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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 876/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 876/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO ESTER Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCASALVA CP_1 C.F._2 IE
RESISTENTE
RILEVATO E RITENUTO CHE
- Le parti hanno contratto matrimonio civile, in data 30.07.2016, a Modica, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto al Numero 13 Parte I Serie A Ufficio 4 Anno 2016 dello stesso Comune;
- Dall'unione sono nate le figlie (16.01.2017) e (04.02.2019); Per_1 Per_2
- ha presentato ricorso per separazione giudiziale il 28.03.2025; Parte_1
- Si è costituito in giudizio in data 11.06.2025; CP_1
pagina 1 di 3 - In vista dell'udienza del 16/7/2025 i coniugi, assistiti dai rispettivi procuratori, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e il
Giudice Delegato ha disposto la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., rimettendo la causa in decisione;
- L'accordo, sottoscritto personalmente dalle parti e dai difensori in vista dell'udienza predetta, prevede che la separazione dei coniugi proceda alle condizioni di seguito riportate:
“RIMETTERE gli atti al Collegio per l'omologazione della separazione alle seguenti condizioni:
“-i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- alla moglie resta assegnata la casa coniugale, attualmente condotta in locazione, ove la stessa continuerà ad abitare insieme alle figlie minori;
- nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi, entrambi economicamente autosufficienti;
- il marito concorrerà al mantenimento della prole con un assegno mensile di € 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla moglie per intero, mentre l'indennità di frequenza corrisposta in favore della figlia continuerà a confluire nel libretto di risparmio Per_1 postale all' uopo aperto;
- le figlie minori verranno assegnate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione principale presso la madre e facoltà del padre di averle con sé:
a) la 1^ e la 3^ settimana di ciascun mese l'intero fine settimana dalle ore 18 del venerdì alle ore 20,00 della domenica successiva, nonché nei pomeriggi di martedì dalle ore 18 alle ore 21,30, con tolleranza per tutti gli orari fino ad un massimo di un'ora;
b) la 2^ e la 4^ settimana di ciascun mese nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 18 alle 21,30, con tolleranza per tutti gli orari fino ad un massimo di un'ora;
c) per quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di
Natale o Capodanno;
d) per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo;
e) per due settimane durante le vacanze estive.
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle superiore sopra indicato, le parti si rimettono alle linee guida del Tribunale di Catania che si allegano al presente accordo e che ne formano parte integrante”;
pagina 2 di 3 Rilevato che il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti, nulla ha opposto;
Sentito il Giudice Relatore;
Preso atto del fatto che la convivenza tra i coniugi non può proseguire in ragione delle doglianze espresse dagli stessi, i quali hanno insistito nella pronuncia della loro separazione alle condizioni di cui all'accordo versato in atti;
Ritenuto che l'accordo sopra riportato può recepirsi, in quanto le condizioni ivi previste non contrastano con gli interessi delle figlie minori, né con diritti indisponibili, né, ancora, risultano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di lite, in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti;
PQM
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede:
- Dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile, in data 30.07.2016, a Modica, trascritto nel Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 13 Parte I Serie A Ufficio 4 Anno 2016;
- Omologa le condizioni, concordate dalle parti, relative alle figlie ed ai rapporti economici, provvedendo in conformità;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 13.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 876/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO ESTER Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCASALVA CP_1 C.F._2 IE
RESISTENTE
RILEVATO E RITENUTO CHE
- Le parti hanno contratto matrimonio civile, in data 30.07.2016, a Modica, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto al Numero 13 Parte I Serie A Ufficio 4 Anno 2016 dello stesso Comune;
- Dall'unione sono nate le figlie (16.01.2017) e (04.02.2019); Per_1 Per_2
- ha presentato ricorso per separazione giudiziale il 28.03.2025; Parte_1
- Si è costituito in giudizio in data 11.06.2025; CP_1
pagina 1 di 3 - In vista dell'udienza del 16/7/2025 i coniugi, assistiti dai rispettivi procuratori, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e il
Giudice Delegato ha disposto la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., rimettendo la causa in decisione;
- L'accordo, sottoscritto personalmente dalle parti e dai difensori in vista dell'udienza predetta, prevede che la separazione dei coniugi proceda alle condizioni di seguito riportate:
“RIMETTERE gli atti al Collegio per l'omologazione della separazione alle seguenti condizioni:
“-i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- alla moglie resta assegnata la casa coniugale, attualmente condotta in locazione, ove la stessa continuerà ad abitare insieme alle figlie minori;
- nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi, entrambi economicamente autosufficienti;
- il marito concorrerà al mantenimento della prole con un assegno mensile di € 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla moglie per intero, mentre l'indennità di frequenza corrisposta in favore della figlia continuerà a confluire nel libretto di risparmio Per_1 postale all' uopo aperto;
- le figlie minori verranno assegnate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione principale presso la madre e facoltà del padre di averle con sé:
a) la 1^ e la 3^ settimana di ciascun mese l'intero fine settimana dalle ore 18 del venerdì alle ore 20,00 della domenica successiva, nonché nei pomeriggi di martedì dalle ore 18 alle ore 21,30, con tolleranza per tutti gli orari fino ad un massimo di un'ora;
b) la 2^ e la 4^ settimana di ciascun mese nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 18 alle 21,30, con tolleranza per tutti gli orari fino ad un massimo di un'ora;
c) per quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di
Natale o Capodanno;
d) per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo;
e) per due settimane durante le vacanze estive.
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle superiore sopra indicato, le parti si rimettono alle linee guida del Tribunale di Catania che si allegano al presente accordo e che ne formano parte integrante”;
pagina 2 di 3 Rilevato che il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti, nulla ha opposto;
Sentito il Giudice Relatore;
Preso atto del fatto che la convivenza tra i coniugi non può proseguire in ragione delle doglianze espresse dagli stessi, i quali hanno insistito nella pronuncia della loro separazione alle condizioni di cui all'accordo versato in atti;
Ritenuto che l'accordo sopra riportato può recepirsi, in quanto le condizioni ivi previste non contrastano con gli interessi delle figlie minori, né con diritti indisponibili, né, ancora, risultano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di lite, in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti;
PQM
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede:
- Dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile, in data 30.07.2016, a Modica, trascritto nel Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 13 Parte I Serie A Ufficio 4 Anno 2016;
- Omologa le condizioni, concordate dalle parti, relative alle figlie ed ai rapporti economici, provvedendo in conformità;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 13.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3