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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4809 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8831/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. GERONIMO MICHELE;
Parte_1
e
con Controparte_1
l'assistenza e difesa degli avv.ti TRAVI RAFFAELLA e SOLLECITO COSTANZA;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.2020 - premesso di Parte_1 lavorare alle dipendenze della Controparte_1
dal 16.12.2006, con profilo professionale
[...] di infermiere e con inquadramento nella cat. D del CCNL del Comparto Sanità
Pubblica - ha lamentato di avere svolto la propria attività lavorativa, per il periodo da gennaio 2009 a luglio 2019, per sette giorni consecutivi ovvero con servizio di pronta disponibilità, sia notturna che festiva e che, come risultava dai prospetti dei turni di lavoro, non gli è stato concesso il riposo compensativo previsto dal Contratto Collettivo succitato.
Tanto premesso la parte ricorrente ha chiesto la condanna della
Amministrazione resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa festiva per ogni riposo compensativo non fruito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite in distrazione.
L si è Controparte_1 costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, l'intervenuta prescrizione dei crediti dedotti e, nel merito, chiedendone il rigetto.
1 ------------
Sulla eccezione di nullità del ricorso.
Innanzitutto, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso.
La semplice lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente agevolmente di comprendere come questo contenga una precisa indicazione dell'oggetto e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda di condanna dell convenuta al risarcimento del danno da CP_1 usura psicofisica: risultano, infatti, chiaramente espressi sia il petitum, che i titoli delle singole pretese di accertamento sottostanti;
d'altronde, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di un ricorso nullo per violazione dell'art. 414 c.p.c., solo qualora risulti impossibile l'individuazione, attraverso l'esame complessivo dell'atto, del petitum ovvero dei <<…fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni…>> (vd., ex multis, ordinanza della Cassazione n. 3143 dell'1.02.2019).
Del resto, risulta documentalmente che il ha allegato al proprio Pt_1 fascicolo telematico le rilevazioni delle presenze, relative alle annualità oggetto della odierna domanda risarcitoria (cfr. doc. nn. 7, allegati al fascicolo di parte).
Peraltro, la parte resistente si è pienamente difesa nel merito mostrando, così, di avere perfettamente compreso sia l'oggetto che le ragioni della pretesa.
----------
Quanto, invece, alla eccezione di prescrizione (decennale), la stessa è fondata.
Ritiene questo giudice che, invero, il primo atto interruttivo del termine prescrizionale è stato il ricorso introduttivo del presente giudizio - notificato dal ricorrente il 13.03.2021, posto che non vi è prova del perfezionamento della notifica della diffida stragiudiziale da parte del
. Pt_1
In particolare, per quanto riguarda l'atto di messa in mora risulta documentalmente che il non ha provveduto al deposito telematico Pt_1 delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nel formato idoneo - ovvero .eml o .msg – ma, invece, ha allegato una scansione di una copia analogica in formato .pdf del relativo messaggio PEC, sicché non vi
è prova che l'Azienda convenuta abbia ricevuto la diffida suddetta (cfr. doc. n. 9 “messa in mora”, allegato al fascicolo di parte ricorrente).
2 Giova precisare, sul punto, che ai sensi della legge n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9, la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml".
Solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1, (L. n. 53 del
1994, cit., art. 9, comma 1-bis).
Se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi della
L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III dell'8.06.2023, n.
16189).
Ed invero, la configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 11, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d'ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell'ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.
Tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, ma di nullità (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U.
18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018,
n. 23620; Cass. 05/03/2019, n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916).
Ebbene, nella specie, a parere di questo giudicante, l'atto di messa in mora allegato dal al proprio fascicolo di parte, certamente, Pt_1 integra una causa di nullità poiché carente di tutti i requisiti previsti
3 in materia dalla citata legge, dal momento che la parte ricorrente, come già detto, ha depositato una mera scansione della copia analogica del relativo messaggio PEC di messa in mora, senza, tuttavia, allegare la relativa ricevuta di accettazione e, soprattutto, quella di avvenuta consegna.
Di conseguenza, i crediti dedotti dal , antecedenti alla data del Pt_1
13.03.2011, sono prescritti, considerato che, per le ragioni sopra esposte, il primo atto interruttivo è stato, appunto, il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 13.03.2021.
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Nel merito, la domanda è, in parte, fondata e va accolta per quanto di ragione.
