pure il diverso regime probatorio operante, quanto alla parte del contratto asseritamente simulato, in caso di simulazione assoluta e di simulazione relativa).
Ancora, la Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato che il documento che può costituire principio di prova per iscritto rilevante ai sensi dell'art. 2724, n. 1, c.c. (e, pertanto, idoneo a consentire la prova per testi -o, come meglio si dirà, per presunzioni- del negozio simulato in via assoluta) deve “provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo” (Cass., sez. 2, ord. 8 febbraio 2024, n. 3602; conf., tra le altre, Cass., sez. 2, sent. 20 marzo 2017, n. 7093 e Cass., sez. 3, sent. 26 febbraio 2004, n. 3869).
Infine, alla luce dell'art. 2729, co. 2, c.c. e della giurisprudenza precedentemente richiamata, deve ritenersi che, in presenza del principio di prova per iscritto (art. 2724, n. 1, c.c.) la simulazione assoluta del contratto possa esser provata (anche dalla parte del medesimo contratto simulato) pure mediante presunzioni.
2.3. Tanto premesso, ritiene questo Giudice che integri il principio di prova per iscritto rilevante ai sensi della norma da ultimo richiamata la fattura emessa da nei confronti di CP_1 Parte_1 in data 11.7.2018 (p. 45 del file costituente il fascicolo monitorio depositato dall'odierna opposta) la pagina 5 di 11 quale richiama in modo espresso la “bolla di smontaggio n 65 del 11/07/18 della ditta d.legno srl da voi incaricata” che (prodotta alla pagina precedente dell'unico file relativo al fascicolo del procedimento monitorio) indica come destinatario un soggetto (“Spazio4 – Arredamenti e contract srl via Carlo Bazzi, 49”) diverso dall'odierno opponente (non potendo certo, in senso contrario, attribuirsi rilievo all'interpolazione a mano relativa alla formula “c/o E LOVE PURO) cc Parte_1
Auchan Cesano Boscone -Mi”) e quale ora di inizio del trasporto quella delle 14:30. Una simile fattura
(letta unitamente alla ivi richiamata bolla) consente infatti di ritenere verosimile che alcun trasferimento dei beni in favore di vi sia effettivamente stato;
tanto sia perché non risulta Parte_1
indicato (salva la segnalata interpolazione -che, tuttavia, non è riconducibile ad alcun soggetto e non è in alcun modo collocabile anche nel tempo) quale destinatario dei beni sia perché Parte_1
l'orario di inizio trasporto (14:30 del giorno 11.7.2018), tenuto pure conto del tempo necessario per la consegna ed il rimontaggio (attività pure richiamata nel documento di trasporto) dei beni non risulta compatibile con l'emissione (nello stesso giorno -11.7.2018) della fattura (richiamante, appunto, il documento di trasporto n. 65/2018) da parte di e con il riconoscimento di debito nella data CP_1
del 12.7.2018.
Ancora (ed in ogni caso) la medesima fattura emessa da costituisce principio di prova per CP_1
iscritto della simulazione della transazione anche per un ulteriore profilo (pure sottolineato dall'opponente); il corrispettivo ivi riportato (euro 125.000,00) risulta infatti del tutto incompatibile con la scarna elencazione di beni (molti dei quali pure di limitato valore -si pensi, a mero titolo esemplificativo, al “Montapanna cattabriga”, alla “Vetrina verticale tekna glossy”, al “Mix immersione” o al “Macinino faema automatico”) asseritamente consegnati (a maggior ragione ove si consideri che tali beni sarebbero stati -tutti- già utilizzati presso un precedente esercizio) a Pt_1
e vale quindi a rendere ulteriormente verosimile la prospettata simulazione assoluta della
[...]
transazione conclusa il 12.7.2018.
2.4. Alla luce della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, ricorrendo l'ipotesi prevista all'art. 2724, n. 1, c.c., deve ritenersi possibile -in astratto- la prova per presunzioni della simulazione assoluta.
Una simile prova, quanto alla transazione posta alla base del decreto ingiuntivo qui opposto, deve ritenersi, in concreto, offerta trovando in verità le allegazioni di ampio riscontro, almeno, Parte_1
nei seguenti gravi, precisi e concordanti elementi:
1) la riconducibilità delle tre società che hanno concluso la transazione a due persone particolarmente vicine quale confermata: a) dal fatto che, alla data del 12.7.2018 legale rappresentante di era (doc. 2 di parte opponente), legale CP_1 Controparte_3
rappresentante di era (doc. 6 di parte Controparte_2 Controparte_4
pagina 6 di 11 opponente) e legale rappresentante di era (ed è stata sino al 16.7.2018) la Parte_1
medesima (docc. 4 e 14 di parte opponente;
b) e Controparte_4 Controparte_3
erano “conviventi more uxorio” (docc. 3 e 15 di parte opponente); Controparte_4
2) l'inesistenza di un contratto di franchising tra quale CP_2 Parte_3 CP_1
confermata: a) dal fatto che il preteso contratto (privo di data certa) contiene (art. 14.4) una facoltà di recesso per l'affiliato ( che non risulta dagli ulteriori coevi (secondo CP_1
quanto non è stato specificamente contestato) contratti di franchising pure conclusi da
[...]
(docc. 8 – 13 – i quali pur presentando, con la sola eccezione dei documenti 9 Controparte_2
e 12, analoga veste grafica e contenuto, differiscono proprio in relazione all'art. 14); b) dal fatto che il richiamato art. 14.4 del preteso contratto prevede, in favore di un diritto al CP_1 rimborso di costi e spese sostenute per l'apertura del punto vendita che non trova giustificazione sotto il profilo della causa quanto ad un contratto di franchising; c) dal fatto che, pur prevedendo il richiamato articolo il diritto ad ottenere il pattuito rimborso a fronte del mancato raggiungimento “della quota di fatturato minimo assicurata per due trimestri consecutivi”, secondo quanto risulta dalla transazione recante data del 12.7.2018, non essendo stati raggiunti gli obiettivi di fatturato previsti per i trimestri maggio 2017/ottobre 2017, ha, in data CP_1
9.10.2017 (e, pertanto, prima della stessa possibilità di verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di fatturato relativi al trimestre concludentesi il 31.10.2017) comunicato di voler recedere dal contratto e di voler conseguire la somma di euro 195.600,00, oltre i.v.a.; d) dal fatto che non risulta prodotto (peraltro neppure a fronte della specifica contestazione sul punto) quel conto economico costituente (ai sensi del richiamato art. 14.4 del contratto) documento indispensabile al fine della quantificazione della somma dovuta a titolo di “rimborso”; e) dal fatto che il preteso contratto di franchising non risulta -in alcun modo- dalle prodotte scritture contabili delle due società che, pure, ne sarebbero state parte;
3) la mancata consegna di beni (in conseguenza della quale sarebbe derivato il credito di CP_1
nei confronti di per euro 125.000,00) quale confermata: a) dalle conclusioni
[...] CP_7
alle quali si è pervenuti quanto alla inesistenza del contratto di franchising tra
[...]
(essendo lo scioglimento di tale contratto presupposto della Parte_3
pretesa consegna dei beni alla odierna opponente); b) dagli elementi richiamati al capo 2.3 di questa sentenza;
c) dall'assenza (nei libri delle società asseritamente coinvolte) di qualsivoglia documentazione relativa ad un rapporto contrattuale che giustifichi l'asserita consegna.
2.5. Accertato (alla luce di quanto sin qui osservato) che la transazione recante data del 12 luglio 2018
è stata oggetto di simulazione assoluta, la stessa deve ritenersi nulla per anomalia della causa (tra le pagina 7 di 11 tante, Cass., sez. 2, sent. 26 marzo 2018, n. 7459) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo (nella parte in cui lo stesso è stato pronunziato nei confronti di e senza possibilità (in Parte_1
conseguenza, appunto, della nullità di tale contratto) di adottare qualsivoglia statuizione di condanna nei confronti dell'odierna opponente.
3. Con riferimento all'opposizione promossa da (per effetto della quale è Controparte_2
stato instaurato il procedimento avente R. G. n. 1086/2020) occorre dare atto della mancata riassunzione del giudizio da parte del fallito e, pertanto, della definitività del decreto ingiuntivo opposto
(tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 14 marzo 2022, n. 8110; Cass., sez. 1, sent. 13 ottobre 2020, n. 22047) non potendo una diversa conclusione essere prospettata alla luce della riassunzione del giudizio da parte di (la quale non ha aderito all'opposizione proposta da Parte_1 Controparte_2
limitandosi a richiedere -punti 2 e 3 della nota depositata il 6.11.2023- un accertamento -in
[...]
concreto conseguito, alla luce delle considerazioni svolte al punto 2 della presente sentenza- con efficacia anche nei confronti della medesima . Controparte_2
4. Con riferimento alla domanda di condanna di e ai Controparte_3 Controparte_4
sensi dell'art. 94 c.p.c. occorre rilevare come lo stesso precedente di legittimità citato da Parte_1
(Cass., sez. 1, ord. 2 marzo 2022, n. 6866) ancori l'applicazione della norma da ultimo richiamata allo svolgimento, da parte del legale rappresentante della società soccombente (che, pure, in proprio, parte non è), “anche se in nome altrui, (di) un'attività processuale in maniera autonoma” (nel senso dell'applicabilità dell'art. 94 c.p.c. a fronte del necessario svolgimento di un'attività processuale che -si pensi, ad esempio, alla violazione dell'art. 88 c.p.c.- possa essere imputata al legale rappresentante della parte soccombente si veda, oltre al sufficientemente chiaro tenore letterale dell'art. 94 c.p.c., pure
Cass. sez. 1, sent. 8 ottobre 2010, n. 20878).
4.1. La precisazione appena svolta comporta la mancata possibilità di ravvisare una responsabilità ai sensi dell'art. 94 c.p.c. in capo a . Tanto, già solo in astratto, atteso che l'unica Controparte_4
domanda processuale direttamente rivolta nei confronti di è quella azionata in sede Parte_1
monitoria da parte di (della quale la non è stata legale rappresentante). CP_1 CP_4
4.2. Quanto a , la domanda formulata ai sensi della norma da ultimo citata Controparte_3
può essere accolta nella misura di seguito indicata.
4.2.1. La proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo fondato su una scrittura privata artatamente precostituita (sfruttando la personale vicinanza dei legali rappresentanti delle società intervenute) al fine di creare una (in realtà inesistente) posizione debitoria in capo a società (l'odierna opponente) che avrebbe visto (dopo poche ore) modificato l'organo di amministrazione (sulla base di una scelta volontaria quale quella della presentazione delle dimissioni), nonché la creazione di documenti tesi a pagina 8 di 11 far apparire sottostanti rapporti contrattuali la cui inesistenza è stata accertata all'esito del presente giudizio, valgono ad integrare quei “gravi motivi” che costituiscono presupposto per l'applicazione dell'art. 94 c.p.c.
4.2.2. Tanto premesso, considerato che (secondo quanto sopra osservato -punto 4 di questa sentenza) la norma da ultimo citata postula lo svolgimento, da parte del rappresentato, di attività processuale, e considerato che la medesima norma prevede che la condanna possa essere pronunziata anche in relazione a “singoli atti”, ritiene questo Giudice di dovere limitare la condanna (in solido con CP_1
in bonis) del ai sensi dell'art. 94 c.p.c. in relazione alle sole spese processuali maturate
[...] CP_3
sino alla dichiarazione del fallimento di CP_1
4.2.3. Da ultimo, non può essere accolta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta (si veda il punto 4 della nota mediante la quale ha precisato le conclusioni) nei confronti del Parte_1
(oltre che dalla -in relazione a tale ultima persona assorbenti risultano peraltro le CP_3 CP_4
considerazioni svolte al punto 4.1 di questa sentenza). Tale domanda risulta fondata su un asserita applicabilità dell'art. 96 c.p.c. anche nei confronti del rappresentante ex art. 94 c.p.c. che questo
Giudice non condivide. L'eccezionale (tra le altre, Cass., sez. 2, sent. 4 luglio 2012, n. 11194) previsione dell'art. 94 c.p.c. risulta infatti limitata alla condanna alle spese processuali e non può essere analogicamente estesa anche in relazione all'art. 96, co. 3, c.p.c.; tanto a maggior ragione ove si consideri che tale ultima disposizione (pure eccezionale, in quanto avente natura sanzionatoria) fa espresso riferimento alla condanna della “parte soccombente” e che il principio della soccombenza è applicabile “solo nei confronti delle parti in lite, non anche di coloro che le assistono o rappresentano nel processo, che non assumono la veste di parti” (Cass., sez. 1, ord. 2 marzo 2022, n. 6866).
