Sentenza 28 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/07/2025, n. 5955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5955 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05955/2025REG.PROV.COLL.
N. 05655/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5655 del 2023, proposto dalla Radiosurgery
Center s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Katia Palladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania, non costituito in giudizio;
la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentate pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione prima, n. 8056 del 27 dicembre 2022, resa tra le parti, concernente la remunerazione e le note di credito relative a prestazioni di radiochirurgia stereotassica.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per la parte appellante l’avvocato Salvatore Di Pardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Radiosurgery Center ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei confronti della Regione Campania, del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Asl di Salerno, per l’annullamento del provvedimento commissariale prot. n. 1218/C del 9 marzo 2017, avente ad oggetto “ Contratti integrativi radioterapia 2015-2016: integrazione nota 1145 dell'8.3.2017 ”, nonché delle note della Asl di richiesta di note di credito per prestazioni di radioterapia stereotassica e tradizionale rese nel 2017 (per euro 182.742,51 + euro 364.275,70 a conguaglio) e nel 2018 (gennaio, euro 113.338; febbraio, euro 107.727; marzo, euro 89.884,14).
1.1. Il ricorso straordinario è stato poi trasposto in sede giurisdizionale per effetto dell’opposizione
della Asl di Salerno.
1.2. In particolare, la ricorrente, struttura accreditata con il servizio sanitario nazionale, eroga prestazioni di radioterapia con oneri a carico della finanza pubblica regionale ed è specializzata nell’esecuzione di radioterapia in 3D stereotassica e tradizionale per la cura di patologie tumorali. Ha quindi impugnato le note della Asl, unitamente alla nota n. 1218/C del 9 marzo 2017 del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario nella Regione Campania, con le quali è stata richiesta l’emissione di note di credito per prestazioni fatturate nel 2017 e nel 2018 riferite sia a prestazioni di radioterapia stereotassica che tradizionale.
1.3. Gli atti impugnati sono stati adottati dall’Asl sulla base della predetta determina del Commissario ad acta del 9 marzo 2017 con la quale era stato disposto che relativamente alle prestazioni di radioterapia con codici 92.29.1, 92.29.2, 92.29.3, 92.29.7, 92.29.8, 92.29.9, il nomenclatore tariffario vigente doveva essere inteso contenere per ogni paziente una sola prestazione per l’intero trattamento. Quanto alle prestazioni di radioterapia stereotassica (codice 92.24.4) la nota commissariale ha evidenziato la previsione contenuta nel nomenclatore tariffario del 1996 secondo cui il trattamento doveva essere inteso comprensivo anche di tutte le fasi propedeutiche.
2. Il Tar di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 8056 del 2022), ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
2.1. Secondo lo stesso Tribunale, gli atti della Asl sarebbero stati adottati in stretto adempimento delle prescrizioni commissariali, che a loro volta richiamavano il nomenclatore tariffario nazionale cioè il D.M. 22 luglio 1996 con cui è stato approvato il nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabile nell’ambito del servizio sanitario nazionale e che nell’allegato 1 ha riportato per le prestazioni contraddistinte con il codice 92.29.7 (schermatura personalizzata), 92.29.8 (sistema di immobilizzazione personalizzato) e 92.29.9 (preparazione di compensatori sagomati) la seguente modalità di applicazione della tariffa: “ intero trattamento ”.
2.2. Per il Tar, tale nozione andava quindi intesa come un numero variabile di applicazioni, secondo le concrete indicazioni del competente personale medico. In sostanza, sussisteva la possibilità che la terapia potesse richiedere un numero variabile di schermature, secondo le indicazioni contenute nel piano di cura del medico specialista, senza la necessità di riconoscere, come sostenuto dalla ricorrente, l’illegittimità di una limitazione consistente nella liquidazione di una sola prestazione di schermatura personalizzata per ciascun trattamento di radioterapia.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la Radiosurgery Center sulla base dei motivi di censura di seguito sinteticamente indicati:
i) erroneamente il Tar ha ritenuto che non vi fosse un profilo di lesione delle garanzie partecipative nel procedimento relativo alle richieste di note di credito;
ii) la sentenza non ha considerato la specificità del caso in esame nel quale sono stati introdotti limiti stringenti al riconoscimento delle prestazioni di radioterapia stereotassica e tradizionale in modo irragionevole e retroattivo con conseguente lesione del legittimo affidamento;
iii) la ricostruzione sul portato del nomenclatore tariffario nazionale non sarebbe stata corretta in quanto non avrebbe tenuto conto che la previsione secondo cui trattamento doveva essere inteso comprensivo di tutte le fasi propedeutiche andava valutato in ragione dei principi sanciti dall’art. 8 sexies del d.lgs. n. 502 del 992 in materia di remunerazione (tariffe aggiornate per prestazioni secondo gli standard della produzione). Per questa ragione, gli atti impugnati sarebbero stati carenti nell’istruttoria e nella motivazione;
iv) l’Amministrazione ha irragionevolmente scelto di remunerare una sola prestazione per l’intero trattamento senza considerare la possibilità di erogare pacchetti di prestazioni per finalità diagnostiche, così come previsto dalla nuova disciplina nazionale in materia di prestazione (DPCM 12 gennaio 2017 n. 110258), e senza valutare l’effetto dell’innovazione tecnologica sulle schermature automatiche.
4. Parte appellante ha poi depositato documenti l’11 aprile 2025 ed un’ulteriore memoria il 18 aprile 2025.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in giudizio il 14 maggio 2025, evidenziando il difetto di legittimazione passiva della stessa Amministrazione.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 22 maggio 2025.
7. L’appello non è fondato e pertanto non si rende necessario esaminare il dedotto difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio.
8. La questione centrale della presente controversia riguarda la circostanza se relativamente alle prestazioni radioterapiche stereotassiche e tradizionali le diverse schermature che impone il procedimento potevano essere considerate come prestazioni a sé stanti ovvero come un “ intero trattamento ” quindi oggetto di una complessiva remunerazione (opzione quest’ultima scelta dall’Amministrazione).
8.1. Sul punto, la lettura del nomenclatore tariffario nazionale (D.M. 22 luglio 1996 aggiornato con D.M 18 ottobre 2012) indica con chiarezza nell’allegato 1 che le prestazioni contraddistinte con il codice 92.29.7 (schermatura personalizzata), 92.29.8 (sistema di immobilizzazione personalizzato) e 92.29.9 (preparazione di compensatori sagomati) debbano essere remunerate secondo una modalità di applicazione della tariffa relativa all’“ intero trattamento ”, da intendersi quest’ultimo come termine descrittivo della prestazione che non implica una variazione della scelta del codice.
Mentre per il codice 92.24.4 (chirurgia stereotassica) vigono le limitazioni previste dal nomenclatore tariffario nazionale che stabilisce che la prestazione è “ intesa come trattamento completo comprensivo anche di tutte le fasi propedeutiche ” (ciò comporta che quando si forniscono tali prestazioni non sono erogabili tutte le prestazioni propedeutiche alle sedute di terapia radiante).
8.2. Di conseguenza, la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 431 del 2015 ha approvato il documento denominato “ catalogo regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ”, descrivendo le prestazioni corrispondenti ai codici 92.29.7, 92.29.8 e 92.29.9 secondo la modalità di applicazione della tariffa “ intero trattamento ”.
8.3. Il successivo atto del 9 marzo 2017 del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario della regione Campania si è pertanto necessariamente adeguato in ordine ai contratti integrativi di radioterapia alle disposizioni del nomenclatore nazionale e della delibera regionale. Da tale disciplina, comunque definita nei suoi presupposti prima dell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contenzioso, è poi derivata la dovuta attività di recupero svolta dalla Asl di Salerno.
9. Ciò premesso, quanto alla lamentata lesione delle garanzie procedimentali, va condivisa la tesi del Tar secondo cui gli atti di recupero della Asl, assunti in adempimento di prescrizioni nazionali, regionali e commissariali, sono stati espressione di attività vincolata con contenuto che non sarebbe potuto essere diverso da quello adottato all’esito di un contraddittorio procedimentale.
10. Relativamente alla dedotta retroattività dei provvedimenti dell’Amministrazione, va invece evidenziato come gli stessi si sono posti a valle di una disciplina della remunerazione delle prestazioni in esame antecedente alla resa concreta delle stesse. Nessuna lesione dell’affidamento può dunque riscontrarsi tenuto conto del chiaro quadro normativo già esistente.
11. Né la determina commissariale e l’intervento della Asl possono ritenersi irragionevoli. La modalità “ intero trattamento ” contenuta nel nomenclatore tariffario del 1996 contiene anche la possibilità che la terapia richieda un numero variabile di schermature riconducibile alla rimborsabilità di un’unica prestazione.
12. La circostanza dedotta dall’appellante circa la necessità che l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una istruttoria in ordine al costo delle prestazioni prima di apporre il vincolo, si scontra con il chiaro dato regolatorio preesistente (peraltro non impugnato) e con la finalità dello stesso nomenclatore nazionale teso a definire in via generale la tariffa di remunerazione delle prestazioni.
13. D’altra parte, le nuove tecnologie applicate sui macchinari che consentano l’effettuazione di schermature in modo automatico e non più manuale, non possono consentire, nel rispetto del quadro normativo regionale sopra delineato e alla luce delle strette esigenze di contenimento della spesa, di procedere alla moltiplicazione delle prestazioni di schermatura erogabili se non a valle di una modifica delle stesse disposizioni regionali.
14. Va, infine, rilevato che la società ricorrente ha in passato impugnato la nota del sub commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario prot. n. 2864 del 23 luglio 2015 relativa alla liquidazione delle prestazioni di radioterapia stereotassica come da nomenclatore, nella parte in cui prevedeva la remunerazione di una schermatura per l’intero trattamento e la conseguente nota dell’Asl di Salerno del 30 settembre 2015. Questa Sezione con la sentenza n. 5127 del 2021 ha respinto l’appello concludendo, con interpretazione valevole anche nel caso in esame, che le prestazioni contrassegnate con il codice 92.29.1 - 92.29.2 - 92.29.3 - 95.29.8 per le quali nel nomenclatore tariffario è presente la specifica “ intero trattamento ” potevano essere erogate una sola volta per l’intero ciclo di cura. Analogamente la prestazione codice 92.24.4 (chirurgia stereotassica) vedeva le limitazioni previste dal nomenclatore tariffario nazionale secondo cui la stessa doveva essere “ intesa come trattamento completo comprensivo anche di tutte le fasi propedeutiche ”.
15. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
16. Tenuto conto della natura interpretativa della controversia le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | ST Santoleri |
IL SEGRETARIO