Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2023, n. 5271
CASS
Sentenza 20 febbraio 2023

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Massime1

In tema di "vacanza rovinata", l'art. 44 del d.lgs. n. 79 del 2011 va interpretato nel senso che tra i pregiudizi risarcibili è compreso anche il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona -, con la conseguenza che al relativo diritto risarcitorio è applicabile il termine di prescrizione triennale (previsto dalla menzionata norma) e non quello annuale di cui all'art. 45, comma 3, del citato d.lgs. per i "danni diversi da quelli alla persona".

Commentari2

  • 1Note minime sulla indennità risarcitoria per perdita di chanceAccesso limitato
    Francesco Farri · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 13 aprile 2023

  • 2Danno da vacanza rovinata: va risarcito anche il danno moraleAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2023, n. 5271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5271
Data del deposito : 20 febbraio 2023

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