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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 720/2025 RG avente ad oggetto:
«retribuzione : indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse non godute – contratto a termine – docente»
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati ROSA DENIS e Parte_1
GANCI FABIO, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA
e MANISCALCO MARIA ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati
Dottori FAVARO STEFANO e ROCCO MARIA CHIARA, CAPPONI
STEFANO e CATUCCI FILOMENA ed elettivamente domiciliato in VIA FORTE
MARGHERA, N. 191 30173 VENEZIA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/04/2025 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio il chiedendo « Accertare CP_1
e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 6.349,21 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2015/16,2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20 conseguentemente,
1 condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18».
Nel costituirsi ha Controparte_1 contestato la pretesa del ricorrente concludendo « Nel merito, in via principale:
• rigettare comunque le domande tutte del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per le esposte ragioni;
Nel merito, in via subordinata: • nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, emettere condanna generica in danno dell'Amministrazione resistente, rimettendo alla stessa l'esatta quantificazione della voce inerente l'indennità sostitutiva per ferie non godute per cui è causa;
In ogni caso: • con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone: di essere un insegnante di ruolo con ultima sede di servizio presso IS Marco Polo di Venezia;
di aver prestato servizio dal
21/12/2015 al 30/6/2020 in ciascun a.s. in virtù di supplenza sino al termine delle attività didattiche (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20); di essere rimasto nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, co.
2, del d.lgs. 16/4/1994 n. 297, compresi nel periodo tra il 1° settembre ed il
30 giugno, a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le
2 attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola
(CCNL 2006-18 doc. n. 2); di avere, durante gli anni scolastici sopra indicati prestato giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di dei giorni di ferie + giorni di riposo per festività soppresse e di avere fruito negli stessi anni i giorni di ferie così come dettagliatamente indicato in ricorso per ciascun anno (vd schema p. 3 e 4 ricorso) con conseguente diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti pari a: 12,82 giorni per l'anno scolastico 2015/16 (15,82 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 5 giorni di ferie effettivamente fruiti); 19,67 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (19,67 giorni di ferie + 2 giorno di riposo per festività soppresse meno 2 giorni di ferie effettivamente fruiti); 23,39 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (21,39 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti); 26,28 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (23,28 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti); 26,69giorni per l'anno scolastico 2019/20 (23,69 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti); di non aver richiesto di usufruire delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse, né i Dirigenti Scolastici l'avevano invitato a farlo o l'avevano informato che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva.
2. Il ribadisce la correttezza del proprio operato sostenendo di CP_1 aver fatto godere al ricorrente le ferie maturate, in mancanza di richiesta e non potendo queste essere monetizzate in virtù della normativa di cui appresso, nel periodo che va dal termine delle lezioni alla cessazione del contratto.
3. Ciò posto il ricorso è fondato e deve essere accolto, conformemente alla condivisa pronuncia tra le altre della dott.ssa Menegazzo del 13/9/2024 in
RG 46/2024 e successiva propria n. 259/25 del 19/3/2025.
3 4. Va chiarito in punto di fatto che il ricorrente non risulta aver fruito di ferie durante l'anno scolastico in cui ha operato come docente supplente ed al quale si riferisce la causa odierna. Quanto dedotto da parte resistente secondo cui la ricorrente è stata considerata dall'Amministrazione in ferie nei periodi tra il termine delle attività didattiche e la scadenza del contratto va inteso evidentemente in senso atecnico, perché non vi è riscontro nello stato matricolare di fruizione di ferie da parte della ricorrente in quei periodi, né alcuna documentazione diversa che attesti che la ricorrente sia stata posta in ferie d'ufficio, mentre è pacifico che la docente non abbia presentato alcuna domanda di ferie.
5. Del resto, il personale docente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato non può considerarsi automaticamente in ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (cfr. Cassazione 16715/24; vedi anche Cass., 23934/20).
6. Quindi la questione è se alla ricorrente, nei limiti in cui non abbia fruito delle ferie nel corso del rapporto di lavoro, spetti o meno l'indennità sostitutiva.
7. La disciplina applicabile alla fattispecie di causa si ricava dall'art. 1, co. 54 e 55, della L. 128/12 e dal CCNL Comparto scuola, nonché dall'art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012.
8. L'art. 1 co. 54 L. 128/12 così dispone: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative”.
9. Il CCNL (art. 13, co. 7, 8 e 15) stabilisce che “7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
8. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative (...) 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
4 fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.
10. L'art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012, tuttavia, a sua volta stabilisce: “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
11. Orbene, la disposizione contrattuale di cui all'art. 13, co. 15 - secondo cui “All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato” – non può prevalere sulla diversa previsione normativa di cui all'art. 5, co. 8, DL 95/12, dettata esplicitamente anche per il personale scolastico.
12. Tale ultima disposizione, infatti, pare stabilire il divieto di monetizzazione delle ferie, anche con riferimento alle ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con l'eccezione valida per il
5 personale scolastico (docenti ed ATA) supplente ma solo con riferimento alla
“differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
13. In sostanza, con riferimento ai docenti supplenti - come il ricorrente – la norma parrebbe imporre il divieto di monetizzazione delle ferie a meno che i giorni di ferie spettanti siano superiori rispetto a quelli in cui avrebbero potuto godere delle ferie cioè, come da CCNL, di quelli in cui non si svolge attività didattica.
14. Si tratta ora di valutare, alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, se la norma nella sua interpretazione puramente letterale sia conforme all'ordinamento comunitario ed al principio di irrinunciabilità delle ferie ivi tutelato.
15. La giurisprudenza comunitaria sul punto (con tre sentenze della
Grande Sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-
570/2016 STADT WUPPERTAL;
in causa C-619/2016 CP_2
; in causa C-684/2016 ,) è piuttosto univoca
[...] CP_3 nell'affermare che l'ordinamento comunitario osta a che una normativa nazionale preveda la perdita del diritto alle ferie e a all'indennità sostitutiva – contropartita intrinsecamente legata all'irrinunciabilità delle ferie - quando il dipendente non ne abbia fruito senza esserne stato posto nelle condizioni, anche solo per non aver avuto piena consapevolezza che la mancata richiesta da parte sua ne avrebbe impedito la fruizione ed anche la monetizzazione. In questo senso l'affermazione secondo cui il datore di lavoro dovrebbe dare completa informazione al dipendente delle conseguenze della sua mancata richiesta o mancata fruizione delle ferie.
16. Tale principio risulta recentemente ribadito dalla CGUE con sentenza del 18.1.2024 nella causa C-218/22, resa in via di interpretazione pregiudiziale sollecitata proprio da giudice italiano in relazione alla portata dell'art. 5, co. 8,
LDL 95/12, ove si legge che «54). Se, (...), il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2,
6 della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften, C 684/16, EU:C:2018:874, punto 56). A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C 684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46).
Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo
1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-
Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C 684/16,
EU:C:2018:874, punti 46 e 55)».
7 17. Secondo l'Amministrazione resistente le argomentazioni svolte dalla
GCUE non possano essere traslate sic ed simpliciter nell'ambito scolastico, ove
è esplicita la previsione contrattuale per cui le ferie devono essere oggetto di richiesta del dipendente ed altrettanto esplicita è la previsione normativa del divieto di monetizzazione delle ferie non fruite.
18. In linea con l'orientamento della Corte di Cassazione sul tema (Cass.,
14268/22; 26413/22; Cass., 13440/24; Cass., 16715/24), reputa invece la giudicante che anche in relazione alla fattispecie di causa imporre in ogni caso al lavoratore la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie in caso di mancata richiesta da parte del dipendente sarebbe in contrasto con l'ordinamento comunitario, un tale effetto potendo prodursi solo quando il dipendente sia stato invitato a godere delle ferie se necessario formalmente e nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
19. In questo senso Cass. Sez. L., n. 16715 del 17/06/2024 la quale ha anche rilevato che, in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche e
Cass. 28587 del 6/11/2024 che ha ulteriormente precisato che l'interpretazione sostenuta dal MINISTERO ricorrente «non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso,
l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il
8 periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio».
20. L'Amministrazione resistente non ha contestato specificamente il dovuto come indicato in ricorso – precisamente a p. 22 con riferimento a ciascuna anno e ai criteri adottati per il calcolo - sicché non è accoglibile la richiesta contenuta in memoria di provvedere con sentenza generica riservando all'Amministrazione la quantificazione precisa.
21. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite per le quali sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione nella misura del 50% quale l' assoluta novità della questione trattata (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018), per la restante parte vengono poste a carico del resistente e vengono CP_1 liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM
55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il
23/10/2022) per le controversie di lavoro scaglione € 5.200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (come in atti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2018 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
22. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal CU per ragioni di reddito.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
9 1) In accoglimento del ricorso, condanna il resistente CP_1 alla corresponsione al ricorrente dell'importo di € 6.349,21 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli aa.ss. 2015/16,
2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) Condanna il resistente alla rifusione del 50% delle CP_1 spese di lite che liquida, per tale parte, in € 1.100,00 + 30% (ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2018) per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari;
compensa la restante parte.
Venezia, all'udienza del 09/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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