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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 17.09.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 233/2024 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Barberio Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Grazia Maria Cirillo
resistente e
-, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e
Silvia Parisi resistente e
, Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Grazia
Maida resistente
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 31.01.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300000893000 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali portati CP_2 dall'avviso di addebito n. 33020170001373517000 e di premi di cui alla cartella CP_3 di pagamento n. 03020170008053047000, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Parte ricorrente agisce al fine di sentire dichiarare l'estinzione dei crediti posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ciò sul presupposto di non aver mai ricevuto alcun atto con cui gli Enti impositori e/o l'Agente di riscossione avrebbero esercitato i diritti di credito sottesi, non risultando validamente notificati né l'avviso di addebito né la cartella di pagamento;
CP_2 CP_3 pertanto – a detta del ricorrente – dalla data in cui i crediti contributivi sono sorti
(2013 per il credito e 2016 per quello a quella della notifica dell'atto CP_3 CP_2 oggi impugnato sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 10, L. n. 335/1995.
Nel ricorso si afferma, inoltre, che il termine prescrizionale risulterebbe comunque decorso anche laddove gli atti de quo fossero stati validamente notificati, sostenendo il ricorrente che dalle rispettive date di notifica (02.12.2017 per la cartella e CP_3
03.02.2018 per l'avviso al 24.01.2024 (data di notifica della comunicazione CP_2 preventiva) non sarebbe stato portato a sua conoscenza alcun atto interruttivo della prescrizione. Per cui, anche a voler ritenere validamente notificati gli atti presupposti,
i crediti si sarebbero comunque prescritti in data 09.10.2023 (per il credito ) e CP_3 in data 11.12.2023 (per il credito , pur considerando la sospensione del corso CP_2 della prescrizione di cui agli artt. 37 D.l. n. 18/2020 e 11, co. 9, D.l. n. 183/2020 (che porta avanti il termine quinquennale di ulteriori 311 giorni).
2 Tanto premesso, la domanda è inammissibile in relazione al motivo con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica degli atti presupposti e infondata in relazione al motivo con il quale fa valere la prescrizione decorsa dalla data di notifica degli stessi.
Per quanto attiene al motivo relativo all'omessa o invalida notifica, in premessa giova osservare che, in linea generale, è assunto consolidato in giurisprudenza che la mancata o irregolare notifica della cartella e/o avviso di addebito non possa penalizzare il destinatario privandolo dell'opposizione prevista dalla legge. Così, si riconosce che il momento di garanzia possa essere recuperato ammettendo l'opposizione tardiva nei confronti del primo atto idoneo a portare a conoscenza del soggetto la pretesa impositiva, così da poter esercitare validamente il suo diritto di difesa.
Da ciò deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. intimazione di pagamento o comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come nel caso di specie), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, è ammissibile, ma solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo, restando fermo il termine di decadenza per l'impugnazione.
In altre parole, il termine di impugnazione resta invariato, ma comincia a decorrere dalla conoscenza della cartella e/o avviso di addebito tramite questo atto posteriore e, quindi, dalla possibilità di far valere il diritto alla tutela.
In tal senso si è posta Cass. civ., n. 24506/2016 secondo cui “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. in senso conforme anche Cass. civ., nn.
28583/2018 e 7156/2023).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie risulta agli atti che in data
09.03.2023 il ricorrente abbia ricevuto l'intimazione di pagamento n.
03020239000267922000, riferita, tra gli altri, all'avviso di addebito n.
33020170001373517000 e alla cartella di pagamento n. 03020170008053047000. Ciò
3 è stato confermato dallo stesso ricorrente, da ultimo, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 19.06.2024.
Orbene, a fronte di una intimazione di pagamento del 09.03.2023, che ben ha dato al sig. contezza dell'esistenza dei crediti azionati, oltreché la possibilità di Pt_1 dedurre l'omessa notifica degli atti ivi richiamati, l'odierno ricorso è stato depositato, avverso un atto successivo (la comunicazione preventiva di ipoteca), in data
31.01.2024.
Ne consegue che il motivo di opposizione è inammissibile perché tardivamente proposto, non solo oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. (trattandosi di vizi formali), ma anche oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, D. lgs. n. 46/99,
i quali non possono che decorrere dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento, atto che certamente ha dato al ricorrente contezza della propria posizione debitoria e antecedente alla comunicazione oggi impugnata.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti (cartella di pagamento e avviso di addebito) poteva impedire la tempestività dell'opposizione avverso gli stessi, viceversa, l'opposizione che il ricorrente non ha potuto esercitare a causa di tali omissioni doveva essere tempestivamente “recuperata” avverso il primo atto con cui utilmente ha conosciuto l'esistenza degli atti asseritamente non notificati, e cioè
l'intimazione di pagamento.
Di conseguenza, deve dichiararsi l'inammissibilità del motivo di opposizione perché tardivamente proposto, il che preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli avvisi ad essa sottesi (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass. n. 27019/2008; Cass. n.
