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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 3152/2019 Verbale di Udienza del giorno 26 marzo 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 26 marzo 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “ conclude per l'accoglimento del ricorso e chiede che la causa sia trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc con vittoria di spese a favore del sottoscritto avvocato antistatario. L'avv Filodemo chiede la liquidazione degli onorari in quanto ammesso al gratuito patrocinio per la IG.ra .”; Parte_1 vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta
[...] la quale così conclude:” 1) Rigettare integralmente l'atto di Controparte_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo N. 618/2019 e, per l'effetto, confermare il D.I. medesimo - dichiarandolo definitivamente esecutivo - emesso dal Tribunale di Avellino, in persona del Giudice Dott. Marcello Polimeno, in data 30.04.2019, per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi di parte opposta, in primis alla luce della infondatezza e della strumentalità della avversa domanda, sprovvista del minimo supporto probatorio;
2) Accogliere le deduzioni della con espressa richiesta di Controparte_2 corresponsione dei maggiori danni derivanti alla società opposta dal ritardo nell'adempimento e di condanna dei IG.ri e al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore della medesima di una somma Controparte_2 equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, c.p.c. stante la palese temerarietà dell'opposizione ed il comportamento processuale degli istanti i quali si sono deliberatamente sottratti alla perizia grafologica ed alla procedura di mediazione;
3) Condannare gli opponenti IG.ri e al pagamento Parte_1 Parte_2 di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre rimborsi, Iva e Cassa come per legge, in favore della nonché al rimborso in favore della opposta Controparte_2 delle spese di CTU. Atteso il rinvio ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, lo scrivente chiede emettersi provvedimento decisorio”; evidenziato che l'odierna udienza è stata fissata per la dicussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 26 marzo 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3152/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
, C.F..: , nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F.: nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
31/07/1945 , rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Filodemo (c.f.:
[...]
), in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce C.F._3
all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliati come in atti
OPPONENTE
E
C.F.: - P.I.: - , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del procuratore speciale dott. giusta procura del 26.11.2018 per Controparte_3
notaio di Roma rep. n. 47337 racc. n. 7860, in qualità di procuratrice Persona_1
speciale della giusta procura speciale del 16.10.2017, rep. n. 296283, Parte_3
racc. n. 30682, rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco
Vitale (C.F.: ), elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_4
OPPOSTO Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 10 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo del dott. nella Controparte_4
fase di precisazione delle conclusioni;
pertanto, visto il decreto di assegnazione del
Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto del
16/01/2025 a differire l'udienza al 07/02/2025 nella quale, sulle conclusioni delle parti rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale debitrice principale e Parte_1
, quale garante hanno svolto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2
n. 618/2019 (R.G. n. 1815/2019), emesso in data 30/04/2019 dal Tribunale di Avellino con cui veniva loro ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1
somma di € 9.439,06 oltre interessi e spese del monitorio per rate insolute di finanziamento n. 3945870 del 31/07/2007 erogato dalla oltre che Controparte_5
dalla garanzia rilasciata dal IG. . Parte_2
Gli opponenti, nelle rispettive qualità negavano di aver sottoscritto contratto di finanziamento con la contratto poi ceduto alla odierna opposta, Controparte_5
disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce .
Gli opponenti contestavano la documentazione allegata al ricorso monitorio inidonea a fornire prova del preteso credito in assenza di tutti gli estratti conto legati al finanziamento de quo.
Nel merito contestavano la clausola determinativa del TAEG perché illecita , formulando istanza di CTU contabile e così concludevano:
“a) Preliminarmente revocare il decreto ingiuntivo opposto n° 618/2019 del
30/04/2019 (N. R.G. 1815/2019) emesso dal Tribunale di Avellino, per i motivi esposti in narrativa;
b) In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dei proposti motivi di opposizione, accertare e dichiarare il credito degli opponenti per tutte le somme addebitate e/o riscosse illegittimamente dall'opposta in relazione al contratto N. 3945870, somme maturate per le causali di cui alla parte motiva nei confronti della Link Finanziaria e conseguentemente revocare totalmente o parzialmente il Decreto Ingiutivo opposto;
c) Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la in qualità di Controparte_1
procuratrice speciale della esponendo di essere creditrice della Parte_3
somma di € 9.439,06 in virtù dell'insoluto relativo al contratto di finanziamento n.
3945870, stipulato in data 31.07.2007 dagli odierni opponenti, rispettivamente in qualità di richiedente e di garante, con , credito poi ceduto dalla Controparte_5
alla che, con atto del 16.10.2017, conferiva Controparte_5 Parte_3
procura speciale alla per la Controparte_1
riscossione dei crediti e l'esercizio delle attività ad esso connesse .
Quanto all'eccepito disconoscimento del contratto e delle sottoscrizioni ivi apposte, rilevava che le firme erano autentiche come risultante ictu oculi dal raffronto calligrafico con le sottoscrizioni apposte sui relativi documenti di identità ,dichiando di volersi avvalere della scrittura e di voler proporre istanza di verificazione del contratto di finanziamento n. 3945870 del 31.01.2007.
Nel merito l'opposta sosteneva la piena legittimità della propria pretesa creditoria avendo versato in atti, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento n. 3945870 del 31.01.2007 e l'estratto conto relativo al rapporto intrattenuto con la cliente IG.ra e comprensivo delle voci necessarie a determinare il credito di cui trattasi , Parte_1
riservandosi di produrre documentazione in originale. Quanto alla sollevata eccezione di illiceità della clausola TAEG ne contestava l'assoluta genericità.
L'opposta riteneva strumentale e dilatoria l'opposizione chiedendo la condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. e così concludeva:
“1) Rigettare integralmente l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo N.
618/2019 e confermare il D.I. medesimo, emesso dal Tribunale di Avellino in persona del Giudice Dott. Marcello Polimeno in data 30.04.2019, per tutti i motivi indicati nel presente atto, in primis alla luce della infondatezza e strumentalità della avversa domanda;
2) Accogliere le deduzioni di cui alla presente comparsa ed in specie concedere, con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del
D.I. n. 618/2019 attesa la fondatezza della pretesa creditoria azionata e l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, con espressa richiesta di corresponsione dei maggiori danni derivanti alla dal ritardo Controparte_1
nell'adempimento e di condanna dei IGg.ri e al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore della medesima di una somma Controparte_1
equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
3) Condannare gli opponenti IGg.ri e al pagamento Parte_1 Parte_2
di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre rimborsi, Iva e Cassa come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore Antistatario”.
Alla prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura di mediazione. Fallita la conciliazione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. e all'esito del deposito delle memorie istruttorie, atteso il disconoscimento delle sottoscrizioni operato dagli opponenti e la tempestiva istanza di verificazione proposta dalla Società opposta, veniva disposta CTU grafologica.
Depositata la relazione peritale e ritenuta la causa matura per la decisione, , veniva fissata l'udienza del 04/02/2025, differita al 07/02/2025, per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza la scrivente rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 26/03/2025.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso legittimamente. In proposito si evidenzia che la prova scritta richiesta dall'art. 633
c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria. Nella fase monitoria la creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti l'estratto conto al 19/12/2012.
Per quanto attiene l' eccezione attinente alla invalidità della documentazione prodotta si evidenzia che l'art. 4 comma 1 L. n. 130/1999 dispone che alle cessioni di credito poste in essere ai sensi della stessa legge sulle cartolarizzazioni si applica l'art. 58 comma 3 TUB, il quale prevede non solo che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità di annotazione, ma anche che "restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti".
Non vi è dubbio quindi che, in base al combinato disposto dell'art. 50 e 58 TUB , è stata estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999 quella speciale prerogativa concessa dal legislatore all'art. 50 del
Testo Unico Bancario - che costituisce una disciplina speciale di carattere processuale
- alle banche allo scopo di dotarle di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche.
Inoltre la prova agevolata del credito bancario, prevista dal citato art. 50 del T.U.B., deve ritenersi utilizzabile anche da parte della società resasi cessionaria di tale credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione. In ogni caso l'estratto conto ex art. 50 TUB ai fini della concessione del decreto ingiuntivo non è necessario, risultando sufficiente la produzione del solo contratto di finanziamento . Infatti il finanziamento de quo traendo origine non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo, la non aveva alcun onere di produrre, a conforto della richiesta di CP_6
ingiunzione l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, il contratto di finanziamento. A tale onere l'opposta ha pienamente adempiuto depositando comunque anche l'estratto conto.
Detto ciò, si rileva che gli opponenti hanno contestato l'esistenza del contratto disconoscendo le sottoscrizioni apposte dalla quale debitrice principale e dal Pt_1
quale garante. Parte_2
A fronte di tale eccezione è stata disposta CTU grafologica a cui gli opponenti si sono immotivatamente sottratti non sottoponendosi al test calligrafico.
Il CTU dott. nella sua relazione afferma:” Si dà atto che nella presente Persona_2
relazione peritale non è stato possibile effettuare il confronto in quanto, come già evidenziato in narrativa, la parte non si è presentata per rendere il saggio grafico ed in atti non vi sono scritture di paragone in originale”.
In ogni caso il CTU ha proceduto ad un raffronto tra le scritture presenti in atti così concludendo: ”Sulla base dei rilievi sopra evidenziati e dall'analisi svolta sui documenti a mia disposizione, posso concludere sull'unicità della mano scrivente nelle sottoscrizioni a nome e sull'unicità della mano scrivente nelle Parte_2
sottoscrizioni a nome ”. Parte_1
Attesa l'autenticità delle sottoscrizioni va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati – nei limiti della effettiva rilevanza - tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dall'attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Va innanzitutto rilevato che l'intero credito azionato con la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo risulta pacifico e incontestato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in mancanza di specifiche e puntuali contestazioni.
Detto ciò, si rileva che gli opponenti non hanno contestato validamente alcuna delle circostanze poste a base del decreto ingiuntivo opposto sia in ordine all'esistenza del contratto, sia alle condizioni in esso applicato, sia in ordine all'esistenza del debito per cui va da sé che l'opposizione in tal senso è priva di fondamento.
Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. L'opposizione è generica e carente di qualsiasi prova a suo sostegno. Difatti, come si evince dall'atto di citazione, l'opponente non ha dato alcuna specifica indicazione in ordine alle ragioni della detta opposizione essendosi limitata a contestare genericamente l'usurarietà degli interessi applicati al finanziamento senza produrre alcuna consulenza di parte che potesse acclarare, sebbene in via indiziaria, il suo assunto o altra documentazione idonea. Al riguardo è bene ricordare il pensiero unanime della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la fonte negoziale o legale del suo diritto e se previsto del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento(Cass. Sent. n. 13533/2001, sent. n.
8901/2013).
Nella specie è macroscopicamente generica, oltre che del tutto illogica, la censura in ordine alla esosità del tasso di interesse applicato, che si limiti a denunciare in maniera approssimativa detta eccessività per cui l'eccezione di illegittimità di detto interesse va respinta perchè non vi è alcuna prova fornita dall'opponente circa l'esosità degli interessi applicati. Deve rilevarsi inoltre che la misura degli interessi risulta espressamente determinata nel contratto prodotto e sottoscritto dagli opponenti. In ordine alla usurarietà dei tassi si rileva che la S.C. ha chiarito la natura giuridica dei
Decreti Ministeriali quali atti amministrativi generali cui non è applicabile il principio iurit nova curia di cui all'art. 113 c.p.c.(Cass. SS.UU. Sent. n.9941/09 e Cass. Sez. Lav.
Sent. n. 15064/14). Pertanto avrebbe dovuto essere onere dell'opponente produrre in giudizio quei D.M. che assume essere stati lesi dalle pattuizioni contrattuali.
Già da sole tali considerazioni dimostrano che l'opposizione è rimasta priva di riscontro e del tutto inconsistente.
L'opposta ha provato la legittimità dell'intero credito azionato sia nell'an che nel quantum depositando idonea documentazione.
La pretesa di parte attorea trova il suo fondamento nel contratto di finanziamento n.
3945870, stipulato in data 31.07.2007 dagli odierni opponenti, rispettivamente in qualità di richiedente e di garante, con da rimborsare mediante il Controparte_5
pagamento di 60 rate mensili di € 159,50 per la categoria crediti personali finalizzati all'acquisto.
L'opponente che non ha negato di avere ricevuto la somma o di avere sospeso il rimborso della rate del finanziamento – nell'atto di opposizione ha tuttavia dedotto che il TAEG pattuito ed applicato al rapporto di finanziamento, comprensivo delle spese di istruttoria ed assicurative, era superiore al tasso soglia di periodo, in quanto andava preso in considerazione anche il costo dell'assicurazione.
Sul punto la convenuta opposta ha rappresentato come tali contestazioni fossero generiche.
In proposito, va rilevato come la contestazione relativa all'applicazione di tassi usurari non possa essere accolta.
Sul punto parte opponente avrebbe dovuto provare i suoi assunti, prova che può essere data anche a messo di presunzioni, e che non è stata fornita dall'opponente che si è limitato ad argomentare circa il superamento del tasso soglia del TAEG contenente costi collegati, senza allegare elementi.
Anche in ordine al quantum debeatur risulta pienamente confermata la correttezza delle somme richieste dalla società opposta. A seguito dell'inadempimento del debitore opponente la Società ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle rate rimaste insolute, del solo capitale residuo epurato degli interessi, oltre interessi convenzionali di mora.
L'opponente si è limitato nell'atto di citazione a richiedere genericamente la verifica degli interessi anatocistici e usurari per cui appare evidente come tali allegazioni siano del tutto indefinite e fumose tanto più che l'opponente non ha inteso specificare ulteriormente la domanda o produrre elementi a conforto nei termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. concessi chiedendo esclusivamente, ove necessario nomina di C.T.U. per la verifica dell'esatto importo da corrispondere alla banca opposta. E' d'uopo rilevare che la CTU non è un mezzo di prova e non può supplire a insufficienze delle attività difensive delle parti (Cass. Sent. n. 1299/2014). In particolare attraverso una CTU non si può esonerare una delle parti dall'assolvimento dell'onere probatorio ad essa assegnato dalla legge ed è onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi ultralegali indicare i modi i tempi e la misura del superamento del tasso soglia poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria. La prova dell'ammontare del proprio credito nella fase dell'opposizione, costituisce onere del debitore che deve effettuare puntuali e specifiche contestazioni in relazione alla parte di somma ritenuta non dovuta per cui, qualora l' opponente si sia limitato a rilievi generici, omettendo di muovere addebiti specifici e circostanziati in relazione a singole poste dalle quali discenderebbe il saldo finale, il credito dell'opposta può ritenersi accertato.
Dall'analisi del contratto depositato in atti risulta che sono presenti tutti gli elementi indispensabili per la validità del contratto di finanziamento e che gli opponenti ne abbiano avuto contezza sottoscrivendolo e ricevendone copia.
In definitiva parte opponente non ha fornito alcuna prova delle sue doglianze per cui l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Sull'importo dovuto vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Va infine rilevato il comportamento processuale degli opponenti che nonostante l'operato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento de quo si sono arbitrariamente sottratti alla perizia calligrafica, allungando i tempi del giudizio e resistendo allo stesso quantomeno con colpa grave .
La Cassazione con la sentenza n. 16898/2019 ha focalizzato l'attenzione sulla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dall'art. 96
u.c. c.p.c., ricollegandola sia alla necessità di contrastare il fenomeno dell'abuso del processo, sia alla evoluzione della categoria dei “danni punitivi”.
Nella pronuncia la Cassazione puntualizza che l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e
2, con cui è pure cumulabile.
L'istituto mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale che, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura, di derivazione statunitense, dei c.d. risarcimenti punitivi (Cass. SS.UU. 16601/2017).
Da ultimo anche Cass. 3/10/2019 n. 24649 ha ritenuto applicabile l'art. 96 comma
3 c.p.c. per chi ha agito o resistito con la coscienza della infondatezza dell'azione o eccezione o “senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione”.
Si ritiene, nel quantum, di liquidare una somma pari a quella per la quale vi è condanna alle spese a favore della convenuta.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
Restano altresì a carico della parte soccombente le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 618/2019 (R.G. n. 1815/2019), emesso in data
30/04/2019 dal Tribunale di Avellino, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
DA l' opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano complessivamente in € 4.227,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
RESTANO altresì a carico della parte soccombente le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
DA e , ai sensi dell'art.96 co. III cpc,, al Parte_1 Parte_2
pagamento della somma di €.4.227,00 a favore della Società opposta
Così deciso in Avellino il 26 marzo 2025
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale