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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9337/2024, introdotta da
(ROMA, 03/10/1969) e Parte_1 Parte_2
(MAROCCO, 01/01/1971), entrambi con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO
SAVIOLI e dell'avv. CARLO CECCHI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 1. “I coniugi vivono separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale in affitto dall'ATER del Comune di Roma viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, essendosi il marito trasferito in Francia. La sig.ra
[...]
rimarrà quindi l'unica assegnataria del rapporto con l'ATER del Comune di Pt_1 Roma per l'abitazione sita in Roma alla via Monte Massico n. 70, sc. S, int. 10;
3. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento essendo entrambi economicamente indipendenti, infatti, il SI. svolge piccoli Parte_3 lavori saltuari e percepisce un reddito mensile di circa € 500,00 oltre ad un aiuto da parte dello Stato francese di importo netto annuo di € 1.561,00 (Cfr. All. n. 5), mentre la SI.ra
è invalida civile al 75% e percepisce una pensione di invalidità di € 300,00 Parte_1 circa e svolge lavori saltuari che le permettono di arrivare a una entrata mensile di circa
€ 500,00 (Cfr. All. n. 6);
4. Per quanto concerne infine i figli, essendo maggiorenni e autosufficienti, non è richiesta nessuna statuizione;
5. Ogni altro rapporto di credito/debito fra le parti è stato definito”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23/10/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9337/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
23/10/1993 tra (ROMA, 03/10/1969) e Parte_1 Parte_2
(MAROCCO, 01/01/1971) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00735, Parte I , Serie 02, Anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 06/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9337/2024, introdotta da
(ROMA, 03/10/1969) e Parte_1 Parte_2
(MAROCCO, 01/01/1971), entrambi con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO
SAVIOLI e dell'avv. CARLO CECCHI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 1. “I coniugi vivono separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale in affitto dall'ATER del Comune di Roma viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, essendosi il marito trasferito in Francia. La sig.ra
[...]
rimarrà quindi l'unica assegnataria del rapporto con l'ATER del Comune di Pt_1 Roma per l'abitazione sita in Roma alla via Monte Massico n. 70, sc. S, int. 10;
3. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento essendo entrambi economicamente indipendenti, infatti, il SI. svolge piccoli Parte_3 lavori saltuari e percepisce un reddito mensile di circa € 500,00 oltre ad un aiuto da parte dello Stato francese di importo netto annuo di € 1.561,00 (Cfr. All. n. 5), mentre la SI.ra
è invalida civile al 75% e percepisce una pensione di invalidità di € 300,00 Parte_1 circa e svolge lavori saltuari che le permettono di arrivare a una entrata mensile di circa
€ 500,00 (Cfr. All. n. 6);
4. Per quanto concerne infine i figli, essendo maggiorenni e autosufficienti, non è richiesta nessuna statuizione;
5. Ogni altro rapporto di credito/debito fra le parti è stato definito”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23/10/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9337/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
23/10/1993 tra (ROMA, 03/10/1969) e Parte_1 Parte_2
(MAROCCO, 01/01/1971) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00735, Parte I , Serie 02, Anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 06/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi