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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3430 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017
e promossa
DA rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo dall'Avv. E_
Federica Angiolelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara, Via Pisa n. 29
Attore
CONTRO
, in persona del Direttore generale pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26.03.2021, dall'Avv. Francesco Saverio Franchi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viale Mazzini n. 6 CP_1
Convenuto
E rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, Controparte_2 dall'Avv. Gennaro Lettieri, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via G. CP_1
Milli n. 15
Terzo chiamato
E rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di E_ costituzione, dall'Avv. Concetta Serrai, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Giulianova, Via Montalcone n. 5
Terzo chiamato
OGGETTO: Responsabilità medica
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice E_
“- dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice degli ulteriori maggiori danni, materiali e morali, patrimoniali ed extra patrimoniali, ivi compreso il maggior danno biologico temporaneo e permanente, nessuno escluso od eccettuato, quali indicati pagina 1 di 27 e descritti nelle premesse del presente atto, nonché nell'allegata relazione medico legale a firma del Dott. in data 19.07.2007, nonché nel referto (lettera di dimissione ospedaliera) del Per_1
Policlinico “San Matteo” di Pavia a firma del Dott. in data 8.10.2008, subiti e Persona_2 subendi dall'esponente, sempre per effetto e in conseguenza dell'errato operato dei predetti sanitari, Dott.ri e accertato con sentenza, divenuta irrevocabile, della Corte di CP_2 CP_3
Appello di L'Aquila n. 778/2015 sent., nell'importo complessivo di € 150.000,00 ovvero in quel diverso importo maggiore o minore che dovesse ritenersi di giustizia, se del caso anche mediante valutazione e liquidazione equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di causa legali, giudiziali e peritali e con ogni consequenziale, necessaria statuizione di legge e di giustizia”
Per parte convenuta : Controparte_1 piaccia alla giustizia dell'On. Tribunale,
“In via preliminare istruttoria: dichiarare la nullità/invalidità della C.T.U. depositata in data
16/01/25 dai Dott.ri e in virtù delle reiterate contestazioni formulate con le Note Pt_2 Pt_3 di trattazione depositate per le udienze del 10/04/24, del 09/05/24 e del 06/02/25;
In via principale:
- dichiarare la prescrizione ex art. 2946 C.C. (e norme collegate) del diritto vantato dalla Sig.ra in accoglimento della eccezione formulata nei paragrafi di riferimento;
Pt_1
- in via alternativa, dichiarare la inammissibilità della domanda per violazione del principio della intangibilità del giudicato e del ne bis in idem, intercorrente con la sentenza n. 778/2015 (cfr. doc
n. 6), in accoglimento della eccezione formulata nei paragrafi di riferimento;
- in ogni caso, respingere integralmente la domanda poiché inammissibile, prescritta, infondata e improvata in virtù delle ragioni spiegate nella presente comparsa;
- condannare la ricorrente/attrice alla rifusione delle spese e competenze del
In via subordinata e nella denegata ipotesi di coinvolgimento, previo rigetto delle eccezioni formulate dai terzi chiamati avverso la rituale evocazione in causa, nonché previo rigetto della domanda subordinata riconvenzionale interposta dal dott. in virtù delle ragioni illustrate CP_3 nei paragrafi di riferimento:
- disporre nella maniera che riterrà più equa e opportuna, con richiesta di espressa pronuncia:
- in via solidale tra la ausl e i professionisti evocati dott.ri CP_2 CP_3
- di graduazione delle rispettive colpe, anche in previsione dell'azione di regresso;
- in ordine alla sussistenza (o meno) di dolo e/o colpa grave nella condotta professionale dei dott.ri
ai fini dell'eventuale azione di responsabilità amministrativa. CP_2 CP_3
Salvezze illimitate”
Per parte terza chiamata Controparte_2
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate le istanze istruttorie di controparte,
- in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Sig.ra in E_
pagina 2 di 27 ragione del giudicato formatosi con la sentenza n. 778/2015 della Corte di Appello di L'Aquila;
- sempre in via preliminare, nel merito, dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento svolta dalla ricorrente;
- dichiarare in rito l'improcedibilità del ricorso proposto dalla Sig.ra per le ragioni E_ tutte esposte in atti e comunque rigettarlo anche nel merito in quanto completamente infondato in fatto e diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione e di accoglimento anche in misura parziale della domanda della Sig.ra respingere le richieste svolte dall' E_ [...]
nei confronti del terzo chiamato Dott. perché Controparte_1 Controparte_2 prescritte, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
- respingere, comunque, ogni avversa domanda, con condanna della chiamante e della ricorrente, in ogni caso, alle spese e competenze del giudizio”.
Per parte terza chiamata E_
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, se d'occorrenza anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori meglio visti e ritenuti, per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di costituzione, dei successivi scritti difensivi e con le deduzioni di udienza: in via pregiudiziale e preliminare:
a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della chiamata in causa del Dott.
[...]
e delle domande avanzate nei suoi confronti dalla CP_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero dichiarare il difetto di
[...] legittimazione passiva in capo al Dott. e/o il difetto di legittimazione attiva il capo alla CP_3
, per l'effetto estromettere quest'ultimo dal presente giudizio;
Parte_4
b) in subordine e nella denegata ipotesi di non estromissione del Dott. accertare e CP_3 dichiarare la nullità, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso e delle domande avanzate da;
E_ nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità ed inammissibilità della domanda e del ricorso della signora
per violazione del principio della intangibilità del giudicato e del ne bis in idem;
E_
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla signora Pt_1
- rigettare, in ogni caso, integralmente le domande avanzate dalla signora poichè nulle, E_ inammissibili, improcedibili, prescritte, tardive, non provate o comunque infondate in fatto e diritto;
CP
- rigettare le domande avanzate dall'azienda sanitaria locale di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, nei confronti del Dott. in quanto nulle, inammissibili, CP_3 improcedibili, prescritte, o comunque infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, limitata la responsabilità risarcitoria dell'esponente in base alla concreta e pagina 3 di 27 diversa partecipazione causale che sarà individuata nella produzione dell'evento, accertare e dichiarare l'obbligo della , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il dott. in ordine a E_ qualsiasi risarcimento ed esborso in favore di;
per l'effetto condannare la medesima E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire e tenere indenne il Controparte_5 dott. manlevandolo in ordine a qualsiasi risarcimento ed esborso in favore di E_
, ovvero quantomeno condannare la a rimborsare e risarcire il E_ Parte_4 concludente delle somme che dovesse essere tenuto a corrispondere alla ricorrente, oltre che a rimborsare il medesimo, in ogni caso, delle spese e competenze legali sostenute per resistere all'azione;
In via istruttoria-subordinata: si formula istanza di modifica dell'ordinanza resa in data 16.4.2021 ed in data 6.2.2025, tornando a richiedere l'ammissione dei mezzi istruttori rassegnati con la memoria ex art. 183, VI c., c.p.c. in data 4.12.2020 e segnatamente la prova per interpello della signora e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c alla signora di tutta la Pt_1 Pt_1 documentazione relativa alle liquidazioni ricevute da compagnie di assicurazione e dagli enti assistenziali, ai fini di una corretta e precisa quantificazione dei danni, con salvezza di ogni diritto.
Con vittoria delle spese e compensi legali di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore antistatario, che ha anticipato le spese e non riscosso l'onorario.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale affinché E_ condannasse l' al risarcimento dei Parte_5 maggiori danni subiti per effetto dell'errato operato dei medici Dott. e E_ CP_2 durante il ricovero presso il suddetto ospedale dal 24.05.2001 al 16.06.2001 rispetto a quelli
[...] già accertati con sentenza n. 778/2015 della Corte di Appello di L'Aquila, divenuta irrevocabile.
2. Si è costituita in giudizio la la quale, dopo aver Controparte_1 preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e/o dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c., l'inammissibilità della domanda formulata dalla ricorrente perché coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 778/2015 nonché l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendo alcuna eziologia tra la condotta dei sanitari del 2001 ed i maggiori danni allegati dalla ricorrente.
Ha richiesto, altresì, l'autorizzazione alla chiamata in causa del Dott. e del Controparte_2
Dott. chiedendo che l'intestato Tribunale, in caso di accoglimento della domanda E_ della ricorrente, pronunciasse una sentenza di condanna in solido al risarcimento dei danni nonché accertasse le rispettive colpe dei sanitari (anche in previsione dell'azione di regresso) e la sussistenza dolosa ovvero gravemente colposa della loro condotta (ai fini dell'eventuale azione di pagina 4 di 27 responsabilità amministrativa).
3. Autorizzata la chiamata in causa da parte del Giudice precedente assegnatario del procedimento, si è costituito in giudizio il Dott. il quale, dopo aver eccepito Controparte_2
l'inammissibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 2909 c.c., la sua improcedibilità per violazione dell'art. 8 l. n. 24/2017 nonché l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendo alcuna responsabilità in ordine ai danni dalla stessa lamentati.
Con riferimento alle domande svolte nei suoi confronti dalla ne ha eccepito Pt_4
l'inammissibilità in ragione dell'intervenuta prescrizione nonché per la violazione dell'art. 13 l. n.
24/2017.
4. Si è, altresì, costituito in giudizio il Dott. il quale, dopo aver E_ preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione ovvero del procedimento ex art. 696bis c.p.c. ed ex art. 8 l. n. 24/2017, la nullità del ricorso in ragione della genericità della domanda, l'inammissibilità della stessa ex art. 2909 c.c. nonché l'intervenuta prescrizione, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto, non ravvisandosi alcuna sua responsabilità in ordine ai maggiori danni richiesti, essendosi – tra l'altro – il suo operato limitato all'esecuzione di una endoscopia.
Con riferimento alle domande svolte nei suoi confronti dalla ne ha eccepito Pt_4
l'inammissibilità potendo la struttura sanitaria, in forza di quanto previsto nella l. n. 24/2017, agire nei suoi confronti solo a titolo di rivalsa per dolo o colpa grave con successiva azione rispetto all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato.
In via subordinata e riconvenzionale ha chiesto la condanna della a tenerlo Parte_4 indenne e a manlevarlo in ordine a qualsiasi risarcimento ed esborso dovuto in favore di
[...]
Pt_1
5. Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo (vd. doc. allegati al deposito del 19.11.2019), all'udienza del 20.11.2019 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha disposto il mutamento del rito ex art. 702ter c.p.c.
6. La causa, istruita mediante produzioni documentali e due consulenze tecniche d'ufficio, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 25.01.2021 ed è stata presa in decisione all'udienza del
17.04.2025, con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
I fatti di causa
7. I fatti alla base della presente controversia possono essere così sintetizzati:
- in data 24.05.2001 è stata sottoposta presso la divisione chirurgica dell'ospedale E_ generale di Giulianova ad intervento di resezione del sigma (iniziato per via laparoscopica e successivamente convertito in via laparotomica) a seguito di endometriosi essendo stata ricoverata presso la divisione di chirurgia generale del suddetto ospedale per la presenza di una
“sintomatologia caratterizzata da dolori addominali che si accentuano durante il periodo mestruale, pagina 5 di 27 accompagnati da malessere generale” (vd. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo);
- durante tale intervento è stata determinata una piccola lesione vaginale, suturata in CR (vd. doc. 1 allegato al ricorso);
- nel post-operatorio la stessa ha presentato uno stato febbrile associato a leucocitosi neutrofile, linfocitopenia e iperbilirubinemia ed è stata, pertanto, sottoposta a terapia antibiotica e antinfiammatoria (vd. doc. 1 allegato al ricorso);
- in data 31.05.2001, perdurando il dolore lombare, è stata sottoposta a rettoscopia allo scopo di verificare la giuntura anastomotica, avente esito negativo (vd. doc. 1 allegato al ricorso);
- il giorno seguente, in data 1.06.2001, in conseguenza del manifestarsi di segni clinici di una peritonite di tipo stercoracea e di uno pneumoperitoneo, è stata sottoposta ad un intervento urgente per “peritonite da deiscenza di anastomosi colo-rettale” con conseguente necessità di creazione di colostomia sinistra (vd. doc. 1 allegato al ricorso);
- in data 16.06.2001 è stata dimessa con diagnosi di: “1) stenosi colon sigmoideo da verosimile flogosi da endometriosi;
2) peritonite stercoracea;
3) deiscenza ferita laparotomica;
4) fistola vaginale” (vd. doc. 1 allegato al ricorso);
- in conseguenza di tali fatti, la ricorrente ha instaurato il procedimento r.g. 1189/2001 al fine di accertare la responsabilità dell' dal Dott. e del Dott. Parte_5 Controparte_2 CP_3 in ordine ai danni alla stessa cagionati, procedimento nel quale in data 16.09.2003 è stata
[...] depositata una CTU a firma del Dott. (vd. doc. 2 allegato al ricorso); Per_3
- dal 9.06.2004 al 19.06.2004 è stata ricoverata presso l'Ospedale di Pescara ove le è E_ stata diagnosticata una polmonite con focolai di addensamento bilaterali e versamento pleurico bilaterale, per essere poi successivamente dimessa con diagnosi di “ascesso subfrenico dx broncopolmonite bilaterale” (vd. doc. 4 allegato al ricorso);
- in data 27.07.2004 è stata sottoposta a visita specialistica da neurochirurgo, il quale ha rilevato la presenza di una grave sindrome depressivo-ansiosa con prescrizione di terapia farmacologica (vd. doc. 4 allegato al ricorso);
- dal 2004 al 2008 non risultano documenti attestanti il percorso clinico-diagnostico e terapeutico effettuato da E_
- il procedimento r.g. 1189/2001 si è concluso con la sentenza n. 278/2008 depositata in data
9.07.2008 che ha condannato la , e in solido, al Parte_4 E_ Controparte_2 pagamento in suo favore di € 315.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale oltre interessi legali (vd. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo;
doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione di doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione di E_ Controparte_2 doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta);
- in data 10.09.2008 è stata ricoverata presso il presidio Ospedaliero San Matteo di E_
Pavia per “laparocele mediano e parastomale, SDR aderenziale, fistola rettovaginale, diabete mellito misconosciuto scompensato” (vd. doc. 6 allegato al ricorso);
- in data 12.09.2008 è stata sottoposta a visita ginecologica per il persistente riscontro di pagina 6 di 27 secrezioni maleodoranti vaginali, all'esito della quale è stata riscontrata la presenza di una fistola rettovaginale (vd. doc. 6 allegato al ricorso);
- in data 25.09.2008 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di riparazione delle ernie addominali (mediana e parastomale) mediante il riposizionamento di protesi mentre non si è intervenuto sulla fistola retto-vaginale in ragione della presenza di sindrome aderenziale (vd. doc. 6 allegato al ricorso);
- in data 8.10.2008 è stata dimessa con diagnosi di “laparocele mediano e peristomale, sdr aderenziale in pz colostomizzata a seguito di resezione intestinale per endometriosi intestinale, affetta da fistola retto-vaginale, ipotiroidismo in trattamento sostitutivo e diabete mellito di tipo II in controllo non ottimale” (vd. doc. 6 allegato al ricorso);
- avverso la sentenza n. 278/2008 ha proposto appello nel quale ha, tra l'altro, E_ richiesto anche la condanna dei predetti soggetti al risarcimento dei maggiori danni consistenti nell'
“ascesso subfrenico dx broncopolmonite bilaterale” (come riscontrato durante il ricovero presso l'ospedale di Pescara dal 9.06.2004 al 19.06.2004), nel “laparocele mediano e peristomale” e nella
“fistola retto-vaginale” (come riscontrati durante il ricovero presso l'ospedale di Pavia dal 10.09.2008 all'8.10.2008) nonché nella sindrome depressiva e nel danno estatico ad essi conseguenti (vd. doc. 7 allegato al ricorso);
- la Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 778/2015 – divenuta irrevocabile per mancata impugnazione – ha parzialmente riformato la sentenza emessa in primo grado condannato i suddetti soggetti al pagamento in favore di di € 470.579,00 ma dichiarando inammissibile la E_ domanda avente ad oggetto il risarcimento del maggior danno (vd. doc. doc. 8 del ricorso introduttivo;
doc. 19 allegato alla comparsa di costituzione di , doc. 4 allegato E_ alla comparsa di costituzione di doc. 6 allegata alla comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta di parte convenuta);
- nel presente giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha chiesto il risarcimento di E_ tali maggiori danni, ossia dei danni consistenti nell'“ascesso subfrenico dx broncopolmonite bilaterale”, nella conseguente sindrome depressiva e nel “laparocele mediano e peristomale” e nella
“fistola retto-vaginale” L'eccezione di nullità della domanda sollevata dal terzo chiamato Dott. E_
8. Ciò posto, preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163-164 c.p.c. – nel testo ratione temporis vigente - sollevata dal Dott. E_
(con conseguente nullità della chiamata in causa effettuata nei suoi confronti dalla convenuta), Pt_4 la quale può riscontrarsi soltanto nella presenza, sia pure alternativa, di un'assoluta indeterminatezza della domanda ovvero di una radicale violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, individuabili nell'impossibilità per la parte evocata in giudizio di cogliere l'obiettivo, sostanziale e processuale, dell'avversa pretesa.
In particolare, l'art. 164 co. 4 c.p.c. nel disciplinare la nullità dell'atto di citazione nei casi in cui sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (art.
pagina 7 di 27 163 co. 3 n. 3 c.p.c.) e l'esposizione di fatti (art. 163 co.3 n. 4 c.p.c.) sancisce la nullità della citazione unicamente per le ipotesi di omissione del petitum o, comunque, di sua assoluta incertezza, nonché per l'ipotesi di mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, tali da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alla parte convenuta di assumere difese adeguate e pertinenti, occorrendo – a tal fine – tener conto del contenuto complessivo dell'atto, dei documenti ad esso allegati, della natura dell'oggetto della controversia e delle relazioni in cui con esso si trovi la parte evocata in giudizio(cfr. Cass. civ., sez. 2, 29 gennaio 2015, n. 1681).
Orbene, come sopraesposto, nell'atto introduttivo del giudizio sono stati indicati chiaramente sia il petitum immediato (essendo stato ben individuato il provvedimento giurisdizionale richiesto), che il petitum mediato (ovvero il bene della vita richiesto) ed è stata, altresì, esplicitata la causa petendi, avendo parte attrice ben argomentato le ragioni poste alla base della domanda spiegata (avendo, in particolare, richiesto la condanna al risarcimento dei maggiori danni subiti e verificatisi successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado in conseguenza dell'operato dei sanitari della convenuta nel 2001), con la conseguenza che non sussistono gli estremi per Pt_4 pronunciare la nullità dell'atto introduttivo.
A ciò si aggiunga la considerazione che il Dott. pur avendo eccepito la violazione del CP_3 diritto di difesa, ha svolto sufficienti ed esaustive controdeduzioni, avendo chiaramente affermato di non avere alcuna responsabilità in ordine ai danni asseritamente lamentati dalla ricorrente, essendosi limitato all'esecuzione di una endoscopia. L'eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c.
9. Sempre in via preliminare deve essere esaminata la questione relativa all'ammissibilità della domanda proposta da parte ricorrente, ovvero alla possibilità per la stessa di instaurare un successivo giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni conseguenza dell' aggravamento delle sue condizioni di salute, già richiesti nell'atto di citazione in appello (vd. pag. 13 ss dell'atto di citazione in appello, doc. 7 allegato al ricorso introduttivo;
doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta E_ di , richiesta dichiarata inammissibile nella sentenza n. 778/2015, passata in Controparte_2 giudicato per mancata impugnazione.
In particolare, come sopraesposto, nell'atto di citazione in appello parte odierna ricorrente aveva richiesto che nella quantificazione dei danni alla stessa cagionati si tenesse conto delle “ulteriori complicanze” e degli “ulteriori aggravamenti del pregresso quadro clinico” “a seguito e per effetto della erronea ed illecita condotta tenuta nell'anno 2001 dai sanitari dell'ospedale civile di
Giulianova e, in particolare:
- dei danni conseguenti alla diagnosi di “ascesso sub-frenico dx – broncopolmonite bilaterale” emessa in data 19.06.2004 a seguito del ricovero presso la Direzione chirurgica dell'
[...]
; Controparte_6
pagina 8 di 27 - dei danni emersi nel corso dell'intervento chirurgico di “platica della parete addominale con posizionamento di rete protesica in polipropone, lisi di aderenze” subito in data 25.09.2008 presso il San , CP_7 Controparte_8 all'esito del quale le era stata formulata la diagnosi di “laparocele mediano e peristomale, sdr aderenziale in pz colostomizzata a seguito di risezione intestinale per endometriosi intestinale affetta da fistola retto-vaginale, ipotiroidismo in trattamento sostituito e diabete mellito di tipo II in controllo non ottimale” (vd. pag. 13-17 dell'atto di appello, doc. 7 allegato al ricorso).
Tale richiesta risarcitoria dei maggiori danni subiti è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di
Appello di L'Aquila con sentenza n. 778/2015, passata in giudicato (vd. pag. 13 della sentenza dove si legge che “è invece inammissibile per novità dei temi introdotti tutta la tematica sviluppata dall'appellante principale in relazione alle ulteriori patologie che si sarebbero innescate a seguito dell'evento dannoso per cui è causa (art. 345 c.p.c.), con le relative conseguenze sul piano della valutazione del danno e del risarcimento”, doc. 8 allegato al ricorso).
Avendo nel presente giudizio parte ricorrente richiesto gli stessi maggiori danni si tratta di comprendere se tale richiesta sia o meno coperta dal giudicato della sentenza n. 778/2015 della
Corte di appello di L'Aquila come eccepito da parte convenuta e dai terzi chiamati, atteso che nel suddetto giudizio il fatto costitutivo alla base della pretesa risarcitoria era identico al fatto costitutivo alla base del presente giudizio.
9.1. In punto di diritto, quanto alla possibilità di allegare, anche in grado di appello, una voce di danno manifestatasi o insorta in corso di causa, l'orientamento giurisprudenziale prevalente e preferibile ammette la possibilità di “aggiornare il thema decidendum“ per le seguenti ragioni: i) diversamente opinando, si correrebbe il rischio di mettere in circolazione una decisione inutiliter data perché interveniente su una realtà sostanziale ormai mutata che il giudicato non è in grado di coprire;
ii) negare una simile possibilità comporterebbe l'onere per la parte lesa di instaurare un nuovo giudizio nel quale far valere la nuova porzione del diritto, con pregiudizio sia per il principio di economia dei giudizi sia – e soprattutto – per il principio di unitarietà del diritto, della domanda e del processo risarcitorio, principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità laddove ha inteso inibire il frazionamento del credito e la cui ratio è di far sì che i molteplici danni (patrimoniali e non patrimoniali) cagionati da un unico fatto, siano accertati in un solo processo, in tutti i casi in cui ciò sia possibile (cfr. Cass. civ., sez. U., 19 marzo 2025, n. 7299; Cass. civ. sez. U., 16 febbraio 2017,
n. 4090).
In quest'ottica la modificazione della domanda risarcitoria originariamente proposta avente ad oggetto la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza del medesimo fatto illecito posto alla base dell'originaria pretesa è ammissibile anche nel giudizio di appello purché si tratti di danni che si sono verificati prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, in applicazione di quanto previsto dall'art. 345 co. 1 c.p.c. secondo cui, in deroga al divieto dei nova in appello, può essere domandato «il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa».
pagina 9 di 27 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la parte può modificare nel corso del giudizio la sua domanda se: i) riduce in corso di causa l'entità della somma inizialmente richiesta a titolo di risarcimento del danno (cfr. Cass. civ., sez. 3, 3 giugno 1980, n. 3621); ii) deduce che il danno originariamente dedotto si è incrementato in corso di causa, ferma restando la natura di esso e l'identità del fatto generatore (cfr. Cass. civ., sez. 1, 15 novembre 1996, n. 10045); iii) senza mutare il fatto generatore della propria pretesa, deduce che in corso di causa, dopo il maturare delle preclusioni, si sono verificati danni ulteriori, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo che dunque gli fu impossibile prospettare ab initio (cfr. Cass. civ., sez. 3, 13 maggio
1980, n. 3160).
La riduzione della domanda, la domanda di danni incrementali ed i fatti sopravvenuti rappresentano, quindi, le tre ipotesi in cui è consentito all'attore domandare il risarcimento di danni diversi rispetto a quelli richiesti nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25631).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'odierna ricorrente ha correttamente richiesto nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 278/2008 il risarcimento dei danni ulteriori subiti, qualificati come aggravamento delle precedenti condizioni di salute, in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui possono essere chiesti in grado di appello “sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, sia i danni effettivamente venuti ad esistenza dopo la sentenza, sia quelli dei quali il danneggiato, pur usando l'ordinaria diligenza, non sia stato in grado di rilevare l'esistenza e la portata pregiudizievole, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado ed alla data in cui ha proposto il gravame” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 29 gennaio 2003, n. 1281; Cass. civ., sez. 3, 31 marzo 2008, n. 8292; Cass. civ., sez. 3, 18 settembre 2006, n. 20102 secondo cui “nel caso di errore a seguito di intervento chirurgico il paziente ha diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento totale del danno reale il quale, per sua natura, è suscettibile di aggravamento anche in corso di lite”; Cass. civ., sez. 3, 19 ottobre 20000 secondo cui “non può ritenersi preclusa la considerazione dell'aggravamento dedotta in appello in relazione al principio ispiratore del risarcimento integrale della lesione alla salute senza che sia necessario un appello incidentale”), non trattandosi di domande nuove (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25631).
9.2. Il fatto, tuttavia, che tale richiesta sia stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di
L'Aquila con sentenza divenuta irrevocabile in quanto non oggetto di impugnazione non impedisce
– a parere del Tribunale – la riproposizione della domanda in un autonomo giudizio trattandosi di una pronuncia in rito che, in quanto tale, non produce gli effetti del giudicato sostanziale (cfr. Cass. civ., sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7303 secondo cui la domanda giudiziale dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato, trattandosi di questione di rito che dà luogo soltanto al giudicato formale,” ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata” e non è “idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale” sicché “non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio”; Cass. civ., sez.
6-L, ordinanza 14 aprile 2019, n. 10641 secondo cui “la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al pagina 10 di 27 rapporto processuale nel cui ambito è emanata;
essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio”).
Pertanto, la declaratoria inammissibilità di una domanda ostativa ad una pronuncia del merito
“non è vizio che attiene all'esistenza dei presupposti di un diritto o di una azione cosicché, in tale ipotesi, la parte interessata può denunziare l'omissione in sede di gravame, previa impugnazione della declaratoria di inammissibilità o del rigetto in rito, ovvero coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinunzia implicita alla pretesa derivante dal mancato esperimento del gravame ha valore meramente processuale e non sostanziale” (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 2 agosto
2019, n. 20879).
9.3. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che la domanda formulata da parte ricorrente è ammissibile in quanto:
- per quanto concerne il danno connesso al diagnosticato laparocele e alla diagnosticata fistola retto-vaginale, trattasi di diagnosi riscontrate in data in data 12.09.2009 e in 25.09.2008, ossia successivamente alla sentenza di primo grado depositata in data 9.07.2008 (con udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2008);
- per quanto concerne la diagnosi di “ascesso sub-frenico sx-broncopolmonite bilaterale” riscontrata in data 19.06.2004 la stessa, pur antecedente alla data di udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, deve ritenersi ammissibile in quanto non immediatamente riconducibile con l'ordinaria diligenza alla condotta dei sanitari del 2001, avendo parte ricorrente potuto avere tale contezza solo a seguito della relazione medico legale a firma del Dott. del Persona_4
19.07.2007 (vd. doc. 5 allegato al ricorso) (sul punto vd. anche par. 15-A della motivazione).
