Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2877/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 2877/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 11.03.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 30.11.2024 da e Parte_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Spatola Rosalba, tendente ad ottenere la CP_1
separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Maddaloni (CE) in data 08.09.2001
e che dalla loro unione nascevano i figli il 14.10.2002, il 27.05.2006, nato il Per_1 Per_2 Per_3
20.04.2009, e il 06.10.2014. Per_4
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
2. i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre in Marcianese (CE) Viale Gandhi n. 25
3. La casa familiare di proprietà del Signor padre della Signora e a lei concessa in comodato Parte_2 Pt_1
d'uso gratuito, viene assegnata alla Signora con tutti i beni ivi presenti. Parte_1
4. Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 600,00 (seicento/00) somma CP_1 che sarà versata alla Signora anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in Parte_1 base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2024 oltre le spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo d'intesa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28 marzo 2024
5. Il padre terrà con sé i figli minori a fine settimana alterni dalle ore 13 del sabato alle ore 22 della domenica.
6. Il padre, durante l'anno scolastico, concorderà con la madre di volta in volta in base alle esigenze dei figli e al loro preminente interesse quando trascorrere i giorni infrasettimanali con i minori nella misura di almeno 2 giorni.
7. Nel corso delle ferie estive - dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo – i minori trascorreranno
3 giorni infrasettimanali con il padre da concordarsi con la madre in base alle esigenze dei minori e nel loro preminente interesse.
8. I genitori concorderanno entro il 15 del mese di maggio le vacanze estive che il padre dovrà trascorrere con i minori per almeno 15 giorni anche non consecutivi.
9. Le vacanze di Natale, Capodanno e Pasqua saranno trascorse dai minori con i genitori ad anni alterni secondo la seguente modalità
Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): 3 giorni con il padre da concordarsi con la madre
Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): 3 giorni comprensivi di Pasqua e pasquetta ad anni alterni tra i genitori
Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno: da concordarsi tra i genitori almeno 30 giorni prima della data.
10. Le vetture di proprietà del Signor FZ616RN e Reanult Clio 5 GR697AV per accordo tra Parte_3
i coniugi resteranno nella disponibilità della Signora e dei figli maggiorenni. con la madre in base alle esigenze Parte_1 dei minori e nel loro preminente interesse.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli minori e dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nata Caserta il 13.08.1976 e , nato a [...]_1 Controparte_1
(CE) in data 28.03.1973;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 159, parte
II, Serie A, anno 2001;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio