Articolo 35 della Legge 4 marzo 1952, n. 137
Articolo 34
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8 aprile 1952
Art. 35.
Le disposizioni contenute nell' art. 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 1 , con cui i trattamenti assistenziali gia' previsti a favore dei profughi da precedenti norme legislative venivano ad ogni effetto prorogati fino al 30 giugno 1950, sono richiamate in vigore dal 1 luglio 1950 sino alla data di applicazione della presente legge.

Entrata in vigore il 8 aprile 1952