La natura giuridica della responsabilità della struttura sanitaria e dei medici ivi inseriti
10. Prima di esaminare le ulteriori eccezioni sollevata dalla convenuta e dai medici terzi Pt_4 chiamati e prima di entrare nel merito della questione controversa al fine di valutare la sussistenza della responsabilità medica occorre necessariamente affrontare la questione relativa alla natura giuridica della responsabilità della struttura sanitaria e dei medici ivi inseriti.
Con riferimento alla natura giuridica della responsabilità della struttura sanitaria, trattandosi di una fattispecie di responsabilità anteriore all'entrata in vigore della l. n. 24/2017 (i fatti asseritamente colpevoli risalgono, invero, al 2001), essa ha natura contrattuale instaurandosi tra il paziente e la struttura sanitaria un contratto atipico di spedalità che prevede nel suo oggetto, oltre alla prestazione sanitaria del medico, anche prestazioni di tipo diverso di natura “alberghiera”
(come, ad esempio, la messa a disposizione del personale ausiliario, medico e paramedico,
l'apprestamento di medicinali e di altre attrezzature), con conseguente configurabilità di una responsabilità contrattuale in caso di violazione degli obblighi assunti con tale contratto. Stante tale qualificazione giuridica, la struttura sanitaria risponde ex artt. 1218 e 1228 c.c. in caso di errori commessi dagli esercenti la professione sanitaria dipendenti della struttura, venendo, cioè, in rilievo un'ipotesi di responsabilità diretta per fatto proprio della struttura che si serve di ausiliari quali pagina 11 di 27 strumenti di attuazione dell'obbligazione contrattuale verso il paziente (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2015 n. 13328).
Tale qualificazione giuridica è stata confermata dalla l. n. 24/2017, la quale, all'art. 1, disciplina il cd. contratto di spedalità ampliando le obbligazioni rientranti nel suo oggetto. Il successivo art. 7 prevede, poi, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria anche se dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa risponde, ai sensi degli articoli 1218 e
1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose».
Quanto, invece, alla responsabilità del medico inserito all'interno di una struttura sanitaria, l'orientamento giurisprudenziale precedente anteriore all'entrata in vigore della l. n. 24/2017 condiviso dall'intestato Tribunale, riteneva che, stante i principi di buona fede e di tutela dell'affidamento nonché l'importanza primaria del diritto alla salute, si trattava di un'ipotesi di responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, ricostruzione non messa in crisi dall'entrata in vigore dell'art. 3 d.l. n. 158/2012 (secondo cui «l'esercente la professione sanitaria che si attiene a linee guida e buone pratiche commerciali non risponde penalmente per colpa lieve.
In tali casi resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.») dovendosi il richiamo ivi contenuto all'art. 2043 c.c. essere inteso solo nel senso dell'esclusione dell'irrilevanza della colpa lieve nell'ambito della responsabilità civile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 17 aprile 2014, n. 8940).
Tale ricostruzione è stata, tuttavia, modificata dal legislatore con la l. n. 24/2017 la quale ha abrogato l'art. 3 d.l. n. 158/2012 ed ha espressamente qualificato la responsabilità in esame come di natura extracontrattuale, sancendo che «l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente».
Come chiarito dalla giurisprudenza, tuttavia, tale modifica legislativa non ha efficacia retroattiva in quanto, se così fosse, detto intervento qualificatorio andrebbe inammissibilmente ad incidere sui processi in corso, con inammissibile lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe (come quella della natura contrattuale della responsabilità del sanitario, con conseguenze pratiche importanti, sul piano dell'onere della prova e della prescrizione) e parimenti inammissibile creazione di un'incidenza diversificata a seconda della fase e del grado in cui i singoli processi si trovano cosicché, in base alla formazione o meno di preclusioni allegatorie o del giudicato interno, dovrebbe o meno operare la qualificazione ex lege del titolo di responsabilità con conseguente inevitabile conseguente disparità di trattamento sia tra i vari giudizi ma anche all'interno dello stesso processo (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n.
28994; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 7 marzo 2025, n. 6134).
Ne deriva che, poiché la fattispecie in esame è anteriore all'entrata in vigore della l. n. 24/2017, nel caso di specie trovano applicazione le regole in materia di responsabilità contrattuale con tutto quanto ne consegue in punto di prescrizione (vd. par. 11 della motivazione) e onere della prova (vd. par. 13 della motivazione).
pagina 12 di 27 Segue. L'eccezione di prescrizione
11. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e dai terzi Pt_4 chiamati la stessa non può trovare accoglimento in quanto, fermo il termine decennale di prescrizione stante la natura contrattuale della responsabilità, esso, in applicazione degli artt. 2935 e
2947 co. 1 c.c., decorre – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato
Tribunale – “non dal giorno in cui il comportamento del terzo provoca il danno, né dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 23 settembre 2013, n. 21715).
Orbene nel caso di specie, come sopraesposto, può ritenersi che parte attrice abbia avuto la possibilità di percepire la malattia quale danno ingiusto conseguente alla condotta dei sanitari nel
19.06.2004 (per quanto riguarda l'“ascesso sub-frenico sx-broncopolmonite bilaterale”) e nel
25.09.2008 (ovvero in data 12.09.2009) per quanto riguarda il “laparocele” e la “fistola retto- vaginale” (vd. pag. 10.3. della motivazione), con la conseguenza che – al più – il termine di prescrizione decennale sarebbe decorso solo con riferimento al danno da “ascesso sub-frenico sx – broncopolmonite bilaterale” essendo stato il presente ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data
10.10.2017.
Tuttavia parte odierna attrice aveva – come sopraesposto – formulato domanda risarcitoria per i medesimi danni nell'atto di citazione in appello – notificato alle controparti in data 9.10.2009, atto idoneo ad interrompere la prescrizione nonostante la declaratoria di inammissibilità della domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del maggior danno (cfr. Cass. civ., sez. U., 27 gennaio
2016, n. 1516 secondo cui “la domanda nuova introdotta con l'atto d'appello, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione poiché presuppone, in ogni caso, una pronuncia giudiziale suscettibile di passaggio in giudicato formale e, dunque, una difesa attiva della controparte, che resta compiutamente edotta della volontà dell'attore di esercitare il diritto di credito”).
Segue. Le eccezioni sollevate dai terzi chiamati.
12. Sempre in via preliminare, in quanto questione strettamente connessa alla natura giuridica della responsabilità della struttura sanitaria e dei sanitari ivi inseriti, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dai terzi chiamati Dott. e Dott. nei cui confronti la CP_3 CP_2 Pt_4 convenuta ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda di E_
- di pronunciare la condanna in via solidale tra la i professionisti evocati;
Pt_4
- di accertare la graduazione delle colpe, anche in previsione dell'azione di regresso;
- di accertare la sussistenza (o meno) di dolo o colpa grave ai fini di un'eventuale azione di responsabilità amministrativa.
12.1. Con riferimento alla richiesta di condanna in via solidale, la giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – ha chiarito che:
- “qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere pagina 13 di 27 manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola dell'automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale co-obbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, ordinanza
27 novembre 2018, n. 30601; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 10 giugno 2020, n. 11103);
- in particolare, “in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio” mentre “un'esplicita domanda dell'attore è” “necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto” (cfr. Cass. civ., sez.
3. ordinanza 28 novembre 2019, n. 31066);
- in alternativa, “qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione” (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 11 settembre 2018 n. 22050). Pertanto, “il discrimine tra l'ammissione o, al contrario, l'esclusione dell'estensione automatica della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti del terzo chiamato deve individuarsi nell'eventuale identità o, rispettivamente, nell'eventuale diversità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dal convenuto nei confronti del terzo rispetto al rapporto sostanziale invocato dall'attore nei confronti del convenuto” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 15 febbraio 2024, n. 4204). In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che non può aversi un'estensione automatica della richiesta di condanna anche nei confronti dei terzi chiamati, i quali sono stati citati in giudizio dalla in qualità di corresponsabili del danno, sussistendo – altresì - diversità del rapporto Pt_4 sostanziale dedotto invocato da nei confronti della (responsabilità contrattuale da E_ Pt_4 contratto atipico di spedalità) rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio dalla nei Pt_4 confronti dei terzi.
Né parte ricorrente ha tempestivamente – ossia entro il termine di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. - esteso la domanda di condanna anche nei confronti dei terzi chiamati, riportandosi, anche in sede di precisazione delle conclusioni, alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo
(vd. note ex art. 127ter c.p.c. del 16.04.2025) ed avendo solo nella memoria conclusionale di replica ex art. 190 co. 2 c.p.c. richiesto la condanna solidale delle ulteriori parti del giudizio sulla base dell'assunto (errato) secondo cui, poiché sia la sentenza “di primo grado emessa dal Tribunale di
Teramo, Sez. distaccata di Giulianova (TE), che quella di secondo grado della Corte di Appello di pagina 14 di 27 L'Aquila” hanno condannato in solido sia la che entrambi i medici e Parte_4 CP_3 al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla Sig.ra quest'ultima” deve CP_2 Pt_1
“essere risarcita anche dell'indicato maggior danno (aggravamento) oggetto del presente giudizio da tutti i soggetti che in tale processo saranno ritenuti responsabili e/o corresponsabili della causazione dei medesimo” (vd. pag.
9-10 della memoria ex art. 190 co.2 c.p.c.) 12.2. Ciò chiarito, il Dott. ha eccepito l'inammissibilità delle domande Controparte_2 formulate nei suoi confronti dalla n quanto: Pt_4
- l'eventuale azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa sarebbe prescritta, non avendo l'azienda ospedaliera mai ravvisato alcuna condotta colpevole dei sanitari né avendo mai formulato alcuna domanda nei suoi confronti;
- la convenuta avrebbe violato il disposto dell'art. 13 l. n. 24/2017 secondo cui «le strutture Pt_4 sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2» devono comunicare «all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio» con la precisazione che «l'omissione, la tardività o
l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9».
Parimenti il Dott. ha eccepito l'inammissibilità di ogni domanda proposta nei E_ suoi confronti della convenuta in quanto, secondo la sua prospettazione, un'eventuale azione Pt_4 potrà essere esperita solo successivamente all'eventuale accoglimento della domanda del danneggiato e solo nei casi di dolo o colpa grave in applicazione dell'art. 13 l. n. 24/2017.
Ritiene il Tribunale che, esclusa la possibilità di pronunciare una condanna in via solidale tra la e i professionisti evocati (vd. par. 12.1 della motivazione), la questione dell'eccepita Pt_4 violazione dell'art. 13 l. n. 24/2017 – a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sua applicabilità a fatti pregressi – non è rilevante nel presente giudizio nel quale la ha chiesto di Pt_4 accertare la graduazione delle colpe nonché la sussistenza o meno di dolo o colpa grave, potendo tale questione rilevare nei successivi (ed eventuali) giudizi di rivalsa o di responsabilità amministrativa.
Parimenti irrilevante è la sollevata eccezione di prescrizione avendo la convenuta proposto Pt_4 una domanda di mero accertamento, in quanto tale imprescrittibile.
Quanto, infine, alla richiesta della di accertare il grado di responsabilità dei terzi chiamati Pt_4 nonché la sussistenza del dolo o della colpa nella causazione dei danni oggetto del presente giudizio, essa può trovare accoglimento nel presente giudizio (vd. par. 21-21.1 della motivazione), fermo restando che – come sopraesposto – ogni questione relativa all'effettiva esperibilità dell'azione di regresso nonché dell'azione di responsabilità amministrativa sarà vagliata nei rispettivi ed eventuali futuri giudizi.
pagina 15 di 27 La responsabilità della Ausl convenuta nella causazione dei maggiori danni richiesti
13. Poiché, come sopraesposto (vd. par. 10 della motivazione), la responsabilità della Pt_4 convenuta è di natura contrattuale, in punto di riparto dell'onere probatorio, costituisce opinione consolidata in giurisprudenza quella per cui il creditore deve provare la fonte del suo diritto ed allegare l'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di provare di aver esattamente adempiuto ovvero l'esistenza di una causa impeditiva all'adempimento allo stesso non imputabile (cfr. Cass.
Civ., sez. U, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Come condivisibilmente messo in rilievo dalla più recente giurisprudenza di legittimità, tale principio deve essere meglio chiarito, in relazione alla prova del nesso di causalità materiale, quando viene in rilievo un'ipotesi di responsabilità medica (e, in generale, quando l'obbligazione contrattuale ha ad oggetto un facere professionale).
In particolare, poiché il nesso di causalità materiale rientra nella fattispecie costitutiva del diritto a tutela del quale il paziente agisce in giudizio, grava sullo stesso l'onere di provare non solo di aver subito un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate (cd. causalità giuridica) ma anche il nesso di causalità tra l'evento pregiudizievole e la condotta del professionista nella sua materialità. Solo una volta che il paziente ha fornito la prova della sussistenza di tale nesso di causalità materiale (ossia del nesso eziologico tra la condotta del sanitario e l'insorgenza o aggravamento della patologia) sorgono gli oneri probatori a carico del sanitario, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Si ha, pertanto, “un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello tra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 co. 1 c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 3, 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. Civ., sez. 3, 20 novembre 2018, n. 29853; Cass. Civ., sez. 3, 17 gennaio 2019, n. 1045; Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 29881).
14. In applicazione di tali principi ritiene, innanzitutto, il Tribunale di dover chiarire l'inutilizzabilità della prima consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 18.05.2023 a firma del
Dott. (specialista in medicina legale) e del Dott. (specialista in Persona_5 Persona_6 ginecologia) in quanto, come evidenziato nell'ordinanza del 5.02.2024, la stessa è pervenuta a soluzioni non condivisibili non avendo adeguatamente tenuto conto delle specificità del caso concreto.
In particolare, al di là di quanto si dirà in relazione all'ascesso subfrenico, alla sindrome depressiva ed al danno estetico (vd. par. 15 A, 16-18 della motivazione):
pagina 16 di 27 - per quanto riguarda la fistola retto-vaginale, in tale consulenza il Collegio peritale si è limitato ad affermare che, stante il riscontro della sua guarigione da parte della CTU redatta nel 2003 nel corso del procedimento di primo grado r.g. 1189/2001 ed in assenza di documentazione nel periodo intermedio, essa non può essere ricollegata alla condotta dei sanitari del 2001 senza – tuttavia - chiarire in alcun modo perché ha ritenuto più probabile una lesione ex novo soprattutto considerando che detta fistola è stata riscontrata nel medesimo punto in cui, pacificamente, era stata creata una lesione vaginale durante l'intervento del 2001, e che l'assenza di documentazione nel periodo intermedio non appare di per sé indicativa, ben potendo, come condivisibilmente rilevato dal CTP di parte attrice, tale assenza essere indice e dell'assenza di successivi fenomeni infiammatori, con conseguente riconducibilità della lesione alla condotta dei sanitari del 2001 (vd. pag. 26-27 della CTU);
- quanto al laparocele, il Collegio peritale – sulla base di un mero calcolo probabilistico – ha escluso la riconducibilità della lesione alla condotta dei sanitari del 2001, qualificando l'evento come complicanza successiva all'intervento eseguito nel 2004 (vd. pag. 28-29 della CTU) senza, tuttavia, tener conto, come condivisibilmente messo in rilievo dal CTP di parte attrice, del presumibile maggior rischio di laparocele successivo all'intervento del 2004 effettuato su una parete addominale già operata nel corso del 2001.
Per tali ragioni, pertanto, gli esiti di tale CTU non possono essere posti a fondamento della presente decisione, con conseguente irrilevanza di ogni questione sollevata dalla convenuta in Pt_4 ordine al contrasto tra la stessa e gli esiti della seconda CTU depositata in data 16.01.2025 a firma della Dott.ssa (specialista in medicina legale) e del Dott. Persona_7 Persona_8
(specialista in urologia, chirurgia generale e chirurgia vascolare).
[...]
15. Alla luce della CTU depositata in data 16.01.2025, condivisa dal Tribunale in quanto immune da vizi logici e da profili censurabili essendo stata redatta secondo le vigenti e condivise regole scientifiche della materia, occorre esaminare singolarmente i diversi maggiori danni richiesti dalla ricorrente nel presente giudizio:
A) Ascesso subfrenico
Con riferimento all'ascesso subfrenico diagnosticato durante il ricovero presso l' CP_6
(dal 9.06.2004 al 19.06.2004) il Collegio peritale ha condivisibilmente escluso ogni
[...] riconduzione causale all'intervento del 2001 per le seguenti ragioni:
- nel post-operatorio del II intervento chirurgico ( ) eseguito in data 1.06.2001 dalle Per_9 indagini effettuate non sono emerse raccolte sottodiaframmatiche, riscontrandosi le maggiori alterazioni a livello dell'emitorace sinistro;
- gli esami microbiologici culturali dei germi presenti in addome nel giugno del 2001 a
Giulianova hanno permesso di riscontrare la presenza dello “Pseudomonas aeruginosa” e dell'
“Entrococcus faecalis” mentre gli esami effettuati nel 2004 presso l'ospedale di Pescara hanno accertato la presenza di IA coli ESBL negativo”, “segno di sensibilità alle beta-lattamasi (cioè alle cefalosporine) che quindi non è frutto di selezione prevalentemente nosocomiale”; pagina 17 di 27 - “l'enterococco fecale (individuato a Giulianova nel 2001), per quanto della stessa famiglia delle enterobatteriacee dell' ha diversa e minore sensibilità rispetto al germe Persona_10 riscontrato nell'antibiogramma di Pescara nel 2004” con la conseguenza che, poiché “la persistenza dell'infezione porta generalmente alla maggiore resistenza all'antibiotico-terapia”, qualora vi fosse riconducibilità eziologica dell'ascesso subfrenico all'intervento del 2001, “a Pescara nel 2004 avremmo dovuto trovare un germe più resistente di quello riscontrato a Giulianova nel 2001”;
- la latenza tra la contaminazione e lo sviluppo di un ascesso sub-frenico è generalmente di 2-3 settimane (mentre nel caso di specie è decorso un lasso di tempo di tre anni).
