Ordinanza collegiale 16 aprile 2025
Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 10/10/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02889/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carlentini, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Battaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Carlentini Reg. Ing. n. 8 del 25 ottobre 2023;
quanto al ricorso per motivi aggiunti, proposti dai ricorrenti in data 5.5.2025:
- dell’ordinanza del Comune di Carlentini n. 9 del 11.6.2024 e dell’atto reg. n. 4 del 22.4.2024;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carlentini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2025 la dott.ssa OL NA ZZ e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti - comproprietari di un chiosco per la somministrazione di cibi e bevande, realizzato, giusta autorizzazione edilizia n.92 del 6.10.1997, sul terreno sito nel Comune di Carlentini, censito al N.C.T. al foglio n. -OMISSIS- - hanno impugnato il provvedimento Reg. Ing. n. 8 del 25 ottobre 2023, notificato il 16 novembre 2023, con cui Comune di Carlentini ha ingiunto agli stessi la demolizione di opere di ampliamento del predetto chiosco, realizzate in assenza di autorizzazione.
2. In particolare, con il predetto provvedimento, il Comune ha contestato ai ricorrenti l’abusiva realizzazione delle seguenti opere:
i) un’ampia sala, realizzata sullo spazio libero tra il chiosco e la particella 318 di altra ditta, precisamente sulla particella 418, accessibile sia dal chiosco che dalla veranda chiusa posta sul fronte principale, di dimensioni mt 4,73 x 7,73, con altezza massima di mt 2,90 e minima di mt 2,40, rifinita in ogni sua parte, pavimentata, intonacata, perimetrata nei tre lati liberi con muratura sino ad un metro, struttura metallica e vetro nella parte superiore, con copertura di travi e pilastri in legno e perlinato al di sopra del quale sono poste le tegole (corpo A);
ii) una tettoia posta sul prospetto principale, chiusa e rifinita come il corpo A per due lati e con un lato confinante con il chiosco, di dimensioni mt. 3,90 x 5,10;
iii) un locale tecnico realizzato sul lato posteriore come, ingresso posteriore dell’immobile, di dimensioni mt 3 x 3, con struttura di tubolari in ferro e lamiera;
iv) un pergolato in legno sul lato posteriore, completamente aperto;
3. Il predetto atto sarebbe illegittimo, a dire dei ricorrenti, per i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 31 e ss. del D.P.R. n.380 del 2001 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - travisamento dei fatti - carenza di presupposto;
Le opere di cui è stata ordinata la demolizione non sarebbero assoggettate a permesso di costruire, in quanto si tratterebbe - quelle di cui ai punti i) , ii) e iv) dell’ordinanza - di opere costituite da strutture precarie e facilmente amovibili e - quella descritta al punto iii) dell’ordinanza - di un volume tecnico di piccole dimensioni, opere che non comporterebbero aumenti di volume e superficie utili e che, dunque, non aggraverebbero il carico urbanistico.
II) Violazione dell’art. 34 del D.P.R. n.380 del 2001 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – carenza di motivazione – Sviamento – Violazione del principio di proporzionalità;
Nel provvedimento non vi sarebbe alcuna motivazione circa l’insussistenza delle condizioni per l’applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo di quella ripristinatoria, con conseguente difetto di istruttoria e motivazione e violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni in materia di abusi edilizi.
III) Violazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001- Eccesso di potere per sviamento – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento – Ingiustizia manifesta;
Il Comune non avrebbe indicato, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, l’area effettiva da acquisire per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
IV) Violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 - Omessa comunicazione di avvio del procedimento ;
Il provvedimento sarebbe illegittimo per omessa notifica della comunicazione di avvio di cui all’art. 7 della L. 241/1990, il che avrebbe impedito ai ricorrenti di intervenire nel procedimento, colmandone le lacune istruttorie.
V) Sotto altro profilo – Violazione dell’art. 31, co. 4-bis del D.P.R. n.380 del 2001 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Carenza di presupposto;
Non sarebbero stati esplicitati i criteri in base ai quali è stato determinato il quantum della sanzione pecuniaria, della cui applicazione si dà avviso nell’ordinanza di demolizione, che, a dire dei ricorrenti, sarebbe, peraltro, sproporzionato rispetto alla natura delle opere contestate.
