Art. 35.
Le disposizioni contenute nell' art. 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 1 , con cui i trattamenti assistenziali gia' previsti a favore dei profughi da precedenti norme legislative venivano ad ogni effetto prorogati fino al 30 giugno 1950, sono richiamate in vigore dal 1 luglio 1950 sino alla data di applicazione della presente legge.
Le disposizioni contenute nell' art. 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 1 , con cui i trattamenti assistenziali gia' previsti a favore dei profughi da precedenti norme legislative venivano ad ogni effetto prorogati fino al 30 giugno 1950, sono richiamate in vigore dal 1 luglio 1950 sino alla data di applicazione della presente legge.