Alla luce di ciò e considerato che nel giugno del 2003 – tra l'altro più predisposta alla E_ contaminazione da RI coli essendo portatrice di colostomia – ha avuto una broncopolmonite dx con versamento pleurico concorsuale, il Collegio peritale ha condivisibilmente ritenuto – in applicazione del canone probatorio del più probabile che non – che l'ascesso sia da rapportare eziologicamente alla suddetta broncopolmonite basale dx complicata da versamento pleurico (vd. pag. 79-82 della CTU).
Contrariamente a quanto rilevato da parte ricorrente, non può ritenersi che l'infezione da
RI coli sia stata favorita dalla colostomia (rappresentando, dunque, questa, una concausa di lesione) in quanto, come condivisibilmente chiarito dal Collegio peritale in sede di risposta alle osservazioni del CTP, nonostante la presenza della colostomia possa rappresentare uno dei tanti fattori causali della contaminazione in oggetto, nel caso di specie – considerate le sopraesposte tempistiche nonché il fatto che la ricorrente è un soggetto adulto, fumatore, che svolge un'attività commerciale a contatto con il pubblico per la quale l'attenzione all'igiene assume un ruolo rilevante
– la colostomia non ha avuto un ruolo concausale determinante, assumendo maggiore rilevanza causale/concausale l'episodio di broncopolmonite con versamento pleurico reattivo occorso nell'anno precedente all'individuazione dell'ascesso sub-frenito (vd. pag. 118-119 della CTU).
B) Laparocele
Per quanto concerne il laparocele (ossia l'ernia post-operatoria per lacerazione della sutura chirurgica della fascia muscolare attraverso cui fuoriescono visceri addominali) diagnosticato nel
2008 la CTU ha chiarito che “la condizione che fa presagire l'insorgenza di un laparocele è la comparsa di una raccolta/infezione locale che, seppur ben drenata, non impedisce ai germi di rifugiarsi nelle suture (specie se intrecciate), dove risultano pressoché inattaccabili (e quindi ineliminabili) dalle difese organiche, fino all'espulsione o rimozione del punto di sutura con apertura di una falla nella chiusura della fascia della parete (=laparocele)”.
Alla luce di ciò, dalla documentazione sanitaria in atti, emerge che nel corso del 2001, E_
è stata sottoposta a due interventi laparotomici, all'esito dei quali ha sviluppato una raccolta purulenta a livello del terzo medio superiore della ferita mediana (vd. diario clinico del 16.06.2001
e diagnosi del 19.06.2001 presso l' di Giulianova), raccolta che ha contaminato la sutura di CP_6 tenuta fasciale. Nonostante l'intervento di drenaggio della raccolta effettuato dai sanitari, si è creato un vulnus sulla linea di cicatrizzazione che ha portato alla formazione del laparocele e, quindi, alla pagina 18 di 27 fuoriuscita dei tessuti sottostanti.
Come chiarito dai CTU tale duplice accesso laparotomico eseguito nel 2001, insieme alle condizioni che – come accertato dalla CTU redatta nel corso del procedimento r.g. 1189/2001 a firma del Dott. – hanno colposamente esposto la paziente al rischio di deiscenza della sutura Per_3
e correggibili secondo le regole della scienza medica (in particolare, l'assenza di adeguata profilassi antibiotica, la mancata considerazione e correzione dell'anemizzazione della paziente, l'utilizzo del medesimo accesso per effettuare il duplice e complesso intervento chirurgico) “hanno determinato l'insorgenza della deiscenza parietale e quindi del laparocele”, il quale è stato rilevato all'esame obiettivo preoperatorio del 9.06.2004 presso l' “nello stesso sito in Controparte_6 cui la ferita laparotomica aveva presentato la raccolta purulenta e zaffata nel ricovero di Giulianova del 2001”.
Stante la presenza di una formazione sottodiaframmatica ed il riscontro della tumefazione come ascesso purulento subfrenico, il Collegio peritale ha ritenuto condivisibile la scelta dei sanitari dell' di non implementare l'atto operatorio con la correzione del laparocele, Controparte_6 trattandosi di intervento rischioso per la paziente, con la conseguenza che la chiusura della terza laparotomia è stata eseguita senza l'apposizione di protesi (ma con la realizzazione di una correzione della porta erniaria), condizione che ha favorito il ripresentarsi del laparocele, come riscontrato nel 2008 dai sanitari dell'Ospedale di Pavia, i quali hanno riparato il laparocele con una plastica della parete addominale tramite l'apposizione di protesi.
In quest'ottica, la nuova comparsa del laparocele stomale, a distanza di 23 anni dall'intervento del 2001, stante l'intervento di plastica praticato nel 2008, “rappresenta un'evoluzione parafisiologica” (vd. pag. 75- 79 della CTU).
C) Fistola rettovaginale
Con riferimento alla fistola rettovaginale (la quale costituisce una comunicazione anomala rivestita di epitelio tra retto e vagina che comporta il passaggio di flautolenza o feci attraverso la vagina, il che genera vaginiti, perdite vaginali maleodoranti e/o incontinenza fecale) deve, innanzitutto, affermarsi che: i) non risulta in atti documentazione medica che permette di verificare i controlli eseguiti e le terapie effettuate da a partire dal 2001; ii) nella CTU redatta nel E_ corso del procedimento r.g. 1189/2001 a firma del Dott. si legge che da un controllo clinico Per_3 del 5.08.2003 non è stata visualizzata alcuna irregolarità riferibile ad eventuale fistola retto- vaginale;
iii) la presenza della fistola rettovaginale è stata riscontrata nel 2008 durante il ricovero presso l'Ospedale di Pavia e la scelta dei sanitari di tale presidio ospedaliero di non ripararla durante l'intervento del 25.09.2008 appare, come chiarito dal Collegio peritale, condivisibile in quanto l'esecuzione contestuale di più procedure settiche operatorie (essendo stato riparato anche il laparocele) moltiplica l'incidenza di eventi avversi;
iv) durante le operazioni peritali il collegio peritale ha riscontrato che l'assorbente protettivo indossato dalla ricorrente era “sporco di secrezioni puruloidi maleodoranti di colorito giallastro, provenienti dalla vagina”, che la stessa ricorrente ha riferito essere presenti, sia pure in quantità oscillanti e nonostante un'accurata igiene e l'utilizzo di pagina 19 di 27 lavande e ovuli vaginali, da diversi anni;
v) all'esito della visita invasiva alla quale la ricorrente è stata sottoposta durante le operazioni peritali, è emersa la persistenza della fistola retto-vaginale (“si apprezza sul versante posteriore vaginale, in alto” “una zona di maggiore consistenza e irregolarità della parete, a cui corrisponde analoga percezione a livello della parete anteriore rettale”, reperto
“da attribuire, in prima ipotesi, ad un processo flogistico/cicatriziale determinato dalla persistente presenza della nota fistola retto-vaginale”, vd. pag. 69 della CTU).
Ciò posto, su un piano generale, il Collegio peritale ha chiarito che “a seconda delle dimensioni della fistola e della presenza di una stomia escludente il passaggio delle feci, la latenza sintomatologica varia da giorni a mesi dopo l'intervento chirurgico, con un tempo mediano riportato in letteratura di 20-25 giorni” e che “la diagnosi di certezza della presenza di una fistola si ottiene con l'esame endoscopico correlato dall'utilizzo di un mezzo di contrasto che transita dal retto in vagina o viceversa” (vd. pag. 84-85 della CTU). Come rilevato dal Collegio peritale, nel caso di specie “erano presenti diversi fattori di rischio per l'insorgenza della FRV (che potevano suggerire agli operatori di effettuare una stomia direttamente al primo intervento e non praticare inizialmente la resezione del colon con anastomosi e solo successivamente alla peritonite stercoracea, la diversione intestinale escludente o stomia): la concomitante lesione intraoperatoria della parete vaginale” (vd. descrizione operatoria dell'intervento del 24.05.2001 nel quale si legge che è stata determinata una piccola lesione vaginale suturata in vicryl), “la tenace adesione intestino/utero con liberazione minimale della trancia da resecare (stenosi a 2 cm dal margine, sull'esame istologico) e infine il duplice utilizzo di suturatrice meccanica (una con due file rettilinee e l'altra con tre file circolari di graffette)”. Inoltre in data 1.06.2001 (ossia dopo 7 giorni) è stata rioperata con un atto chirurgico E_
( ) che, di fatto, ha escluso il passaggio delle feci nel retto (in particolare è stata Per_9
“smontata” “l'anastomosi intestinale confezionata al primo intervento”, è stato “chiuso il moncone rettale con punti riassorbibili (vicryl) passati a mano” ed è “stata confezionata la colostomia terminale”).
Orbene, il Collegio peritale ha chiarito che durante tale intervento del 1.06.2001, sebbene la diversione delle feci mediante colostomia era utile per la chiusura di un'eventuale fistola retto vaginale (operazione che, secondo i dati riportati in letteratura, consente la guarigione nel 50% dei casi entro 6 mesi), “non è stata né verificata né eventualmente perfezionata la tenuta della sutura apposta sulla parete vaginale lesionata nel precedente atto operatorio (24.05) al fine di riparare la lesione vaginale iatrogena”, la quale avrebbe consentito di ottimizzare i successi.
Il fatto che la fistola non sia stata riconosciuta nel corso della CTU redatta nel 2003 nel procedimento r.g. 1189/2001 a firma del Dott. ma solo successivamente (in particolare, a Per_3
Pavia nel 2008) e che è tutt'ora presente, si spiega – come condivisibilmente chiarito dal Collegio peritale – non solo in ragione del fatto che durante la suddetta CTU non sono state espletate indagini aggiuntive con iniezione del colorante o rx clisma con gastrografin ma anche (e, dunque, a prescindere da ogni questione relativa all'eccepito contrasto delle risultanze peritali con quanto pagina 20 di 27 accertato nella CTU del 2003) perché “le normali secrezioni mucose prodotte dal moncone retto- anale dapprima si accumulano nello stesso tratto intestinale e poi – proprio per il gradiente pressorio più elevato, determinato dallo sfintere anale – passano in vagina attraverso la fistola e vengono eliminate per questa via” con la conseguenza che “la quantità (e quindi la frequenza) di queste secrezioni dipende dalle dimensioni del moncone rettale residuo”, circostanza che spiega l'andamento cronico ma alternante della sintomatologia clinica della fistola e della sua non sempre possibile visualizzazione”.
Le cause della fistola sono, pertanto, da ricondursi alla lesione della parete vaginale posteriore effettuata nel corso dell'intervento del 24.05.2001 (la quale può avere avuto un ruolo facilitatore ma non un ruolo esclusivo nella sua creazione) e, soprattutto, all' “errore tecnico” commesso durante l'intervento di resezione del sigma “legato al coinvolgimento della parete vaginale nelle iniziali suture intestinali (chiusura del retto e anastomosi retto-colica) praticate con l'utilizzo delle suturatrici meccaniche”, evenienza che costituisce la causa più frequente delle FRV (“quando viene smontata una sutura” “vengono separati i monconi intestinali ma non vengono asportati i punti” – di materiale non riassorbibile – “che sono stati “sparati” dalle staplers” “che possono continuare a fare da ponte tra parete vaginale e retto e che comunque risultano corpi estranei non eliminabili dall'organismo” “perché di materiale non riassorbibile e ancorati ai tessuti a causa della loro forma”
“in grado di mantenere eventuali tramiti fistolosi per un tempo indefinito”). Tale circostanza trova conferma nel fatto che il referto rx dell'11.09.2008 ha appurato che l'origine rettale della fistola era posta all'estremo finale del moncone rettale, laddove erano posizionate le graffette “verosimilmente in contiguità con il fornice posteriore della vagina” (vd. pag. 85-89 della CTU).
Contrariamente a quanto rilevato dalla Ausl convenuta, il Collegio peritale ha chiarito che: i) poiché la comparsa della fistola avviene, di norma, a distanza di giorni dall'intervento, non è idoneo ad escludere la riconducibilità della stessa all'intervento del 2001 il fatto che nell'immediato post- operatorio non si sono avute perdite di gas e feci o liquame fecaloide (anche considerando che la pinzatura non ha messo in comunicazione immediata il retto con la vagina ed il passaggio di feci e gas è in rapporto all'entità della comunicazione); ii) la rettoscopia eseguita in data 31.05.2001
(esame imprudente – come già accertato dalla CTU redatta nel procedimento r.g. 1189/2001a firma del Dott. – per la necessità di insufflazione di aria) – non necessariamente avrebbe fatto Per_3 sospettare la presenza della fistola in quanto “i punti/graffette di sutura sono naturalmente esterni alla lama di sezione della stapler e quindi non necessariamente la pinzatura della parete vaginale nella sutura rettale comporta una comunicazione diretta immediata tra due visceri”); iii) il fatto che la presenza delle graffette non risulti dai referti non è rilevante in ragione dell'esiguità degli esami radiografici effettuati e, in ogni caso, il loro utilizzo è pacifico (vd. pag. 97-101 della CTU).
In sintesi, “la presenza della FRV a distanza di molti anni” è da ricondurre eziologicamente sia al
“comportamento censurabile dei sanitari del 2001 che ha determinato la lesione della parete vaginale posteriore col successivo cedimento della parete/sutura vaginale” sia alla “realizzazione di un danno della parete rettale, verosimilmente legato alla presenza di graffette residuali o suture pagina 21 di 27 incongrue in grado di instaurare/favorire la comunicazione retto-vaginale” (vd. pag. 102 della
CTU), ossia – in altri termini – “è attribuibile con alta probabilità all'errato coinvolgimento di tessuto vaginale nella presa delle cucitrici meccaniche, utilizzate durante l'intervento chirurgico
(24.05.2001) di resezione del sigma stenotico per endometriosi e favorito dalla lesione della parete vagina realizzatasi sempre nella medesima circostanza” (vd. pag. 89 della CTU).
La quantificazione del danno
16. Parte attrice ha, in primo luogo, richiesto il risarcimento del danno biologico, il quale può essere definito come la lesione, temporanea o permanente della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito (art. 138 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 209/2005 e art. 139 co.
2 d.lgs. n. 209/2005).
Sul punto il Collegio peritale ha accertato:
- un danno biologico permanente dell'8% legato alla presenza del laparocele mediano e della fistola retto-vaginale;
- un periodo di inabilità temporanea assoluta di 30 giorni (legati al ricovero per la reintegrazione dei laparoceli effettuato presso l'Ospedale di Pavia dal 10.09.2008 all'8.10.2008);
- un periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di 20 giorni (in considerazione del progressivo ripristino delle condizioni di salute successivamente alla correzione dei laparoceli).
Il Tribunale ritiene corretta tale valutazione del danno in quanto, come chiarito dal Collegio peritale in sede di risposta alle osservazioni presentate dal CTP di parte attrice, per quanto riguarda la fistola retto vaginale, sebbene le linee guida SIMLA prevedano, in assenza di una specifica voce di danno ad essa relativa, un range tra il 5 e il 15% per situazioni analoghe, corretta è l'attribuzione del minimo del 5% in assenza di documentazione medica che attesti il quadro clinico della paziente nel periodo in contestazione risultando, oltretutto, periodi nei quali la patologia sembra essere stata asintomatica.
Per quanto riguarda il laparocele, il Collegio peritale ha – condivisibilmente – ritenuto di non tener conto anche del danno estetico in quanto già complessivamente valutato nella CTU redatta nel corso del procedimento r.g. 1189/2001 a firma del Dott. , emergendo – altresì – già in Per_3 anamnesi un precedente intervento per appendicectomia che aveva già alterato la morfologia addominale ed essendo presenti ulteriori esiti cicatriziali prodotti da interventi autonomi di colecistectomia per litiasi biliare e appendicectomia (vd. pag. 117 della CTU). Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, quindi, il danno da laparocele va correttamente stimato nella misura del 3%, non potendosi procedere al riconoscimento di un maggiore danno estetico in quanto i riflessi estetici dallo stesso causati da un lato non hanno inciso sul quadro preesistente e riconosciuto nella CTU a firma del Dott. e, dall'altro, occorre tener conto di ulteriori Per_3 interventi che vi hanno inciso.
17. Accanto al danno biologico vi è il danno morale, il quale, come chiarito dalla giurisprudenza,
pagina 22 di 27 costituisce una voce autonoma non conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
L'art. 138 co. 2 lett. e) d.lgs. n. 209/2005 prevede, infatti, che «al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico» «è aumentata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione».
Ne deriva che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, spetta al giudice accertare l'esistenza anche del danno morale in quanto, solo una volta accertata la suddetta esistenza, è possibile procedere alla quantificazione del danno subito applicando le relative tabelle dovendo – in caso contrario – considerare la sola voce del danno biologico, depurata dell'aumento tabellarmente previsto per il danno morale (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 10 novembre 2020, n. 25164).
Ai fini della prova del danno morale, tuttavia, è possibile – e centrale - il ricorso alla prova presuntiva avendo la Suprema Corte chiarito che alla necessità di un rigoroso onere di allegazione non corrisponde un altrettanto rigoroso onere probatorio, essendo possibile far ricorso alle massime di esperienza, anche al fine di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito (cfr. Cass. Civ. n. 25164/2020 cit.). A tal fine, “un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute” è rappresentato dalla “corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto al sorgere di una sofferenza soggettiva”, di talché tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento interferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale, inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. Civ., n. 25164/2020 cit.).
In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che, alla luce della tipologia di danno riscontrato (soprattutto, con riferimento alla sintomatologia della fistola retto-vaginale, come accertata dal Collegio peritale anche durante la visita effettuata nel corso delle operazioni peritali), tale voce di danno deve essere riconosciuta.
18. Nulla deve essere corrisposto a parte attrice in relazione al danno psichico, mancando in atti documentazione attestate la continuità e la gravità di tale voce di danno legato alle difficoltà e al disagio prodotto dalla fistola (vd. pag. 90 della CTU), ulteriori rispetto a quanto già liquidato a titolo di danno morale e a quanto già oggetto di accertamento nel corso della CTU redatta nel procedimento r.g. 1189/2001 a firma del Dott. e liquidato nelle sentenze n. 278/2008 del Per_3
Tribunale di Teramo e n. 778/2015 della Corte di Appello di L'Aquila (vd. pag. 117 della CTU).
18.1. In assenza di ogni tempestiva allegazione e prova, non può essere riconosciuta alcuna maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno subito costituendo principio consolidato in pagina 23 di 27 giurisprudenza quello secondo cui le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non possono giustificare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, occorrendo a tal fine la presenza di circostanze specifiche ed eccezionali le quali rendano in concreto il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persona della stessa età (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre
2019, n. 28988).
19. Ciò posto, per quanto concerne la quantificazione del danno, ritiene il Tribunale che occorre necessariamente tener conto del fatto che il danno biologico permanente accertato nel presente giudizio costituisce danno ulteriore riconducibile alla condotta dei sanitari del 2001, in relazione alla quale le sopracitate sentenze – passate in giudicato – hanno accertato l'esistenza di un danno biologico permanente del 60%.
Pertanto, non appare equo liquidare – in applicazione delle Tabelle di Milano del 2024 (non potendosi applicare i valori di cui alla tabella unica nazionale ex d.p.r. n. 12/2025, le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 5, si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore) – il danno biologico nella misura dell'8% atteso che il complessivo danno subito da in conseguenza delle condotte dei sanitari nel 2001 è del 68%. E_
Ne deriva che appare opportuno, in applicazione dei canoni di cui all'art. 1226 c.c., determinare l'importo spettante ad nel seguente modo: E_
- calcolo del danno biologico permanente del 68% (60% come accertato con sentenza passata in giudicato e 8% come accertato nel presente giudizio) all'attualità, in applicazione dei valori di cui alle tabelle di Milano del 2024: € 718.672,00;
- al fine di rendere omogeneo tale valore con quello liquidato dalla Corte di Appello di €
470.579,00 in data 15.06.2015 si ritiene equo mettere in proporzione i due valori calcolati prendendo come rispettivamente riferimento un danno biologico del 68% e del 60% (718.672,00 :
68 = x : 60): € 634.122,35;
- detrazione dell'importo così ottenuto di € 634.122,35 dal maggiore importo di € 718.672,00: €
84.549,65;
- quantificazione dell'invalidità temporanea (assoluta per 30 giorni e relativa al 50% per 20 giorni) in applicazione delle tabelle di Milano del 2024: € 4.600,00;
- sommatoria tra € 84.549,65 ed € 4.600,00: € 89.149,65 Cont 19.1. Ne deriva che la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di
[...] di € 89.149,65. Pt_1
Sul totale del danno così liquidato deve essere riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione (cfr. Cass. Civ. sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712): pertanto, previa devalutazione alla data del sinistro (24.05.2001) della somma espressa in moneta attuale, alla somma via via rivalutata pagina 24 di 27 annualmente devono essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento dannoso fino alla data della presente sentenza.
Da tale data, giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono, poi, gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
Segue. L'eccezione di compensatio lucri cum damno
20. Parte convenuta di ha chiesto che, in caso di condanna al risarcimento dei Pt_4 CP_1 CP_ danni, venisse decurtato l'importo ricevuto da parte attrice da parte dell' stante l'intervenuto riconoscimento alla stessa della pensione di inabilità con decorrenza dal 1.04.2009 (vd. doc. 9 allegato al ricorso).
L'eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, ossia una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato e, pertanto, come tale, è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24117; Cass. Civ., sez. 3, 24 settembre 2014, n. 20111; Cass. Civ., sez. 3, 14 gennaio 2014, n. 533).
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ai fini dell'operatività del meccanismo della compensatio occorre indagare sulla ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato o, in altri termini, alla funzione di cui il beneficio collaterale si rileva essere espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento.
Occorre, pertanto, verificare se il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito per cui opera la compensatio quando la finalità dell'attribuzione patrimoniale conseguente ad una obbligazione avente titolo differente sia compensativa mentre opera il cumulo quando la finalità dell'attribuzione sia autonoma e diversa mentre non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito è destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento del danno (cfr. Cass. civ., sez. U., 22 maggio 2018, n. 12564) .
Orbene, sebbene in astratto la pensione di inabilità debba essere scomputata dal quantum riconosciuto a titolo risarcitorio, nel caso di specie non è possibile procedere a tale decurtazione non avendo formulato la alcuna istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. e non potendo neanche farsi Pt_4 riferimento al potere del giudice di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c., potere che – per espressa previsione legislativa – è esercitabile «fuori dai casi previsti dagli artt. 210 e 211 c.p.c.»
Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il potere officioso previsto dall'art. 213 c.p.c. può essere attivato solo quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti che la parte sia impossibilitata a fornire in giudizio in quanto in possesso della sola amministrazione che non può rilasciarli al privato (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 3, 12 marzo 2013,
n. 6101), con la conseguenza che la documentazione relativa all'erogazione di tale presunta rendita pagina 25 di 27 – indubbiamente (ove esistente) nel possesso di parte attrice essendone la beneficiaria – doveva essere richiesta ex art. 210 c.p.c.
Pertanto, dinanzi all'assenza di una richiesta in tal senso (l'istanza ex art. 210 c.p.c. è stata formulata solo dal Dott. il quale, tuttavia, non dovendo essere condannato al risarcimento CP_3 del danno in via solidale non ha interesse ad ottenere tale documentazione), non può il giudice procedere ex art. 213 c.p.c. in quanto l'esercizio di tale potere andrebbe, di fatto, a colmare l'inadempienza della parte convenuta . Parte_4
L'accertamento delle responsabilità del Dott. e del Dott. Controparte_2 CP_3
[...]
21. Ferma l'assenza di ogni responsabilità in relazione all'ascesso subfrenico (il quale non è in connessione causale con i fatti, vd. par. 15A della motivazione), il Collegio peritale ha escluso ogni responsabilità in capo al Dott. – il quale ha eseguito l'endoscopia in data E_
31.05.2001– in ordine alla causazione della fistola retto-vaginale, non avendo partecipato ad alcun intervento chirurgico (vd. par. 15-C della motivazione). In ordine a tale danno, pertanto, sussiste la responsabilità solo del Dott. (vd. pag. 107 della CTU). Controparte_2
Quanto, invece, al laparocele, esso discende sia dal secondo intervento chirurgico eseguito in data 1.06.2001 (in relazione al quale la CTU redatta nel corso del procedimento r.g. 1189/2001 ha chiarito il ruolo concausale della coloscopia) sia dai ripetuti accessi chirurgici cui è stata sottoposta la paziente nel tempo, con conseguente corresponsabilità del Dott. e del Dott. Controparte_2
(vd. pag. 107 della CTU). Invero, come si legge nella sentenza n. 278/2008 E_ emessa dal Tribunale di Teramo, l'esecuzione della rettoscopia (attribuibile colposamente ad entrambi i sanitari) ha fatto sì che la lieve e circoscritta forma di peritonite in atto – la quale sarebbe stata trattabile con un nuovo accesso laparotomico o con l'intensificazione della terapia antibiotica
– si trasformasse in peritonite diffusa stercoracea, determinante la necessità del nuovo intervento chirurgico (vd. pag. 12 della sentenza), causa del danno da laparocele.
Quanto poi, al rispettivo grado di responsabilità e al grado di colpa, sul punto deve necessariamente farsi riferimento a quanto già accertato nella sentenza n. 278/2008 emessa dal
Tribunale di Teramo e nella sentenza n. 778/2015 emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila – nelle quali è stata accertata la colpa grave dei sanitari (vd., rispettivamente, pag. 13 e pag. 5) – nonché la loro corresponsabilità stante l'erroneità della scelta di sottoporre la paziente a rettoscopia (a parere dello scrivente dalla lettura di tali sentenze si ricava una responsabilità del 50% ciascuno) trattandosi nel procedimento in oggetto di danni ulteriori riconducibili alla stessa condotta dei sanitari, in relazione alla quale opera il giudicato.
22. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in pagina 26 di 27 senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
Le spese di lite
23. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, parte convenuta Pt_4
è tenuta a corrisponderle in favore di
[...] E_
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (alla luce del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate, nonché del pregio dell'attività difensiva svolta, in € 14.103,000 (€ 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.235,00 per la fase decisionale).
23.1. Quanto, invece, alle spese di lite tra la e i terzi chiamati, ritiene il Tribunale che Pt_4 sussistono le ragioni – attesa la natura della domanda formulata dalla nei loro confronti, Pt_4 conseguente anche alla tipologia di giudizio risarcitorio promosso dalla ricorrente nei confronti della per procedere alla compensazione delle spese di lite. Pt_4
24. Per le stesse ragioni le spese delle CTU, come liquidate con decreto del 27.03.2024 e con decreto del 7.02.2025, sono poste definitivamente a carico della Ausl convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da E_ contro , e ogni contraria Parte_4 Controparte_2 E_ domanda e eccezione respinta e/o assorbita, così dispone:
1) accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda di e, per l'effetto, condanna E_ parte convenuta al pagamento in suo favore di € 89.149,65 oltre interessi come Parte_4 indicati nel par. 19.1 della motivazione;
2) accerta l'esclusiva responsabilità per colpa grave di nella causazione del Controparte_2 danno da fistola retto-vaginale come indicato nel par. 21 della motivazione;
3) accerta la corresponsabilità per colpa grave di e nella Controparte_2 E_ causazione del danno da laparocele come indicato nel par. 21 della motivazione;
4) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_4 [...] che si liquidano in € 379,50 per anticipazioni ed € € 14.103,000 per onorario, oltre rimborso Pt_1 spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
5) compensa le spese di lite tra le restanti parti del giudizio;
6) pone le spese di CTU definitamente a carico della onvenuta Pt_4
Teramo, il 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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