Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2011, n. 10452
CASS
Sentenza 12 maggio 2011

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Il diritto di ritenzione, spettante all'affittuario a garanzia del credito per i miglioramenti apportati al fondo, previsto dall'art. 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è in astratto idoneo a giustificare una opposizione dell'affittuario medesimo avverso l'esecuzione per rilascio promossa in suo danno, anche quando la domanda per l'indennità per i miglioramenti sia stata dichiarata inammissibile in altro giudizio o penda in separata sede; è, invece, inammissibile l'opposizione all'esecuzione per rilascio del fondo basata esclusivamente sul diritto di ritenzione per miglioramenti, quando il diritto a questi ultimi formi oggetto di un separato giudizio di cognizione ancora pendente e con l'opposizione non sia formulata espressa domanda di riconoscimento del diritto stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2011, n. 10452
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10452
    Data del deposito : 12 maggio 2011

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