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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/07/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti consiglieri: dott. Maurizio Petrelli presidente dott.ssa Patrizia Evangelista consigliere rel. dott.ssa Virginia Zuppetta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento d'appello iscritto al n. r.g. 25/2024, avente ad oggetto reclamo ex art. 51
c.c.i.i. avverso la sentenza n. 34/2023 del 7.11.2023, notificata il 12.12.2023, del Tribunale di Brindisi, proposto da:
Avv. (C.F. ), rappr.to e difeso da se stesso Controparte_1 C.F._1
e dall'Avv. Marielisa Longo come da mandato in atti reclamante nei confronti di:
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Krizia Colaianni reclamato in contraddittorio con:
Controparte_2
Gestore della crisi con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - Il Tribunale di Brindisi, su istanza di ha nominato Parte_1 professionista facente funzioni di Gestore della Crisi la dott.ssa , con Controparte_2
1 l'ausilio della quale il ha presentato il ricorso per l'accesso alla procedura di Pt_1 ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'articolo 67 del C.C.I.I., depositando la relativa proposta e il parere favorevole del Gestore della crisi.
In particolare, con tale proposta il premesso di avere un'esposizione debitoria di Pt_1 euro 245.024,91, di aver avuto riduzioni della busta paga mensile (nel mese di gennaio 2023 per un importo di euro 1327,00) e di dover provvedere al sostentamento proprio, della compagna e di due figli, oltre a dover versare euro 250 al mese quale contributo al mantenimento per la figlia nata dal precedente matrimonio, ha chiesto di poter versare euro
800 mensili per la durata di 11 anni e sei mesi al fine di soddisfare i privilegiati nella misura del 61,9% e i chirografi nella misura del 5%, oltre al pagamento al 100% dei creditori in prededuzione.
Con sentenza n. 34/2023 del 7.11.2023, notificata il 12.12.2023, il tribunale di Brindisi ha omologato tale proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, recependo il parere favorevole reiterato dal Gestore della crisi dopo l'esame delle osservazioni mosse dall'avvocato . CP_1
Per la riforma di tale sentenza l'avvocato , in qualità di creditore per la Controparte_1 somma di euro 2.200 60,54, inserita nella proposta in chirografo, ha proposto il presente reclamo sulla base dei motivi che saranno di seguito esaminati.
Instaurato il contraddittorio si è costituito il eccependo in via preliminare Pt_1
l'inammissibilità del reclamo in quanto tardivo e chiedendo in subordine il rigetto dello stesso nel merito poiché infondato.
Il procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo in quanto infondato, precisando testualmente quanto segue: <sostanzialmente si sostiene l'esistenza di profili di colpa in capo al debitore, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale. In realtà, proprio
l'esame dei motivi di reclamo appare dimostrare come alcuna colpa si è ravvisabile in capo al debitore e che tutte le supposte condotte in capo al debitore in realtà non siano affatto tali>>, concludendo pertanto nel ritenere corretto il giudizio di merito espresso dal primo giudice.
Instaurato il contraddittorio e acquisita, con note scritte sostitutive dell'udienza, la precisazione delle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione.
2. – Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività sollevata in via preliminare dalla difesa del sull'assunto che sia decorso il Pt_1 termine di 30 giorni alla data della notifica dello stesso. In particolare, nelle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni la difesa del reclamato, dopo aver
2 premesso che il termine di 30 giorni per proporre il reclamo decorre della notifica del provvedimento al soggetto interessato al ricorso, nel caso in esame avvenuta il 13 dicembre del 2023, con conseguente scadenza del termine il 12 gennaio 2024, ha eccepita la tardività per essere stata la notifica dello stesso ricevuta dalla parte reclamata <solo in data 26 gennaio 2024>>.
L'eccezione è infondata, atteso che la tempestività della proposizione del reclamo deve essere valutata in relazione alla data di deposito del reclamo presso la cancelleria della Corte
e non già in relazione alla data di notifica dello stesso alla parte reclamata, come assume la difesa del Pt_1
Tanto premesso, il reclamo è tempestivo, atteso che i 30 giorni decorrono dal 13 dicembre
2024 (data della notifica della sentenza di omologa all'Avvocato a cura dell'OCC) CP_1
e sono pertanto scaduti il 12 gennaio 2024, cioè esattamente il giorno del deposito del reclamo presso la cancelleria della Corte, come si evince dai dati relativi al procedimento numero 39/2024 del registro del contenzioso, poi trasfuso nel procedimento numero 25/2024 del registro, corretto, della volontaria giurisdizione.
Né può ritenersi che la parte sia incorsa in decadenza per aver proceduto ad iscrizione del reclamo nel registro di cancelleria errato, atteso che, come da ultimo costantemente affermato dalla Cassazione, il deposito di un reclamo in un registro di cancelleria errato nel processo civile telematico non comporta la nullità dell'atto, ma costituisce mera irregolarità sanabile, dovendosi privilegiare il raggiungimento dello scopo dell'atto piuttosto che la valutazione della pertinenza del registro utilizzato per il deposito. Sul punto, la Suprema
Corte con ordinanza numero 31.371/2022 ha chiarito che il deposito in via telematica di un atto eseguito utilizzando un registro diverso da quello corretto integra una mera irregolarità, non essendovi alcuna norma che ne disponga la nullità processuale. Tale orientamento risulta confermato anche da successive pronunce rese proprio in materia di procedure previste dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (veds. Cassazione, sezione prima, ordinanza numero 28.545/2023).
3. – Nel merito il reclamo è infondato.
Deve premettersi che il riesame devoluto a questa Corte è limitato ai motivi di impugnazione, che possono essere sintetizzati come segue:
3.a) violazione degli articoli 67 e 69 ccii, per avere erroneamente il tribunale escluso la presenza di colpa grave del nel determinare la situazione di sovraindebitamento;
Pt_1
3.b) maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria;
3.c) nullità della sentenza per violazione degli articoli 132 numero 4 cpc e 111 cost.
3 Deve preliminarmente, in ordine logico, essere esaminato il motivo sub numero “
3.c”, Con il quale il reclamante assume la nullità della sentenza per la presenza di motivazione solo apparente, cioè <talmente stringata da non consentire quell'indispensabile controllo delle ragioni che stanno a base della decisione>>.
Rileva al contrario la Corte che la motivazione risulta indubbiamente sintetica, ma tuttavia idonea ad indicare le ragioni dal primo giudice poste a base della sentenza di omologa, ossia l'esclusione di colpa grave in capo al ricorrente per la sopravvenuta situazione di sovraindebitamento e l'assenza di spese non adeguate, nel momento in cui sono state dallo stesso decise, nelle sue capacità reddituali e l'assenza di opere di ristrutturazione “di lusso”.
Inoltre, il recepimento del parere dell'OCC, già noto ai creditori, appare idoneo a rendere gli stessi edotti in ordine alle valutazioni poste a fondamento dell'omologa, come in pratica confermato dei diffusi motivi di reclamo nel merito proposti dall'avvocato . CP_1
Deve aggiungersi che non vi è motivo per escludere nella materia in esame l'operatività del principio generale in base al quale il provvedimento del giudice di primo grado vede la propria motivazione integrata da quello di eventuale conferma del giudice di appello.
Del pari infondato è il motivo sub numero “3.a” che precede, con il quale il reclamante assume che il si sia sovraindebitato per colpa grave, in particolare per avere: I) Pt_1 destinato solo una parte (e. 85.000) del mutuo all'acquisto della prima casa, che costituisce la sua abitazione utilizzando la restante parte (e.100.000) per la ristrutturazione della stessa;
II) contratto ulteriori debiti sempre per lavori di ristrutturazione della casa e nella certezza di non poterli onorare;
III) Dichiarato un reddito mensile di euro 1300, laddove il suo datore di lavoro nell'aprile del 2023 ha indicato un reddito mensile di euro 1800; IV) taciuto la presenza di t.f.r., in relazione al quale avrebbe potuto chiedere un'anticipazione del 30%.
Reputa la Corte che sia in primo luogo irrilevante la circostanza che il abbia Pt_1 utilizzato una parte del mutuo fondiario ottenuto nel 2016 non solo per l'acquisto, ma anche per la ristrutturazione della prima casa: evidentemente trattandosi di immobile in condizioni tali da richiedere ristrutturazione;
inoltre, all'epoca, cioè nel 2016, il aveva un reddito Pt_1 mensile di € 2200 dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società , che Pt_2 gli consentiva di far fronte agevolmente al pagamento della rata del mutuo, in relazione al quale non risulta essersi mai arretrato, potendo anche contare all'epoca sull'aiuto in particolare del padre, venuto a mancare nell'aprile del 2022.
La situazione di sovraindebitamento risulta invece determinata da più fatti sopravvenuti e non prevedibili, nella relazione del gestore della crisi adeguatamente indicati: 1) separazione dalla moglie, con conseguente necessità di contribuire alle spese di locazione della casa per
4 l'ex coniuge (euro 150,00 al mese) e per una delle due figlie (inizialmente fissato in euro
500,00 al mese, poi ridotto ad euro 250,00 al mese) e al mantenimento di quest'ultima, nonché al mantenimento di altra figlia ( rimasta con il padre;
2) spese legali per far Per_1 fronte al contenzioso conseguito alla separazione per la elevata conflittualità tra le parti, iniziato nel 2018; 3) spese per il mantenimento del nuovo nucleo familiare costituito e, quindi, per il mantenimento della compagna e di due figli nati nel 2021 e nel 2022 dalla seconda relazione;
4) aumento notevole dei costi per la ristrutturazione della casa in corso di esecuzione delle opere, con conseguente necessità di richiedere ulteriori finanziamenti per poterle completare e rendere così abitabile l'immobile; 5) perdita dell'apporto economico da parte del padre, in seguito al decesso dello stesso;
6) spese legali per il contenzioso instaurato dinanzi al giudice di pace di Brindisi e proseguito dinanzi al Tribunale avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni nei confronti della ditta che ha svolto i lavori di ristrutturazione della prima casa, al quale sono seguiti pignoramenti presso terzi in danno del ricorrente per spese legali;
7) demansionamento sul lavoro a partire dall'anno 2022, con conseguente riduzione della busta paga a circa euro 1300 nel 2023 (a fronte di una busta paga superiore a 1800 nel 2022), situazione preceduta da un periodo di CIG a causa della pandemia da covid;
8) problemi di salute insorti nel 2020, che hanno determinato un intervento seguito da chemio e radio terapia.
Trattasi all'evidenza di situazioni sopravvenute e non prevedibili, idonee ad incidere sulle valutazioni fatte nel contrarre i debiti per cui è causa, come confermato per facta concludentia della circostanza che il sia riuscito a non arretrarsi mai nel pagamento Pt_1 delle rate, e salvo fare ricorso alla presente procedura nel momento in cui si è reso conto di non essere in condizione di pagare ulteriormente le rate per i fatti sopravvenuti innanzi sintetizzati. Deve aggiungersi che è superfluo l'esame delle buste paga per ogni singolo mese, essendo state valutate le dichiarazioni annuali dei redditi che confermano la notevole contrazione delle entrate da lavoro dipendente del e la circostanza che lo stesso non Pt_1 disponga di altri redditi.
Inoltre, deve considerarsi che nella proposta di un'offerta la somma mensile di euro 800, che risulta l'importo massimo esigibile anche ove per mera ipotesi il reddito del sovraindebitato dovesse essere di euro a 1800, essendo state determinate in euro 1000 al mese le spese necessarie per il mantenimento dello stesso e del suo nucleo familiare, importo che appare congruo e in relazione al quale non vi è stata peraltro alcuna contestazione.
Da ultimo, pur essendosi registrati contrasti in giurisprudenza sotto tale aspetto, la presenza di t.f.r., accumulato ma non percepito, non può determinare l'annullamento dell'omologa,
5 non potendosi imputare al alcuna omessa comunicazione dell'esistenza di attivo, Pt_1 trattandosi di somme accantonate ex lege e ad oggi non esigibili.
Infondato è infine anche il motivo sub numero “3.d”, con il quale il reclamo deduce la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria sull'assunto che si potrebbe ricavare un maggiore attivo dalla vendita della prima casa del per essere stata la stessa Pt_1 ristrutturata con rifiniture di lusso.
