Decreto cautelare 10 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02099/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01656/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1656 del 2021, proposto dalla:
- Zeus Beach S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento prot. n. 0066218 datato 01.12.2021 a firma del Dirigente della Sezione SUE del Comune di Gallipoli, avente ad oggetto: “ Vs. nota acquisita al prot. in entrata n. 0056130 del 20.10.2021 avente ad oggetto: Comunicazione mantenimento annuale ex art 1, comma 246, della Legge n. 145 del 30.12.2018, in combinato disposto con l'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, modificato dal D.L. 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020, delle strutture presenti su area demaniale marittima in concessione e funzionali all’attività dello stabilimento balneare denominato Zeus Beach. Concessionario Zeus Beach Srl. - Rigetto ”; b) della nota prot. n. 0058339 datata 29.10.2021 a firma della Dirigente della sezione SUE del Comune di Gallipoli, avente a oggetto il preavviso di rigetto riferito alla nota acquisita al prot in entrata n. 0056130 del 20.10.2021; c) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
e per la declaratoria del diritto
- della ricorrente al mantenimento annuale dei manufatti presenti su area demaniale in concessione sino al termine di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza susseguente alla pandemia da COVID 19, in virtù del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018 e dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 15 dicembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società Zeus Beach, titolare della concessione demaniale marittima n. 13/2008 rilasciata dal Comune di Gallipoli e relativa a un’area sita in località Baia Verde sulla quale gestisce uno stabilimento balneare, impugna il provvedimento prot. n. 66218 del 1° dicembre 2021, a firma del Dirigente della Sezione SUE del predetto Comune, così rubricato: « Vs. nota acquisita al prot. in entrata n. 0056130 del 20.10.2021 avente ad oggetto ‘Comunicazione mantenimento annuale ex art 1, comma 246, della Legge n. 145 del 30.12.2018, in combinato disposto con l’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, modificato dal D.L. 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020, delle strutture presenti su area demaniale marittima in concessione e funzionali all’attività dello stabilimento balneare denominato Zeus Beach’ ».
- essa formula, in specie, i seguenti motivi di censura: a) violazione ed errata applicazione dell’art. 1, comma 246, l. n. 145/2018, in combinato disposto con l’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta; eccesso di potere per errata applicazione ed interpretazione della sentenza Ta.r. Lecce n. 110/2020; errata motivazione; contraddittorietà; b) violazione o elusione del giudicato amministrativo; motivazione errata; c) eccesso di potere per violazione del principio di opportunità e di ponderazione comparativa; eccesso di potere per violazione dell’Intesa inter-istituzionale del 27.10.2015; d) violazione dell’art. 8, comma 5, l.r. Puglia n. 17/2015; eccesso di potere per violazione dell’ordinanza per il turismo e le strutture balneari della Regione Puglia; eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dell’art. 45 NTA del PPTR; omessa motivazione.
2.- Ritenuto che, secondo l’indirizzo espresso dalla Sezione a partire dalla sentenza n. 1633 del 2021, « l’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, così come modificato con successivo d.l. 125/2020, convertito con legge 159/2020, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31.1.2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
- la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che la predetta “disposizione, legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi - e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti - rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti” (sent. 27 luglio 2021, n. 1215).
Ritenuto che, sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che:
a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare;
b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo;
c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predette opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime.
Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione cui fa riferimento l’Amministrazione comunale nella nota impugnata non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo ‘in scadenza’ è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture » (T.A.R. Puglia Lecce, I, 15 novembre 2021, n. 1633): in definitiva la Sezione, evidenziata appunto la portata particolarmente ampia della previsione in parola, reputava la medesima riferibile, per identità di ratio e onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, non soltanto a quei titoli di cui nel periodo considerato si verificava la definitiva perdita di efficacia ma, anche, a quelli per i quali comunque nello stesso lasso temporale veniva a cessare soltanto l’efficacia c.d. ‘stagionale’.
2.1 Ritenuto che, in ragione di quanto appena esposto, il preavviso prot. n. 0058339 del 29 ottobre 2021 e il provvedimento prot. n. 0066218 del 1° dicembre 2021, emessi quando la disciplina appena richiamata era, appunto, vigente, sono illegittimi e debbono essere annullati.
3- Ritenuto, in definitiva, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, che:
- il ricorso è fondato e dev’essere accolto, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento di ogni altra questione proposta.
- le spese di giudizio debbono essere eccezionalmente dichiarate irripetibili, per la particolarità e il carattere di novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1656 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO