Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2402 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 17/01/2025
e vertente
TRA
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv.to Alessandra C.F._2
Pillinini in virtù di procure rilasciate su atto separato da intendersi allegate alle comparse di costituzione di nuovo difensore, entrambe depositate in data
19 gennaio 2024, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Adolfo Gandiglio n. 27;
APPELLANTI
1
(c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avv.to Giuliano Boschetti in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegato in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Roma, via del Fosso di Dragoncello n. 116;
APPELLATO
Controparte_2
CP_3
APPELLATI- CONTUMACI
OGGETTO: appello contro sentenza n. 19934/2019 del Tribunale di Roma pubblicata in data 17/10/2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione notificato a e il 10.10.2013 e spedito per la notifica ad Controparte_2 CP_3
il 7.10.2013, e CP_1 Parte_1 Parte_2
esponevano che, in data 18.7.2011, avevano alienato ad CP_1
l'immobile di loro proprietà sito in Roma, Via Euripide n. 21, a fronte di corrispettivo di € 800.000,00 (da corrispondersi secondo le seguenti modalità: quanto ad € 276.096,00 mediante accollo da parte dell'acquirente della quota del mutuo garantito da ipoteca rilasciato ai venditori dalla Banca di Credito Cooperativo;
quanto ad € 170.000,00 mediante accollo da parte dell'acquirente dell'apertura di credito garantita da ipoteca concessa ai venditori dalla Banca di Credito Cooperativa;
quanto ad € 353.904,00 la parte venditrice aveva dichiarato di averli già ricevuti da parte acquirente ed
2 aveva rilasciato la corrispondente quietanza saldo); che non CP_1
aveva in realtà corrisposto alcuna somma ai e non aveva provveduto Pt_1
ad accollarsi la quota di mutuo ipotecario e l'apertura di credito dedotte nel contratto di compravendita, tanto che l'immobile era stato pignorato dalla
Banca di Credito Cooperativo di Roma (procedura esecutiva n. 1890/2012); che la circostanza che l' non avesse corrisposto agli attori il prezzo CP_1
contrattualmente pattuito per la vendita era confermata dal fatto che l'immobile era rimasto nella disponibilità dei genitori dei venditori,
[...]
e ; che la compravendita doveva essere dichiarata CP_2 CP_3
nulla per mancata corresponsione del prezzo da parte dell'acquirente o che, in subordine, doveva essere risolta per grave inadempimento di
[...]
. In base a tali premesse, e CP_1 Parte_1 Parte_2
concludevano nei termini in epigrafe trascritti [conclusioni per
[...]
e “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, Parte_1 Parte_2
contrariis reiectis -accertare e dichiarare che il Signor non CP_1
ha corrisposto ai GN ed somma Parte_1 Parte_2
alcuna del prezzo convenuto per la compravendita del compendio immobiliare per cui è causa, indicato in premessa;
-accertare e dichiarare, per l'effetto, la nullità del contratto di compravendita per il mancato pagamento del prezzo o anche, in via subordinata e per lo stesso motivo, la risoluzione del medesimo contratto di compravendita anche in ragione del mancato accollo da parte del Signor delle obbligazioni verso la Banca CP_1
di Credito Cooperativo di Roma, cui nessuna somma il convenuto ha corrisposto;
-condannare inoltre il signor al rilascio delle CP_1
porzioni immobiliari oggetto della compravendita, riservata a tali riguardi ogni eventuale ed opportuna azione. Con autorizzazione alla trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”]. All'udienza di prima comparizione del 13.5.2014, il Giudice dott. Alfredo Landi dichiarava la
3 contumacia di e e disponeva il rinnovo della Controparte_2 CP_3
notifica dell'atto di citazione nei confronti di entro il CP_1
30.9.2014 per l'udienza del 28.1.2015. A seguito della disposta ed eseguita rinnovazione della notifica (avvenuta in rinnovazione in data 22.10.2014), si costitutiva il 28.1.2015, e quindi tardivamente, , che rilevava CP_1
che la domanda di accertamento della nullità del contratto di compravendita avanzata dagli attori era infondata, in quanto in tale contratto erano stati chiaramente stabiliti sia il prezzo della vendita sia le modalità del pagamento;
che, quanto alla somma quietanzata di € 353.904,00, il contratto conteneva la compiuta elencazione di tutti i versamenti (assegni e bonifici bancari) effettuati dall' in favore dei che gli attori non avevano CP_1 Pt_1
specificato in base a quali presunti accordi tali versamenti non sarebbero in realtà stati eseguiti;
che al momento della sottoscrizione del rogito, i Pt_1
avevano taciuto al convenuto che la Banca di Credito Cooperativo di Roma, con la nota 25.3.2011, aveva già dichiarato la risoluzione del rapporto di mutuo n. 26/250513 a causa del mancato pagamento, da parte dei venditori, delle rate di ammortamento scadute;
che la Banca aveva conseguentemente richiesto all' l'immediato pagamento di tutte le rate scadute e, di fronte CP_1
all'impossibilità del convenuto di disporre di una cifra così ingente, aveva proceduto con il pignoramento dell'immobile oggetto della compravendita;
che l'unico soggetto che aveva subito un danno dalla procedura esecutiva era stato l' che aveva subito una segnalazione alla Centrale Rischi CP_1
Interbancaria e si era visto privare della proprietà dell'immobile acquistato;
che la risoluzione chiesta dagli attori non avrebbe comunque interrotto la procedura esecutiva iniziata dalla banca. In base a tali premesse,
[...]
concludeva nei termini in epigrafe trascritti [conclusioni per CP_1 [...]
: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contraris reiectis, dichiarare le CP_1
domande giudiziali proposte dagli attori inammissibili ed improponibili e, comunque, rigettarle poiché infondate in fatto e in diritto. Vinte le spese di
4 giudizio”]. All'udienza del 24.6.2015, il GOT dott.ssa Gulotta, in sostituzione del giudice titolare trasferitosi in altra sezione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.9.2016. Dopo una serie di rinvii per gli stessi incombenti disposti dai GOT chiamati a trattare le cause dell'ex ruolo Landi, la causa veniva assegnata al sottoscritto Giudice dal
Presidente di sezione con provvedimento del 29/30.4.2019 ed all'udienza del
25.6.2019, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termine di giorni 50 per il deposito di comparse conclusionali e successivo di giorni 20 per repliche.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 19934/2019 così statuiva:
< e Controparte_2 CP_3
; dichiara irripetibili le spese processuali degli attori nei confronti dei
[...]
convenuti contumaci;
rigetta le domande avanzate da e Parte_1
di dichiarazione della nullità ed in subordine di Parte_2
risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita immobiliare stipulato il 18.7.2011 con;
condanna e CP_1 Parte_1
in solido al pagamento in favore di delle Parte_2 CP_1
spese processuali, liquidate in € 16.481,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%; condanna e Parte_1 Pt_2
in solido al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c. in
[...]
favore di , liquidati equitativamente in € 16.481,00.>> CP_1
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< in via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e , convenuti contumaci, in quanto totalmente estranei CP_2 CP_3
al rapporto contrattuale dedotto in giudizio dagli attori. Il contratto di compravendita del 18.7.2011, del quale ed Parte_1 Pt_2
chiedono l'accertamento della nullità, o in subordine la risoluzione per inadempimento, è infatti stato stipulato tra gli attori ed e CP_1
nessun rilievo riveste la circostanza che, all'epoca dell'introduzione del
5 presente giudizio, l'immobile compravenduto fosse, a quanto sostenuto dagli attori, ancora nella disponibilità dei loro genitori, e Controparte_2
, nei confronti dei quali, peraltro, ed CP_3 Parte_1 Pt_2
non hanno avanzato alcuna domanda. Vanno conseguentemente dichiarate irripetibili le spese processuali degli attori nei confronti dei convenuti contumaci. Venendo al merito, deve essere innanzitutto rigettata la domanda avanzata dai di accertamento della nullità del contratto di Pt_1
compravendita stipulato con per “mancato pagamento del CP_1
prezzo”. La tradizionale funzione svolta dal contratto di compravendita è quella di realizzare lo scambio di una res a fronte di un corrispettivo, che deve essere determinato o quanto meno determinabile, per cui è indubbio che il prezzo costituisca uno degli elementi fondamentali della fattispecie delineata dagli artt. 1470 e ss. c.c. Nel caso sottoposto a decisione, tuttavia, le parti del contratto sottoscritto in data 18.7.2011 hanno compiutamente delineato sia l'entità del prezzo pattuito per l'immobile in Roma, via
Euripide n. 21, (€ 800.000,00) sia le modalità della sua corresponsione (in parte tramite assegni e bonifici bancari ed in parte tramite l'accollo del mutuo garantito da ipoteca stipulato dai con la Banca di Credito Pt_1
Cooperativo di Roma e tramite l'accollo dell'esposizione dell'apertura di credito concessa agli attori dalla stessa banca), per cui va certamente esclusa la nullità della compravendita per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. La nullità della compravendita può essere comminata solo nel caso in cui il contratto non contenga alcun riferimento che consenta di ricostruire l'entità del prezzo che le parti abbiano inteso pattuire per l'acquisto della res (circostanza che va esclusa nel caso oggetto di decisione), mentre il mancato adempimento, da parte del compratore, delle obbligazioni assunte in sede di stipula del rogito
è una circostanza che può semmai rilevare ai fini di una domanda di adempimento coattivo del contratto, o di una risoluzione ex art. 1453 c.c.,
6 salva tuttavia, fino al momento di un'eventuale pronuncia di risoluzione, la piena validità ed efficacia del negozio concluso ai sensi dell'art. 1470 c.c.
Va d'altronde rigettata anche la domanda avanzata dagli attori di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato il 18.7.2011 con
. Le parti hanno pattuito un prezzo per la vendita CP_1
dell'immobile di Roma, via Euripide n. 21, pari ad € 800.000,00 (vedi art. 1 del contratto), in parte (€ 353.904,00) già corrisposti dall' ai venditori CP_1
in un momento antecedente alla sottoscrizione del rogito (vedi art. 3), ed in parte da corrispondere quanto ad € 276.096,00 mediante accollo del mutuo garantito da ipoteca stipulato dai con la Banca di Credito Pt_1
Cooperativo di Roma, e quanto ad € 170.00,00 mediante accollo dell'esposizione dell'apertura di credito concessa agli attori dalla Banca di
Credito Cooperativo di Roma. Quanto agli € 353.904,00 che in sede di rogito i hanno dichiarato di aver già ricevuto dall (vedi quietanza a Pt_1 CP_1
saldo di cui all'art. 3 del contratto), il convenuto ha prodotto (vedi docc. da
5 a 45 allegati alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.) copia degli assegni e dei bonifici bancari disposti in favore dei venditori ed elencati nel contratto di compravendita (vedi art.5) che testimoniano che tale somma è stata effettivamente corrisposta dall' contrariamente a quanto CP_1
mendacemente sostenuto dagli attori. Il convenuto ha adempiuto altresì all'obbligo assunto in sede di stipulazione del rogito di accollo del mutuo stipulato dagli attori con la Banca di Credito Cooperativo di Roma (€
170.000,00) esattamente come previsto dall'art. 3 del contratto di compravendita. Tale circostanza è testimoniata dal fatto che la Banca di
Credito Cooperativo di Roma si sia rivolta ad , e non agli CP_1
attori, per ottenere la restituzione delle rate scadute e non pagate del mutuo di € 276.096,00 (vedi doc. 3 di parte convenuta) e che nei suoi confronti abbia intrapreso la procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile di
Roma, via Euripide n. 21, asseritamente conclusasi con la vendita all'incanto
7 del bene. Gli attori non hanno d'altronde allegato né provato che, a seguito della stipulazione del rogito, la Banca di Credito Cooperativo di Roma si sia rivolta a loro per ottenere il pagamento di parte delle rate del mutuo scadute o di essere stati coinvolti a qualunque titolo nella procedura esecutiva conclusasi, per cui è davvero difficile comprendere in cosa consisterebbe il grave inadempimento dell' che potrebbe giustificare una pronuncia di CP_1
risoluzione del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 1453 c.c. Gli attori hanno in sostanza promosso un'azione manifestamente infondata, sostenendo che si sia reso inadempiente alle obbligazioni CP_1
assunte in sede di stipulazione del rogito quando dagli atti risulta pacifico che tali obbligazioni siano state adempiute, citando in giudizio anche
[...]
e senza avanzare nei loro confronti alcuna domanda, CP_2 CP_3
chiedendo di condannare al rilascio dell'immobile CP_1
compravenduto dopo aver sostenuto in più occasioni che tale immobile era rimasto nella disponibilità dei genitori degli attori, aggravando, dunque, in conclusione, il carico di lavoro del Tribunale con delle domande palesemente insuscettibili di essere accolte già ad una prima valutazione. Per tali motivi,
e vanno condannati al risarcimento del Parte_1 Parte_2
danno ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore di in una somma CP_1
che viene determinata, tenendo conto della durata della sua causa e del suo valore, nel doppio delle spese di giudizio, qui di seguito liquidate. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di e Esse si liquidano, tenuto Parte_1 Parte_2
conto del valore della controversia e delle tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, in € 16.481,00 per compensi (di cui €
2.194,00 per la fase di studio, € 1.448,00 per fase introduttiva, € 9.023,00 per fase istruttoria/di trattazione ed € 3.816,00 per fase decisoria, calcolati in misura minima in quanto la controversia è stata solo documentale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.>>
8 § 3. – Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati;
avanzavano richiesta di sospensione dell'esecutorietà e dell'esecuzione della sentenza appellata, subordinata all'ipotesi di compimento di azioni ed atti esecutivi da parte dell'appellato. Rassegnavano le seguenti conclusioni:<< riformare la sentenza appellata che ha rigettato la domanda subordinata di risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa per inadempimento del Signor
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di CP_1
compravendita dell'immobile ubicato in Roma alla Via Euripide n. 21 per inadempimento del Signor che non ha provveduto all'accollo CP_1
delle obbligazioni contratte dai GN ed Parte_1 Parte_2
nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Roma,
[...]
analiticamente indicate nello stesso atto di compravendita ed anche nel presente atto, riservata ogni azione e domanda che dovesse rendersi necessaria. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del procedimento, anche relativamente al primo grado di giudizio e con revoca del provvedimento di condanna ex art. 96 cod. proc. civ.>> Allegavano n.
11 documenti formulando riserva di depositare il fascicolo di parte di primo grado.
§ 3.1 – Si costituiva per eccepire l'inammissibilità delle CP_1
domande proposte con l'atto di appello e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame. Chiedeva lo stralcio di tutti i documenti nuovi depositati unitamente all'atto di gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<< chiede per le ragioni sopra esposte la conferma della sentenza di primo grado ed il rigetto di ogni avversa domanda. Vinte le spese (anche) del presente grado di giudizio.>>
§ 3.2 – L'udienza di prima comparizione, fissata al 21 gennaio 2021, veniva sostituita con il deposito di note di trattazione scritta. Con ordinanza del 29 gennaio 2021 la Corte dichiarava la contumacia degli appellati non costituiti
9 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita.
In data 19 gennaio 2024 nell'interesse delle parti appellanti
[...]
e si costituiva l'avv.to Alessandra Pillinini in Parte_1 Parte_2
sostituzione dell'avv.to Claudio Stronati, a seguito di rinuncia al mandato.
La causa, da ultimo, veniva rinviata all'udienza del 17 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti costituite che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 4. – i motivi di gravame
§ 4.1 – Con il primo motivo titolato: << mancato accollo da parte del Signor del contratto di mutuo e dell'apertura di credito stipulati dai CP_1
GN ed con la Banca di Credito Parte_1 Parte_2
Cooperativo di Roma >>, censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che l'appellato aveva CP_1
adempiuto agli obblighi assunti con il contratto di compravendita;
deducevano la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sul punto.
In particolare, significavano che le circostanze che la Banca di Credito
Cooperativo di Roma avesse promosso la procedura esecutiva nei confronti dell con il pignoramento dell'immobile compravenduto e che nessuna CP_1
azione per il recupero di tali somme fosse stata invece promossa nei confronti di essi appellanti fossero elementi che non potevano sorreggere siffatta motivazione. Ciò in quanto l'inadempimento del contratto di compravendita emergeva da altre circostanze ed in particolare dal fatto che non aveva CP_1
provveduto all'accollo formale delle obbligazioni assunte da parte di essi appellanti nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Roma, ossia
10 il mutuo e l'apertura di credito;
neppure la circostanza che il pignoramento era stato promosso nei confronti dell'appellato poteva provare il contrario, dal momento che ciò trovava spiegazione nel fatto che quest'ultimo risultava formalmente proprietario dell'immobile. Significavano, altresì, che per tale ragione essi appellanti erano rimasti obbligati nei confronti della Banca, che aveva in seguito ottenuto nei loro confronti il decreto ingiuntivo n.
13432/2012, emesso dal Tribunale di Roma, per l'importo di euro
184.759,34, relativo all'apertura di credito. Infine, deducevano l'inadempimento dell'appellato rispetto al piano di rientro concordato con la
Banca di Credito Cooperativo di Roma.
§ 4.2 - Con il secondo motivo titolato: << condanna ex art. 96 cod. proc. civ.>>, deducevano l'ingiustizia della condanna ex art. 96 c.p.c. nonché la
<< singolarità >> della motivazione della sentenza sul punto.
§ 5 – Le questioni preliminari
§ 5.1 – Va preliminarmente disattesa l'eccezione di parte appellata di inammissibilità della domanda nuova asseritamente formulata in appello con cui e chiedono: < Parte_1 Parte_2
contratto per il mancato accollo da parte di del contratto di CP_1
mutuo e dell'apertura di credito (..)>>. Trattasi di passo motivazionale con cui risulta titolato il primo motivo di gravame, sopra trascritto, e che non conduce ad una richiesta di annullamento del contratto di compravendita ma, come riportato nelle conclusioni, alla domanda di risoluzione di detto contratto. In sintesi, gli appellanti nell'impugnazione hanno prestato acquiescenza al capo di sentenza con cui risulta rigettata la domanda spiegata in via principale da essi di dichiarazione di nullità del contratto (così Pt_1
in dispositivo in relazione alla domanda di nullità del contratto di compravendita per mancato pagamento del prezzo) ed hanno insistito (con il primo motivo di gravame ) sulla sola domanda spiegata in via subordinata in
11 primo grado di risoluzione del contratto per grave inadempimento di esso
Le conclusioni proposte dagli appellanti in primo grado risultavano CP_1
così formulate: << accertare e dichiarare […], la risoluzione del medesimo contratto di compravendita anche in ragione del mancato accollo da parte del
Signor delle obbligazioni verso la Banca di Credito Cooperativo di CP_1
Roma, cui nessuna somma ha corrisposto >>; nel corpo dell'atto, oltre che all'accollo del mutuo, si faceva riferimento anche all'accollo dell'apertura di credito garantita da ipoteca, entrambi nei confronti della Banca di Credito
Cooperativo di Roma. Va inoltre evidenziato che nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., nella quale gli attori hanno precisato le domande in esito alla costituzione di essi hanno così argomentato: <<
2. Per di più, va CP_1
detto che il Signor non si è accollato le pregresse obbligazioni con la CP_1
Banca di Credito Cooperativo, cui nessuna somma è stata corrisposta, tanto che la stessa Banca ha provveduto a pignorare il compendio oggetto della compravendita, procedura esecutiva n. 1890/2012, Dott.ssa , con Per_1
vendite già fissate;
3. la vendita è da ritenersi nulla per mancata corresponsione del prezzo di vendita o, comunque, deve essere dichiarata risolta anche per inadempimento del Signor relativamente al mancato CP_1
accollo e al mancato pagamento delle obbligazioni nei confronti della Banca di Credito Cooperativo, riservata al riguardo ogni opportuna ed ulteriore azione.>> e così concluso :<< accertare e dichiarare per l'effetto la nullità del contratto di compravendita per il mancato pagamento del prezzo o anche, in via subordinata e per lo stesso motivo, la risoluzione del medesimo contratto di compravendita anche in ragione del mancato accollo da parte del
Signor delle obbligazioni verso la Banca di Credito Cooperativo di CP_1
Roma, cui nessuna somma il convenuto ha corrisposto>>, conclusioni poi confermate in sede di precisazione delle conclusioni ed alle quali si riferiscono le conclusioni spiegate nel presente grado.
12 § 5.2 – Si osserva che è fondata la richiesta di stralcio avanzata dall'appellato in relazione ai documenti depositati nel presente grado dagli appellanti. Va considerato che i germani nell'atto di appello, hanno formulato Pt_1
riserva di depositare il proprio fascicolo di parte di primo grado ed hanno contestualmente prodotto 11 documenti come da indice:< riserva di depositare il fascicolo di parte del giudizio di primo grado: copia autenticata della sentenza appellata;
comunicazione BCCR del 10 novembre
2011; comunicazione BCCR del 27 dicembre 2011; decreto ingiuntivo
Tribunale di Roma n. 13432/2012; intervento BCCR in esecuzione immobiliare n. r.g.e. 1890/2012; nota di trascrizione pignoramento;
precisazione del credito BCCR apertura di credito;
precisazione del credito
BCCR mutuo;
progetto di distribuzione approvato esecuzione immobiliare;
approvazione progetto di distribuzione;
schermata fascicolo telematico procedura esecutiva.>> Gli appellanti non hanno depositato nel corso del presente giudizio il loro fascicolo di parte di primo grado e tutti i documenti sopra elencati, fatta eccezione per la copia autentica della sentenza di primo grado, vanno espunti trattandosi di documenti di formazione antecedente o coeva al giudizio di primo grado e che la parte avrebbe dovuto produrre in quel grado. Si osserva, inoltre, che gli appellanti, a fronte della contestazione della controparte, avrebbero dovuto dimostrare di averli già prodotti tempestivamente in primo grado, oppure di non averli potuti produrre in quel grado per causa ad essi non imputabile, con richiesta di rimessione in termini.
Attività assertive che sono del tutto mancate.
Va altresì accolta l'istanza di stralcio - avanzata da con le note CP_1
autorizzate depositate il 15 dicembre 2024 (e riproposta all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni ed illustrata in sede di discussione orale della causa) - del documento versato dal difensore subentrato nella difesa degli appellanti (in data 19 gennaio 2024) con note (non autorizzate) del 13 giugno 2024. Trattasi di documento privo di data che gli appellanti
13 assumono, ma non provano, di aver rinvenuto appena qualche mese prima dell'allegazione in giudizio.
§ 5.3 Vanno dichiarate inammissibili le argomentazioni difensive svolte dal difensore dei nelle note autorizzate del 4 dicembre 2024 per la parte Pt_1
concernente la critica alla sentenza in relazione al mancato pagamento del prezzo di € 353.904,00 non risultando formulato nell'atto di appello specifico motivo di gravame.
§ 6. – L'analisi dei motivi
§ 6. 1– Il primo motivo è infondato.
Osserva la Corte, circa l'accollo del mutuo, che non sussiste alcun grave inadempimento imputabile all'appellato che possa giustificare la risoluzione del contratto per le ragioni, di seguito illustrate, che si saldano a quelle già esplicitate dal Giudice di primo grado per correggerle e chiarire i passaggi motivazionali imprecisi, denunciati con il motivo in esame. Va evidenziato che è lo stesso appellato ad affermare di non aver potuto accollarsi le rate del mutuo (cfr. pag. 7 della comparsa), pertanto non può condividersi l'affermazione del Tribunale secondo cui: << il convenuto ha adempiuto altresì all'obbligo assunto in sede di stipulazione del rogito di accollo del mutuo stipulato dagli attori con la Banca di Credito Cooperativo di Roma (€
170.000,00) esattamente come previsto dall'art. 3 del contratto di compravendita >>. Premesso che, in tale passaggio motivazionale il primo
Giudice ha erroneamente indicato la somma di euro 170.000,00 come riferibile all'accollo del mutuo, mentre essa ammontava ad euro 276.096,00 ed era, invece, l'accollo dell'apertura di credito ad essere pari a euro
170.000,00 (cfr. rogito notarile, doc. 1 del fascicolo di parte appellata in primo grado), va rilevato che tale inadempimento, tra l'altro parziale, non è affatto imputabile all'appellato che poco tempo dopo il rogito è venuto a
14 conoscenza di eventi pregressi a detto atto, assolutamente rilevanti, che gli erano stati taciuti dalla controparte contrattuale.
Invero, risulta dalla documentazione versata in atti dal convenuto, che la
Banca di Credito Cooperativo di Roma, con nota del 25/03/2011, inviata ai aveva già dichiarato la risoluzione del rapporto di mutuo n. Pt_1
26/250513 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte , in epoca antecedente al CP_1
contratto di compravendita, stipulato in data 19 luglio 2011 (cfr. rogito notarile, doc. 1). Dalla nota della Banca sopracitata, emerge l'inadempimento degli appellanti con riferimento alle rate semestrali scadute dal 23/09/2009 al 23/03/2011. Circostanza che era stata taciuta dagli stessi nel momento in cui stipulavano la compravendita e che ha comportato, per l' che egli si sia trovato esposto al recupero del credito da parte CP_1
dell'Istituto bancario. Si evidenzia, al riguardo, che ha prodotto CP_1
documentazione dalla quale si evince che la Banca di Credito Cooperativo di Roma si era rivolta ad esso appellato per sanare la posizione a sofferenza n. 12028 intestata a , e Controparte_2 Parte_2 [...]
(mutuo fondiario n. 250513 ag. 26) ed in risposta al fax dell'8 Parte_1
settembre 2011 (con il quale aveva chiesto una dilazione del termine CP_1
per il pagamento) la banca con la lettera del 16/09/2011 comunicava all'appellato l'impossibilità di accogliere la sua proposta transattiva anche in ragione dell'iscrizione ipotecaria << n. 26283 del 07/07/2009 derivante da scoperto di conto corrente ipotecario a valere sul c/c n. 6953 a. 26 >> ovvero, come emerge dal rogito notarile, del secondo debito che esso acquirente si era accollato (cfr. art. 3). Il pignoramento immobiliare risulta esperito nei confronti dell'appellato in quanto, a seguito dell'atto di compravendita, egli era il nuovo, formale proprietario dell'immobile. Riassumendo, la situazione che si è venuta a creare - sotto il profilo del denunciato inadempimento del contratto di compravendita da parte di per mancato accollo delle rate CP_1
di mutuo - è ben diversa da quella prospettata dagli appellanti anche nel
15 motivo in esame in quanto, in contratto, risultava pattuito che si CP_1
sarebbe accollato il mutuo in essere e quindi che avrebbe corrisposto parte del prezzo della compravendita per mezzo del pagamento delle rate semestrali future ed scadere, in luogo dei Viceversa, il mutuo Pt_1
risultava già risolto dalla banca perché essendo i morosi nel Pt_1
pagamento delle rate dal 2009 in data 25 marzo 2011 risultava già comunicata loro la risoluzione del contratto di mutuo fondiario con richiesta di pagamento immediato di tutte le rate a scadere. I tacendo Pt_1
all'acquirente in sede di stipula notarile del contratto tale rilevante circostanza, hanno concordato una modalità di pagamento di parte del prezzo
– intendendosi per parte quella ulteriore rispetto al pagamento ricevuto con assegni – che prevedeva un accollo delle rate di mutuo a scadere che in realtà non era più attuale (e quindi non era più praticabile) essendo il contratto di mutuo fondiario già risolto per morosità grave dei A far tempo già Pt_1
dal rogito del 18 luglio 2011 non ha avuto la possibilità di adempiere CP_1
all'obbligo che si era assunto - di procedere all'accollo delle rate di mutuo a scadere - essendo il mutuo già risolto ed avrebbe dovuto pagare in unica soluzione il debito dei verso la banca. La difesa di ha ben Pt_1 CP_1
illustrato l'evento:<< Nella prospettiva del Signor in tanto gli era CP_1
possibile acquistare l'immobile in quanto una parte del prezzo sembrava poter essere corrisposta, per l'appunto, mediante il pagamento di comode rate semestrali in relazione all'accollo del mutuo fondiario acceso tre anni prima dai GN , ma quel mutuo alla data della stipula del rogito era Parte_1
già risolto e quindi: < diritto della Banca di esigere, per intero, l'importo di tutte le rate di ammortamento residue, con spese ed interessi (cosa puntualmente avvenuta), ha determinato una sostanziale modifica dell'equilibrio economico del contratto di compravendita, ponendo il Sig. nell'obiettiva CP_1
impossibilità di procedere all'accollo ed ai conseguenti pagamenti.>>
16 Rileva, infine, la Corte che trattasi di inadempimento in ogni caso parziale
(risultando accertato il pagamento del prezzo per € 353.904,00 quale somma quietanzata nel rogito, capo di sentenza avverso il quale non risulta formulato specifico motivo di gravame) e che, per quanto sopra illustrato, non è imputabile all'appellato discendendo dall'evento legato al comportamento inadempiente dei Di conseguenza, la domanda di risoluzione del Pt_1
contratto per grave adempimento di non può trovare accoglimento. CP_1
§ 6.2 – Il secondo motivo è infondato
Osserva il Collegio che la Suprema Corte, con indirizzo costante ha enunciato il principio secondo il quale la pronuncia di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., postula un accertamento caso per caso: << dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi contrastanti, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile >> (Cass., n. 27702/2023). Nel caso di specie, gli appellanti hanno domandato in primo grado, innanzitutto, la nullità del contratto per mancato pagamento del prezzo ponendovi a fondamento l'inadempimento di ( il corrispettivo indicato nel rogito CP_1
risulta pari ad € 800.000,00), domanda manifestamente infondata in iure - posto che l'inadempimento non rientra pacificamente tra le cause di nullità di contratto, che sono tassativamente indicate dal Codice civile – e, in fatto, risultando provato il pagamento di euro 353.904,00 come quietanzato nel rogito medesimo. Per quanto riguarda, invece, la domanda subordinata di risoluzione del contratto, è emerso che i hanno agito in giudizio con Pt_1
dolo o colpa grave in quanto, dopo aver tenuto un comportamento contrario a buonafede e correttezza al momento del rogito - allorché tacevano la circostanza che il contratto di mutuo fondiario fosse stato già da mesi risolto dalla Banca ( e che ha impedito all'acquirente di adempiere totalmente alle proprie obbligazioni non potendo accollarsi il pagamento in unica soluzione
17 di un debito di oltre quattrocentomila euro per il quale i patti prevedevano, appunto, l'accollo con pagamenti dilazionati) - hanno chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento grave di controparte quando invece CP_1
risulta essere l'unica parte lesa del rapporto contrattuale per aver corrisposto
353.904,00 ai e subito la vendita coattiva dell'immobile, trasferito a Pt_1
terzi. Sussiste a giudizio del Collegio la malafede dei per aver agito Pt_1
in giudizio nei confronti di con una condotta processuale che integra CP_1
l'abuso del processo e che va ben al di là della mera proposizione di domande palesemente infondate, essendovi plurimi riscontri, sopra evidenziati, che gli attori avessero piena consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate in favore della parte appellata costituita sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati;
nulla in favore delle parti che non hanno svolto attività defensionale.
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
e contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di CP_2 CP_3
18 Roma n. 19934/2019 pubblicata in data 17/10/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfetario ed accessori di legge;
nulla in favore delle restanti parti che non hanno svolto attività defensionale;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico degli appellanti l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 17/01/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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