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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona dellaa giudice dott.ssa Valentina Ricchezza all'udienza del 13.02.2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
R.G. 6828/2022
TRA
nato a [...] il [...], rappr.to e dif.so, giusta procura Parte_1 in atti, dall'Avv. Tommaso Parisi, presso cui elettivamente domicilia in Caserta al
Viale Michelangelo Buonarroti n. 27
OPPONENTE
E
in proprio e quale mandatario della in persona del legale CP_1 Controparte_2 rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Gianluca Tellone, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De
Gasperi n. 55
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Carlo
Troianiello, presso cui elett.te dom. in Santa Maria Capua Vetere alla Via A. De
Gasperi n. 102
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2022 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 028
2022 90058472 24/000, notificata da in data Controparte_4
1 18.10.2022, dell'importo complessivo di € 10.576,02 dovuti a titolo di imposte, contributi previdenziali con relative sanzioni e somme aggiuntive, e, facente riferimento, per quanto riguarda i crediti di natura previdenziale ai seguenti titoli: avviso di addebito n. 32820120000046934000 di € 1.545,86, presuntivamente notificato il 7 maggio 2012, relativo a ruoli emessi dall' sede di Caserta per CP_1 contributi previdenziali (Mod. DM 10/V) per l'anno 2011 e somme aggiuntive, e avviso di addebito n. 3282019000648366000 di € 4.365,83, presuntivamente notificato il 13.1.2020, relativo a ruoli emessi dall' sede di Caserta per CP_1 contributi previdenziali (Mod. DM 10/V) per l'anno 2014 e somme aggiuntive. A sostegno dell'impugnazione eccepiva, quanto al primo avviso di addebito menzionato, un fatto estintivo del titolo, assertivamente sopravvenuto alla sua formazione, cioè la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, ex art. 3, co. 9
e 10, L. n° 335/95, con riferimento al periodo successivo alla notifica dell'avviso, negando la sussistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione nel quinquennio successivo;
quanto al secondo avviso menzionato, assumeva di non aver mai ricevuto la notifica dello stesso, presuntivamente avvenuta il 13.01.2020, con conseguente prescrizione quinquennale del credito;
nonché l'intervenuta decadenza prevista CP_ dall'art. 25 del d. lgs. 46/96 non avendo l' provveduto alla notifica del predetto avviso entro il 31 dicembre dell'anno 2015. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito n.
32820120000046934000 e n. 3282019000648836000 di cui all'intimazione di pagamento impugnata, dichiararsi non dovute le somme per crediti portate dai CP_1 predetti avvisi di addebito per intervenuta prescrizione;
in linea gradata, dichiararsi l'illegittimità, per la dedotta decadenza, dell'avviso di addebito n.
3282019000648836000 di € 4.365,83; accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in danno di esso ricorrente per il recupero forzoso di quanto richiesto a titolo di contributi previdenziali per gli anni 2011 e
2014 e per somme aggiuntive di cui agli avvisi di addebito n.
32820120000046934000 e n. 3282019000648836000. Spese vinte con distrazione. CP_ Si costituiva tardivamente in giudizio l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di 40 gg. dalla notifica degli avvisi di addebito. Allegava la regolare notifica degli avvisi di addebito presupposti avvenuta a mezzo raccomandata a.r., nelle date indicate, in Caserta, via
D. Capitelli, n. 5, indirizzo corrispondente alla residenza del ricorrente, come riportata sul ricorso introduttivo. Contestava l'eccezione di prescrizione. Riguardo
2 all'avviso di addebito n. 32820120000046934000 eccepiva la carenza di interesse ad agire in quanto dalla visura degli archivi informatici di risultava che lo stesso CP_5 era stato sgravato per l'importo di €.717,09 e pagato per l'importo di €.260 per cui il residuo da pagare era pari a zero. Riguardo alle eccezioni procedurali evidenziava la non applicabilità al caso in esame né delle norme del D.P.R.n.602/73 né dello Statuto del Contribuente ed assumeva che per i contributi previdenziali la disciplina è dettata interamente dal D.Lgs.n.46/99. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva riguardo agli atti posti in essere e di esclusiva competenza dell'Agente della
Riscossione. Riguardo all'avviso di addebito n. 328 2019 0006488366000 precisava che lo stesso aveva ad oggetto il recupero del contributo di licenziamento per l'anno
2014, non denunciato e non versato, per due lavoratori ( e Persona_1 [...]
) licenziati in data 31.03.2014. Allegava diffida notificata il 15.11.2018 Per_2 con la quale esso Istituto invitava il ricorrente a versare il dovuto importo a titolo di ticket di licenziamento e che quindi il credito non era prescritto. Relativamente all'eccepita decadenza di cui all'art. 25 del d. lgs. 46/1996 evidenziava che l'inoltro CP_ telematico dei crediti all'agente della riscossione era stato effettuato in data
14.11.2019, e quindi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui era sorto l'obbligo di pagamento. Chiedeva, quindi, rigettarsi l'opposizione. Vinte le spese.
Resisteva in giudizio anche l' chiedendo il Controparte_6 rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure formulate dal ricorrente, attinenti alla fase precedente la trasmissione del ruolo da parte dell'Ente impositore, su cui ella comparente non ha potere, né legittimazione a controdedurre.
Deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente allegando la notifica di atti interruttivi del corso della prescrizione. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa revoca di eventuale provvedimento di sospensione, dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o tardività della domanda così come proposta, per le motivazioni espresse in memoria,
e/o rigettarsi completamente la domanda perché, comunque, destituita di ogni fondamento giuridico e non provata in fatto;
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del e, per l'effetto, l'estromissione del concessionario dal CP_7 giudizio per le questioni attinenti il merito della pretesa;
dichiararsi, in mancanza, la piena legittimità dell'operato del concessionario. Vinte le spese con attribuzione.
3 Con note ex art. 127ter c.p.c. depositate in data 24.05.2024 e note autorizzate depositate in data 14.11.2024 parte ricorrente allegava di aver aderito alla definizione agevolata – “rottamazione quater” e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, ovvero, gradatamente, sospendersi il presente giudizio per consentire l'integrale pagamento del piano accordato.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 13.02.2025 la causa viene discussa, e contestualmente decisa come da sentenza versata in atti.
*************
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda di impugnativa avverso l'intimazione di pagamento risulta superflua in quanto parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito dell'adesione alla c.d.
“rottamazione quater” di cui alla l. 197/2022.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda
4 giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n.
723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate considerata la condotta processuale della parte ricorrente che, aderendo alla definizione agevolata, ha manifestato volontà di adempiere la prestazione sia pure con dilazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua, 13 febbraio 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona dellaa giudice dott.ssa Valentina Ricchezza all'udienza del 13.02.2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
R.G. 6828/2022
TRA
nato a [...] il [...], rappr.to e dif.so, giusta procura Parte_1 in atti, dall'Avv. Tommaso Parisi, presso cui elettivamente domicilia in Caserta al
Viale Michelangelo Buonarroti n. 27
OPPONENTE
E
in proprio e quale mandatario della in persona del legale CP_1 Controparte_2 rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Gianluca Tellone, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De
Gasperi n. 55
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Carlo
Troianiello, presso cui elett.te dom. in Santa Maria Capua Vetere alla Via A. De
Gasperi n. 102
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2022 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 028
2022 90058472 24/000, notificata da in data Controparte_4
1 18.10.2022, dell'importo complessivo di € 10.576,02 dovuti a titolo di imposte, contributi previdenziali con relative sanzioni e somme aggiuntive, e, facente riferimento, per quanto riguarda i crediti di natura previdenziale ai seguenti titoli: avviso di addebito n. 32820120000046934000 di € 1.545,86, presuntivamente notificato il 7 maggio 2012, relativo a ruoli emessi dall' sede di Caserta per CP_1 contributi previdenziali (Mod. DM 10/V) per l'anno 2011 e somme aggiuntive, e avviso di addebito n. 3282019000648366000 di € 4.365,83, presuntivamente notificato il 13.1.2020, relativo a ruoli emessi dall' sede di Caserta per CP_1 contributi previdenziali (Mod. DM 10/V) per l'anno 2014 e somme aggiuntive. A sostegno dell'impugnazione eccepiva, quanto al primo avviso di addebito menzionato, un fatto estintivo del titolo, assertivamente sopravvenuto alla sua formazione, cioè la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, ex art. 3, co. 9
e 10, L. n° 335/95, con riferimento al periodo successivo alla notifica dell'avviso, negando la sussistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione nel quinquennio successivo;
quanto al secondo avviso menzionato, assumeva di non aver mai ricevuto la notifica dello stesso, presuntivamente avvenuta il 13.01.2020, con conseguente prescrizione quinquennale del credito;
nonché l'intervenuta decadenza prevista CP_ dall'art. 25 del d. lgs. 46/96 non avendo l' provveduto alla notifica del predetto avviso entro il 31 dicembre dell'anno 2015. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito n.
32820120000046934000 e n. 3282019000648836000 di cui all'intimazione di pagamento impugnata, dichiararsi non dovute le somme per crediti portate dai CP_1 predetti avvisi di addebito per intervenuta prescrizione;
in linea gradata, dichiararsi l'illegittimità, per la dedotta decadenza, dell'avviso di addebito n.
3282019000648836000 di € 4.365,83; accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in danno di esso ricorrente per il recupero forzoso di quanto richiesto a titolo di contributi previdenziali per gli anni 2011 e
2014 e per somme aggiuntive di cui agli avvisi di addebito n.
32820120000046934000 e n. 3282019000648836000. Spese vinte con distrazione. CP_ Si costituiva tardivamente in giudizio l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di 40 gg. dalla notifica degli avvisi di addebito. Allegava la regolare notifica degli avvisi di addebito presupposti avvenuta a mezzo raccomandata a.r., nelle date indicate, in Caserta, via
D. Capitelli, n. 5, indirizzo corrispondente alla residenza del ricorrente, come riportata sul ricorso introduttivo. Contestava l'eccezione di prescrizione. Riguardo
2 all'avviso di addebito n. 32820120000046934000 eccepiva la carenza di interesse ad agire in quanto dalla visura degli archivi informatici di risultava che lo stesso CP_5 era stato sgravato per l'importo di €.717,09 e pagato per l'importo di €.260 per cui il residuo da pagare era pari a zero. Riguardo alle eccezioni procedurali evidenziava la non applicabilità al caso in esame né delle norme del D.P.R.n.602/73 né dello Statuto del Contribuente ed assumeva che per i contributi previdenziali la disciplina è dettata interamente dal D.Lgs.n.46/99. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva riguardo agli atti posti in essere e di esclusiva competenza dell'Agente della
Riscossione. Riguardo all'avviso di addebito n. 328 2019 0006488366000 precisava che lo stesso aveva ad oggetto il recupero del contributo di licenziamento per l'anno
2014, non denunciato e non versato, per due lavoratori ( e Persona_1 [...]
) licenziati in data 31.03.2014. Allegava diffida notificata il 15.11.2018 Per_2 con la quale esso Istituto invitava il ricorrente a versare il dovuto importo a titolo di ticket di licenziamento e che quindi il credito non era prescritto. Relativamente all'eccepita decadenza di cui all'art. 25 del d. lgs. 46/1996 evidenziava che l'inoltro CP_ telematico dei crediti all'agente della riscossione era stato effettuato in data
14.11.2019, e quindi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui era sorto l'obbligo di pagamento. Chiedeva, quindi, rigettarsi l'opposizione. Vinte le spese.
Resisteva in giudizio anche l' chiedendo il Controparte_6 rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure formulate dal ricorrente, attinenti alla fase precedente la trasmissione del ruolo da parte dell'Ente impositore, su cui ella comparente non ha potere, né legittimazione a controdedurre.
Deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente allegando la notifica di atti interruttivi del corso della prescrizione. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa revoca di eventuale provvedimento di sospensione, dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o tardività della domanda così come proposta, per le motivazioni espresse in memoria,
e/o rigettarsi completamente la domanda perché, comunque, destituita di ogni fondamento giuridico e non provata in fatto;
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del e, per l'effetto, l'estromissione del concessionario dal CP_7 giudizio per le questioni attinenti il merito della pretesa;
dichiararsi, in mancanza, la piena legittimità dell'operato del concessionario. Vinte le spese con attribuzione.
3 Con note ex art. 127ter c.p.c. depositate in data 24.05.2024 e note autorizzate depositate in data 14.11.2024 parte ricorrente allegava di aver aderito alla definizione agevolata – “rottamazione quater” e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, ovvero, gradatamente, sospendersi il presente giudizio per consentire l'integrale pagamento del piano accordato.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 13.02.2025 la causa viene discussa, e contestualmente decisa come da sentenza versata in atti.
*************
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda di impugnativa avverso l'intimazione di pagamento risulta superflua in quanto parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito dell'adesione alla c.d.
“rottamazione quater” di cui alla l. 197/2022.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda
4 giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n.
723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate considerata la condotta processuale della parte ricorrente che, aderendo alla definizione agevolata, ha manifestato volontà di adempiere la prestazione sia pure con dilazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua, 13 febbraio 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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