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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Flora Scelza Presidente
Dott.ssa Daniela Ammendola Giudice
Dott.ssa Maria Viola Giudice rel.
nel procedimento di reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al nr. 648/2025 R.g.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mazzocca Francesco ed elettivamente domiciliata in Parte_1
atti
Reclamante
E
Controparte_1
Contumace
sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'11.03.2025, letti ed esaminati gli atti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 la parte ricorrente chiedeva di disporre il sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 670 c.p.c. o il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 671 c.p.c. dei conti correnti societari della Controparte_1
Nonostante la regolarità della notifica, la società non si costituiva.
Il Giudice di prime cure, con ordinanza del 22.01.2025, dichiarava l'estinzione del giudizio per aver la parte ricorrente rinunciato agli atti.
Con il presente reclamo, depositato in data 01.02.2025, l'istante ha chiesto la revoca dell'ordinanza di estinzione e, per l'effetto, disporre il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 671
c.p.c. dei conti correnti societari della convenuta, deducendo la sussistenza dei presupposti di legge.
Pag. 1 di 3 All'udienza dell'11.03.2025 il Collegio ha riservato la decisione.
Deve essere dichiarata la contumacia della in quanto, nonostante la regolarità Controparte_1
della notifica (cfr. fasc. tel.), non si è costituita.
Quanto alla preliminare richiesta di revoca dell'ordinanza di estinzione del giudizio, deve osservarsi che il principio generale della revocabilità delle ordinanze emesse dal giudice trova limitazione nell'ipotesi in cui, in relazione allo specifico contenuto del provvedimento, siano previsti particolari mezzi di impugnazione.
Ed invero, le ordinanze di estinzione vanno impugnate con lo specifico mezzo di impugnazione previsto in relazione al procedimento nel quale sono state emesse e, in particolare, con l'appello in caso di emissione nell'ambito di procedimento ordinario di competenza del giudice monocratico e con reclamo, ai sensi dell'art. 178 c.p.c., nel caso di emissione nell'ambito di procedimento con decisione riservata al collegio.
La Suprema Corte, con specifico riferimento al giudizio ordinario, ha chiarito che il provvedimento di estinzione del giudizio emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza, in quanto idoneo a definire il giudizio e come tale appellabile (Cass., nr. 2837/2016; Cass., nr. 20631/2011).
In applicazione del suesposto principio, l'ordinanza di estinzione del procedimento cautelare deve essere contestata, dunque, con lo strumento del reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., in quanto non si tratta di un provvedimento che definisce il giudizio ordinario di merito, sicché non può essere impugnato con l'appello; ed infatti, per un verso, il giudice di prime cure nel rendere l'ordinanza di estinzione definisce esclusivamente la fase che sì è svolta dinanzi a sé e, per l'altro, il reclamo al collegio costituisce unico mezzo di impugnazione del provvedimento emesso all'esito del procedimento cautelare.
Nel caso in esame, avendo il giudice monocratico dichiarato l'estinzione di un giudizio cautelare, la parte ricorrente ha correttamente impugnato con reclamo l'ordinanza di estinzione.
E, tuttavia, non sussistono i presupposti per l'invocata revoca.
Contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo, dal verbale di causa emerge chiaramente la volontà della parte ricorrente, la quale, assistita in giudizio dal proprio difensore, ha manifestato l'intenzione di rinunciare agli atti del giudizio (cfr. verbale di udienza del 22.01.2025, fasc. giudizio cautelare). Tale verbale ha valore di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.
Il reclamo, dunque, non può trovare accoglimento, assorbita ogni altra questione.
È doveroso evidenziare che l'istanza di sequestro, laddove sussistenti i presupposti di legge, può
Pag. 2 di 3 essere nuovamente presentata.
Nulla per le spese attesa la contumacia della Controparte_1
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nola – sezione lavoro - in composizione collegiale, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Si comunichi a cura della cancelleria alle parti costituite.
Nola, 19.03.2025
Il Presidente
dott.ssa Flora Scelza
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Viola
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