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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/06/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2750/2023 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. DI MARTINO TATIANA e dall'avv. CAVERNI EUGENIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. DI MARTINO TATIANA, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. FARRI CRISTINA elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l' udienza cartolare del 09.06.2025,
l'avv. DI MARTINO TATIANA e dall'avv. CAVERNI EUGENIO, per la parte opponente, conclude come segue: “(…) come in atto di citazione in opposizione (…)”
pagina 1 di 5 l'avv. FARRI CRISTINA , per la parte opposta, conclude come segue: “(…) 1) in via principale rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
2)confermare il decreto ingiuntivo n. 662/2023 R.G. 1633/2023 oggi opposto. 3)
Condannare ex art. 96 cpc (…) oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, Pt_1
anche di ufficio, nella sentenza (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione dal Parte_1
d.i. n. 662/2023 e chiedeva al Tribunale adito di “(…) a) revocare l'opposto decreto ingiuntivo di pagamento n. 662 del 2023( R.G. n. 1633/2023) poiché recante l'ingiunzione al pagamento di somme non dovute per motivi esposti in premessa;
b) accertare e dichiarare che con la somma di Euro
1.400,00, che si andrà ad offrire banco judicis, nulla è più dovuto all'opposta in forza della scrittura privata del 18.11.201 in relazione al dedotto periodo, ovvero 2013-2017; c) con vittoria di esborsi di causa e compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge
(…)”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva CP_1
e chiedeva al Tribunale adito “(…) 1) in via principale rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
2) confermare il decreto ingiuntivo
n. 662/2023 R.G. 1633/2023 oggi opposto. 3) Condannare ex art. 96 cpc: la norma di Pt_1 riferimento, vale a dire l'art. 96 c.p.c. , stabilisce che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza (…) Con vittoria di spese, diritti ed onorari (…)”. Segnatamente, esponeva che “(…) La somma richiesta e poi liquidata con decreto ingiuntivo in virtù della scrittura privata del 18.11.2011 (…) è corretta e veniamo a spiegare il perché: da dicembre 2013 a novembre 2016 la somma spettante è di Euro 200,00 mensili: pertanto Euro 200,00x36 mesi totale Euro 7.200,00 da dicembre 2016 a marzo 2021 la somma spettante è di Euro 200,60x52 mesi totale Euro 10.431,20. Quindi Euro 7.000,00 + Euro 10.431,20 =
Euro 17.631,20. I 0,60 euro applicati tutti i mesi da dicembre 2016 sono relativi alla rivalutazione
Istat spettante per legge, indipendentemente dalla previsione e si applica anche alle scritture private relative sempre al mantenimento dei minori. La difesa non fornisce alcuna prova di Pt_1
pagamento, non allega un bonifico un assegno alcunchè: si limita a dire che la somma non è giusta perché la nel ricorso del divorzio, lamentando il mancato pagamento, sia dell'assegno di CP_1
mantenimento che delle somme di cui alla scrittura privata ha scritto “ per certo da giugno 2017”.
Questa sarebbe la prova del pagamento degli anni precedenti. I pagamenti si provano per documenti:
pagina 2 di 5 la non ha alcun bonifico o altro pagamento documentato per gli anni 2013 2017 e non CP_1 Pt_1
ha allegato ALCUN PAGAMENTO. Altro non occorre.
3.pagamento mensilità giugno dicembre 2017
Il si riconosce debitore per tali mensilità (pur senza istat) ma invece di fare un bonifico per i Pt_1
propri figli si limita a dire che pagherà alla prima udienza, confidando nel rinvio della stessa-già messa a distanza ben superiore da quella di legge in citazione e poi differita dal Tribunale, continuando di fatto a tenersi in tasca i soldi dei figli.
4.mensilità da gennaio 2018 a marzo 2021 Di tali mensilità non si fa menzione: è un mistero……del quale non si trova la soluzione, se non in una opposizione fatta solo per confondere il Tribunale e ritardare il pagamento del mantenimento dei figli.
Le somme sono dovute ed il Tribunale le ha ingiunte. L'accordo infatti decorre dalla redazione della scrittura privata redatta contestualmente alla separazione e si ferma alla sentenza di divorzio, cioè marzo 2021. Il motivo per il quale non menziona gennaio 2018 marzo 2021 è e rimane un Pt_1
mistero (…)”.
Il Giudice, disposto il mutamento del rito, ex art. 183 bis c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, all' esito della udienza cartolare del 09.06.2025, tratteneva la causa in decisione, ex art. 281 sexies, comma III c.p.c..
******
L'opposizione appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dalla lettura del decreto ingiuntivo opposto emerge chiaramente che il decreto ingiuntivo n.
662/2023 è stato emesso esclusivamente per il credito relativo alla scrittura privata del 18.11.2011, per l'importo di euro 17.631,20.
Dalla lettura del ricorso depositato in sede monitoria emerge che il credito relativo alla scrittura privata del 18.11.2011 - per l'importo di euro 17.631,20-, riguarda il periodo a far data dall' anno 2013 al 2017.
Ciò posto, deve ora evidenziarsi che nel ricorso depositato dalla n sede di scioglimento CP_1 del matrimonio ( cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione in opposizione ), la stessa riferisce che “(…) il
Sig. pertanto, non corrisponde il contributo mensile per il mantenimento dei figli, pari ad euro Pt_1
802,40 (…), oltre le somme della citata scrittura privata, per certo dalla mensilità di giugno 2017 a tutt' oggi (…)”.
Relativamente a quanto sopra riportato ed, in particolare, in ordine alla espressione “(…) oltre le somme della citata scrittura privata, per certo dalla mensilità di giugno 2017 a tutt' oggi (…)”, parte opponente, a fine pag. 4 dell'atto di citazione, deduce che “(…) è la stessa che ci dice che il CP_1
comparente non le avrebbe pagato le somme di cui alla scrittura privata de quo dalla mensilità di giugno 2017 (…)” .
pagina 3 di 5 E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)” ( cfr., sul punto anche Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021) .
Nel caso di specie, parte opposta, non chiarisce il significato della predetta espressione e, a pag.
5 della propria comparsa di costituzione, si limita, a riferire, relativamente alla espressione utilizzata nel menzionato ricorso - ossia “(…) per certo dalla mensilità di giugno 2017 a tutt' oggi (…)”-, che
“(…) La difesa non fornisce alcuna prova di pagamento, non allega un bonifico un assegno Pt_1
alcunché: si limita a dire che la somma non è giusta perché la nel ricorso del divorzio, CP_1 lamentando il mancato pagamento, sia dell'assegno di mantenimento che delle somme di cui alla scrittura privata ha scritto “ per certo da giugno 2017”. Questa sarebbe la prova del pagamento degli anni precedenti. I pagamenti si provano per documenti: la non ha alcun bonifico o altro CP_1
pagamento documentato per gli anni 2013- 2017 (…)”.
E' pur vero che i pagamenti si devono provare attraverso documenti - quali ad es. assegni e/o bonifici ecc.-, tuttavia, è noto, ai sensi dell'art. 2733, comma secondo, c.c., la confessione “(…) forma piena prova contro colui che l' ha fatta (…)”.
Nel caso in esame, non avendo, la parte opposta, fornito una diversa interpretazione della espressione di cui sopra, rispetto a quella fornita da parte opponente, peraltro neppure espressamente e puntualmente contestata, va da sé che l'espressione “(…) per certo dalla mensilità di giugno 2017 a tutt' oggi (…)”, non può che interpretarsi come una confessione relativa al fatto di aver ricevuto i pagamenti sino al giugno 2017.
Pertanto, poiché, si ribadisce, la richiesta di pagamento di cui al d.i. opposto riguarda il periodo
2013-2017, appare evidente che il d.i. debba essere revocato, essendo emersa la prova – attraverso la confessione della parte opposta - dell'intervenuto pagamento da parte dell'opponente sino al giugno
2017.
pagina 4 di 5 Quanto poi al periodo giugno–dicembre 2017, poiché è lo stesso opponente a riconoscere di non aver corrisposto il pagamento dovuto, corrispondente ad euro 200,00 al mese, va da sé che il Pt_1 deve essere condannato a pagare l'importo di euro 1.400,00 ( euro 200,00 X 7 mesi).
In conclusione, il d.i. deve essere revocato e deve essere condannato il a pagare alla Pt_1
l minor importo di euro 1.400,00 ( euro 200,00 X 7 mesi). CP_1
Quanto, poi, alla domanda, ex art. 96 c.p.c., proposta da parte opposta, la stessa deve essere rigettata, non sussistendone i presupposti di legge.
Attesa la natura della controversia, la qualità delle parti e l'esito del giudizio, ricorrono giusti e gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento, ponendo definitivamente a carico della e spese del procedimento monitorio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara che l'opponente ha corrisposto il pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto - n.
662/2023-, sino a giugno 2017 ;
2. per l'effetto revoca il d.i. e condanna il a pagare alla l minor importo di Pt_1 CP_1
euro 1.400,00 ( euro 200,00 X 7 mesi);
3. rigetta la domanda, ex art. 96 c.p.c.;
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento, ponendo definitivamente a carico della e spese del procedimento monitorio. CP_1
Arezzo, 12.06.2025 il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2750/2023 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. DI MARTINO TATIANA e dall'avv. CAVERNI EUGENIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. DI MARTINO TATIANA, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. FARRI CRISTINA elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l' udienza cartolare del 09.06.2025,
l'avv. DI MARTINO TATIANA e dall'avv. CAVERNI EUGENIO, per la parte opponente, conclude come segue: “(…) come in atto di citazione in opposizione (…)”
pagina 1 di 5 l'avv. FARRI CRISTINA , per la parte opposta, conclude come segue: “(…) 1) in via principale rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
2)confermare il decreto ingiuntivo n. 662/2023 R.G. 1633/2023 oggi opposto. 3)
Condannare ex art. 96 cpc (…) oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, Pt_1
anche di ufficio, nella sentenza (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione dal Parte_1
d.i. n. 662/2023 e chiedeva al Tribunale adito di “(…) a) revocare l'opposto decreto ingiuntivo di pagamento n. 662 del 2023( R.G. n. 1633/2023) poiché recante l'ingiunzione al pagamento di somme non dovute per motivi esposti in premessa;
b) accertare e dichiarare che con la somma di Euro
1.400,00, che si andrà ad offrire banco judicis, nulla è più dovuto all'opposta in forza della scrittura privata del 18.11.201 in relazione al dedotto periodo, ovvero 2013-2017; c) con vittoria di esborsi di causa e compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge
(…)”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva CP_1
e chiedeva al Tribunale adito “(…) 1) in via principale rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
2) confermare il decreto ingiuntivo
n. 662/2023 R.G. 1633/2023 oggi opposto. 3) Condannare ex art. 96 cpc: la norma di Pt_1 riferimento, vale a dire l'art. 96 c.p.c. , stabilisce che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza (…) Con vittoria di spese, diritti ed onorari (…)”. Segnatamente, esponeva che “(…) La somma richiesta e poi liquidata con decreto ingiuntivo in virtù della scrittura privata del 18.11.2011 (…) è corretta e veniamo a spiegare il perché: da dicembre 2013 a novembre 2016 la somma spettante è di Euro 200,00 mensili: pertanto Euro 200,00x36 mesi totale Euro 7.200,00 da dicembre 2016 a marzo 2021 la somma spettante è di Euro 200,60x52 mesi totale Euro 10.431,20. Quindi Euro 7.000,00 + Euro 10.431,20 =
Euro 17.631,20. I 0,60 euro applicati tutti i mesi da dicembre 2016 sono relativi alla rivalutazione
Istat spettante per legge, indipendentemente dalla previsione e si applica anche alle scritture private relative sempre al mantenimento dei minori. La difesa non fornisce alcuna prova di Pt_1
pagamento, non allega un bonifico un assegno alcunchè: si limita a dire che la somma non è giusta perché la nel ricorso del divorzio, lamentando il mancato pagamento, sia dell'assegno di CP_1
mantenimento che delle somme di cui alla scrittura privata ha scritto “ per certo da giugno 2017”.
Questa sarebbe la prova del pagamento degli anni precedenti. I pagamenti si provano per documenti:
pagina 2 di 5 la non ha alcun bonifico o altro pagamento documentato per gli anni 2013 2017 e non CP_1 Pt_1
ha allegato ALCUN PAGAMENTO. Altro non occorre.
3.pagamento mensilità giugno dicembre 2017
Il si riconosce debitore per tali mensilità (pur senza istat) ma invece di fare un bonifico per i Pt_1
propri figli si limita a dire che pagherà alla prima udienza, confidando nel rinvio della stessa-già messa a distanza ben superiore da quella di legge in citazione e poi differita dal Tribunale, continuando di fatto a tenersi in tasca i soldi dei figli.
4.mensilità da gennaio 2018 a marzo 2021 Di tali mensilità non si fa menzione: è un mistero……del quale non si trova la soluzione, se non in una opposizione fatta solo per confondere il Tribunale e ritardare il pagamento del mantenimento dei figli.
Le somme sono dovute ed il Tribunale le ha ingiunte. L'accordo infatti decorre dalla redazione della scrittura privata redatta contestualmente alla separazione e si ferma alla sentenza di divorzio, cioè marzo 2021. Il motivo per il quale non menziona gennaio 2018 marzo 2021 è e rimane un Pt_1
mistero (…)”.
Il Giudice, disposto il mutamento del rito, ex art. 183 bis c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, all' esito della udienza cartolare del 09.06.2025, tratteneva la causa in decisione, ex art. 281 sexies, comma III c.p.c..
******
L'opposizione appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dalla lettura del decreto ingiuntivo opposto emerge chiaramente che il decreto ingiuntivo n.
662/2023 è stato emesso esclusivamente per il credito relativo alla scrittura privata del 18.11.2011, per l'importo di euro 17.631,20.
Dalla lettura del ricorso depositato in sede monitoria emerge che il credito relativo alla scrittura privata del 18.11.2011 - per l'importo di euro 17.631,20-, riguarda il periodo a far data dall' anno 2013 al 2017.
Ciò posto, deve ora evidenziarsi che nel ricorso depositato dalla n sede di scioglimento CP_1 del matrimonio ( cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione in opposizione ), la stessa riferisce che “(…) il
Sig. pertanto, non corrisponde il contributo mensile per il mantenimento dei figli, pari ad euro Pt_1
802,40 (…), oltre le somme della citata scrittura privata, per certo dalla mensilità di giugno 2017 a tutt' oggi (…)”.
Relativamente a quanto sopra riportato ed, in particolare, in ordine alla espressione “(…) oltre le somme della citata scrittura privata, per certo dalla mensilità di giugno 2017 a tutt' oggi (…)”, parte opponente, a fine pag. 4 dell'atto di citazione, deduce che “(…) è la stessa che ci dice che il CP_1
comparente non le avrebbe pagato le somme di cui alla scrittura privata de quo dalla mensilità di giugno 2017 (…)” .
pagina 3 di 5 E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)” ( cfr., sul punto anche Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021) .
Nel caso di specie, parte opposta, non chiarisce il significato della predetta espressione e, a pag.
5 della propria comparsa di costituzione, si limita, a riferire, relativamente alla espressione utilizzata nel menzionato ricorso - ossia “(…) per certo dalla mensilità di giugno 2017 a tutt' oggi (…)”-, che
“(…) La difesa non fornisce alcuna prova di pagamento, non allega un bonifico un assegno Pt_1
alcunché: si limita a dire che la somma non è giusta perché la nel ricorso del divorzio, CP_1 lamentando il mancato pagamento, sia dell'assegno di mantenimento che delle somme di cui alla scrittura privata ha scritto “ per certo da giugno 2017”. Questa sarebbe la prova del pagamento degli anni precedenti. I pagamenti si provano per documenti: la non ha alcun bonifico o altro CP_1
pagamento documentato per gli anni 2013- 2017 (…)”.
E' pur vero che i pagamenti si devono provare attraverso documenti - quali ad es. assegni e/o bonifici ecc.-, tuttavia, è noto, ai sensi dell'art. 2733, comma secondo, c.c., la confessione “(…) forma piena prova contro colui che l' ha fatta (…)”.
Nel caso in esame, non avendo, la parte opposta, fornito una diversa interpretazione della espressione di cui sopra, rispetto a quella fornita da parte opponente, peraltro neppure espressamente e puntualmente contestata, va da sé che l'espressione “(…) per certo dalla mensilità di giugno 2017 a tutt' oggi (…)”, non può che interpretarsi come una confessione relativa al fatto di aver ricevuto i pagamenti sino al giugno 2017.
Pertanto, poiché, si ribadisce, la richiesta di pagamento di cui al d.i. opposto riguarda il periodo
2013-2017, appare evidente che il d.i. debba essere revocato, essendo emersa la prova – attraverso la confessione della parte opposta - dell'intervenuto pagamento da parte dell'opponente sino al giugno
2017.
pagina 4 di 5 Quanto poi al periodo giugno–dicembre 2017, poiché è lo stesso opponente a riconoscere di non aver corrisposto il pagamento dovuto, corrispondente ad euro 200,00 al mese, va da sé che il Pt_1 deve essere condannato a pagare l'importo di euro 1.400,00 ( euro 200,00 X 7 mesi).
In conclusione, il d.i. deve essere revocato e deve essere condannato il a pagare alla Pt_1
l minor importo di euro 1.400,00 ( euro 200,00 X 7 mesi). CP_1
Quanto, poi, alla domanda, ex art. 96 c.p.c., proposta da parte opposta, la stessa deve essere rigettata, non sussistendone i presupposti di legge.
Attesa la natura della controversia, la qualità delle parti e l'esito del giudizio, ricorrono giusti e gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento, ponendo definitivamente a carico della e spese del procedimento monitorio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara che l'opponente ha corrisposto il pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto - n.
662/2023-, sino a giugno 2017 ;
2. per l'effetto revoca il d.i. e condanna il a pagare alla l minor importo di Pt_1 CP_1
euro 1.400,00 ( euro 200,00 X 7 mesi);
3. rigetta la domanda, ex art. 96 c.p.c.;
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento, ponendo definitivamente a carico della e spese del procedimento monitorio. CP_1
Arezzo, 12.06.2025 il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
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