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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
EP RA, all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2063/2023 R.G. vertente
fra
c.f. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Colangelo, c.f. , fax 09711741268 e pec C.F._2
e dall'Avv. DanielaBrienza Email_1
RICORRENTE
e
(Cod. Fisc. e P. IVA: ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Putignano (BA), Via San Francesco D'Assisi n. 12, in persona del legale rappresentante, signor rappresentata e difesa dal prof. avv. Controparte_2
Giampiero Proia;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 15.7.2023, e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro ed esponeva di essere dipendente della Controparte_1
a far data dal 21.01.2008, con la mansione di Operatore di esercizio1 – attualmente collocato nel parametro 175 CCNL e residenza aziendale in Atella (PZ), di aver Controparte_3 sempre percepito con continuità e in modo non occasionale le seguenti voci retributive: indennità di presenza, indennità di turno (Accordo nazionale 21.05.1981), concorso pasto e trasferte. Ciononostante, tali emolumenti non sarebbero stati inclusi nel calcolo della retribuzione corrisposta a titolo di ferie. Più specificatamente, nel periodo che va da gennaio
2013 a tutto il mese di dicembre 2021, la retribuzione corrisposta al ricorrente per le giornate in cui lo stesso ha goduto di ferie è stata inferiore al dovuto per effetto dell'illegittima esclusione dalla base di calcolo di elementi retributivi fissi e connaturati alla mansione e al tipo di attività svolta dal ricorrente.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato della parte datoriale la parte ricorrente adiva il
Tribunale e domandava se necessario, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione nei confronti del ricorrente dell'articolo 5 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – Cont
23/07/1976, così come sostituito dall'art. 10 CCNL 12/03/1980, integrato dall'art. 5
CCNL 27/11/2000, nella clausola in cui dispone che “gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale” (id est, la 'retribuzione fissa' di cui all'art. 3 CCNL 27/11/2000 e s.m.i.) nonché previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione nei confronti del ricorrente dell'articolo 29 CCNL
Autoferrotranvieri Mobilità –TPL 28/11/2015 nella clausola in cui – previo riconoscimento di ulteriori 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1
– dispone che, nel caso di mancata fruizione degli stessi, “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale”
(stante il richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5
CCNL 23/07/1976 e s.m.i.), e comunque previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione di ogni altra norma negoziale collettiva, anche di secondo livello, sostitutiva o integrativa delle precedenti, in contrasto con l'articolo 7 Direttiva 2003/CE nella parte in cui sono escluse le voci salariali oggetto di causa dal calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie - accertare e dichiarare il diritto del sig. all'inserimento delle Parte_1 voci salariali connesse all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del ricorrente
2 denominate “indennità di presenza” , “indennità di turno (Accordo nazionale 21.05.1981)”,
“concorso pasto” e “trasferte”, nel calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti in attuazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze richiamate nel presente ricorso e recepiti dalla Corte di Cassazione nelle pronunce nn. 13425/2019,
13427/2019, 13428/2019 e 22401/2020, per i motivi esplicitati in punto di diritto, ovvero per le diverse causali ravvisate dall'Ill.mo Giudice del Lavoro adito;
2. per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a corrispondere al ricorrente le differenze retributive tra le somme erogategli per le giornate di ferie fruite ogni anno nel periodo 01.06.2012 – 31.12.2021 e quelle allo stesso spettanti a tale titolo in forza dei criteri individuati da codesto IIl.mo Giudice in attuazione dei suenunciati principi di elaborazione della giurisprudenza comunitaria, recepiti dalla Cassazione, per l'importo complessivo di € 1.767,56, ovvero per il diverso importo eventualmente accertato dall'Ill.mo Giudice adito, anche tramite CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo. Con condanna al pagamento dei compensi e spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituita la la quale, nel dedurre la Controparte_1 legittimità del proprio operato, ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione, si rinvia sul punto a quanto statuito dalla Cassazione con sentenza n. 29981 del 13 ottobre 2022.
Il ricorrente ha dedotto di essere dipendente della a far data dal Controparte_1
21.01.2008, con la mansione di Operatore di esercizio1 – attualmente collocato nel parametro
175 CCNL e residenza aziendale in Atella (PZ) Precisava di aver maturato Controparte_3
e goduto giorni di ferie, nella misura risultante dalle buste paga prodotte. Lamentava, tuttavia, che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie era stata inferiore a quanto dovuto, in ragione dell'esclusione dalla base di calcolo della retribuzione feriale delle seguenti tre voci: indennità di presenza, indennità di turno (Accordo nazionale 21.05.1981), concorso pasto e trasferte. quest'ultimi, previsti dalla contrattazione collettiva di settore. CP_5
3 Deduceva l'illegittimità di tale mancata inclusione, in contrasto con quanto previsto agli artt. 4
e 7 della direttiva 2003/88/CE e, in generale, con la cd. nozione europea di retribuzione.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Controparte_1
Potenza, in funzione del Giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento del loro diritto a percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva dell'indennità di presenza, indennità di turno (Accordo nazionale 21.05.1981), concorso pasto e trasferte e la condanna della convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €
1.767,56, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati come per legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Come detto, il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto dalla a CP_1 titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione, dalla base di calcolo utile alla determinazione del predetto trattamento retributivo, dell'indennità di presenza, indennità di turno (Accordo nazionale 21.05.1981), concorso pasto e trasferte
A tal proposito, ha altresì dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo sovranazionale (artt.
4-7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamando, in particolare, la controversia C155/10–
Wi., in cui si legge: “[…] L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000,
2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile […] devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.”.
Ad avviso del ricorrente, inoltre, i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della S.C. avrebbero sancito il principio secondo cui, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, sussisterebbe una cd. nozione europea di retribuzione. Nozione, quest'ultima, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che, ponendosi in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle
4 mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019; Cass. n. 22401/2020).
In effetti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fornito un'interpretazione dell'art. 7 che permette di individuare una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali (cfr. Cass. 13425/19; Cass. 22401/20; Cass.13613/20; Cass. 6262/22).
La Corte ha chiarito che l'espressione di cui al richiamato art.7 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta e, cioè, che “il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo” (cfr. Corte di
Giustizia UE sez. I, 16.3.2006 n. 131; Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n.350).
Muovendo da tali presupposti, la Corte di Giustizia è intervenuta in materia con la nota sentenza CGUE 15.9.2011, C- 155/10, Wi. c. BA, in cui ha affermato che: “[…] qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo,
è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra,
l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (vedi in questo senso, sentenza
1°.07.2010, causa C-471/08, Pa.). Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione
5 complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore… Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro”.
Nello stesso senso, è di particolare interesse anche la sentenza della Cassazione civile sez. lav., n. 13425/2019, e della successiva conforme n. 22401/2020, giacché i Giudici di legittimità hanno confermato la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, affermando che: “per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, Ro. St. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione
"ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Sc.-Ho. e altri, punto
58)” e che “[…] Ma. e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Wi. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della Suprema
Corte, emerge pertanto che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, quest'ultima deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla
6 esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono, invece, escluse le indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Tanto premesso, diviene dirimente valutare se le indennità in oggetto, pacificamente elementi accessori della retribuzione, siano in un rapporto di funzionalità (id est: nesso intrinseco) con le mansioni affidate. E' evidente che, nel caso di specie, le voci retributive escluse dalla base di calcolo per la retribuzione nel periodo di ferie, ovvero “indennità di presenza” , “indennità di turno (Accordo nazionale 21.05.1981)”, “concorso pasto”, “trasferte”, sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dal ricorrente, assumendo le stesse la funzione di compensare specifici disagi derivanti dall'espletamento delle mansioni. Anche le indennità di presenza e all'indennità di turno, sono corrisposte per ogni giorno di lavoro effettuato dal lavoratore, come emerge dall'esame delle norme contrattuali (v. Accordo Nazionale del
21.05.1981 punto 5).
Quanto all'indennità di trasferta e a quella di concorso pasti, la connessione intrinseca con lo svolgimento della mansione di operatore di esercizio si evince chiaramente dall'esame della disciplina contrattuale istitutiva delle indennità accessorie, laddove è previsto che l'emolumento compete al personale viaggiante comandato a prestare servizio fuori dalla residenza di assegnazione e che deve consumare uno o più pasti fuori dalla residenza (v. artt. 20 e 21 CCNL 23.7.1976).
Dall'analisi della fonte collettiva, deve ritenersi che le domande siano fondate in quanto una corretta interpretazione, tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte negoziale, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Le indennità esaminate, quindi, costituiscono e sono connesse ad un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni di macchinista che i lavoratori ricorrenti sono tenuti ad espletare in forza dei rispettivi contratti di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
Pertanto, tali voci retributive vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle “integrazioni collegate [..] alle qualifiche
7 professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro. In ultima analisi, deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva (art. 3 e art. 5 del CCNL
27.11.2000 ed art. 10 CCNL 12.3.1980) che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, siano in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità.
Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie,
l'importo dovuto per le indennità sopra elencate. Nell'odierna controversia, a fronte delle contestazioni della parte resistente è stata disposta la C.T.U., conferendo il relativo incarico alla dott.ssa . Persona_1
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito di un'attenta disamina della documentazione acquisita, ha concluso che la retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti in attuazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE è di euro 1.088,51.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dal convenuto che conduca CP_6 il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento degli emolumenti domandati.
La in persona del legale rappresentante, pertanto, va condannata al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro € 1.088,51, per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei singoli crediti sino al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 147/2022, in misura minima tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività svolta, con attribuzione in favore degli avv.to antistatario.
P.Q.M.
La dott.ssa EP RA., quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
8 - in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci indennità di presenza, indennità di turno, concorso pasto e trasferte nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie;
- condannala in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di CP_1
Co Contr
, dell'importo di euro € 1.088,51, ed in favore di dell'importo di euro Parte_1
€1.767,56 , a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di CP_1 lite che liquida in € 1.500,00,oltre oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 15 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
EP RA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
EP RA, all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2063/2023 R.G. vertente
fra
c.f. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Colangelo, c.f. , fax 09711741268 e pec C.F._2
e dall'Avv. DanielaBrienza Email_1
RICORRENTE
e
(Cod. Fisc. e P. IVA: ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Putignano (BA), Via San Francesco D'Assisi n. 12, in persona del legale rappresentante, signor rappresentata e difesa dal prof. avv. Controparte_2
Giampiero Proia;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 15.7.2023, e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro ed esponeva di essere dipendente della Controparte_1
a far data dal 21.01.2008, con la mansione di Operatore di esercizio1 – attualmente collocato nel parametro 175 CCNL e residenza aziendale in Atella (PZ), di aver Controparte_3 sempre percepito con continuità e in modo non occasionale le seguenti voci retributive: indennità di presenza, indennità di turno (Accordo nazionale 21.05.1981), concorso pasto e trasferte. Ciononostante, tali emolumenti non sarebbero stati inclusi nel calcolo della retribuzione corrisposta a titolo di ferie. Più specificatamente, nel periodo che va da gennaio
2013 a tutto il mese di dicembre 2021, la retribuzione corrisposta al ricorrente per le giornate in cui lo stesso ha goduto di ferie è stata inferiore al dovuto per effetto dell'illegittima esclusione dalla base di calcolo di elementi retributivi fissi e connaturati alla mansione e al tipo di attività svolta dal ricorrente.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato della parte datoriale la parte ricorrente adiva il
Tribunale e domandava se necessario, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione nei confronti del ricorrente dell'articolo 5 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – Cont
23/07/1976, così come sostituito dall'art. 10 CCNL 12/03/1980, integrato dall'art. 5
CCNL 27/11/2000, nella clausola in cui dispone che “gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale” (id est, la 'retribuzione fissa' di cui all'art. 3 CCNL 27/11/2000 e s.m.i.) nonché previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione nei confronti del ricorrente dell'articolo 29 CCNL
Autoferrotranvieri Mobilità –TPL 28/11/2015 nella clausola in cui – previo riconoscimento di ulteriori 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1
– dispone che, nel caso di mancata fruizione degli stessi, “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale”
(stante il richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5
CCNL 23/07/1976 e s.m.i.), e comunque previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione di ogni altra norma negoziale collettiva, anche di secondo livello, sostitutiva o integrativa delle precedenti, in contrasto con l'articolo 7 Direttiva 2003/CE nella parte in cui sono escluse le voci salariali oggetto di causa dal calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie - accertare e dichiarare il diritto del sig. all'inserimento delle Parte_1 voci salariali connesse all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del ricorrente
2 denominate “indennità di presenza” , “indennità di turno (Accordo nazionale 21.05.1981)”,
“concorso pasto” e “trasferte”, nel calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti in attuazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze richiamate nel presente ricorso e recepiti dalla Corte di Cassazione nelle pronunce nn. 13425/2019,
13427/2019, 13428/2019 e 22401/2020, per i motivi esplicitati in punto di diritto, ovvero per le diverse causali ravvisate dall'Ill.mo Giudice del Lavoro adito;
2. per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a corrispondere al ricorrente le differenze retributive tra le somme erogategli per le giornate di ferie fruite ogni anno nel periodo 01.06.2012 – 31.12.2021 e quelle allo stesso spettanti a tale titolo in forza dei criteri individuati da codesto IIl.mo Giudice in attuazione dei suenunciati principi di elaborazione della giurisprudenza comunitaria, recepiti dalla Cassazione, per l'importo complessivo di € 1.767,56, ovvero per il diverso importo eventualmente accertato dall'Ill.mo Giudice adito, anche tramite CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo. Con condanna al pagamento dei compensi e spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituita la la quale, nel dedurre la Controparte_1 legittimità del proprio operato, ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione, si rinvia sul punto a quanto statuito dalla Cassazione con sentenza n. 29981 del 13 ottobre 2022.
Il ricorrente ha dedotto di essere dipendente della a far data dal Controparte_1
21.01.2008, con la mansione di Operatore di esercizio1 – attualmente collocato nel parametro
175 CCNL e residenza aziendale in Atella (PZ) Precisava di aver maturato Controparte_3
e goduto giorni di ferie, nella misura risultante dalle buste paga prodotte. Lamentava, tuttavia, che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie era stata inferiore a quanto dovuto, in ragione dell'esclusione dalla base di calcolo della retribuzione feriale delle seguenti tre voci: indennità di presenza, indennità di turno (Accordo nazionale 21.05.1981), concorso pasto e trasferte. quest'ultimi, previsti dalla contrattazione collettiva di settore. CP_5
3 Deduceva l'illegittimità di tale mancata inclusione, in contrasto con quanto previsto agli artt. 4
e 7 della direttiva 2003/88/CE e, in generale, con la cd. nozione europea di retribuzione.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Controparte_1
Potenza, in funzione del Giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento del loro diritto a percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva dell'indennità di presenza, indennità di turno (Accordo nazionale 21.05.1981), concorso pasto e trasferte e la condanna della convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €
1.767,56, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati come per legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Come detto, il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto dalla a CP_1 titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione, dalla base di calcolo utile alla determinazione del predetto trattamento retributivo, dell'indennità di presenza, indennità di turno (Accordo nazionale 21.05.1981), concorso pasto e trasferte
A tal proposito, ha altresì dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo sovranazionale (artt.
4-7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamando, in particolare, la controversia C155/10–
Wi., in cui si legge: “[…] L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000,
2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile […] devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.”.
Ad avviso del ricorrente, inoltre, i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della S.C. avrebbero sancito il principio secondo cui, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, sussisterebbe una cd. nozione europea di retribuzione. Nozione, quest'ultima, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che, ponendosi in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle
4 mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019; Cass. n. 22401/2020).
In effetti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fornito un'interpretazione dell'art. 7 che permette di individuare una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali (cfr. Cass. 13425/19; Cass. 22401/20; Cass.13613/20; Cass. 6262/22).
La Corte ha chiarito che l'espressione di cui al richiamato art.7 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta e, cioè, che “il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo” (cfr. Corte di
Giustizia UE sez. I, 16.3.2006 n. 131; Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n.350).
Muovendo da tali presupposti, la Corte di Giustizia è intervenuta in materia con la nota sentenza CGUE 15.9.2011, C- 155/10, Wi. c. BA, in cui ha affermato che: “[…] qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo,
è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra,
l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (vedi in questo senso, sentenza
1°.07.2010, causa C-471/08, Pa.). Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione
5 complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore… Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro”.
Nello stesso senso, è di particolare interesse anche la sentenza della Cassazione civile sez. lav., n. 13425/2019, e della successiva conforme n. 22401/2020, giacché i Giudici di legittimità hanno confermato la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, affermando che: “per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, Ro. St. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione
"ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Sc.-Ho. e altri, punto
58)” e che “[…] Ma. e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Wi. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della Suprema
Corte, emerge pertanto che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, quest'ultima deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla
6 esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono, invece, escluse le indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Tanto premesso, diviene dirimente valutare se le indennità in oggetto, pacificamente elementi accessori della retribuzione, siano in un rapporto di funzionalità (id est: nesso intrinseco) con le mansioni affidate. E' evidente che, nel caso di specie, le voci retributive escluse dalla base di calcolo per la retribuzione nel periodo di ferie, ovvero “indennità di presenza” , “indennità di turno (Accordo nazionale 21.05.1981)”, “concorso pasto”, “trasferte”, sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dal ricorrente, assumendo le stesse la funzione di compensare specifici disagi derivanti dall'espletamento delle mansioni. Anche le indennità di presenza e all'indennità di turno, sono corrisposte per ogni giorno di lavoro effettuato dal lavoratore, come emerge dall'esame delle norme contrattuali (v. Accordo Nazionale del
21.05.1981 punto 5).
Quanto all'indennità di trasferta e a quella di concorso pasti, la connessione intrinseca con lo svolgimento della mansione di operatore di esercizio si evince chiaramente dall'esame della disciplina contrattuale istitutiva delle indennità accessorie, laddove è previsto che l'emolumento compete al personale viaggiante comandato a prestare servizio fuori dalla residenza di assegnazione e che deve consumare uno o più pasti fuori dalla residenza (v. artt. 20 e 21 CCNL 23.7.1976).
Dall'analisi della fonte collettiva, deve ritenersi che le domande siano fondate in quanto una corretta interpretazione, tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte negoziale, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Le indennità esaminate, quindi, costituiscono e sono connesse ad un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni di macchinista che i lavoratori ricorrenti sono tenuti ad espletare in forza dei rispettivi contratti di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
Pertanto, tali voci retributive vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle “integrazioni collegate [..] alle qualifiche
7 professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro. In ultima analisi, deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva (art. 3 e art. 5 del CCNL
27.11.2000 ed art. 10 CCNL 12.3.1980) che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, siano in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità.
Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie,
l'importo dovuto per le indennità sopra elencate. Nell'odierna controversia, a fronte delle contestazioni della parte resistente è stata disposta la C.T.U., conferendo il relativo incarico alla dott.ssa . Persona_1
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito di un'attenta disamina della documentazione acquisita, ha concluso che la retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti in attuazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE è di euro 1.088,51.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dal convenuto che conduca CP_6 il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento degli emolumenti domandati.
La in persona del legale rappresentante, pertanto, va condannata al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro € 1.088,51, per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei singoli crediti sino al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 147/2022, in misura minima tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività svolta, con attribuzione in favore degli avv.to antistatario.
P.Q.M.
La dott.ssa EP RA., quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
8 - in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci indennità di presenza, indennità di turno, concorso pasto e trasferte nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie;
- condannala in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di CP_1
Co Contr
, dell'importo di euro € 1.088,51, ed in favore di dell'importo di euro Parte_1
€1.767,56 , a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di CP_1 lite che liquida in € 1.500,00,oltre oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 15 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
EP RA
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