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Ciò chiarito, a questo punto, occorre delineare la normativa di settore vigente in materia.
L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Con riferimento al servizio di pronta disponibilità, esso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, con la previsione, secondo quanto disposto dal comma 6, di
“un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale” nel caso in cui il servizio stesso cada in giorno festivo.
La pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore”; inoltre, in caso di chiamata, ex comma 9 dell'art. 7,
4 C.C.N.L. 20.09.2001, “l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40 che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 18,
D.P.R. n. 270 del 1987, hanno disciplinato diverse fattispecie di pronta disponibilità, giacché quest'ultima, a seconda del caso in cui si verifichi o meno l'effettiva chiamata, può dare luogo all'attività lavorativa
(reperibilità attiva) o consistere nel mero rispetto dell'obbligo di attesa senza che segua la prestazione di servizio(reperibilità passiva).
La Cassazione, sul punto, ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in un'obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato all'espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
“spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 14770/2017; n.
6491/2016; n. 5465/2016; n. 9316/2014; n. 11730/2013; n. 4688/2011).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche
5 nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante, C.d.S. 09.09.2009, n.
5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Il comma 9 dell'art. 7 C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva, disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre all'indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, l'imputazione delle ore alla banca disciplinata dall' art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26, C.C.N.L. 07.04.1999 e art. 20, C.C.N.L. 01.09.1995).
Pertanto, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 C.C.N.L.), dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 6491/2016).
Infatti, un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide neppure indirettamente sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda,
a prescindere da una richiesta, trattandosi, come specificato, di diritto indisponibile.
---------
6 Ciò posto, la parte ricorrente ha lamentato di avere svolto la propria prestazione lavorativa in regime di disponibilità c.d. attiva, ovvero di aver lavorato per sette giorni consecutivi, senza fruire del relativo riposo compensativo.
E' evidente, quindi, che la pretesa attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale che giustifica, pertanto, la domanda di risarcimento.
Invero, la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...”
(cfr. Cass. ord. n. 18390/2024, Cass. n. 28177/2021, Cass. n. 24212/20;
Cass. n. 25135/2019, Cass. S.U.n.142/2013).
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Nella specie, dunque, facendo applicazione dei su esposti principi, consegue il diritto del al risarcimento del danno per il mancato Pt_1 godimento del riposo compensativo, nelle seguenti settimane (a partire, come sopra motivato, dal 14.03.2011): invero, nel 2011, nelle settimane del 14-20 marzo, 21-27 marzo, 2-8 maggio, 16-22 maggio, 30 maggio – 5 giugno, 13-19 giugno, 20-26 giugno, 27 giugno – 3 luglio, 1-7 agosto, 29 agosto – 4 settembre, 26 settembre – 2 ottobre, 16) 10-16 ottobre, 17-23 ottobre, 7-13 novembre, 14-20 novembre ed, infine, del 28 novembre – 4 dicembre;
nel 2012, nelle settimane del 2-8 gennaio, 9-15 gennaio, 16-22 gennaio, 6-12 febbraio, 13-19 febbraio, 27 febbraio – 4 marzo, 12-18 marzo,
26 marzo – 1 aprile, 16-22 aprile, 23-29 aprile, 28 maggio – 3 giugno, 16-
22 luglio, 23-29 luglio, 13-19 agosto, 20-26 agosto, 27 agosto – 2 settembre, 17-23 settembre, 8-14 ottobre, 15-21 ottobre, 22-28 ottobre, 29 ottobre – 4 novembre, 12-18 novembre, 10-16 dicembre ed, infine, 17-23 dicembre;
nel 2013, nelle settimane del 4-10 febbraio, 11-17 febbraio, 18-
24 febbraio, 11-17 marzo, 1-7 aprile, 8-14 aprile, 6-12 maggio, 8-14 luglio, 16-22 settembre, 23-29 settembre, 30 settembre – 6 ottobre, 21-27 ottobre, 28 ottobre – 3 novembre, 11-17 novembre, 9-15 dicembre ed, infine, del 16-22 dicembre;
nel 2014, nelle settimane del 13-19 gennaio, 3-9 febbraio, 10-16 febbraio, 17-23 febbraio, 24 febbraio – 2 marzo, 31 marzo
– 6 aprile, 14-20 aprile, 21-27 aprile, 12-18 maggio, 16-22 giugno, 23-29 giugno, 28 luglio – 3 agosto, 4-10 agosto, 11-17 agosto, 10-16 novembre,
8-14 dicembre ed, infine, del 15-21 dicembre;
nel 2015, nelle settimane
7 del 26 gennaio – 1 febbraio, 2-8 marzo, 16-22 marzo, 23-29 marzo, 11-17 maggio, 18-24 maggio, 25-31 maggio, 13-19 luglio, 27 luglio – 2 agosto, 3-
9 agosto, 31 agosto – 6 settembre, 5-11 ottobre, 19-25 ottobre, 26 ottobre
– 1 novembre, 2-8 novembre, 23-29 novembre, 7-13 dicembre ed, infine, del
28 dicembre – 3 gennaio;
nel 2016, nelle settimane del 13-20 marzo, 4-10 aprile, 11-17 aprile, 18-24 aprile, 2-8 maggio, 9-15 maggio, 16-22 maggio,
6-12 giugno, 11-17 luglio, 18-24 luglio, 8-14 agosto ed, infine, del 15-
21 agosto;
nel 2017, nelle settimane del 6-12 febbraio, 13-19 febbraio, 27 marzo – 2 aprile, 8-14 maggio, 15-21 maggio, 22-28 maggio, 2-8 ottobre, 9-
15 ottobre ed, infine, del 20-26 novembre;
nel 2018, nelle settimane del
29 gennaio – 4 febbraio, 19-25 febbraio, 26 febbraio – 4 marzo, 23-29 aprile, 30 aprile – 6 maggio, 7-13 maggio, 2-8 luglio, 24-30 settembre, 1-
7 ottobre, 8-14 ottobre, 15-21 ottobre, 29 ottobre – 4 novembre, 5-11 novembre, 10-16 dicembre ed, infine, nel 2019, nelle settimane del 18-24 febbraio, 25-31 marzo, 3-9 giugno, 1-7 luglio ed 8-14 luglio (cfr. documenti nn. 7 “timbrature”, allegati al fascicolo di parte ricorrente).
Diversamente, non sussiste il diritto del al risarcimento, in Pt_1 quanto il ricorrente o ha goduto del riposo compensativo ovvero non ha
“totalizzato” le sette giornate di lavoro consecutive, nelle seguenti settimane: nel 2011, nella settimana del 3-9 ottobre;
nel 2013 nelle settimane del 9-15 settembre e del 30 settembre – 6 ottobre;
nel 2014, nelle settimane del 7-13 aprile e del 22-28 dicembre;
nel 2015, nelle settimane del 9-15 marzo e del 8-14 giugno;
nel 2016, nelle settimane del
20-25 settembre, 31 ottobre – 6 novembre, 14-20 novembre ed, infine, del
5-11 dicembre;
nel 2017, nelle settimane del 30 gennaio – 5 febbraio, 6-
12 marzo, 3-9 aprile, 29 maggio – 4 giugno, 27 novembre – 3 dicembre ed, infine, dell'11-17 dicembre;
nel 2018, concludendo sul punto, non sussiste il diritto al risarcimento del danno in favore del ricorrente, nelle settimane del 5-11 febbraio, 5-11 marzo, 14-20 maggio, 23-29 luglio ed, infine, del 22-28 ottobre (cfr. documenti sopra citati).
---------
In merito, poi, al criterio per determinare l'entità del danno deve ritenersi di utilizzare quale parametro quello della retribuzione giornaliera.
Ed, infatti, come anche riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 1589 del 2021, il ricorrente ha lavorato in giornate feriali che, invece, dovevano essere dedicate al riposo compensativo.
8 Ne deriva, quindi, che alla parte ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto, per il periodo dal 14 marzo 2011 al 14 luglio 2019, nei limiti su precisati.
--------------
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della prestazione effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1 nei confronti dell' Controparte_1
, con ricorso depositato il 7/10/2020, così provvede:
[...]
- accoglie, in parte, la domanda e, per l'effetto, condanna l CP_1 resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa per ogni riposo compensativo perduto, relativamente ai periodi come elencati nella parte motiva e con le limitazioni ivi precisate, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna l Controparte_1
al pagamento, in distrazione, delle spese processuali che liquida in
[...] euro 1.030,00, oltre accessori come per legge.
Bari, in data 15/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. GERONIMO MICHELE;
Parte_1
e
con Controparte_1
l'assistenza e difesa degli avv.ti TRAVI RAFFAELLA e SOLLECITO COSTANZA;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.2020 - premesso di Parte_1 lavorare alle dipendenze della Controparte_1
dal 16.12.2006, con profilo professionale
[...] di infermiere e con inquadramento nella cat. D del CCNL del Comparto Sanità
Pubblica - ha lamentato di avere svolto la propria attività lavorativa, per il periodo da gennaio 2009 a luglio 2019, per sette giorni consecutivi ovvero con servizio di pronta disponibilità, sia notturna che festiva e che, come risultava dai prospetti dei turni di lavoro, non gli è stato concesso il riposo compensativo previsto dal Contratto Collettivo succitato.
Tanto premesso la parte ricorrente ha chiesto la condanna della
Amministrazione resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa festiva per ogni riposo compensativo non fruito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite in distrazione.
L si è Controparte_1 costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, l'intervenuta prescrizione dei crediti dedotti e, nel merito, chiedendone il rigetto.
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Sulla eccezione di nullità del ricorso.
Innanzitutto, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso.
La semplice lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente agevolmente di comprendere come questo contenga una precisa indicazione dell'oggetto e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda di condanna dell convenuta al risarcimento del danno da CP_1 usura psicofisica: risultano, infatti, chiaramente espressi sia il petitum, che i titoli delle singole pretese di accertamento sottostanti;
d'altronde, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di un ricorso nullo per violazione dell'art. 414 c.p.c., solo qualora risulti impossibile l'individuazione, attraverso l'esame complessivo dell'atto, del petitum ovvero dei <<…fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni…>> (vd., ex multis, ordinanza della Cassazione n. 3143 dell'1.02.2019).
Del resto, risulta documentalmente che il ha allegato al proprio Pt_1 fascicolo telematico le rilevazioni delle presenze, relative alle annualità oggetto della odierna domanda risarcitoria (cfr. doc. nn. 7, allegati al fascicolo di parte).
Peraltro, la parte resistente si è pienamente difesa nel merito mostrando, così, di avere perfettamente compreso sia l'oggetto che le ragioni della pretesa.
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Quanto, invece, alla eccezione di prescrizione (decennale), la stessa è fondata.
Ritiene questo giudice che, invero, il primo atto interruttivo del termine prescrizionale è stato il ricorso introduttivo del presente giudizio - notificato dal ricorrente il 13.03.2021, posto che non vi è prova del perfezionamento della notifica della diffida stragiudiziale da parte del
. Pt_1
In particolare, per quanto riguarda l'atto di messa in mora risulta documentalmente che il non ha provveduto al deposito telematico Pt_1 delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nel formato idoneo - ovvero .eml o .msg – ma, invece, ha allegato una scansione di una copia analogica in formato .pdf del relativo messaggio PEC, sicché non vi
è prova che l'Azienda convenuta abbia ricevuto la diffida suddetta (cfr. doc. n. 9 “messa in mora”, allegato al fascicolo di parte ricorrente).
2 Giova precisare, sul punto, che ai sensi della legge n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9, la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml".
Solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1, (L. n. 53 del
1994, cit., art. 9, comma 1-bis).
Se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi della
L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III dell'8.06.2023, n.
16189).
Ed invero, la configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 11, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d'ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell'ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.
Tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, ma di nullità (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U.
18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018,
n. 23620; Cass. 05/03/2019, n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916).
Ebbene, nella specie, a parere di questo giudicante, l'atto di messa in mora allegato dal al proprio fascicolo di parte, certamente, Pt_1 integra una causa di nullità poiché carente di tutti i requisiti previsti
3 in materia dalla citata legge, dal momento che la parte ricorrente, come già detto, ha depositato una mera scansione della copia analogica del relativo messaggio PEC di messa in mora, senza, tuttavia, allegare la relativa ricevuta di accettazione e, soprattutto, quella di avvenuta consegna.
Di conseguenza, i crediti dedotti dal , antecedenti alla data del Pt_1
13.03.2011, sono prescritti, considerato che, per le ragioni sopra esposte, il primo atto interruttivo è stato, appunto, il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 13.03.2021.
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Nel merito, la domanda è, in parte, fondata e va accolta per quanto di ragione.
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Ciò chiarito, a questo punto, occorre delineare la normativa di settore vigente in materia.
L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Con riferimento al servizio di pronta disponibilità, esso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, con la previsione, secondo quanto disposto dal comma 6, di
“un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale” nel caso in cui il servizio stesso cada in giorno festivo.
La pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore”; inoltre, in caso di chiamata, ex comma 9 dell'art. 7,
4 C.C.N.L. 20.09.2001, “l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40 che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 18,
D.P.R. n. 270 del 1987, hanno disciplinato diverse fattispecie di pronta disponibilità, giacché quest'ultima, a seconda del caso in cui si verifichi o meno l'effettiva chiamata, può dare luogo all'attività lavorativa
(reperibilità attiva) o consistere nel mero rispetto dell'obbligo di attesa senza che segua la prestazione di servizio(reperibilità passiva).
La Cassazione, sul punto, ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in un'obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato all'espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
“spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 14770/2017; n.
6491/2016; n. 5465/2016; n. 9316/2014; n. 11730/2013; n. 4688/2011).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche
5 nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante, C.d.S. 09.09.2009, n.
5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Il comma 9 dell'art. 7 C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva, disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre all'indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, l'imputazione delle ore alla banca disciplinata dall' art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26, C.C.N.L. 07.04.1999 e art. 20, C.C.N.L. 01.09.1995).
Pertanto, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 C.C.N.L.), dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 6491/2016).
Infatti, un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide neppure indirettamente sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda,
a prescindere da una richiesta, trattandosi, come specificato, di diritto indisponibile.
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6 Ciò posto, la parte ricorrente ha lamentato di avere svolto la propria prestazione lavorativa in regime di disponibilità c.d. attiva, ovvero di aver lavorato per sette giorni consecutivi, senza fruire del relativo riposo compensativo.
E' evidente, quindi, che la pretesa attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale che giustifica, pertanto, la domanda di risarcimento.
Invero, la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...”
(cfr. Cass. ord. n. 18390/2024, Cass. n. 28177/2021, Cass. n. 24212/20;
Cass. n. 25135/2019, Cass. S.U.n.142/2013).
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Nella specie, dunque, facendo applicazione dei su esposti principi, consegue il diritto del al risarcimento del danno per il mancato Pt_1 godimento del riposo compensativo, nelle seguenti settimane (a partire, come sopra motivato, dal 14.03.2011): invero, nel 2011, nelle settimane del 14-20 marzo, 21-27 marzo, 2-8 maggio, 16-22 maggio, 30 maggio – 5 giugno, 13-19 giugno, 20-26 giugno, 27 giugno – 3 luglio, 1-7 agosto, 29 agosto – 4 settembre, 26 settembre – 2 ottobre, 16) 10-16 ottobre, 17-23 ottobre, 7-13 novembre, 14-20 novembre ed, infine, del 28 novembre – 4 dicembre;
nel 2012, nelle settimane del 2-8 gennaio, 9-15 gennaio, 16-22 gennaio, 6-12 febbraio, 13-19 febbraio, 27 febbraio – 4 marzo, 12-18 marzo,
26 marzo – 1 aprile, 16-22 aprile, 23-29 aprile, 28 maggio – 3 giugno, 16-
22 luglio, 23-29 luglio, 13-19 agosto, 20-26 agosto, 27 agosto – 2 settembre, 17-23 settembre, 8-14 ottobre, 15-21 ottobre, 22-28 ottobre, 29 ottobre – 4 novembre, 12-18 novembre, 10-16 dicembre ed, infine, 17-23 dicembre;
nel 2013, nelle settimane del 4-10 febbraio, 11-17 febbraio, 18-
24 febbraio, 11-17 marzo, 1-7 aprile, 8-14 aprile, 6-12 maggio, 8-14 luglio, 16-22 settembre, 23-29 settembre, 30 settembre – 6 ottobre, 21-27 ottobre, 28 ottobre – 3 novembre, 11-17 novembre, 9-15 dicembre ed, infine, del 16-22 dicembre;
nel 2014, nelle settimane del 13-19 gennaio, 3-9 febbraio, 10-16 febbraio, 17-23 febbraio, 24 febbraio – 2 marzo, 31 marzo
– 6 aprile, 14-20 aprile, 21-27 aprile, 12-18 maggio, 16-22 giugno, 23-29 giugno, 28 luglio – 3 agosto, 4-10 agosto, 11-17 agosto, 10-16 novembre,
8-14 dicembre ed, infine, del 15-21 dicembre;
nel 2015, nelle settimane
7 del 26 gennaio – 1 febbraio, 2-8 marzo, 16-22 marzo, 23-29 marzo, 11-17 maggio, 18-24 maggio, 25-31 maggio, 13-19 luglio, 27 luglio – 2 agosto, 3-
9 agosto, 31 agosto – 6 settembre, 5-11 ottobre, 19-25 ottobre, 26 ottobre
– 1 novembre, 2-8 novembre, 23-29 novembre, 7-13 dicembre ed, infine, del
28 dicembre – 3 gennaio;
nel 2016, nelle settimane del 13-20 marzo, 4-10 aprile, 11-17 aprile, 18-24 aprile, 2-8 maggio, 9-15 maggio, 16-22 maggio,
6-12 giugno, 11-17 luglio, 18-24 luglio, 8-14 agosto ed, infine, del 15-
21 agosto;
nel 2017, nelle settimane del 6-12 febbraio, 13-19 febbraio, 27 marzo – 2 aprile, 8-14 maggio, 15-21 maggio, 22-28 maggio, 2-8 ottobre, 9-
15 ottobre ed, infine, del 20-26 novembre;
nel 2018, nelle settimane del
29 gennaio – 4 febbraio, 19-25 febbraio, 26 febbraio – 4 marzo, 23-29 aprile, 30 aprile – 6 maggio, 7-13 maggio, 2-8 luglio, 24-30 settembre, 1-
7 ottobre, 8-14 ottobre, 15-21 ottobre, 29 ottobre – 4 novembre, 5-11 novembre, 10-16 dicembre ed, infine, nel 2019, nelle settimane del 18-24 febbraio, 25-31 marzo, 3-9 giugno, 1-7 luglio ed 8-14 luglio (cfr. documenti nn. 7 “timbrature”, allegati al fascicolo di parte ricorrente).
Diversamente, non sussiste il diritto del al risarcimento, in Pt_1 quanto il ricorrente o ha goduto del riposo compensativo ovvero non ha
“totalizzato” le sette giornate di lavoro consecutive, nelle seguenti settimane: nel 2011, nella settimana del 3-9 ottobre;
nel 2013 nelle settimane del 9-15 settembre e del 30 settembre – 6 ottobre;
nel 2014, nelle settimane del 7-13 aprile e del 22-28 dicembre;
nel 2015, nelle settimane del 9-15 marzo e del 8-14 giugno;
nel 2016, nelle settimane del
20-25 settembre, 31 ottobre – 6 novembre, 14-20 novembre ed, infine, del
5-11 dicembre;
nel 2017, nelle settimane del 30 gennaio – 5 febbraio, 6-
12 marzo, 3-9 aprile, 29 maggio – 4 giugno, 27 novembre – 3 dicembre ed, infine, dell'11-17 dicembre;
nel 2018, concludendo sul punto, non sussiste il diritto al risarcimento del danno in favore del ricorrente, nelle settimane del 5-11 febbraio, 5-11 marzo, 14-20 maggio, 23-29 luglio ed, infine, del 22-28 ottobre (cfr. documenti sopra citati).
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In merito, poi, al criterio per determinare l'entità del danno deve ritenersi di utilizzare quale parametro quello della retribuzione giornaliera.
Ed, infatti, come anche riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 1589 del 2021, il ricorrente ha lavorato in giornate feriali che, invece, dovevano essere dedicate al riposo compensativo.
8 Ne deriva, quindi, che alla parte ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto, per il periodo dal 14 marzo 2011 al 14 luglio 2019, nei limiti su precisati.
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Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della prestazione effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1 nei confronti dell' Controparte_1
, con ricorso depositato il 7/10/2020, così provvede:
[...]
- accoglie, in parte, la domanda e, per l'effetto, condanna l CP_1 resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa per ogni riposo compensativo perduto, relativamente ai periodi come elencati nella parte motiva e con le limitazioni ivi precisate, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna l Controparte_1
al pagamento, in distrazione, delle spese processuali che liquida in
[...] euro 1.030,00, oltre accessori come per legge.
Bari, in data 15/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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