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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 2070/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Distefano Gueli Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: TFR
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.7.2024, notificato il 31.7.2024, Pt_1
ha convenuto in causa l per l'accertamento del proprio
[...] CP_1
diritto alla liquidazione del TFR relativo al contratto di lavoro a tempo determinato in vigore con l'Asp di Ragusa prima della stabilizzazione del rapporto, invano reclamato in via amministrativa con diffide del 29.5.2024
e 12.6.2024.
1 Si è costituito in giudizio l' , documentando di avere Controparte_2
già pagato - in data 27.12.2024 - la prestazione oggetto di causa.
Tanto premesso, va evidenziato come, in pendenza del giudizio, sia intervenuta una circostanza - il riconoscimento in via amministrativa del diritto fatto valere dalla ricorrente, con conseguente liquidazione della prestazione - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Per la regolamentazione delle spese processuali, che presuppone la delibazione in ordine alla fondatezza della domanda attorea, va osservato che l'ente previdenziale ha liquidato la prestazione richiesta dalla ricorrente, così riconoscendo la sussistenza del diritto fatto valere nel presente giudizio.
Nondimeno, la circostanza che il convenuto abbia definito in via amministrativa la controversia, così consentendo la definizione agevolata del presente procedimento mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere, appare idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
Del resto, va valorizzato, da un lato, il ristretto lasso temporale intercorrente tra la prima richiesta di pagamento (formulata il 29.5.2024), la seconda diffida (inoltrata il 12.6.2024,a distanza di appena 13 giorni),
l'introduzione del presente giudizio (incoato il 26.7.2024, il mese seguente) e la liquidazione riconosciuta dall'ente previdenziale
(intervenuta nel dicembre dello stesso anno), e dall'altro i tempi
2 ragionevolmente occorrenti all' - che si occupa di tutta la CP_2
previdenza sul territorio nazionale - per esaminare la pratica e provvedere al pagamento della prestazione.
CP_ I restanti 2/3 delle spese vanno posti a carico dell' secondo il principio della soccombenza virtuale, nella misura che si liquida in dispositivo tenuto conto della estrema elementarità e serialità della causa e della contenuta attività processuale in concreto svolta (di fatto consistita nello studio della causa, nella cura dell'atto introduttivo e nella presa d'atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l a rifondere 2/3 delle spese di lite, che si liquidano per tale frazione in € 1.050,00, oltre IVA CPA e spese generali al
15%;
3) compensa la residua parte delle spese.
Ragusa, 30.1.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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