Articolo 1 della Legge 8 ottobre 1984, n. 660
Articolo 2
Versione
26 ottobre 1984
Art. 1.
L' articolo 14-septies, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , deve intendersi nel senso che, a partire dal 1 luglio 1980, il limite di reddito per il diritto alla pensione spettante ai ciechi civili che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e' pari a quello previsto, dalla norma stessa, per i ciechi civili assoluti.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1984
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