5. Sussistono invece i presupposti per la condanna di in bonis ai sensi dell'art. 96, co. 3, CP_1
c.p.c.
Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità l'art. 96, co. 3, c.p.c. integra una vera e propria pena pecuniaria, destinata a sanzionare l'abuso del processo ed il coinvolgimento, nel giudizio, della controparte indipendentemente dalla esistenza di un danno effettivo (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435, Cass., sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902).
Presupposto per l'applicazione della norma da ultimo citata sono il dolo o la colpa grave della parte soccombente (Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435, Cass., sez. 6-1, ord. 4 settembre 2020, n.
18512, Cass., sez. 1, ord. 15 novembre 2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13 settembre 2018, n. 22405); requisiti soggettivi, quelli indicati, che si giustificano alla luce tanto dell'inserimento della relativa previsione nella disciplina della responsabilità aggravata, quanto della impossibilità di valutare come censurabile la mera azione in giudizio per far valere una pretesa che si riveli poi infondata.
pagina 9 di 11 In relazione al quantum della condanna, avuto riguardo all'ampiezza della previsione normativa
(“somma equitativamente determinata”), la Suprema Corte ha osservato che “la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv. 624394 - 01)” (Cass., sez. 3, ord.
20 novembre 2020, n. 26435). Nel senso della parametrabilità della condanna ad un multiplo o ad una frazione delle spese di lite, con il solo limite della ragionevolezza, si veda anche Cass., sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902.
Ebbene, ritiene questo Giudice che l'intensità del dolo di (quale desumibile dagli elementi CP_1
richiamati al punto 4.2.1. di questa sentenza) giustifichi una condanna di per il caso in cui CP_1
la stessa torni in bonis, non inferiore al doppio delle competenze processuali liquidate come da dispositivo (senza tener conto degli accessori).
6. Le spese di lite (da liquidarsi a carico dell'opposta, per il caso in cui la stessa torni in bonis, così come richiesto dalla parte opponente ed argomentabile, tra le altre, da Cass., sez. 1, sent. 13 ottobre
2020, n. 22047) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti del 25% (considerato il profilo evidenziato al punto 2.2 di questa sentenza, nonché, in ogni caso, la ridotta -anche in conseguenza della mancata costituzione dei fallimenti- attività svolta) previsti dal d.
m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00 (dovendo aversi riguardo alle somme richieste a e non, invece, agli importi complessivamente risultanti Parte_1
dalla scrittura privata recante data 12.7.2018 -essendo peraltro appena il caso di osservare come nel giudizio avente R. G. 1086/2020 alcuna domanda di condanna sia stata proposta nei confronti di
; di tali spese, nella misura indicata in dispositivo, risponderà in solido, ai sensi dell'art. Parte_1
94 c.p.c., pure Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del decreto n. 7280/2019 di questo
Tribunale nella parte in cui lo stesso contiene ingiunzione al pagamento di somme nei confronti di Parte_1
2) dichiara, quanto a definitivo il decreto ingiuntivo n. 7280/2019; Controparte_2
3) condanna in bonis, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore CP_1
di in persona del legale rappresentante p. t., ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., Parte_1
della somma di euro 21.154,50;
pagina 10 di 11 4) condanna in bonis, in persona del legale rappresentante p. t., nonché, in solido (sino CP_1
a concorrenza dell'importo di euro 813,00 per esborsi e, per competenze, di euro 7.387,50, oltre
15% spese generali c.a. ed i.v.a. come per legge), ai sensi dell'art. 94 c.p.c., Controparte_3
, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p. t.,
[...] Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in euro 813,00 per esborsi e, per compensi in euro
10.577,25, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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