11338/2010).
Inammissibile è quindi pure l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito, dal momento che parte ricorrente avrebbe dovuto far valere anche questa - in funzione recuperatoria - mediante la tempestiva e rituale opposizione avverso l'intimazione di pagamento del 09.03.2023, entro il termine di
40 giorni dal suo ricevimento.
Ciò detto in relazione alla prescrizione maturata fino alla data di notifica dei titoli esecutivi, parte ricorrente, per come già evidenziato, fa valere altresì motivi inerenti a fatti estintivi successivi alla data in parola, proponibili senza limiti di tempo.
4 Egli, infatti, sostiene che anche a considerare valide le notifiche dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento, dalla data di tali notifiche alla data della ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbero decorsi comunque più di cinque anni.
Orbene, la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini, come avvenuto nel caso di specie.
Difatti, “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_2 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente sia infondata, dal momento che occorre tenere conto della sospensione del
5 corso della prescrizione di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n.
183/2020.
Nello specifico, l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 ha previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'art. 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 ha espressamente stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal
31.12.2020, nda) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alle date, rispettivamente, del 02.12.2022 e del 03.02.2023 (ossia i termini di prescrizione del credito calcolati dalla notifica della cartella di pagamento n. 03020170008053047000
e dell'avviso di addebito n. 33020170001373517000 avvenuta, rispettivamente, il
02.12.2017 e il 03.02.2018, spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 09.10.2023 (per la cartella di pagamento) e alla data dell'11.12.2023 (per l'avviso di addebito), con la conseguenza che, al momento della notifica del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 03020239000267922000 (09.03.2023), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
Ed invero, l'intimazione in parola, oltre a costituire atto con cui il debitore ha acquisito piena contezza della propria posizione – dalla notificazione del quale decorrono quindi i termini per “recuperare” l'opposizione di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 –, è altresì atto di esercizio del credito, pienamente idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Successivamente alla notifica della predetta intimazione di pagamento, inoltre, il termine quinquennale è stato nuovamente interrotto con la notifica della
6 comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria opposta (31.01.2024), sicché alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
Le spese processuali sostenute dalle parti convenute, liquidate come da dispositivo in ragione dell'ammontare del credito portato dai rispettivi atti presupposti, vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Grazia Maria Cirillo;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall' CP_2 liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall' , liquidate in € 300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA. CP_3
Catanzaro, li 18.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott. , M.O.T. nominato con D.M. del Persona_1
22.10.2024.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 17.09.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 233/2024 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Barberio Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Grazia Maria Cirillo
resistente e
-, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e
Silvia Parisi resistente e
, Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Grazia
Maida resistente
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 31.01.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300000893000 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali portati CP_2 dall'avviso di addebito n. 33020170001373517000 e di premi di cui alla cartella CP_3 di pagamento n. 03020170008053047000, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Parte ricorrente agisce al fine di sentire dichiarare l'estinzione dei crediti posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ciò sul presupposto di non aver mai ricevuto alcun atto con cui gli Enti impositori e/o l'Agente di riscossione avrebbero esercitato i diritti di credito sottesi, non risultando validamente notificati né l'avviso di addebito né la cartella di pagamento;
CP_2 CP_3 pertanto – a detta del ricorrente – dalla data in cui i crediti contributivi sono sorti
(2013 per il credito e 2016 per quello a quella della notifica dell'atto CP_3 CP_2 oggi impugnato sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 10, L. n. 335/1995.
Nel ricorso si afferma, inoltre, che il termine prescrizionale risulterebbe comunque decorso anche laddove gli atti de quo fossero stati validamente notificati, sostenendo il ricorrente che dalle rispettive date di notifica (02.12.2017 per la cartella e CP_3
03.02.2018 per l'avviso al 24.01.2024 (data di notifica della comunicazione CP_2 preventiva) non sarebbe stato portato a sua conoscenza alcun atto interruttivo della prescrizione. Per cui, anche a voler ritenere validamente notificati gli atti presupposti,
i crediti si sarebbero comunque prescritti in data 09.10.2023 (per il credito ) e CP_3 in data 11.12.2023 (per il credito , pur considerando la sospensione del corso CP_2 della prescrizione di cui agli artt. 37 D.l. n. 18/2020 e 11, co. 9, D.l. n. 183/2020 (che porta avanti il termine quinquennale di ulteriori 311 giorni).
2 Tanto premesso, la domanda è inammissibile in relazione al motivo con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica degli atti presupposti e infondata in relazione al motivo con il quale fa valere la prescrizione decorsa dalla data di notifica degli stessi.
Per quanto attiene al motivo relativo all'omessa o invalida notifica, in premessa giova osservare che, in linea generale, è assunto consolidato in giurisprudenza che la mancata o irregolare notifica della cartella e/o avviso di addebito non possa penalizzare il destinatario privandolo dell'opposizione prevista dalla legge. Così, si riconosce che il momento di garanzia possa essere recuperato ammettendo l'opposizione tardiva nei confronti del primo atto idoneo a portare a conoscenza del soggetto la pretesa impositiva, così da poter esercitare validamente il suo diritto di difesa.
Da ciò deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. intimazione di pagamento o comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come nel caso di specie), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, è ammissibile, ma solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo, restando fermo il termine di decadenza per l'impugnazione.
In altre parole, il termine di impugnazione resta invariato, ma comincia a decorrere dalla conoscenza della cartella e/o avviso di addebito tramite questo atto posteriore e, quindi, dalla possibilità di far valere il diritto alla tutela.
In tal senso si è posta Cass. civ., n. 24506/2016 secondo cui “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. in senso conforme anche Cass. civ., nn.
28583/2018 e 7156/2023).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie risulta agli atti che in data
09.03.2023 il ricorrente abbia ricevuto l'intimazione di pagamento n.
03020239000267922000, riferita, tra gli altri, all'avviso di addebito n.
33020170001373517000 e alla cartella di pagamento n. 03020170008053047000. Ciò
3 è stato confermato dallo stesso ricorrente, da ultimo, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 19.06.2024.
Orbene, a fronte di una intimazione di pagamento del 09.03.2023, che ben ha dato al sig. contezza dell'esistenza dei crediti azionati, oltreché la possibilità di Pt_1 dedurre l'omessa notifica degli atti ivi richiamati, l'odierno ricorso è stato depositato, avverso un atto successivo (la comunicazione preventiva di ipoteca), in data
31.01.2024.
Ne consegue che il motivo di opposizione è inammissibile perché tardivamente proposto, non solo oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. (trattandosi di vizi formali), ma anche oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, D. lgs. n. 46/99,
i quali non possono che decorrere dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento, atto che certamente ha dato al ricorrente contezza della propria posizione debitoria e antecedente alla comunicazione oggi impugnata.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti (cartella di pagamento e avviso di addebito) poteva impedire la tempestività dell'opposizione avverso gli stessi, viceversa, l'opposizione che il ricorrente non ha potuto esercitare a causa di tali omissioni doveva essere tempestivamente “recuperata” avverso il primo atto con cui utilmente ha conosciuto l'esistenza degli atti asseritamente non notificati, e cioè
l'intimazione di pagamento.
Di conseguenza, deve dichiararsi l'inammissibilità del motivo di opposizione perché tardivamente proposto, il che preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli avvisi ad essa sottesi (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass. n. 27019/2008; Cass. n.
11338/2010).
Inammissibile è quindi pure l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito, dal momento che parte ricorrente avrebbe dovuto far valere anche questa - in funzione recuperatoria - mediante la tempestiva e rituale opposizione avverso l'intimazione di pagamento del 09.03.2023, entro il termine di
40 giorni dal suo ricevimento.
Ciò detto in relazione alla prescrizione maturata fino alla data di notifica dei titoli esecutivi, parte ricorrente, per come già evidenziato, fa valere altresì motivi inerenti a fatti estintivi successivi alla data in parola, proponibili senza limiti di tempo.
4 Egli, infatti, sostiene che anche a considerare valide le notifiche dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento, dalla data di tali notifiche alla data della ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbero decorsi comunque più di cinque anni.
Orbene, la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini, come avvenuto nel caso di specie.
Difatti, “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_2 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente sia infondata, dal momento che occorre tenere conto della sospensione del
5 corso della prescrizione di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n.
183/2020.
Nello specifico, l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 ha previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'art. 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 ha espressamente stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal
31.12.2020, nda) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alle date, rispettivamente, del 02.12.2022 e del 03.02.2023 (ossia i termini di prescrizione del credito calcolati dalla notifica della cartella di pagamento n. 03020170008053047000
e dell'avviso di addebito n. 33020170001373517000 avvenuta, rispettivamente, il
02.12.2017 e il 03.02.2018, spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 09.10.2023 (per la cartella di pagamento) e alla data dell'11.12.2023 (per l'avviso di addebito), con la conseguenza che, al momento della notifica del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 03020239000267922000 (09.03.2023), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
Ed invero, l'intimazione in parola, oltre a costituire atto con cui il debitore ha acquisito piena contezza della propria posizione – dalla notificazione del quale decorrono quindi i termini per “recuperare” l'opposizione di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 –, è altresì atto di esercizio del credito, pienamente idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Successivamente alla notifica della predetta intimazione di pagamento, inoltre, il termine quinquennale è stato nuovamente interrotto con la notifica della
6 comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria opposta (31.01.2024), sicché alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
Le spese processuali sostenute dalle parti convenute, liquidate come da dispositivo in ragione dell'ammontare del credito portato dai rispettivi atti presupposti, vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Grazia Maria Cirillo;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall' CP_2 liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall' , liquidate in € 300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA. CP_3
Catanzaro, li 18.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott. , M.O.T. nominato con D.M. del Persona_1
22.10.2024.
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