Ordinanza cautelare 17 giugno 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/06/2025, n. 11279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11279 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11279/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04957/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4957 del 2022, proposto da
RE SI, RM MO, ER LL, EN AS, EM AM, CO AR, CA AR, BR GL, MA HI, LO LD, CI ET, IE AS, IO De BI, IL De AN, CO EL TE, MA Di OL, NA RA, CA GO, GA MA, ON NN, LU EG, MI IC TA, LU ZZ, MA RE, CH GA EN RI, FA MA, IO EL, IA RA, EL AN, LU AN CO, BR IL, AR MI, FA LO, AR CA PA, NZ AR, EL TA EL, CO LA, AN RE, IK AL, RO CA, LE SA, RI ZZ, RO Verde, rappresentati e difesi dagli avvocati Arianna Coppola, IO Zimbardi e Nadia Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del 16 marzo 2022, pubblicato il 22 marzo 2022, con il quale il Ministero dell'Interno ha indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, a 1000 posti di allievo vice ispettore della polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei prescritti requisiti, laddove – all'art. 3, Comma 1, lettera d) – ha ammesso a partecipare al concorso solo coloro che non avessero compiuto il 28° anno di età, salva l'elevazione di cui all'art. 2049 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 secondo cui “ il limite di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare ”, così precludendo ai ricorrenti l'accesso alla procedura;
- di ogni altro atto – autonomamente lesivo – ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, ivi compresa sin d'ora la graduatoria finale di merito del concorso in parola laddove non dovesse figurare il nominativo dei ricorrenti e con espressa riserva di notifica dell'impugnativa nel termine di legge a coloro che ivi risulteranno utilmente collocati nella qualità di controinteressati;
previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione
a) dell'art. 27-bis del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, laddove prevede quale requisito d'accesso alla qualifica di allievo vice ispettore della polizia di Stato non più il limite massimo d'età di 32 anni bensì il (decisamente) più stringente limite d'età di 28 anni, salva in ogni caso l'elevazione di cui all'art. 2049 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
b) dell'art. 2 del d.m. 13 luglio 2018, n. 103 con il quale il Ministro dell'Interno, dando attuazione all'art. 1 del d.lgs. del 29 maggio 2017, n. 95, ha stabilito il nuovo limite d'età di anni 28 per l'accesso alla qualifica di allievo vice ispettore della polizia di Stato in luogo dell'età di 32 anni di cui al d.m. 6 aprile 1999, n. 115.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota depositata in data 17 aprile 2025 tutti i ricorrenti hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., « la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso »;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, infine, che – tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – ricorrano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO