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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
IU TANGO, nella causa iscritta al n. 3056/2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. LA FATA MARIA)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 16/10/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell CP_1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio CP_1
già liquidate.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 27/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per la pensione di inabilità o l'assegno mensile di assistenza e la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c, la causa veniva decisa all'udienza del 16/10/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti,
sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere la invocata prestazione
(67% e art. 3, comma 1, della legge 104/1992);
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP_1
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza del 16/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
PP TA
2 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
IU TANGO, nella causa iscritta al n. 3056/2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. LA FATA MARIA)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 16/10/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell CP_1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio CP_1
già liquidate.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 27/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per la pensione di inabilità o l'assegno mensile di assistenza e la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c, la causa veniva decisa all'udienza del 16/10/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti,
sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere la invocata prestazione
(67% e art. 3, comma 1, della legge 104/1992);
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP_1
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza del 16/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
PP TA
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