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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/08/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1331/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
e , rapp.ti e difesi, in virtù di procura in Parte_1 Parte_2 calce all'atto introduttivo, dall'avv. Emanuele Petracca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina al c.so della Repubblica n. 224
OPPONENTI
E
in persona del procuratore in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Leonardo Blandino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Chiara Smimmo in Latina al viale dello Statuto n. 24
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 29.4.2025
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 6442/2021 chiedeva al Controparte_1 Tribunale di Latina di ingiungere a e in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, il pagamento della somma complessiva di euro 9.004,48, oltre accessori e spese. Fondava il credito su copia contratto di finanziamento, estratto conto, piano di ammortamento.
Con d.i. 32/2022 il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.
Con atto di citazione in opposizione, gli odierni opponenti eccepivano l'illegittimità del decreto ingiuntivo per assenza di prova scritta, violazione delle norme in materia di trasparenza, in ogni caso l'applicazione di tassi anatocistici e usurai, la nullità delle clausole abusive per violazione del codice del consumo.
Si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione. In particolare deduceva la correttezza degli interessi applicati nonchè la fondatezza del credito così come provato e documentato.
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 29.4.2025, era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente deve darsi atto della regolarità dell'avvenuta cessione del credito.
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale
- 2 - dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass., ord. n. 10200 del
16/04/2021).
Più di recente la Suprema Corte ha affermato che “la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Ancora recentemente la giurisprudenza ha chiarito che “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
- 3 - è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'TA (…)”. (Cass. civile, 20 novembre 2024, n.
29872).
Parte opposta ha altresì depositato in atti il contratto di cessione nonché la copia della Gazzetta Ufficiale e l'elenco dei crediti ceduti.
Deve pertanto ritenersi che siano state rispettate le formalità previste ai fini della regolarità della cessione.
Nel merito, parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto bancario, mediante produzione delle risultanze del rapporto di finanziamento documentate attraverso il contratto, il piano di ammortamento e l'estratto conto relativo.
Orbene, dall'analisi della documentazione prodotta dalla banca, si evince che i documenti posti a fondamento della domanda monitoria sono sufficienti ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, necessitandosi solo nel corso del giudizio di opposizione dell'ulteriore documentazione analitica.
Infatti l'estratto conto è sufficiente, in sede monitoria, ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo;
spetterà poi nel giudizio di cognizione piena, successivo all'opposizione all'opposta documentare l'andamento del rapporto di bancario (Cass. Civ., Sez. I, n. 26318/2008).
L'estratto prodotto dalla opposta riporta analiticamente l'andamento e l'esposizione debitoria sin dall'inizio del rapporto, potendosi quindi ritenere
- 4 - prova sufficiente ed idonea del credito anche in fase di cognizione unitamente alla ulteriore documentazione in atti ed alla condotta processuale di parte opponente.
È altresì prodotto in atti il piano di ammortamento che secondo la giurisprudenza è già da solo prova scritta sufficiente.
Difatti in materia di contratto di finanziamento la giurisprudenza ha ritenuto che siano sufficienti a provare i credito i documenti con cui era concesso il finanziamento: “Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base del contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente e dal connesso piano finanziario e scheda di conto, atteso che, traendo origine il credito, non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo, la Banca non aveva alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento con
l'allegato piano di ammortamento” (cfr. Tribunale di Foggia sentenza n. 339 del 09.02.2017, Tribunale Bari, sez. IV, 22/03/2012).
Parte opponente, con l'atto di opposizione, ha contestato l'applicazione di tassi usurai ed anatocistici.
Orbene assolutamente inconferente è l'eccezione di applicazione di interessi anatocistici. Difatti l'anatocismo inteso come capitalizzazione trimestrale degli interessi non è ontologicamente possibile nel contratto di finanziamento ove non sono previste poste di interessi attivi e passivi, ma unicamente interessi debitori o moratori.
Invero l'unica ipotesi che potrebbe portare alla determinazione di interessi anatocistici nel contratto di finanziamento è il c.d. ammortamento alla francese. Tuttavia la giurisprudenza ha evidenziato che il metodo di ammortamento c.d. alla francese - in cui la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce - non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente,
- 5 - costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi. Siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico (di produzione di interessi sugli interessi maturati), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate: insomma, l'anatocismo concettualmente non è configurabile in riferimento ad un mutuo con ammortamento alla francese, per la inesistenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale calcolare l'interesse composto (Cassazione Sezioni Unite sent. n.
15130/2024, già Trib. Verona 24.03.2015, 27.4.2016 e 7.7.2016).
Quanto all'applicazione di interessi usurai la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che i Decreti periodicamente emanati dal competente Ministero, recanti la rilevazione del TEGM applicabile nei trimestri di riferimenti, ai sensi della Legge n. 108/96, devono risultare oggetto di apposita allegazione ad opera della parte interessata
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della stessa Suprema Corte, secondo cui: “La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto)”, con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio non è sufficiente della loro generica indicazione (Cass. Civ. SS.UU. 29 aprile 2009, n. 9941, Cass. Civ., 26 giugno
2001, n. 8742). Il Giudice di merito ha, in conformità, ritenuto: “La parte attrice che chieda dichiararsi la nullità dell'addebito di interessi usurari ed ultralegali deve allegare quali sarebbero gli interessi applicati, la nullità di commissioni
- 6 - non specificamente pattuite tra le parti ed indicare quali sarebbero gli errori nella contabilizzazione del conto corrente, essendo rimesso alla parte che ne è interessata l'onere di produrli in giudizio” (Trib. Nola, ordinanza 9 gennaio
2014, Trib. Napoli 17 giugno 2014). Nessuna allegazione è stata curata da parte opponente su cui gravava il relativo onere.
Neppure può sopperire la produzione di una perizia di parte, che in quanto tale, non ha valore probatorio nel processo, ma assurge al livello di mera allegazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 6 agosto 2015, n. 16552 : “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo,
e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio.”)
Parte opponente, invero, deduce del tutto genericamente e senza sufficiente allegazione la concreta applicazione di un tasso di interesse usuraio.
Orbene nella stessa consulenza di parte è precisato che “Il saggio passivo convenuto, anche se nominalmente contenuto entro i limiti del tasso soglia, per effetto degli oneri contrattuali comporteranno l'applicabilità dell'art. 1815 II comma c.c. e quindi la non debenza di alcun interesse”.
Invero ciò che rileva in materia di contratto di finanziamento è la c.d. usura genetica, ovvero la pattuizione di un interesse superiore a quelli previsto come tasso soglia, esclusa dalla stessa consulenza di parte. L'eventuale c.d.
“usura sopravvenuta” non rileva per costante giurisprudenza in materia di contratto di finanziamento ove rappresenta un fenomeno riconducibile all'alea normale, ossia al rischio congenito, che caratterizza l'esecuzione dei rapporti contrattuali di durata. (cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 19/10/2017 n°
24675).
Né sono precisati gli “oneri contrattuali” o specificate le modalità di calcolo degli stessi che, apoditticamente, secondo la prospettazione attorea, non suffragata da elementi concreti, determinerebbero lo sforamento oltre soglia.
Del tutto genericamente poi è eccepita la mancanza di trasparenza e di
- 7 - correttezza e buona fede, essendo gli interessi applicati chiaramente indicati nel prospetto riepilogativo facente parte del contratto.
In ordine alle clausole asseritamente abusive, delle quali parte opponente chiede procedersi all'individuazione, va osservato che, pur essendo la nullità rilevabile d'ufficio, è necessario che siano allegati gli elementi di fatto da cui potersi desumere l'invalidità del contratto.
Dall'esame delle clausole del contratto de quo non risulta esservi applicazione di interessi illegittimi ovvero indeterminati.
Nel contratto sono chiaramente indicati i tassi e gli interessi praticati per cui non si ravvisa la necessità di ricorrere alla sostituzione con il tasso legale.
In particolare secondo la giurisprudenza, solo nel caso in cui il tasso degli interessi moratori sia manifestamente eccessivo nei contratti di finanziamento predisposti da una banca nei confronti dei consumatori, la clausola va ritenuta nulla perché abusiva e nessun interesse moratorio è dovuto per il ritardo nel pagamento delle rate, fermo restando il decorso degli interessi corrispettivi contrattualmente pattuiti (cfr. Cass. SS.UU. Cass., 19597/2020).
Orbene ai sensi dell' art 33 cod. consumo “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Invero la maggiorazione prevista dagli interessi moratori appare del tutto ragionevole, tenuto conto che trattasi di ipotesi speciale e “patologica” del contratto in cui il contraente incorre in ritardo nell'adempimento della prestazione e non è tale da comportare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Va difatti osservato che “la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per
- 8 - il creditore, entro il limite inderogabile del cd. “tasso soglia” di cui alla l. n.
108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la “reductio ad aequitatem” ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto”. (Corte di Cassazione, III civile, Ordinanza 21 febbraio 2023 n. 5379)
Se anche avesse rilievo quale clausola penale ai sensi dell'art. 33, comma II, lettera f. del decreto legislativo del 6 Settembre 2005 n. 206, che disciplina l'ipotesi di clausole che hanno per oggetto di imporre al consumatore, in ogni caso di inadempimento o di risarcimento un onere economico, al fine di dichiararne la natura vessatoria, è necessario che consista in concreto in un importo manifestamente eccessivo, che non è dato nel caso in esame. (cfr. Trib.
Latina sent. 11/2024 del 3.1.2024).
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il d.i. opposto confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
- 9 - a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 32/2022, emesso il 3.1.2022 dal Tribunale di Latina, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 26.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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