TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 22498/2023 R.G.L. cui è riunita quella recante il n.
22500 dell'anno 2023 vertenti
TRA
e , rappresentate e difese, come da Parte_1 Parte_2 procura in calce ai ricorsi, dagli Avv.ti Domenico Puca e Maria De Angelis ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale sito in Ischia alla Via Fasolara n°4
- ricorrenti
C O N T R O
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.
Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55. (solo per
[...]
Pt_2
- resistente
Oggetto: carta docente a precario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati tutti il 30/11/2023, le parti ricorrenti, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e fino al termine delle attività didattiche, per i periodi specificamente indicati in ricorso, hanno adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare che: per gli anni scolastici dal 2021 ad oggi ( – 3 anni) e dal Parte_1
2019 ad oggi ( – 5 anni) non hanno ricevuto la carta docente e Pt_3 conseguentemente condannare parte resistente all'adempimento specifico con l'obbligo di rilasciare la predetta carta, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del loro diritto alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i predetti anni scolastici, condannarsi il al pagamento della Controparte_1 somma di € 1.500,00 (per ) ed € 2.500,00 (per o di quella Parte_1 Pt_3
1 minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.. Spese vinte con attribuzione.
Le ricorrenti hanno riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato;
hanno richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022; hanno evidenziato che il sistema adottato dal viene a collidere col principio di non discriminazione CP_1 di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70, e al relativo accordo quadro europeo;
hanno invocato pronunce di legittimità e di merito, in particolare quella della S.C. sez.
Lavoro n. 29961 del 27/10/2023.
Co La resistente , nel costituirsi tempestivamente (solo per ha eccepito Pt_2 preliminarmente il difetto di giurisdizione, nel merito, l'infondatezza della domanda e ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione, in quanto la normativa specifica in materia non lascia alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il beneficio in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie.
Ha insistito sulla compatibilità delle norme interne con il diritto eurounitario, desumibile dalle citate “ragioni oggettive”, che giustificano, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, la diversità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando
a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre
2018 n. 32625).
Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
2 e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro.
Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei
Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 -che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 -ha ribadito, all'art. 3, che isoli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del
2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
3 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, i ricorsi sono fondati e vanno accolto per quanto di ragione nei termini che segue, atteso che le ricorrenti hanno dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastici indicati in ricorso (cfr. contratti in atti), precisamente:
la ha svolto i seguenti incarichi: Parte_1
- a.s. 2021/22: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 07/09/2021 al 30/06/2022;
- a.s. 2022/23: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 12/09/2022 al
31/08/2023;
4 - a.s. 2023/24: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dall' 11/09/2023 al 30/06/2024.
Le viene riconosciuto il diritto per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'incarico di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche (€ 1.500,00);
la ha svolto i seguenti incarichi: Pt_2
- a.s. 2019/20: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 09/10/2019 al 30/06/2020;
- a.s. 2020/21: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 27/10/2020 al 25/06/2021;
- a.s. 2021/22: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 07/09/2021 al 30/06/2022;
- a.s. 2022/23: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 13/09/2022 al 30/06/2023;
- a.s. 2023/24: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dall' 11/09/2023 al 30/06/2024.
Le viene riconosciuto il diritto per gli a.s. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 (€ 2.000,00), mentre, non si può riconoscere il beneficio per l'a.s.
2020/21, poiché dalla documentazione si evince che non vi è stato un rapporto fino al termine delle attività didattiche 30.6.2021 ma solo fino al 25.06.2021.
Da ultimo, va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del
27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che i docenti, al momento della pronuncia giudiziale, non sono fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
Ed infatti nel caso in esame, le ricorrenti, dopo richiesta di integrazione del Giudice con ordinanza del 05.12.2024 hanno dimostrato di essere attualmente inserite nel sistema educativo statale, in quanto per l'a.s. 2024/2025, hanno stipulato un nuovo contratto con decorrenza dal 12/09/2024 al 30/06/2025 la , dal 13/09/2024 Parte_1 al 30/06/2025 la Pt_2
Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento.
Ne consegue che va condannato il e del merito Controparte_1 all'attribuzione della Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
5 La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Le spese di lite si liquidano ai minimi, tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), con esclusione della fase decisionale che è mancata e aumento del 30% per il numero delle parti (art.4 comma
2)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1)accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso;
2)condanna il all'attribuzione della Carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, quantificati in:
- € 1.500,00 in favore di;
Parte_1
- € 2.000,00 in favore di Parte_2
3) rigetta nel resto;
4) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_4 tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle ricorrenti, che, liquida in
6 complessivi € 1200,00, ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Domenico Puca e Maria De Angelis.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 28.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 22498/2023 R.G.L. cui è riunita quella recante il n.
22500 dell'anno 2023 vertenti
TRA
e , rappresentate e difese, come da Parte_1 Parte_2 procura in calce ai ricorsi, dagli Avv.ti Domenico Puca e Maria De Angelis ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale sito in Ischia alla Via Fasolara n°4
- ricorrenti
C O N T R O
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.
Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55. (solo per
[...]
Pt_2
- resistente
Oggetto: carta docente a precario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati tutti il 30/11/2023, le parti ricorrenti, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e fino al termine delle attività didattiche, per i periodi specificamente indicati in ricorso, hanno adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare che: per gli anni scolastici dal 2021 ad oggi ( – 3 anni) e dal Parte_1
2019 ad oggi ( – 5 anni) non hanno ricevuto la carta docente e Pt_3 conseguentemente condannare parte resistente all'adempimento specifico con l'obbligo di rilasciare la predetta carta, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del loro diritto alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i predetti anni scolastici, condannarsi il al pagamento della Controparte_1 somma di € 1.500,00 (per ) ed € 2.500,00 (per o di quella Parte_1 Pt_3
1 minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.. Spese vinte con attribuzione.
Le ricorrenti hanno riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato;
hanno richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022; hanno evidenziato che il sistema adottato dal viene a collidere col principio di non discriminazione CP_1 di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70, e al relativo accordo quadro europeo;
hanno invocato pronunce di legittimità e di merito, in particolare quella della S.C. sez.
Lavoro n. 29961 del 27/10/2023.
Co La resistente , nel costituirsi tempestivamente (solo per ha eccepito Pt_2 preliminarmente il difetto di giurisdizione, nel merito, l'infondatezza della domanda e ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione, in quanto la normativa specifica in materia non lascia alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il beneficio in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie.
Ha insistito sulla compatibilità delle norme interne con il diritto eurounitario, desumibile dalle citate “ragioni oggettive”, che giustificano, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, la diversità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando
a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre
2018 n. 32625).
Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
2 e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro.
Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei
Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 -che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 -ha ribadito, all'art. 3, che isoli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del
2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
3 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, i ricorsi sono fondati e vanno accolto per quanto di ragione nei termini che segue, atteso che le ricorrenti hanno dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastici indicati in ricorso (cfr. contratti in atti), precisamente:
la ha svolto i seguenti incarichi: Parte_1
- a.s. 2021/22: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 07/09/2021 al 30/06/2022;
- a.s. 2022/23: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 12/09/2022 al
31/08/2023;
4 - a.s. 2023/24: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dall' 11/09/2023 al 30/06/2024.
Le viene riconosciuto il diritto per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'incarico di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche (€ 1.500,00);
la ha svolto i seguenti incarichi: Pt_2
- a.s. 2019/20: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 09/10/2019 al 30/06/2020;
- a.s. 2020/21: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 27/10/2020 al 25/06/2021;
- a.s. 2021/22: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 07/09/2021 al 30/06/2022;
- a.s. 2022/23: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 13/09/2022 al 30/06/2023;
- a.s. 2023/24: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dall' 11/09/2023 al 30/06/2024.
Le viene riconosciuto il diritto per gli a.s. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 (€ 2.000,00), mentre, non si può riconoscere il beneficio per l'a.s.
2020/21, poiché dalla documentazione si evince che non vi è stato un rapporto fino al termine delle attività didattiche 30.6.2021 ma solo fino al 25.06.2021.
Da ultimo, va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del
27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che i docenti, al momento della pronuncia giudiziale, non sono fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
Ed infatti nel caso in esame, le ricorrenti, dopo richiesta di integrazione del Giudice con ordinanza del 05.12.2024 hanno dimostrato di essere attualmente inserite nel sistema educativo statale, in quanto per l'a.s. 2024/2025, hanno stipulato un nuovo contratto con decorrenza dal 12/09/2024 al 30/06/2025 la , dal 13/09/2024 Parte_1 al 30/06/2025 la Pt_2
Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento.
Ne consegue che va condannato il e del merito Controparte_1 all'attribuzione della Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
5 La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Le spese di lite si liquidano ai minimi, tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), con esclusione della fase decisionale che è mancata e aumento del 30% per il numero delle parti (art.4 comma
2)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1)accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso;
2)condanna il all'attribuzione della Carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, quantificati in:
- € 1.500,00 in favore di;
Parte_1
- € 2.000,00 in favore di Parte_2
3) rigetta nel resto;
4) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_4 tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle ricorrenti, che, liquida in
6 complessivi € 1200,00, ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Domenico Puca e Maria De Angelis.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 28.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
7