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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 2111 DELL'ANNO 2023
FRA PP AN E
FRA
INPS
Oggi 20 febbraio 2025 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv. BILLE' SANTINA e
Per parte convenuta: l'avv. TOMMASELLI CLARA e MADONIA GINO
( ) VIA MORANDI ANG. VIA CORREGGIO 20900 C.F._1
MONZA;
-I Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti .
-Precisano le conclusioni come in atti .
Il Giudice
Esaurita la discussione, dà lettura del dispositivo della sentenza e espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione di seguito riportate.
Il G.O.P.
Dott. Fabrizio Carletti
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di
Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 20.2.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2111/2023 R.G e promossa da
AN PP (C.F. ) con il patrocinio degli C.F._2
avv. BILLE' SANTINA e , con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico presso avv. BILLE' SANTINA;
ATTORE
contro
: , (C.F. ) con il patrocinio degli avv. TOMMASELLI CP_1 P.IVA_1
CLARA e MADONIA GINO ( ) VIA MORANDI C.F._1
ANG. VIA CORREGGIO 20900 MONZA;
, con elezione di domicilio in
VIA MORANDI, 1 C/O AVVOCATURA INPS 20052 MONZA, presso e nello studio dell'avv. TOMMASELLI CLARA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti .
La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.11.2023 il Sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio l' al fine di sentire accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni: accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento degli anni di studi universitari dall'01.11.1971 al 31.10.1975
come indicati nel PR1 sub doc. 10 e come richiesti con domanda prot.
7071/c1 del 13.02.1992 sub doc.8 allegati in atti;
accertato e dichiarato altresì il diritto del ricorrente al riconoscimento del codice RA01 per l'anno scolastico 1987/1988 con conseguente iscrizione al Fondo a fare data dal 01.09.1987 invece che dal 05.09.1991 come erroneamente indicato negli atti di liquidazione TFS, previa, se ritenuta necessaria, eventuale disapplicazione, annullamento e revisione e/o modifica del provvedimento di conferimento della buonuscita attuale, condannare Controparte_2
dipendenti pubblici in persona del legale rappresentante pro tempore, a procedere a riliquidazione della buonuscita del Ricorrente, con riconoscimento delle differenze tutte ancora dovute anche in ragione dell'aggiornamento degli anni soggetti a riscatto con il periodo degli studi universitari e della correzione della data di iscrizione al Fondo.
Premetteva il ricorrente, ex dipendente del , che è Controparte_3
cessato dal servizio in data 31.08.2019 con pensione di vecchiaia, con il sistema Misto, che il TFS veniva liquidato con pratica n. 002202000205251,
atto n. 28336 e che con lettera del 11.06.2022 veniva chiesta la
Riliquidazione della stessa in quanto la data di iscrizione al Fondo è indicata erroneamente dal 05.09.1991 anzichè dal 01.09.1987; inoltre il periodo di riscatto è indicato erroneamente con anni 8 e mesi 10 anziché con anni 12 e mesi 10. Precisava a tal fine che la data di iscrizione al Fondo decorre al
01.09.1987 in quanto il periodo di servizio dall' 01.09.1987 al 31.08.1988 è
stato prestato con riconferma della nomina per l'anno scolastico 1987/1988
ai sensi del Decreto Legge 321 del 31.07.1987 ed è stato assoggettato a contributi pensionistici in conto Tesoro e previdenziali per il Fondo di previdenza AS (codice SIDI , mentre il periodo di riscatto avrebbe C.F._3 dovuto comprendere i 4 anni del corso legale della laurea. Si costituiva ritualmente l' con atto del 13.6.2024 contestando la pretesa e chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso.
La causa è giunta, senza necessità di attività istruttoria ulteriore, all'udienza del 20.2.2025 nella quale è stata data lettura del dispositivo ed esposte le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Due sono i vizi del provvedimento dell' con cui è stato liquidato CP_1
l'importo del Trattamento di Fine Servizio, c.d. Indennità di buonuscita,
disciplinato dalla legge 06.12.1965 n.1368 e dal DPR 1072 DEL 1973: da un lato, l'omessa considerazione ai fini della Indennità di buonuscita del periodo universitario;
dall'altro la ridatazione dell'iscrizione al Fondo
AS a fare data dal 01.09.1987 in ragione del riconoscimento dell'incarico annuale per l'a.s. 1987/1988 con codice RA01. Le doglianze vanno esaminate partitamente.
La facoltà dell'iscritto al Fondo di chiedere il riscatto dei servizi e periodi non coperti da contributo deve essere esercitata con domanda indirizzata all'NP (oggi ) per il tramite dell'Amministrazione di CP_1
appartenenza, che ne deve curare l'istruttoria e la deve inviare con allegato il modello di riscatto PR1 (questionario di riscatto), nei successivi 6 mesi.
Entro 90 giorni (articolo 24 d.P.R. 1032/73), verificata la corrispondenza della richiesta dell'iscritto con la descrizione dei servizi indicati dall'Amministrazione, procedendo ad ulteriore istruttoria in caso di dati discordanti, la Sede competente deve svolgere gli ulteriori CP_1
adempimenti amministrativo-contabili per la emissione della relativa deliberazione. Sostiene il ricorrente che egli, nella compilazione del modello
PR1, avvenuta in data 6.12.1991, pur non avendo ritrascritto tutti i periodi oggetto della richiesta di riscatto nella quarta facciata del predetto modello,
allegato sub doc. n. 8 del ricorrente, aveva la ferma volontà di riscattare anche il periodo universitario dal 1971 al 1975. Di tanto sarebbe prova anzitutto l'allegazione al modulo in questione del certificato universitario attestante il corso di studi, ma soprattutto il successivo progetto di liquidazione emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione in data
8.11.2019 (doc 10 ricorrente) in cui il predetto periodo risulterebbe inserito fra quelli da liquidare in favore del ricorrente ai fini dell'Indennità di buonuscita. Di contro l' sostiene che vi sia stato un ripensamento da CP_1
parte del richiedente, non ammissibile, e che la sua manifestazione di volontà emerge in modo inequivocabile dalla quarta pagina del modello
PR1, ossia il questionario di riscatto, da lui sottoscritto, in cui detto periodo non viene richiamato fra quelli astrattamente ammissibili, indicati invece nelle pagine interne del modulo. Secondo , quindi , la volontà del CP_1
ricorrente così manifestata non potrebbe essere sostituita in alcun modo da altro atto successivo suo o dell'Amministrazione. L'eccezione dell' è CP_1
da accogliere. In data 6.12.1991 il sig. compilava la quarta Pt_1
pagina, di sua pertinenza, del mod. PR1, ossia il questionario che, nella parte a lui riservata, doveva contenere specificamente gli anni da ammettere a riscatto. Le pagine interne – oltre agli altri dati ivi specificati - conteneva invece i periodi astrattamente da considerare ai fini del riscatto fra cui il ricorrente avrebbe potuto scegliere. Il modulo veniva inviato nel termine di legge sopra visto all'Amministrazione scolastica. Successivamente
l'Amministrazione scolastica inviava in data 8.11.2019 l'istanza di liquidazione all'Istituto previdenziale (doc. 10 del ricorrente). Ove si esamini questo documento, si evince che esso non è in contrasto con la tesi dell' , a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente. La predetta CP_1
comunicazione è stata emanata ai sensi dell'art. 26 DPR 1032 /1973 il quale recita: “L'indennita' di buonuscita, spettante al dipendente statale e ai
superstiti, e' liquidata di ufficio. A tal fine l'amministrazione alla quale il
dipendente appartiene o apparteneva trasmette all'amministrazione del
Fondo di previdenza un progetto di liquidazione, a favore del dipendente
stesso o dei suoi superstiti, corredato della copia autentica dello stato di
servizio”.
Proprio detto progetto di liquidazione, compilato il 8.11.2019 , è stato inviato all' e al ricorrente per conoscenza. Esso tuttavia non prevede, CP_1
come affermato dal ricorrente, anche il conteggio del periodo universitario.
Esso si compone di due parti entrambi compilate dall'Amministrazione
scolastica. Nel primo vengono elencati i periodi “da ammettere a riscatto”,
nel secondo viene invitato l'ente previdenziale a effettuare la liquidazione sulla base dei periodi di servizio, oltre ai periodi “ammessi a riscatto”, che non coincidono tuttavia con quelli di cui al primo modulo. Si osservi la medesima dicitura nei due modelli oggetto di esame prodotti sub doc. 10 e sub doc. 8, dal ricorrente laddove per “periodi da ammettere a riscatto” non si intendono quelli effettivamente indicati dal richiedente, bensi quelli che possono formare oggetto della sua richiesta. Si concorda inoltre con quanto affermato dall' nella sua memoria difensiva nonché al richiamo CP_1
giurisprudenziale ivi operato in merito alla natura potestativa del diritto spettante al ricorrente nella individuazione dei periodi di riscatto e nella impossibilità – qui non verificatasi, si intende – dell'Amministrazione di sostituirsi al richiedente. Il principio ivi enunciato è da intendersi qui espressamente richiamato. Si ripete che non v'è stata alcuna sostituzione dell'Amministrazione mediante la compilazione del predetto modulo, in quanto i periodi ivi indicati “da ammettere a riscatto” non coincidono con i
“periodi riscattati” che invece compaiono nel Mod. PR1 compilato del ricorrente e da questi firmato.
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla seconda doglianza del ricorrente.
Al riguardo, questo giudice non può che conformarsi all'interpretazione data, in ipotesi analoga, da parte del giudice di secondo grado – Corte
d'Appello di Reggio Calabria n. 380/ 2022 la cui decisione costituisce un precedente in materia condivisibile. Pertanto è da accogliere la tesi del ricorrente secondo cui deve correggersi il “dies a quo” di iscrizione al
Fondo con inizio dei versamenti dei contributi AS a fare data dal
01.09.1987 in quanto i supplenti annuali in servizio nell'anno scolastico
1986/1987 nell'anno successivo ottenevano conferma della supplenza annuale con decorrenza economica e giuridica dal 01.09.1987 al 31.08.1988
in virtù di quanto disposto dal D.L. 321/1987. Si riporta quanto osservato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria nella citata sentenza: “Ai sensi
dell'art 14 del D.P.R. n 1032 dei 1973 Ai fini della liquidazione
dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio
effettivo prestato in qualita' di dipendente statale a far tempo dalla data
indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano le norme
concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.”
A sua volta l'art 40 del D.P.R. n 1092 del 1973 (Testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) dispone
che “agli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e
periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli
aumenti di cui al precedente capo III, costituisce il servizio effettivo;
con
l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile. Se nel totale del
servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione superiore a sei mesi
si computa come anno intero;
la frazione uguale o inferiore a sei mesi si
trascura. L'art 1 della legge 6 dicembre 1966 n. 1077, intitolata “Estensione
ai dipendenti civili non di ruolo dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo” prevede che “Agli
impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni
dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni
vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di
riversibilita' per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle
ritenute ed ai contributi, nonche' le disposizioni sulla concessione dell'equo
indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica e sull'assunzione, a carico
dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da
causa di servizio.” l'art 4 esclude da tale equiparazione “il personale non di
ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno”. La
Corte Costituzionale con sentenza n. 40 del 1973 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 ("estensione
ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle
norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti
di ruolo"), nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al
trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli
insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina già prevista
per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale. Il nodo della
controversia risiede nell'interpretazione fornita dall' che sembra CP_1
fondarsi sul mero dato quantitativo dei giorni di servizio effettivamente
prestati. il dato letterale dell'art 4 la norma in parola, in generale non
ricollega l'esclusione dall'estensione della normativa applicabile in tema di quiescenza al dato dell'effettivo servizio prestato bensì al tipo di assunzione,
non soltanto: la Corte Costituzionale intervenuta sulla mancata estensione
della normativa agli insegnanti non di ruolo, esplicitamente estende la
disciplina agli insegnanti non di ruolo con nomina annuale. E la ricorrente
è stata assunta con incarico annuale. In secondo luogo, non si può non
rapportare la norma, dettata in via generale per le pubbliche
amministrazioni, alla peculiarità del personale del sistema scolastico nel
quale è dato acquisito la differenza tra le due tipologie di supplenze affidate,
annuali o temporanee, tant'è che il Giudice delle Leggi esplicitamente fa
riferimento al tipo di nomina”. “Da quanto testè osservato discende
l'applicabilità del comma 2 dell'art. 40 del D.P.R. n 1092 del 1973, con
Par conseguente computabilità per intero degli anni rivendicati dalla posto
che la stessa ha prestato servizio per un periodo ampiamente maggiore dei
sei mesi previsti dalla norma” Corte d'Appello Reggio Calabria Sentenza n.
380 / 2022) .
Nel caso di specie, analizzando il certificato di servizio del ricorrente prodotto da entrambe le parti si evince che dall'anno 1986 il ricorrente viene dichiarato “supplente annuale” e ha svolto servizio per 348 giorni dal 18.09
al 31.08, onde la doglianza è da accogliere.
Le spese, attesa la soccombenza reciproca, meritano di essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così decide :
- In parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del codice RA01 per l'anno scolastico 1987/1988 con conseguente iscrizione al Fondo a fare data dal 01.09.1987 con ogni effetto di legge;
- respinge nel resto il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Monza il 20.2.2025
Il G.O.P. Fabrizio Carletti.