4.Il Comune di Carlentini si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando, in data 6.3.2025, puntuale memoria, corredata da documenti.
5. Con memoria di replica depositata il 24.4.2025, i ricorrenti hanno rilevato la tardività del deposito documentale effettuato dal Comune in data 6.3.2025, stante che il termine per il deposito di documenti di cui all’art. 73 c.p.a. era già scaduto il giorno precedente.
Nel merito, hanno insistito in ricorso, chiedendo la concessione di un rinvio dell’udienza pubblica fissata per il 15.4.2025, affinché fosse loro consentita l’impugnazione tramite motivi aggiunti dell’accertamento di inottemperanza e del consequenziale provvedimento di acquisizione, adottati dal Comune nelle more del giudizio e di cui gli stessi hanno avuto conoscenza in quanto prodotti dall’Amministrazione in allegato alla propria memoria di costituzione.
6. All’udienza pubblica del 15.4.2025, i ricorrenti hanno insistito sulla richiesta di rinvio, rispetto alla quale il Comune si è opposto; quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con ordinanza n. 1262 del 16.4.2025, il Collegio ha concesso il chiesto rinvio, onde consentire ai ricorrenti la proposizione dei riservati motivi aggiunti, rinviando la trattazione della causa all’udienza pubblica del 30.9.2025.
8. Con ricorso notificato il 5.5.2025 e depositato il 27.5.2025, i ricorrenti hanno impugnato, altresì, a) l’atto reg. n. 4 del 22.4.2024 di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 8 del 25.10.2023 e b) l’ordinanza dirigenziale n. 9 dell’11.6.2024, con cui è stata disposta l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell’immobile denominato “corpo A” e delle altre parti realizzate in ampliamento del chiosco, sostenendone l’illegittimità, per i seguenti motivi aggiunti:
I) Violazione del principio di conoscenza effettiva dell’atto; omessa notifica dell’ordinanza di acquisizione gratuita p.a.; violazione e falsa applicazione artt. 3 e 21-bis L. 241/1990; violazione artt. 24 e 97 della Costituzione;
L’ordinanza di acquisizione sarebbe illegittima per violazione dell’art. 21 bis della L.241/1990, nella parte in cui prescrive che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato debbano essere debitamente notificati ai destinatari, notifica che non sarebbe avvenuta in relazione al predetto atto, conosciuto dai ricorrenti soltanto in quanto prodotto dall’Amministrazione nel presente giudizio.
L’omessa notifica, in particolare, violerebbe il principio di “effettiva conoscenza” dell’atto da parte del destinatario, indispensabile affinché possa iniziare a decorrere il termine di impugnazione e possa essere da egli esercitato il diritto di difesa.
II) Violazione e falsa applicazione art. 31 co. 3 e 4 D.P.R. 380/2001; eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti; violazione art. 3 L. 241/90; illegittimità derivata; illogicità manifesta; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione art. 97 costituzione ;
L’atto di acquisizione sarebbe altresì illegittimo mancando la notifica dell’atto di accertamento formale dell’inottemperanza, non notificato a tutti i ricorrenti.
Lo stesso, inoltre, in violazione dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001, non conterrebbe l’indicazione dell’esatta estensione dell’area di cui è stata disposta l’acquisizione, essendosi il Comune limitato a richiamare l’intera particella n. 418 del foglio 16 N.C.T. e la superficie pari a mq 515 della particella n. 411 del foglio 16 N.C.T.
A dire dei ricorrenti, infine, l’acquisizione non avrebbe potuto essere disposta in relazione alla tettoia realizzata sul prospetto principale, in quanto questa si configurerebbe come intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, rispetto al quale, pertanto, dovrebbe trovare applicazione l’art. 33, in luogo dell’art. 31, il quale non prevede alcun potere di acquisizione da parte dell’Amministrazione.
9. Con il predetto ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti, deducendo il rischio di un danno grave ed irreparabile, discendente dal possibile concretizzarsi degli effetti ablatori del proprio diritto dominicale, hanno, altresì, avanzato domanda di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati.
10. Con memoria depositata il 5.6.2025, il Comune ha prodotto le copie dell’atto di accertamento dell’inottemperanza Reg. ing. 4 del 22 aprile 2024, notificate in data 15.5.2024 alle ricorrenti -OMISSIS-, mediante consegna effettuata nelle mani di -OMISSIS-.
11. Con memoria depositata in data 6.6.2025, in vista della camera di consiglio, i ricorrenti hanno insistito nei ricorsi.
12. All’udienza camerale del 10.6.2025, il ricorso è stato introitato per la decisione sulla istanza cautelare formulata dai ricorrenti.
13. Con ordinanza n. 190 dell’11.6.2025, il Collegio, ritenuto non sussistente il periculum in mora , in termini di irreparabilità del danno lamentato dai ricorrenti, ha respinto l’istanza cautelare, anche alla luce della prossimità dell’udienza pubblica, già calendarizzata per il 30.9.2025.
14. Con memoria depositata in data 25.7.2025, i ricorrenti hanno insistito nelle proprie difese.
15. All’udienza pubblica del 30.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è infondato, per le ragioni che seguono.
1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, in relazione alla dedotta natura non abusiva delle opere contestate.
Hanno rilevato, in particolare, che tutte le opere di cui è stata ingiunta la demolizione sarebbero opere di edilizia libera in quanto: i) l’opera denominata “corpo A” , di cui al punto n.1 dell’ordinanza di demolizione, consisterebbe in una veranda coperta con struttura in legno, circoscritta per tre lati da un muretto e sovrastanti infissi in alluminio apribili e rimovibili, qualificandosi, pertanto, come struttura precaria e facilmente amovibile, la cui realizzazione non era assoggettata al permesso di costruire; ii) analoghe caratteristiche avrebbe la struttura di cui al punto n.2 dell’ordinanza di demolizione, realizzata sul prospetto principale, lato ingresso frontale del chiosco; iii) il pergolato di cui al n.4 dell’ordinanza di demolizione consisterebbe in una struttura leggerissima in misto acciaio ed alluminio, con apertura in telo e possibilità di chiusura per tre lati con teli avvolgibili, e dunque sarebbe anch’essa facilmente amovibile; iv) l’opera di cui al punto 3 dell’ordinanza di demolizione sarebbe un locale tecnico di modestissime dimensioni destinato a ricovero per la bombola di gas, e dunque non incidente sul carico urbanistico e non necessitante di autorizzazioni.
La censura è infondata.
Rileva il Collegio che può prescindersi dall’esame puntuale delle considerazioni svolte dai ricorrente in merito alle specifiche caratteristiche delle opere (precarietà, amovibilità, natura tecnica e pertinenziale) – per il vero di dubbia condivisibilità, per dimensioni, destinazione d’uso conferita, materiali impiegati e livello di rifinitura – in quanto la tesi secondo cui gli interventi realizzati fossero esenti da permesso di costruire appare cartolarmente smentita dalla contestazione, contenuta nell’ordinanza di demolizione, secondo cui le stesse sono state realizzate in assenza della prescritta autorizzazione del Genio Civile ai sensi di cui all’art. 18 della L. 64/1974, trattandosi di opere eseguite in zona sismica.
La predetta norma è stata recepita dall’art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dispone che, “ fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione ”.
L’assenza di autorizzazione ai sensi dell’art. 18 della L. 64/1974 non risulta esser stata in alcun modo confutata dai ricorrenti, per esempio attraverso la contestazione dell’assoggettamento dell’area o delle opere al relativo vincolo, e pertanto deve considerarsi pacifica e assorbente.
L’omessa richiesta della autorizzazione del Genio Civile, comportando la violazione della normativa antisismica, determina ex sè, ai sensi degli artt. 31 e ss del D.P.R. 380/2001, l’abusività delle opere.
1.2. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, può affermarsi anche l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Con esso i ricorrenti lamentano il difetto di istruttoria, a cagione della omessa indicazione di una specifica e adeguata motivazione che spieghi le ragioni per le quali sia stata disposta la sanzione demolitoria, anziché la semplice sanzione pecuniaria.
Sul punto, il Collegio rileva come la sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 34 del D.P.R. 380/2001, invocato dai ricorrenti, può applicarsi (sussistendone tutti gli altri presupposti) esclusivamente nei casi di parziale difformità al permesso di costruire, mentre la sanzione tipica per le opere realizzate senza permesso di costruire o con difformità essenziali è quella demolitoria di cui al precedente art. 31 D.P.R. 380/2001.
1.3. Anche il terzo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 31 per mancata indicazione dell’area da acquisire, è infondato.
Il provvedimento impugnato è infatti chiaro e dettagliato nell’individuare le opere abusive la cui mancata demolizione è sanzionata con l’acquisizione, nonché la sede delle stesse (particelle 411 e 418, del foglio 16 del N.T.C.), area che è stata poi ulteriormente dettagliata nel successivo atto di acquisizione.
Non si rileva, pertanto, alcun vizio di indeterminatezza dell’atto sul punto, essendo stato consentita ai ricorrenti l’individuazione esatta delle opere da demolire, la cui proprietà, unitamente alla relativa area di sedime, è stata poi acquisita al patrimonio del Comune in conseguenza della mancata ottemperanza nei termini assegnati.
1.4. Anche il quarto motivo del ricorso introduttivo, con cui si contesta la violazione dell’art. 7 della L. 241/1990, è infondato.
E’, sul punto, ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui dall'abusività dell'opera scaturisce con carattere vincolato l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né può essere invalidato dalla omessa comunicazione di avvio del procedimento quando, come nel caso di specie, è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21- octies della L. n. 241 del 1990 (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. VII, 18/07/2025, n. 6353).
Ed invero, gli elementi che i ricorrenti avrebbero apportato all’istruttoria procedimentale (che si presumono i medesimi di quelli dedotti nella presente sede, in assenza di diversa indicazione in ricorso) non avrebbero comunque scalfito la contestazione inerente all’omesso ottenimento dell’autorizzazione di cui agli artt. 18 della L.64/1974 e 94 del D.P.R. 380/2001, con conseguente inevitabilità dell’ordine di demolizione.
1.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti contestano l’illegittimità della sanzione pecuniaria preavvisata nell’ordinanza di demolizione e poi applicata dal Comune, a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza, in quanto non ne sarebbero stati esplicitati dall’Amministrazione i criteri di determinazione.
Sarebbe irrilevante, sul punto, il rinvio per relationem ai criteri stabiliti con la delibera della G.M n. 9 del 18.01.2017, in quanto non sarebbe comunque possibile evincere dall’atto – con conseguente lesione del diritto di difesa – gli elementi di fatto e di diritto presi in considerazione dall’Amministrazione per l’irrogazione della sanzione.
La predetta censura è generica, oltre che infondata.
Con la citata delibera di G.M. (versata in atti dagli stessi ricorrenti) il Comune ha stabilito dei parametri oggettivi per la determinazione quantitativa delle sanzioni da irrogare ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis , del DPR 380/2001, che si sostanziano in precise tariffe da moltiplicare per ogni mq di aumento di volume o superficie realizzato con le opere abusive (con previsione di importi minimi e massimi).
Posto, pertanto, che i predetti parametri sono stati richiamati per relationem nell’ordinanza di demolizione, e nella successiva determina di acquisizione, e che i predetti atti contengono l’indicazione esatta delle dimensioni delle opere abusive e dell’area dalle stesse occupata, deve ritenersi che era concretamente possibile per i ricorrenti la verifica del iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione nella determinazione dell’importo della sanzione da applicare (che peraltro è relativamente discrezionale).
La contestazione mossa dai ricorrenti, invece, appare generica, non avendo gli stessi indicato in cosa si sostanzierebbe l’errore in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nell’applicare i predetti parametri.
Anche il quinto motivo, pertanto, non merita accoglimento.
2. Restano da vagliare i motivi aggiunti proposti con il ricorso notificato il 5.5.2025, con cui i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di acquisizione n. 9 dell’11.6.2024 e l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 4 del 22.4.2024.
2.1. Con il primo motivo aggiunto, i ricorrenti hanno contestato l’illegittimità dell’ordinanza di acquisizione delle opere al patrimonio comunale per violazione dell’art. 21 nonies della L. 241/1990, in quanto questa non gli sarebbe stata notificata dal Comune, con la conseguenza che risulterebbe violato “ il principio di effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, indispensabile per il naturale decorso dei termini di legge per l’impugnazione nonché per una corretta e puntuale tutela giurisdizionale ”.
Tale atto sarebbe, pertanto, inefficace ed inopponibile ai ricorrenti, non consentendo l’immissione in possesso e la trascrizione dell’acquisizione nei registri immobiliari.
Ritiene il Collegio che il motivo non sia meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esplicate.
Va rilevato, in primo luogo, che, in effetti, non risulta versata in atti alcuna prova dell’avvenuta notifica ai ricorrenti dell’ordinanza di acquisizione n. 9 dell’11.6.2024.
Tuttavia, è opportuno precisare, in primo luogo, che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l’omessa notifica di un atto non incide sulla legittimità e sull’esistenza dello stesso, ma solo sulla effettiva conoscibilità (che nel caso di specie è avvenuta a seguito del relativo deposito in giudizio, effettuato in data 6.3.2025), producendo l’effetto di rimettere in termini gli interessati ai fini della sua eventuale impugnativa (giurisprudenza consolidata, cfr. tra le tante: T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, 20 dicembre 2024, n. 23144).
La funzione dell'attività di notifica è, infatti, quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, “ per cui alcuna conseguenza può derivare da un eventuale vizio, allorquando quest'ultimo risulti superato dal raggiungimento dello scopo ” (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 11/05/2023, n. 613).
La piena conoscenza da parte del destinatario, per giurisprudenza assolutamente consolidata, si realizza anche a prescindere dal rispetto degli adempimenti formali concernenti la comunicazione, tutte le volte in cui il destinatario abbia avuto in ogni caso piena contezza dell'esistenza dell'atto e del contenuto lesivo (cfr. Cons. Stato, IV, 22.11.2019, n. 7966 e 23.5.2018, n. 3075).
In secondo luogo, va rilevato che la notificazione dei provvedimenti amministrativi, come è noto, non costituisce un requisito di giuridica esistenza o di validità dell'atto, ma una condizione integrativa della sua efficacia.
Deve, tuttavia, rammentarsi che, secondo quanto ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa l’acquisto a titolo gratuito al patrimonio indisponibile del Comune costituisce un effetto automatico, che si produce ipso iure a seguito dell’inottemperanza decorso il termine di 90 giorni assegnato per la demolizione.
Ne deriva che l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ha natura meramente dichiarativa (e non ablatoria, posto che l’effetto ablativo si è già realizzato – cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 settembre 2025, n. 7455, Sez. II, 20 maggio 2024, n. 4463; Sez. VI, 01 giugno 2023, n. 5411; Sez. VI, 26 maggio 2023, n. 5187).
L’eventuale inefficacia dell’atto con cui si ordina l’acquisizione per omessa notifica dello stesso, pertanto, non pregiudica l’effetto acquisitivo già prodottosi in applicazione della legge per effetto dell’inottemperanza nel termine assegnato per la demolizione, ma semmai la concreta possibilità di trascrivere il predetto atto nei registri immobiliari.
Inoltre, se è pur vero che l’art. 31, comma 4, del D.P.R. 380/2001, con lo scopo di garantire la piena conoscibilità da parte degli interessati dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio avviato con l’ordinanza di demolizione, impone la previa notifica agli stessi dell’atto di accertamento di inottemperanza, deve rilevarsi che è, appunto, all’atto che contiene la comunicazione di tale formale accertamento che va riferita l’imprescindibilità della notifica.
Se, in generale, nella prassi amministrativa l’atto di accertamento dell’inottemperanza è contenuto all’interno del provvedimento con cui il Comune dichiara l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale, il Collegio ritiene che tale prassi non possa dirsi esser stata seguita nel caso di specie, posto che, dopo il decorso del termine di 90 giorni, l’Amministrazione ha, da un lato, provveduto ad accertare l’inottemperanza con un apposito atto contrassegnato dal numero di protocollo n. 6600/P.G. del 4.3.2024 (verosimilmente il verbale di sopralluogo redatto dalla Polizia Municipale con cui si dà atto della omessa demolizione), dall’altro, ha poi provveduto formalmente a darne comunicazione agli interessati con l’atto Reg. Ing. 4, del 14.5.2025 (unico atto indirizzato a tutti e tre i ricorrenti).
Di ciò se ne trae conferma anche dal contenuto testuale dell’ordinanza di acquisizione n.9 dell’11.6.2024, nelle cui premesse si dà atto “ dell'accertamento di non ottemperanza prot. n. 6600/P.G. del 04/03/2024 redatto dal Comando di Polizia Municipale ”, nonché del fatto che “ la ditta è stata informata del suddetto accertamento con nota Reg. Ing. n.4 del 22/04/2024, notificata a tutti gli interessati in data 15/05/2024 ”.
Seppure il Comune abbia versato in atti soltanto la prova della notifica di tale comunicazione a due dei ricorrenti, rileva il Collegio come le predette notifiche siano state effettuate nelle mani del terzo ricorrente (-OMISSIS-), che ha firmato il predetto atto, indirizzato anche a sé medesimo (cfr. produzione documentale del Comune del 5.6.2025), non potendo, pertanto, addurre di ignorarne il contenuto.
Facendo ancora una volta applicazione del sopra richiamato principio del raggiungimento dello scopo, pertanto, ritiene il Collegio che sussiste la prova della piena conoscenza da parte di tutti i ricorrenti anche dell’atto di accertamento della inottemperanza (acquisita per notifica o per averne comunque ricevuto copia, ben prima dell’adozione dell’ordinanza di acquisizione), essendo irrilevante la circostanza dedotta dagli stessi di non aver avuto notifica e conoscenza anche dell’atto prot. n. 6600/P.G. del 04/03/2024 ivi richiamato, posto che, come costantemente chiarito in giurisprudenza il verbale con cui si dà atto dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, allo scadere del termine assegnato, ha natura meramente endoprocedimentale e dichiarativa, non esplicando alcun effetto nella sfera giuridica del destinatario e pertanto non vi è obbligo per il Comune di notificare tale atto (cfr., ex multis , Cons. giust. amm. Sicilia, 3 giugno 2024, n. 402).
Devono dunque ritenersi rispettate tutte le garanzie poste dalle norme a tutela del diritto di difesa dei ricorrenti, posto che gli stessi hanno ricevuto e debitamente impugnato l’ordinanza di demolizione, e hanno avuto piena conoscenza dell’atto di accertamento dell’inottemperanza e della successiva ordinanza di acquisizione, anch’essi impugnati, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso, volto a contestare profili, non di legittimità dei predetti atti, bensì di pretesa inefficacia degli stessi derivante da irregolarità meramente formali.
2.2. Con il secondo motivo aggiunto i ricorrenti reiterano, in primo luogo, le censure già mosse avverso l’ordinanza di demolizione, secondo le quali il Comune non avrebbe specificato, nemmeno nell’atto di acquisizione, l’esatta estensione dell’area da acquisire, né le modalità di calcolo della stessa.
Le doglianze sono infondate per le stesse ragioni già esplicate in relazione all’analogo motivo proposto avverso l’ordinanza di demolizione, posto che risulta esser stata indicata puntualmente l’estensione dell’area acquisita, coincidente con quella di sedime occupata dalle opere abusive, rispetto alla quale non è richiesta una particolare motivazione (che invece si impone nell’ipotesi di acquisizione porzioni di area superiori – cfr., da ultimo, T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 24/04/2025, n. 777).
Sempre in seno al medesimo motivo aggiunto, infine, i ricorrenti rilevano che l’acquisizione non avrebbe comunque potuto riguardare la tettoia posta sul prospetto principale (punto 2 dell’ordinanza di demolizione) in quanto costituente, a loro dire, intervento di ristrutturazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001, rispetto cui avrebbe potuto trovare applicazione, al massimo, la sanzione pecuniaria di cui all’art. 33 del medesimo D.P.R., e non anche la sanzione ablatoria.
Pur prescindendo dalla tardività della censura (che avrebbe dovuto essere avanzata già averso l’ordinanza di demolizione – cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, Sentenza, 17/03/2025, n. 576), ritiene il Collegio che la stessa sia generica e comunque infondata, posto che non supera il rilievo decisivo inerente alla mancanza, anche per detta opera, dell’autorizzazione di cui all’art. 18 della L. 64/1974 e art. 94 del D.P.R. 380/2001.
3. In conclusione, tanto il ricorso introduttivo quanto quello per motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati.
4. Sussistono i presupposti per compensare le spese di giudizio alla luce delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AG NA RO, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
OL NA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NA ZZ | AG NA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.