Rileva la Corte che, a prescindere dalla necessità di tener conto, nell'ipotesi liquidatoria, dei rilevanti costi della procedura e dei ribassi del prezzo conseguenti alla circostanza che notoriamente l'aggiudicazione dell'immobile avviene dopo più tentativi di vendita, nella fattispecie in esame la dedotta maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto alla RDC deve essere valutata in relazione alla posizione del creditore chirografario reclamante, dovendo la censura essere valutata nei limiti dell'interesse ad agire dell'Avvocato
, titolare di un credito di euro 2.260,54 in chirografo, non essendovi stata CP_1 opposizione da parte di alcuno degli altri creditori. Tanto premesso, reputa la Corte che alcun miglior trattamento potrebbe derivare all'odierno reclamante dall'alternativa liquidatoria e, in particolare, dalla vendita dell'immobile, dovendo del ricavato essere soddisfatto in via privilegiata il creditore ipotecario Bi Per Banca spa per ben 168.658,00 quale residuo di mutuo fondiario.
4. - Deve infine essere disattesa la richiesta della difesa del di eliminazione di frasi Pt_1 che si pretendono lesive della reputazione o della privacy del sovraindebitato, atteso che le espressioni utilizzate risultano funzionali alla difesa della propria tesi e che nel rapporto processuale tra creditore e il debitore sovraindebitato vi è diritto ad accedere anche all'esame dei dati sensibili di quest'ultimo, che vanno oscurati solo ove il provvedimento dovesse essere reso visibile a terzi quale precedente giurisprudenziale.
5. - Spese e compensi della presente fase di reclamo vanno interamente compensati tra le parti, in considerazione del rigetto sia del reclamo che dell'eccezione preliminare e delle richieste della parte reclamata.
Infine, per la natura del procedimento e la presenza di dati sensibili, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il reclamo;
6 dichiara spese e compensi della presente fase interamente compensati tra le parti;
dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi delle parti.
Lecce, 26 giugno 2025
Il consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista dr.Maurizio Petrelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti consiglieri: dott. Maurizio Petrelli presidente dott.ssa Patrizia Evangelista consigliere rel. dott.ssa Virginia Zuppetta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento d'appello iscritto al n. r.g. 25/2024, avente ad oggetto reclamo ex art. 51
c.c.i.i. avverso la sentenza n. 34/2023 del 7.11.2023, notificata il 12.12.2023, del Tribunale di Brindisi, proposto da:
Avv. (C.F. ), rappr.to e difeso da se stesso Controparte_1 C.F._1
e dall'Avv. Marielisa Longo come da mandato in atti reclamante nei confronti di:
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Krizia Colaianni reclamato in contraddittorio con:
Controparte_2
Gestore della crisi con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - Il Tribunale di Brindisi, su istanza di ha nominato Parte_1 professionista facente funzioni di Gestore della Crisi la dott.ssa , con Controparte_2
1 l'ausilio della quale il ha presentato il ricorso per l'accesso alla procedura di Pt_1 ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'articolo 67 del C.C.I.I., depositando la relativa proposta e il parere favorevole del Gestore della crisi.
In particolare, con tale proposta il premesso di avere un'esposizione debitoria di Pt_1 euro 245.024,91, di aver avuto riduzioni della busta paga mensile (nel mese di gennaio 2023 per un importo di euro 1327,00) e di dover provvedere al sostentamento proprio, della compagna e di due figli, oltre a dover versare euro 250 al mese quale contributo al mantenimento per la figlia nata dal precedente matrimonio, ha chiesto di poter versare euro
800 mensili per la durata di 11 anni e sei mesi al fine di soddisfare i privilegiati nella misura del 61,9% e i chirografi nella misura del 5%, oltre al pagamento al 100% dei creditori in prededuzione.
Con sentenza n. 34/2023 del 7.11.2023, notificata il 12.12.2023, il tribunale di Brindisi ha omologato tale proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, recependo il parere favorevole reiterato dal Gestore della crisi dopo l'esame delle osservazioni mosse dall'avvocato . CP_1
Per la riforma di tale sentenza l'avvocato , in qualità di creditore per la Controparte_1 somma di euro 2.200 60,54, inserita nella proposta in chirografo, ha proposto il presente reclamo sulla base dei motivi che saranno di seguito esaminati.
Instaurato il contraddittorio si è costituito il eccependo in via preliminare Pt_1
l'inammissibilità del reclamo in quanto tardivo e chiedendo in subordine il rigetto dello stesso nel merito poiché infondato.
Il procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo in quanto infondato, precisando testualmente quanto segue: <sostanzialmente si sostiene l'esistenza di profili di colpa in capo al debitore, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale. In realtà, proprio
l'esame dei motivi di reclamo appare dimostrare come alcuna colpa si è ravvisabile in capo al debitore e che tutte le supposte condotte in capo al debitore in realtà non siano affatto tali>>, concludendo pertanto nel ritenere corretto il giudizio di merito espresso dal primo giudice.
Instaurato il contraddittorio e acquisita, con note scritte sostitutive dell'udienza, la precisazione delle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione.
2. – Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività sollevata in via preliminare dalla difesa del sull'assunto che sia decorso il Pt_1 termine di 30 giorni alla data della notifica dello stesso. In particolare, nelle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni la difesa del reclamato, dopo aver
2 premesso che il termine di 30 giorni per proporre il reclamo decorre della notifica del provvedimento al soggetto interessato al ricorso, nel caso in esame avvenuta il 13 dicembre del 2023, con conseguente scadenza del termine il 12 gennaio 2024, ha eccepita la tardività per essere stata la notifica dello stesso ricevuta dalla parte reclamata <solo in data 26 gennaio 2024>>.
L'eccezione è infondata, atteso che la tempestività della proposizione del reclamo deve essere valutata in relazione alla data di deposito del reclamo presso la cancelleria della Corte
e non già in relazione alla data di notifica dello stesso alla parte reclamata, come assume la difesa del Pt_1
Tanto premesso, il reclamo è tempestivo, atteso che i 30 giorni decorrono dal 13 dicembre
2024 (data della notifica della sentenza di omologa all'Avvocato a cura dell'OCC) CP_1
e sono pertanto scaduti il 12 gennaio 2024, cioè esattamente il giorno del deposito del reclamo presso la cancelleria della Corte, come si evince dai dati relativi al procedimento numero 39/2024 del registro del contenzioso, poi trasfuso nel procedimento numero 25/2024 del registro, corretto, della volontaria giurisdizione.
Né può ritenersi che la parte sia incorsa in decadenza per aver proceduto ad iscrizione del reclamo nel registro di cancelleria errato, atteso che, come da ultimo costantemente affermato dalla Cassazione, il deposito di un reclamo in un registro di cancelleria errato nel processo civile telematico non comporta la nullità dell'atto, ma costituisce mera irregolarità sanabile, dovendosi privilegiare il raggiungimento dello scopo dell'atto piuttosto che la valutazione della pertinenza del registro utilizzato per il deposito. Sul punto, la Suprema
Corte con ordinanza numero 31.371/2022 ha chiarito che il deposito in via telematica di un atto eseguito utilizzando un registro diverso da quello corretto integra una mera irregolarità, non essendovi alcuna norma che ne disponga la nullità processuale. Tale orientamento risulta confermato anche da successive pronunce rese proprio in materia di procedure previste dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (veds. Cassazione, sezione prima, ordinanza numero 28.545/2023).
3. – Nel merito il reclamo è infondato.
Deve premettersi che il riesame devoluto a questa Corte è limitato ai motivi di impugnazione, che possono essere sintetizzati come segue:
3.a) violazione degli articoli 67 e 69 ccii, per avere erroneamente il tribunale escluso la presenza di colpa grave del nel determinare la situazione di sovraindebitamento;
Pt_1
3.b) maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria;
3.c) nullità della sentenza per violazione degli articoli 132 numero 4 cpc e 111 cost.
3 Deve preliminarmente, in ordine logico, essere esaminato il motivo sub numero “
3.c”, Con il quale il reclamante assume la nullità della sentenza per la presenza di motivazione solo apparente, cioè <talmente stringata da non consentire quell'indispensabile controllo delle ragioni che stanno a base della decisione>>.
Rileva al contrario la Corte che la motivazione risulta indubbiamente sintetica, ma tuttavia idonea ad indicare le ragioni dal primo giudice poste a base della sentenza di omologa, ossia l'esclusione di colpa grave in capo al ricorrente per la sopravvenuta situazione di sovraindebitamento e l'assenza di spese non adeguate, nel momento in cui sono state dallo stesso decise, nelle sue capacità reddituali e l'assenza di opere di ristrutturazione “di lusso”.
Inoltre, il recepimento del parere dell'OCC, già noto ai creditori, appare idoneo a rendere gli stessi edotti in ordine alle valutazioni poste a fondamento dell'omologa, come in pratica confermato dei diffusi motivi di reclamo nel merito proposti dall'avvocato . CP_1
Deve aggiungersi che non vi è motivo per escludere nella materia in esame l'operatività del principio generale in base al quale il provvedimento del giudice di primo grado vede la propria motivazione integrata da quello di eventuale conferma del giudice di appello.
Del pari infondato è il motivo sub numero “3.a” che precede, con il quale il reclamante assume che il si sia sovraindebitato per colpa grave, in particolare per avere: I) Pt_1 destinato solo una parte (e. 85.000) del mutuo all'acquisto della prima casa, che costituisce la sua abitazione utilizzando la restante parte (e.100.000) per la ristrutturazione della stessa;
II) contratto ulteriori debiti sempre per lavori di ristrutturazione della casa e nella certezza di non poterli onorare;
III) Dichiarato un reddito mensile di euro 1300, laddove il suo datore di lavoro nell'aprile del 2023 ha indicato un reddito mensile di euro 1800; IV) taciuto la presenza di t.f.r., in relazione al quale avrebbe potuto chiedere un'anticipazione del 30%.
Reputa la Corte che sia in primo luogo irrilevante la circostanza che il abbia Pt_1 utilizzato una parte del mutuo fondiario ottenuto nel 2016 non solo per l'acquisto, ma anche per la ristrutturazione della prima casa: evidentemente trattandosi di immobile in condizioni tali da richiedere ristrutturazione;
inoltre, all'epoca, cioè nel 2016, il aveva un reddito Pt_1 mensile di € 2200 dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società , che Pt_2 gli consentiva di far fronte agevolmente al pagamento della rata del mutuo, in relazione al quale non risulta essersi mai arretrato, potendo anche contare all'epoca sull'aiuto in particolare del padre, venuto a mancare nell'aprile del 2022.
La situazione di sovraindebitamento risulta invece determinata da più fatti sopravvenuti e non prevedibili, nella relazione del gestore della crisi adeguatamente indicati: 1) separazione dalla moglie, con conseguente necessità di contribuire alle spese di locazione della casa per
4 l'ex coniuge (euro 150,00 al mese) e per una delle due figlie (inizialmente fissato in euro
500,00 al mese, poi ridotto ad euro 250,00 al mese) e al mantenimento di quest'ultima, nonché al mantenimento di altra figlia ( rimasta con il padre;
2) spese legali per far Per_1 fronte al contenzioso conseguito alla separazione per la elevata conflittualità tra le parti, iniziato nel 2018; 3) spese per il mantenimento del nuovo nucleo familiare costituito e, quindi, per il mantenimento della compagna e di due figli nati nel 2021 e nel 2022 dalla seconda relazione;
4) aumento notevole dei costi per la ristrutturazione della casa in corso di esecuzione delle opere, con conseguente necessità di richiedere ulteriori finanziamenti per poterle completare e rendere così abitabile l'immobile; 5) perdita dell'apporto economico da parte del padre, in seguito al decesso dello stesso;
6) spese legali per il contenzioso instaurato dinanzi al giudice di pace di Brindisi e proseguito dinanzi al Tribunale avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni nei confronti della ditta che ha svolto i lavori di ristrutturazione della prima casa, al quale sono seguiti pignoramenti presso terzi in danno del ricorrente per spese legali;
7) demansionamento sul lavoro a partire dall'anno 2022, con conseguente riduzione della busta paga a circa euro 1300 nel 2023 (a fronte di una busta paga superiore a 1800 nel 2022), situazione preceduta da un periodo di CIG a causa della pandemia da covid;
8) problemi di salute insorti nel 2020, che hanno determinato un intervento seguito da chemio e radio terapia.
Trattasi all'evidenza di situazioni sopravvenute e non prevedibili, idonee ad incidere sulle valutazioni fatte nel contrarre i debiti per cui è causa, come confermato per facta concludentia della circostanza che il sia riuscito a non arretrarsi mai nel pagamento Pt_1 delle rate, e salvo fare ricorso alla presente procedura nel momento in cui si è reso conto di non essere in condizione di pagare ulteriormente le rate per i fatti sopravvenuti innanzi sintetizzati. Deve aggiungersi che è superfluo l'esame delle buste paga per ogni singolo mese, essendo state valutate le dichiarazioni annuali dei redditi che confermano la notevole contrazione delle entrate da lavoro dipendente del e la circostanza che lo stesso non Pt_1 disponga di altri redditi.
Inoltre, deve considerarsi che nella proposta di un'offerta la somma mensile di euro 800, che risulta l'importo massimo esigibile anche ove per mera ipotesi il reddito del sovraindebitato dovesse essere di euro a 1800, essendo state determinate in euro 1000 al mese le spese necessarie per il mantenimento dello stesso e del suo nucleo familiare, importo che appare congruo e in relazione al quale non vi è stata peraltro alcuna contestazione.
Da ultimo, pur essendosi registrati contrasti in giurisprudenza sotto tale aspetto, la presenza di t.f.r., accumulato ma non percepito, non può determinare l'annullamento dell'omologa,
5 non potendosi imputare al alcuna omessa comunicazione dell'esistenza di attivo, Pt_1 trattandosi di somme accantonate ex lege e ad oggi non esigibili.
Infondato è infine anche il motivo sub numero “3.d”, con il quale il reclamo deduce la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria sull'assunto che si potrebbe ricavare un maggiore attivo dalla vendita della prima casa del per essere stata la stessa Pt_1 ristrutturata con rifiniture di lusso.
Rileva la Corte che, a prescindere dalla necessità di tener conto, nell'ipotesi liquidatoria, dei rilevanti costi della procedura e dei ribassi del prezzo conseguenti alla circostanza che notoriamente l'aggiudicazione dell'immobile avviene dopo più tentativi di vendita, nella fattispecie in esame la dedotta maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto alla RDC deve essere valutata in relazione alla posizione del creditore chirografario reclamante, dovendo la censura essere valutata nei limiti dell'interesse ad agire dell'Avvocato
, titolare di un credito di euro 2.260,54 in chirografo, non essendovi stata CP_1 opposizione da parte di alcuno degli altri creditori. Tanto premesso, reputa la Corte che alcun miglior trattamento potrebbe derivare all'odierno reclamante dall'alternativa liquidatoria e, in particolare, dalla vendita dell'immobile, dovendo del ricavato essere soddisfatto in via privilegiata il creditore ipotecario Bi Per Banca spa per ben 168.658,00 quale residuo di mutuo fondiario.
4. - Deve infine essere disattesa la richiesta della difesa del di eliminazione di frasi Pt_1 che si pretendono lesive della reputazione o della privacy del sovraindebitato, atteso che le espressioni utilizzate risultano funzionali alla difesa della propria tesi e che nel rapporto processuale tra creditore e il debitore sovraindebitato vi è diritto ad accedere anche all'esame dei dati sensibili di quest'ultimo, che vanno oscurati solo ove il provvedimento dovesse essere reso visibile a terzi quale precedente giurisprudenziale.
5. - Spese e compensi della presente fase di reclamo vanno interamente compensati tra le parti, in considerazione del rigetto sia del reclamo che dell'eccezione preliminare e delle richieste della parte reclamata.
Infine, per la natura del procedimento e la presenza di dati sensibili, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il reclamo;
6 dichiara spese e compensi della presente fase interamente compensati tra le parti;
dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi delle parti.
Lecce, 26 giugno 2025
Il consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista dr.Maurizio Petrelli
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