Articolo 28 della Legge 31 luglio 2002, n. 179
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28 agosto 2002
Art. 28. (Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36). 1. All' articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I relativi proventi, determinati ai sensi dell' articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione e' vincolata alla attuazione del piano d'ambito".
Nota all'art. 28:
- Il nuovo testo dell' art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , recante: Disposizioni in materia di risorse idriche, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 14 (Tariffa del servizio di fognatura e depurazione). - 1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione e' dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi, determinati ai sensi dell' art. 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione e' vincolata alla attuazione del piano d'ambito.
1-bis. I comuni gia' provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi.
2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.
4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo e' determinata sulla base della qualita' e della quantita' delle acque reflue scaricate. E' fatta salva la possibilita' di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.
4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e' ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o gia' usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantita' di acqua riutilizzata e della quantita' delle acque primarie impiegate.".
Entrata in vigore il 28 agosto 2002
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