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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/09/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di riconoscimento ex art. 250 c.c. iscritta al n.rg. 3164/2023, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. TERLIZZI MARINA
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. MARSIGLI PAMELA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29 maggio 2023 premetteva di aver intrattenuto Parte_1
pagina 1 di 10 una relazione intima con la signora nell'anno 2020 e che Controparte_1
all'esito di tale relazione la donna faceva presente al che lui era il padre, Pt_1
che trascorsi i primi mesi la resistente spariva, senza dare giustificazione, bloccava ogni contatto telefonico e ometteva di informare il sig. Pt_1
dell'andamento della gravidanza, che a seguito di verifiche anagrafiche (ricerca dello Stato di Famiglia della signora appurava che la signora CP_1 CP_1
dava alla luce il 25-04-2021 a Roma il neonato che Persona_1
richiedeva più volte di poter incontrare il bambino e di poter esercitare i propri diritti paterni ma ogni possibilità gli veniva negata, che successivamente le parti decidevano congiuntamente di recarsi ad un centro di sostegno per la genitorialità che seguiva la coppia anche al fine di assicurare i primi incontri padre – figlio, successivamente cessati. Concludeva pertanto chiedendo che “Il Tribunale adito, assunti gli opportuni accertamenti - non ultima la prova del DNA - ove la signora eghi la paternità del sig. e assunto il parere del PM CP_1 Parte_1
e ascoltate le persone informate sui fatti proceda ai sensi dell'art. 269 c.c. dichiarando la paternità in capo al sig. del minore Parte_1 Per_1
ato a Roma il 25-04-2021 a Roma, presso l'Ospedale Casilino” .
[...]
Con comparsa del 17 novembre 2023 contestava l'avversa Controparte_1
ricostruzione dei fatti, affermando che il ricorrente decise autonomamente di interrompere ogni rapporto con la resistente pur conoscendone lo stato di gravidanza, non negava che il ricorrente fosse il padre del piccolo , si Per_1
opponeva al riconoscimento, visto che il ricorrente è una persona “ caratterizzata da impulsività” aggressiva e con accesso a sostanze alcoliche non regolato e aveva abbandonato il percorso presso il centro ANAP. Concludeva chiedendo di “a)
Rigettare la richiesta del Sig RO di dichiarazione della paternità nell'esclusivo interesse del minore;
b) In via meramente subordinata nell'ipotesi di Per_1
dichiarazione della paternità in favore del Sig. RO rigettare qualsiasi richiesta di aggiungere o sostituzione del cognome del minore alla luce di tutte le motivazioni in premessa;
c) In via meramente subordinata rispetto a quanto sopra pagina 2 di 10 si chiede la sola aggiunta del cognome paterno a quello materno;
d) Ad ogni modo, nell'ipotesi di accoglimento dell'accertamento di paternità ordinare al Sig. RO di non avvicinarsi alla Sig.ra e al piccolo e ai luoghi da Parte_2 Per_1
loro frequentati abitualmente;
e) Con espressa riserva di quantificare il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Sig.ra CP_1
All'udienza del 18 dicembre 2023 venivano sentite le parti, espletata ctu, all'udienza del 21 maggio 2025, previa concessione dei termini ex art. 473bis.28
c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento giudiziale del figlio naturale, allegando il mancato consenso da parte della madre del minore.
La resistente, in sede di comparsa di costituzione, non ha negato la paternità del ricorrente ma ha chiesto di rigettare la richiesta di dichiarazione della paternità nell'esclusivo interesse del minore. In sede di precisazione delle conclusioni la parte resistente ha chiesto di “Accogliere la richiesta di dichiarazione di paternità del Sig. e per l'effetto aggiungere al minore il cognome paterno Pt_1 Per_1
oltre al cognome materno”.
All'esito della ctu, svolta nel pieno contraddittorio delle parti e congruamente motivata, è emerso che “Il padre, anche non conoscendo il piccolo , è Per_1
riuscito, durante l'osservazione diadica, a fornire uno spazio di autonomia al figlio relazionandosi con lui attraverso dei regali e mostrandosi in grado di attendere che lo cercasse spontaneamente. Risulta chiaro come tale modalità di Per_1
interazione, ancora acerba e parziale, debba trovare riscontro in appuntamenti cadenzati nel tempo per permettere ai due di conoscersi e al padre di sviluppare atteggiamenti genitoriali corretti… Il sig. ha fornito durante la CTU i Pt_1
risultati negativi all'uso di sostanze alcoliche che sono stati ottenuti attraverso n. 2 esami tossicologici specifici a sorpresa , su indicazione della scrivente (CDT
Transferrina desialata), svolti dal Sig. all'inizio della ctu e in data Pt_1
27/08/2024. Si propone valutazione diagnostica tossicologica mensile per i primi
6 mesi e poi sporadica a sorpresa al fine di sincerarsi che il Sig. non faccia Pt_1
pagina 3 di 10 un uso eccessivo di sostanze alcoliche”.
Considerato che nel caso di specie non è contestata la paternità biologica ma, perlomeno in sede di comparsa di costituzione, la corrispondenza del riconoscimento all'interesse concreto del minore, deve evidenziarsi che “Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale;
del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali” ( così da ultimo Cass. 8762/ 2023).
In mancanza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale, pertanto, l'interesse del minore va ritenuto di regola sussistente in ragione del miglioramento obiettivo della sua situazione derivante dagli obblighi giuridici che sorgono in capo al padre.
Nel caso di specie, alla luce della ctu svolta sulle competenze genitoriali delle parti, visto che il padre è risultato negativo all'uso di sostanze alcoliche, preso atto dell'archiviazione del procedimento penale per art. 612 bis c.p. scaturito dalla denuncia della resistente, deve essere accolta la domanda del ricorrente tesa al riconoscimento del figlio.
Per quanto attiene al cognome, considerata l'età del minore e le posizioni assunte dalle parti sul punto, si dispone che lo stesso si chiami Persona_2
[...]
Per quanto attiene alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 10 Il ctu ha ritenuto che “ Il Sig. risulta idoneo alla genitorialità mediante Pt_1
sostegno e supporto specifico. In relazione al principio della bigenitorialità risulta fondamentale, dato l'interesse del bambino di sviluppare un rapporto con entrambe le figure genitoriali, proporre un affidamento condiviso allo scopo di introdurre la figura paterna all'interno della vita del minore. Tale decisione non solo permetterebbe al padre di essere presente ed occuparsi della vita di Per_1
collaborando attivamente alle spese e alle decisioni riguardanti il minore, ma anche di ristabilire un equilibrio decisionale nella vita del piccolo, cosa che attualmente sembra essere di sola pertinenza della Signora Pertanto CP_1
si propone l'attivazione del servizio S.I.S.M.I.F. per sostenere la diade genitoriale con interventi socioeducativi e di mediazione negli incontri padre-figlio,
l'attivazione dei servizi sociali di velletri allo scopo di assumere un ruolo di sorveglianza e monitoraggio”.
Si ritiene di aderire alle conclusioni del ctu in ordine all'affidamento condiviso del minore, considerato che l'elaborato peritale, congruamente motivato, è stato reso all'esito di accertamenti condotti nel contraddittorio delle parti;
inoltre non sono emersi elementi di inidoneità genitoriale paterna e occorre considerare l'interesse manifestato dal padre nel coltivare l'azione giudiziaria al fine di vedere tutelato il diritto del minore alla bigenitorialità.
Il ctu ha suggerito anche un percorso di psicoterapia individuale, preferibilmente a orientamento cognitivo comportamentale per entrambi i genitori, e, in riferimento al tipo di collocamento, data l'inidoneità della casa paterna, ha proposto di confermare il collocamento del minore presso la casa materna, tenendo in considerazione le fondamentali necessità del bambino di stabilità, continuità e costanza in relazione alla tenera età. Per quanto attiene alle modalità di frequentazione con il padre ha proposto che” Il primo mese Un incontro a settimana della durata di due ore preferibilmente alla presenza di un educatore , il cui giorno e orario sarà da concordare con la sig.a nel rispetto dei CP_1
bisogni ed attività del minore. Nei primi 3 incontri sarà presente anche la madre, la pagina 5 di 10 cui funzione sarà quella di promuovere la relazione tra padre-figlio . Gli incontri avverrano in un luogo prestabilito e concordato con la madre e l'educatore e in un luogo aperto o chiuso. Dal secondo mese Un incontro a settimana della durata di tre ore preferibilmente alla presenza di un educatore , il cui giorno e orario sarà da concordare con la sig.a nel rispetto dei bisogni ed attività del minore. CP_1
Gli incontri avverranno in un luogo prestabilito e concordato con la Sig.ra e con l'educatore e in un luogo aperto o chiuso. Dal terzo mese due incontri a settimana della durata di tre ore i cui giorni e orario saranno da concordare con la sig.a nel rispetto dei bisogni ed attività del minore. Gli incontri avverranno CP_1
in un luogo prestabilito e concordato con la Sig.ra e con l'educatore e in un luogo aperto o chiuso Dal 6 mese due incontri a settimana della durata di tre ore i cui giorni e orario saranno da concordare con la sig.a nel rispetto dei CP_1
bisogni ed attività del minore . Gli incontri avverranno in un luogo prestabilito e concordato con la Sig.ra e con l'educatore e in un luogo aperto o chiuso Il Padre potrà prelevare il figlio dalla scuola, trascorrere il tempo previsto di 3 ore e riportare il figlio nell'abitazione materna Dal 9 mese due incontri a settimana della durata di 3 ore i cui giorni e orario saranno da concordare con la sig.a CP_1
nel rispetto dei bisogni ed attività del minore, dovrà essere comunicato il luogo presso cui si svolgeranno gli incontri. Dal 9 mese il primo fine settimana del mese così articolato: sabato 6 ore e domenica 6 ore con esclusione del pernotto e con orario da stabilire compatibilmente agli impegni lavorativi del padre e ai bisogni del minore, il padre deve comunicare il luogo presso cui terrà il minore. Per quanto attiene alle vacanze Natalizie 2025 il minore trascorrerà con il padre la mattina del
25 e la mattina del 26 dicembre ,per 3 ore in orario e luogo da concordare con la madre. Il 1 gennaio e il 6 gennaio il padre potrà far visita al figlio per 3 ore in orario e luogo da concordare con la madre, vacanze natalizie dal 2026: ad anni alterni dal 24 dicembre mattina al 30 dicembre mattina o dal 30 dicembre mattina al 6 gennaio pomeriggio, con esclusione del pernotto e per un periodo di 8 ore consecutive. Compleanno del minore: con entrambi i genitori o, in alternativa,
pagina 6 di 10 pranzo con un genitore e cena con l'altro, ad anni alterni;
Compleanno del padre e festa del papà con il padre;
festività pasquali: ad anni alterni Pasqua o Pasquetta, altre festività secondo alternanza, senza pernotto e per un periodo di 8 ore consecutive;
periodo estivo: 15 giorni consecutivi con il padre, senza pernotto per un periodo di 10 ore consecutive.
Il Collegio ritiene opportuno far proprie le conclusioni del ctu in ordine alle modalità di visita, precisando che non è previsto il pernotto presso il padre, anche a fronte dell'inidoneità abitativa della casa paterna ( presenza di barriere architettoniche, accumulo di oggetti e approvvigionamento, unico bagno in ristrutturazione, assenza di stanza dedicata al bambino).
I Servizi Sociali dovranno prendere in carico il nucleo familiare, attivare il servizio di educativa domiciliare presso il padre e monitorare l'andamento degli incontri e le condizioni del minore, con relazione al giudice tutelare in caso di pregiudizio di
. Per_1
A fronte della difficoltà nell'eloquio del minore, si dispone un approfondimento clinico presso un neuropsichiatra infantile, tramite consulenza privata o rivolgendosi al Pt_3
Dal punto di vista economico, si osserva quanto segue.
Il ricorrente è operaio, percepisce circa 1850-2000 euro al mese, non ha fornito documentazione bancaria e relativa agli immobili posseduti.
La resistente ha iniziato a lavorare quando il minore è stato inserito alla scuola materna, percepisce uno stipendio di circa 1000 euro con contratto a tempo determinato e vive presso i genitori.
Pertanto, viste le rispettive posizioni economiche, considerate le esigenze del minore rapportate all'età, i tempi di permanenza con ciascun genitore, si ritiene di porre a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 al mese oltre rivalutazione annua istat e contribuzione al 50 % alle spese straordinarie, come individuate secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Velletri.
pagina 7 di 10 La natura della decisione e la reciproca soccombenza in ordine al profilo economico conduce a compensare per intero le spese di lite. Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di entrambi i genitori in solido.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando: autorizza, ai sensi dell'art. 250 c.c. il ricorrente nato a [...] Parte_1
Roma il 18-06-1978, anche in assenza del consenso materno, a riconoscere il figlio nato a [...] il [...]; Persona_1
dispone che nato a [...] il [...], acquisti il cognome Persona_1
paterno aggiungendolo a quello materno, così da chiamarsi Per_1 Persona_2
[...]
dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé il minore: ” Il primo mese Un incontro a settimana della durata di due ore alla presenza di un educatore , il cui giorno e orario sarà da concordare con la sig.a nel rispetto dei bisogni ed CP_1
attività del minore. Nei primi 3 incontri sarà presente anche la madre, la cui funzione sarà quella di promuovere la relazione tra padre-figlio . Gli incontri avverrano in un luogo prestabilito e concordato con la madre e l'educatore e in un luogo aperto o chiuso. Dal secondo mese Un incontro a settimana della durata di tre ore preferibilmente alla presenza di un educatore , il cui giorno e orario sarà da concordare con la sig.a nel rispetto dei bisogni ed attività del minore. CP_1
Gli incontri avverranno in un luogo prestabilito e concordato con la Sig.ra e con l'educatore e in un luogo aperto o chiuso. Dal terzo mese due incontri a settimana della durata di tre ore i cui giorni e orario saranno da concordare con la sig.a nel rispetto dei bisogni ed attività del minore. Gli incontri avverranno CP_1
in un luogo prestabilito e concordato con la Sig.ra e con l'educatore e in un luogo aperto o chiuso Dal 6 mese due incontri a settimana della durata di tre ore i cui giorni e orario saranno da concordare con la sig.a nel rispetto dei CP_1
pagina 8 di 10 bisogni ed attività del minore . Gli incontri avverranno in un luogo prestabilito e concordato con la Sig.ra e con l'educatore e in un luogo aperto o chiuso Il Padre potrà prelevare il figlio dalla scuola, trascorrere il tempo previsto di 3 ore e riportare il figlio nell'abitazione materna Dal 9 mese due incontri a settimana della durata di 3 ore i cui giorni e orario saranno da concordare con la sig.a CP_1
nel rispetto dei bisogni ed attività del minore, dovrà essere comunicato il luogo presso cui si svolgeranno gli incontri. Dal 9 mese il primo fine settimana del mese così articolato: sabato 6 ore e domenica 6 ore con esclusione del pernotto e con orario da stabilire compatibilmente agli impegni lavorativi del padre e ai bisogni del minore, il padre deve comunicare il luogo presso cui terrà il minore. Per quanto attiene alle vacanze Natalizie 2025 il minore trascorrerà con il padre la mattina del
25 e la mattina del 26 dicembre ,per 3 ore in orario e luogo da concordare con la madre. Il 1 gennaio e il 6 gennaio il padre potrà far visita al figlio per 3 ore in orario e luogo da concordare con la madre, vacanze natalizie dal 2026: ad anni alterni dal 24 dicembre mattina al 30 dicembre mattina o dal 30 dicembre mattina al 6 gennaio pomeriggio, con esclusione del pernotto e per un periodo di 8 ore consecutive. Compleanno del minore: con entrambi i genitori o, in alternativa, pranzo con un genitore e cena con l'altro, ad anni alterni;
Compleanno del padre e festa del papà con il padre;
festività pasquali: ad anni alterni Pasqua o Pasquetta, altre festività secondo alternanza, senza pernotto e per un periodo di 8 ore consecutive;
periodo estivo: 15 giorni consecutivi con il padre, senza pernotto per un periodo di 10 ore consecutive”; dispone la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali di Velletri, che dovranno attivare il servizio di educativa domiciliare presso il padre, monitorare in ordine all'andamento degli incontri padre-figlio, ai rapporti tra i genitori e alle condizioni del minore con obbligo di riferire al giudice tutelare in caso di pregiudizio per il minore, invita le parti ad intraprendere un percorso psicologico individuale;
dispone che il minore sia sottoposto a una visita neuropsichiatrica infantile;
pagina 9 di 10 dispone che il ricorrente si sottoponga a una valutazione diagnostica tossicologica mensile per i primi 6 mesi, dovendo far pervenire i risultati ai Servizi Sociali, determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da per il Parte_1
mantenimento del figlio minore da corrispondere a presso Controparte_1
il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di ctu.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 10 settembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di riconoscimento ex art. 250 c.c. iscritta al n.rg. 3164/2023, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. TERLIZZI MARINA
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. MARSIGLI PAMELA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29 maggio 2023 premetteva di aver intrattenuto Parte_1
pagina 1 di 10 una relazione intima con la signora nell'anno 2020 e che Controparte_1
all'esito di tale relazione la donna faceva presente al che lui era il padre, Pt_1
che trascorsi i primi mesi la resistente spariva, senza dare giustificazione, bloccava ogni contatto telefonico e ometteva di informare il sig. Pt_1
dell'andamento della gravidanza, che a seguito di verifiche anagrafiche (ricerca dello Stato di Famiglia della signora appurava che la signora CP_1 CP_1
dava alla luce il 25-04-2021 a Roma il neonato che Persona_1
richiedeva più volte di poter incontrare il bambino e di poter esercitare i propri diritti paterni ma ogni possibilità gli veniva negata, che successivamente le parti decidevano congiuntamente di recarsi ad un centro di sostegno per la genitorialità che seguiva la coppia anche al fine di assicurare i primi incontri padre – figlio, successivamente cessati. Concludeva pertanto chiedendo che “Il Tribunale adito, assunti gli opportuni accertamenti - non ultima la prova del DNA - ove la signora eghi la paternità del sig. e assunto il parere del PM CP_1 Parte_1
e ascoltate le persone informate sui fatti proceda ai sensi dell'art. 269 c.c. dichiarando la paternità in capo al sig. del minore Parte_1 Per_1
ato a Roma il 25-04-2021 a Roma, presso l'Ospedale Casilino” .
[...]
Con comparsa del 17 novembre 2023 contestava l'avversa Controparte_1
ricostruzione dei fatti, affermando che il ricorrente decise autonomamente di interrompere ogni rapporto con la resistente pur conoscendone lo stato di gravidanza, non negava che il ricorrente fosse il padre del piccolo , si Per_1
opponeva al riconoscimento, visto che il ricorrente è una persona “ caratterizzata da impulsività” aggressiva e con accesso a sostanze alcoliche non regolato e aveva abbandonato il percorso presso il centro ANAP. Concludeva chiedendo di “a)
Rigettare la richiesta del Sig RO di dichiarazione della paternità nell'esclusivo interesse del minore;
b) In via meramente subordinata nell'ipotesi di Per_1
dichiarazione della paternità in favore del Sig. RO rigettare qualsiasi richiesta di aggiungere o sostituzione del cognome del minore alla luce di tutte le motivazioni in premessa;
c) In via meramente subordinata rispetto a quanto sopra pagina 2 di 10 si chiede la sola aggiunta del cognome paterno a quello materno;
d) Ad ogni modo, nell'ipotesi di accoglimento dell'accertamento di paternità ordinare al Sig. RO di non avvicinarsi alla Sig.ra e al piccolo e ai luoghi da Parte_2 Per_1
loro frequentati abitualmente;
e) Con espressa riserva di quantificare il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Sig.ra CP_1
All'udienza del 18 dicembre 2023 venivano sentite le parti, espletata ctu, all'udienza del 21 maggio 2025, previa concessione dei termini ex art. 473bis.28
c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento giudiziale del figlio naturale, allegando il mancato consenso da parte della madre del minore.
La resistente, in sede di comparsa di costituzione, non ha negato la paternità del ricorrente ma ha chiesto di rigettare la richiesta di dichiarazione della paternità nell'esclusivo interesse del minore. In sede di precisazione delle conclusioni la parte resistente ha chiesto di “Accogliere la richiesta di dichiarazione di paternità del Sig. e per l'effetto aggiungere al minore il cognome paterno Pt_1 Per_1
oltre al cognome materno”.
All'esito della ctu, svolta nel pieno contraddittorio delle parti e congruamente motivata, è emerso che “Il padre, anche non conoscendo il piccolo , è Per_1
riuscito, durante l'osservazione diadica, a fornire uno spazio di autonomia al figlio relazionandosi con lui attraverso dei regali e mostrandosi in grado di attendere che lo cercasse spontaneamente. Risulta chiaro come tale modalità di Per_1
interazione, ancora acerba e parziale, debba trovare riscontro in appuntamenti cadenzati nel tempo per permettere ai due di conoscersi e al padre di sviluppare atteggiamenti genitoriali corretti… Il sig. ha fornito durante la CTU i Pt_1
risultati negativi all'uso di sostanze alcoliche che sono stati ottenuti attraverso n. 2 esami tossicologici specifici a sorpresa , su indicazione della scrivente (CDT
Transferrina desialata), svolti dal Sig. all'inizio della ctu e in data Pt_1
27/08/2024. Si propone valutazione diagnostica tossicologica mensile per i primi
6 mesi e poi sporadica a sorpresa al fine di sincerarsi che il Sig. non faccia Pt_1
pagina 3 di 10 un uso eccessivo di sostanze alcoliche”.
Considerato che nel caso di specie non è contestata la paternità biologica ma, perlomeno in sede di comparsa di costituzione, la corrispondenza del riconoscimento all'interesse concreto del minore, deve evidenziarsi che “Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale;
del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali” ( così da ultimo Cass. 8762/ 2023).
In mancanza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale, pertanto, l'interesse del minore va ritenuto di regola sussistente in ragione del miglioramento obiettivo della sua situazione derivante dagli obblighi giuridici che sorgono in capo al padre.
Nel caso di specie, alla luce della ctu svolta sulle competenze genitoriali delle parti, visto che il padre è risultato negativo all'uso di sostanze alcoliche, preso atto dell'archiviazione del procedimento penale per art. 612 bis c.p. scaturito dalla denuncia della resistente, deve essere accolta la domanda del ricorrente tesa al riconoscimento del figlio.
Per quanto attiene al cognome, considerata l'età del minore e le posizioni assunte dalle parti sul punto, si dispone che lo stesso si chiami Persona_2
[...]
Per quanto attiene alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 10 Il ctu ha ritenuto che “ Il Sig. risulta idoneo alla genitorialità mediante Pt_1
sostegno e supporto specifico. In relazione al principio della bigenitorialità risulta fondamentale, dato l'interesse del bambino di sviluppare un rapporto con entrambe le figure genitoriali, proporre un affidamento condiviso allo scopo di introdurre la figura paterna all'interno della vita del minore. Tale decisione non solo permetterebbe al padre di essere presente ed occuparsi della vita di Per_1
collaborando attivamente alle spese e alle decisioni riguardanti il minore, ma anche di ristabilire un equilibrio decisionale nella vita del piccolo, cosa che attualmente sembra essere di sola pertinenza della Signora Pertanto CP_1
si propone l'attivazione del servizio S.I.S.M.I.F. per sostenere la diade genitoriale con interventi socioeducativi e di mediazione negli incontri padre-figlio,
l'attivazione dei servizi sociali di velletri allo scopo di assumere un ruolo di sorveglianza e monitoraggio”.
Si ritiene di aderire alle conclusioni del ctu in ordine all'affidamento condiviso del minore, considerato che l'elaborato peritale, congruamente motivato, è stato reso all'esito di accertamenti condotti nel contraddittorio delle parti;
inoltre non sono emersi elementi di inidoneità genitoriale paterna e occorre considerare l'interesse manifestato dal padre nel coltivare l'azione giudiziaria al fine di vedere tutelato il diritto del minore alla bigenitorialità.
Il ctu ha suggerito anche un percorso di psicoterapia individuale, preferibilmente a orientamento cognitivo comportamentale per entrambi i genitori, e, in riferimento al tipo di collocamento, data l'inidoneità della casa paterna, ha proposto di confermare il collocamento del minore presso la casa materna, tenendo in considerazione le fondamentali necessità del bambino di stabilità, continuità e costanza in relazione alla tenera età. Per quanto attiene alle modalità di frequentazione con il padre ha proposto che” Il primo mese Un incontro a settimana della durata di due ore preferibilmente alla presenza di un educatore , il cui giorno e orario sarà da concordare con la sig.a nel rispetto dei CP_1
bisogni ed attività del minore. Nei primi 3 incontri sarà presente anche la madre, la pagina 5 di 10 cui funzione sarà quella di promuovere la relazione tra padre-figlio . Gli incontri avverrano in un luogo prestabilito e concordato con la madre e l'educatore e in un luogo aperto o chiuso. Dal secondo mese Un incontro a settimana della durata di tre ore preferibilmente alla presenza di un educatore , il cui giorno e orario sarà da concordare con la sig.a nel rispetto dei bisogni ed attività del minore. CP_1
Gli incontri avverranno in un luogo prestabilito e concordato con la Sig.ra e con l'educatore e in un luogo aperto o chiuso. Dal terzo mese due incontri a settimana della durata di tre ore i cui giorni e orario saranno da concordare con la sig.a nel rispetto dei bisogni ed attività del minore. Gli incontri avverranno CP_1
in un luogo prestabilito e concordato con la Sig.ra e con l'educatore e in un luogo aperto o chiuso Dal 6 mese due incontri a settimana della durata di tre ore i cui giorni e orario saranno da concordare con la sig.a nel rispetto dei CP_1
bisogni ed attività del minore . Gli incontri avverranno in un luogo prestabilito e concordato con la Sig.ra e con l'educatore e in un luogo aperto o chiuso Il Padre potrà prelevare il figlio dalla scuola, trascorrere il tempo previsto di 3 ore e riportare il figlio nell'abitazione materna Dal 9 mese due incontri a settimana della durata di 3 ore i cui giorni e orario saranno da concordare con la sig.a CP_1
nel rispetto dei bisogni ed attività del minore, dovrà essere comunicato il luogo presso cui si svolgeranno gli incontri. Dal 9 mese il primo fine settimana del mese così articolato: sabato 6 ore e domenica 6 ore con esclusione del pernotto e con orario da stabilire compatibilmente agli impegni lavorativi del padre e ai bisogni del minore, il padre deve comunicare il luogo presso cui terrà il minore. Per quanto attiene alle vacanze Natalizie 2025 il minore trascorrerà con il padre la mattina del
25 e la mattina del 26 dicembre ,per 3 ore in orario e luogo da concordare con la madre. Il 1 gennaio e il 6 gennaio il padre potrà far visita al figlio per 3 ore in orario e luogo da concordare con la madre, vacanze natalizie dal 2026: ad anni alterni dal 24 dicembre mattina al 30 dicembre mattina o dal 30 dicembre mattina al 6 gennaio pomeriggio, con esclusione del pernotto e per un periodo di 8 ore consecutive. Compleanno del minore: con entrambi i genitori o, in alternativa,
pagina 6 di 10 pranzo con un genitore e cena con l'altro, ad anni alterni;
Compleanno del padre e festa del papà con il padre;
festività pasquali: ad anni alterni Pasqua o Pasquetta, altre festività secondo alternanza, senza pernotto e per un periodo di 8 ore consecutive;
periodo estivo: 15 giorni consecutivi con il padre, senza pernotto per un periodo di 10 ore consecutive.
Il Collegio ritiene opportuno far proprie le conclusioni del ctu in ordine alle modalità di visita, precisando che non è previsto il pernotto presso il padre, anche a fronte dell'inidoneità abitativa della casa paterna ( presenza di barriere architettoniche, accumulo di oggetti e approvvigionamento, unico bagno in ristrutturazione, assenza di stanza dedicata al bambino).
I Servizi Sociali dovranno prendere in carico il nucleo familiare, attivare il servizio di educativa domiciliare presso il padre e monitorare l'andamento degli incontri e le condizioni del minore, con relazione al giudice tutelare in caso di pregiudizio di
. Per_1
A fronte della difficoltà nell'eloquio del minore, si dispone un approfondimento clinico presso un neuropsichiatra infantile, tramite consulenza privata o rivolgendosi al Pt_3
Dal punto di vista economico, si osserva quanto segue.
Il ricorrente è operaio, percepisce circa 1850-2000 euro al mese, non ha fornito documentazione bancaria e relativa agli immobili posseduti.
La resistente ha iniziato a lavorare quando il minore è stato inserito alla scuola materna, percepisce uno stipendio di circa 1000 euro con contratto a tempo determinato e vive presso i genitori.
Pertanto, viste le rispettive posizioni economiche, considerate le esigenze del minore rapportate all'età, i tempi di permanenza con ciascun genitore, si ritiene di porre a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 al mese oltre rivalutazione annua istat e contribuzione al 50 % alle spese straordinarie, come individuate secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Velletri.
pagina 7 di 10 La natura della decisione e la reciproca soccombenza in ordine al profilo economico conduce a compensare per intero le spese di lite. Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di entrambi i genitori in solido.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando: autorizza, ai sensi dell'art. 250 c.c. il ricorrente nato a [...] Parte_1
Roma il 18-06-1978, anche in assenza del consenso materno, a riconoscere il figlio nato a [...] il [...]; Persona_1
dispone che nato a [...] il [...], acquisti il cognome Persona_1
paterno aggiungendolo a quello materno, così da chiamarsi Per_1 Persona_2
[...]
dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé il minore: ” Il primo mese Un incontro a settimana della durata di due ore alla presenza di un educatore , il cui giorno e orario sarà da concordare con la sig.a nel rispetto dei bisogni ed CP_1
attività del minore. Nei primi 3 incontri sarà presente anche la madre, la cui funzione sarà quella di promuovere la relazione tra padre-figlio . Gli incontri avverrano in un luogo prestabilito e concordato con la madre e l'educatore e in un luogo aperto o chiuso. Dal secondo mese Un incontro a settimana della durata di tre ore preferibilmente alla presenza di un educatore , il cui giorno e orario sarà da concordare con la sig.a nel rispetto dei bisogni ed attività del minore. CP_1
Gli incontri avverranno in un luogo prestabilito e concordato con la Sig.ra e con l'educatore e in un luogo aperto o chiuso. Dal terzo mese due incontri a settimana della durata di tre ore i cui giorni e orario saranno da concordare con la sig.a nel rispetto dei bisogni ed attività del minore. Gli incontri avverranno CP_1
in un luogo prestabilito e concordato con la Sig.ra e con l'educatore e in un luogo aperto o chiuso Dal 6 mese due incontri a settimana della durata di tre ore i cui giorni e orario saranno da concordare con la sig.a nel rispetto dei CP_1
pagina 8 di 10 bisogni ed attività del minore . Gli incontri avverranno in un luogo prestabilito e concordato con la Sig.ra e con l'educatore e in un luogo aperto o chiuso Il Padre potrà prelevare il figlio dalla scuola, trascorrere il tempo previsto di 3 ore e riportare il figlio nell'abitazione materna Dal 9 mese due incontri a settimana della durata di 3 ore i cui giorni e orario saranno da concordare con la sig.a CP_1
nel rispetto dei bisogni ed attività del minore, dovrà essere comunicato il luogo presso cui si svolgeranno gli incontri. Dal 9 mese il primo fine settimana del mese così articolato: sabato 6 ore e domenica 6 ore con esclusione del pernotto e con orario da stabilire compatibilmente agli impegni lavorativi del padre e ai bisogni del minore, il padre deve comunicare il luogo presso cui terrà il minore. Per quanto attiene alle vacanze Natalizie 2025 il minore trascorrerà con il padre la mattina del
25 e la mattina del 26 dicembre ,per 3 ore in orario e luogo da concordare con la madre. Il 1 gennaio e il 6 gennaio il padre potrà far visita al figlio per 3 ore in orario e luogo da concordare con la madre, vacanze natalizie dal 2026: ad anni alterni dal 24 dicembre mattina al 30 dicembre mattina o dal 30 dicembre mattina al 6 gennaio pomeriggio, con esclusione del pernotto e per un periodo di 8 ore consecutive. Compleanno del minore: con entrambi i genitori o, in alternativa, pranzo con un genitore e cena con l'altro, ad anni alterni;
Compleanno del padre e festa del papà con il padre;
festività pasquali: ad anni alterni Pasqua o Pasquetta, altre festività secondo alternanza, senza pernotto e per un periodo di 8 ore consecutive;
periodo estivo: 15 giorni consecutivi con il padre, senza pernotto per un periodo di 10 ore consecutive”; dispone la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali di Velletri, che dovranno attivare il servizio di educativa domiciliare presso il padre, monitorare in ordine all'andamento degli incontri padre-figlio, ai rapporti tra i genitori e alle condizioni del minore con obbligo di riferire al giudice tutelare in caso di pregiudizio per il minore, invita le parti ad intraprendere un percorso psicologico individuale;
dispone che il minore sia sottoposto a una visita neuropsichiatrica infantile;
pagina 9 di 10 dispone che il ricorrente si sottoponga a una valutazione diagnostica tossicologica mensile per i primi 6 mesi, dovendo far pervenire i risultati ai Servizi Sociali, determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da per il Parte_1
mantenimento del figlio minore da corrispondere a presso Controparte_1
il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di ctu.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 10 settembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
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