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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1589/2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Fabio Caiazzo, c.f. , e dall'avv.to Nicola Di Palma, C.F._2
c.f. , presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in S. C.F._3
Anastasia, alla via Pomigliano, n. 2, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE PRINCIPALE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._4
Paolo Nunziata, c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._5
in Nola, alla via San Paolo Belsito n. 79, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione con appello incidentale
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Nola, rep. n. 646/2024, resa ai sensi dell'art. 702ter c.p.c. nel procedimento n. 7120/2022 R.G., pubblicata il 4.03.2024.
Conclusioni per l'appellante principale: in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettare la domanda proposta in primo grado da , perché infondata in CP_1
fatto e in diritto.
Conclusioni per l'appellata/appellante incidentale: confermare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha condannato alla restituzione della Parte_1
1 somma di euro 99.100,00 oltre interessi e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento di nullità della donazione effettuata con la disposizione di bonifico del
29.10.2012, per l'importo di euro 48.000,00, con causale “saldo pagam. terreno + spese notarili”, e condannare alla restituzione di tale somma, oltre interessi. Parte_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§1. propose ricorso ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. dinanzi al Tribunale CP_1 di Nola, deducendo che aveva donato al figlio, l'importo di euro Parte_1
15.000,00, di euro 48.000,00 e di euro 99.100,00, con distinti bonifici, rispettivamente del 27.09.2012, del 29.10.2012 e del 26.05.2015.
La ricorrente chiese - previa declaratoria di nullità delle donazioni perché prive della forma dell'atto pubblico - la condanna del figlio alla restituzione delle somme corrispostegli.
Si costituì ed eccepì la prescrizione del diritto fatto valere dalla Parte_1
ricorrente. Rappresentò, nel merito, che gli estratti di conto corrente prodotti dalla ricorrente, con l'indicazione delle disposizioni di bonifico, non provavano né l'effettivo trasferimento delle somme di danaro a suo favore né l'intento di liberalità della madre, né l'ingente valore delle donazioni, tale da imporre la stipula per atto pubblico, a pena di nullità.
Il Tribunale di Nola, con l'ordinanza di cui in epigrafe, così decise: “1) Dichiara la nullità delle donazioni del 27.09.2012, del 29.10.2012 e del 26.5.2015; 2) Condanna alla restituzione, in favore di , di €. 99.100, oltre Parte_1 CP_1
interessi dal 28.10.2022 fino al soddisfo;
3) condanna al pagamento Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in… ”.
La decisione del primo giudice si fonda sulle seguenti ragioni: a) l'incasso da parte di delle somme di cui ai bonifici indicati dalla ricorrente, è provato dai Parte_1 documenti denominati “riepilogo conto corrente”, contenenti l'indicazione degli accrediti e degli addebiti con riferimento ai periodi in cui sono state effettuate le disposizioni di bonifico da , intestataria del conto corrente, a favore del CP_1 figlio;
b) l'azione restitutoria dell'importo oggetto del bonifico del 27.09.2012 è prescritta;
c) l'animus donandi deve presumersi sussistente quando l'attribuzione avviene senza corrispettivo o senza costituire adempimento di un'obbligazione; d) con riguardo al bonifico del 29.10.2012, l'indicata causale “saldo pagam. terreno + spese notarili”, esclude l'intento di liberalità, mentre, con riguardo al bonifico del 26.05.2015,
2 la causale “regalo mamma” evidenzia la volontà di donare, con la conseguente nullità del bonifico per la mancanza della forma dell'atto pubblico;
e) va, Parte_1
quindi, condannato alla restituzione del solo importo di euro 99.100,00, oggetto del bonifico del 26.05.2015.
§ 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Nola ha proposto appello, Parte_1
cui ha resistito , costituendosi e proponendo appello incidentale. CP_1
La Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, ha fissato, ai sensi dell'art. 351, 4° comma, c.p.c., l'udienza del 15.1.2025, nella quale, all'esito della discussione orale, la causa è stata riservata in decisione.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame la difesa dell'appellante lamenta che non vi è prova dell'incasso da parte di dell'importo di euro 99.100,00. Parte_1
Argomenta che l'operazione di bonifico riportata sull'estratto conto del rapporto di conto corrente intestato a avrebbe potuto essere revocata entro le 48 CP_1
ore successive.
Inoltre la difesa dell'appellante deduce: a) che il primo giudice ha erroneamente valorizzato la causale “regalo mamma”, indicata nel bonifico del 26.05.2015, “in contrasto con il condivisibile principio, a mente del quale un documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza, sostenendo che “il convincimento giudiziale si è basato su un (supposto) mezzo istruttorio, confezionato unilateralmente, vanificando il diritto alla difesa dell'attuale appellante”; b) che il bonifico del 26.05.2015 “deve essere apprezzato come donazione indiretta senza necessità di negozio solenne”; c) che non ha CP_1 dimostrato l'ingente valore della donazione in relazione al suo patrimonio, avendo depositato l'ISEE del 2021 e non quello dell'anno 2015, in cui è stato effettuato il bonifico, con la conseguenza che non occorreva l'atto pubblico, a pena di nullità, trattandosi di donazione di modico valore;
d) che, in ogni caso, la decisione del primo giudice risulta “viziata” con riguardo alla decorrenza degli interessi “ il cui dies a quo è stato agganciato alla costituzione in mora del 28.10.2022, orfana degli elementi indispensabili ad individuare, quantomeno per relationem, l'oggetto, oltre che il titolo, della pretesa”.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della condanna al pagamento delle spese di lite, invocando la compensazione delle stesse, sul rilievo del
3 rigetto della domanda restitutoria della ricorrente, relativa agli importi oggetto dei bonifici del 27.9.2012 e del 29.10.2012, e, quindi, sul presupposto della sussistenza di una soccombenza reciproca.
§ 3. L'appellata nel resistere al gravame principale, sottolinea che gli CP_1
estratti conto prodotti con riferimento ai periodi in cui sono state effettuate le disposizioni di bonifico, sono stati rilasciati dalla banca quando tali disposizioni erano divenute definitive e non più revocabili, e che, pertanto, non vi è dubbio sull'avvenuto incasso delle somme da parte del beneficiario;
che quest'ultimo non ha mai negato nel corso del giudizio di aver ricevuto gli importi oggetto dei bonifici, limitandosi a contestare l'efficacia probatoria degli estratti conto;
che - a conferma Parte_1 dell'incasso - ha sostenuto che si trattasse di donazioni di modico valore, per escludere la necessità dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 783 c.c.. L'appellata - a sostegno dell'ingente valore delle somme donate, e del fatto che la corresponsione delle stesse al figlio avesse inciso in modo rilevante sul suo patrimonio - rappresenta, come già evidenziato in primo grado, di aver svolto la professione di insegnante, con retribuzione di 1.600,00 euro mensili, come evincibile dal documento ISEE prodotto.
§ 3.1. Con il gravame incidentale, finalizzato a conseguire la restituzione delle somme corrisposte al figlio mediante il bonifico di euro 48.000,00 del 29.10.2012, il difensore di espone che la causale “saldo pagam. terreno + spese notarili” non CP_1
evidenzia un pagamento del saldo del prezzo relativo alla compravendita di un terreno tra madre e figlio (circostanza, peraltro, mai allegata né provata in primo grado dal
, ma lascia desumere la donazione di danaro da parte di a Pt_1 CP_1
favore del figlio, per consentirgli il pagamento del saldo del prezzo di acquisto di un terreno. In particolare la difesa dell'appellata/appellante incidentale argomenta che le somme corrisposte ad mediante il citato bonifico non hanno prodotto Parte_1
alcun arricchimento nella sfera patrimoniale della né hanno avuto come causale CP_1
l'estinzione di una obbligazione di quest'ultima nei confronti del Pt_1
Pertanto la difesa di conclude chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
principale e - in riforma dell'ordinanza impugnata - la condanna di Parte_1 alla restituzione dell'importo di euro 48.000,00 (oltre interessi legali dal 28.10.2022), oggetto della disposizione di bonifico del 29.10.2012, stante la nullità della donazione realizzata con tale disposizione.
§ 4. Il primo motivo di gravame principale è infondato.
Va premesso, come condivisibilmente evidenziato dall'appellata, che Controparte_2
4
[...] non ha mai contestato nel corso del giudizio di aver incassato gli importi dei bonifici dedotti in lite, limitandosi a contestare l'efficacia probatoria degli estratti conto che riportavano le annotazioni di bonifico, e, anzi - a conferma dell'incasso - ha sostenuto che si trattasse di donazioni di modico valore, per escludere la necessità dell'atto pubblico, ai sensi si dell'art. 783 c.c., a pena di nullità. Sul punto questa Corte dà seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. n.
17889 del 27/08/2020).
Ne consegue che il ricevimento da parte di delle somme di cui ai Parte_1
bonifici indicati analiticamente da , deve ritenersi provato ai sensi CP_1 dell'art. 115, 1° comma, c.p.c., in quanto non oggetto di specifica contestazione e, anzi, presupposto logico della doglianza del resistente in primo grado, relativa alla invocata modicità del valore delle donazioni.
In ogni caso la Corte osserva, con riguardo all'efficacia probatoria dell'annotazione sull'estratto conto della disposizione di bonifico del 26.05.2012, che CP_1
ha prodotto un estratto conto relativo a tutto il mese di maggio del 2012, dal quale si evince che il 26.05.2012 vi è stato un addebito dell'importo di euro 99.100.00, per disposizione di bonifico.
Non conduce a diversa conclusione il principio affermato dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 8046 del 21/03/2023, richiamato dall'appellante, secondo cui “La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento”.
E invero, nel caso esaminato dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, la disposizione di bonifico era stata documentata mediante una copia dell'estratto conto, nella quale la suddetta disposizione era l'unica operazione annotata leggibile, atteso che tutte le altre operazioni del periodo di riferimento erano state cancellate.
Diversamente, nel caso di specie, ha prodotto un estratto conto relativo CP_1
a tutto il mese di maggio del 2012, nel quale sono annotate le operazioni contabili fino alla data del 31.05.2012, e dal quale è agevolmente evincibile che non vi è stato alcun riaccredito della somma di euro 99.100,00, oggetto del bonifico del 26.05.2012, e, quindi, non vi è stato alcuno storno o revoca di quest'ultimo nel lasso di tempo di quattro giorni decorrenti dalla data in cui è stato disposto il bonifico, lasso temporale
5 verosimilmente sufficiente per consentire alla banca l'annotazione di un eventuale riaccredito della somma. Ne consegue che il citato estratto conto è un elemento di prova che il bonifico sia andato a buon fine.
Non coglie nel segno la doglianza dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe fondato il suo convincimento sulla causale del bonifico, “regalo mamma”, vale a dire su un “mezzo istruttorio confezionato unilateralmente”.
E invero il giudice di primo grado ha ritenuto che il bonifico in questione rappresentasse una donazione anche sul presupposto, non specificamente censurato dall'appellante, che l'animus donandi deve presumersi quando l'attribuzione avviene senza corrispettivo o senza costituire adempimento di un'obbligazione (conformemente a quanto affermato dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 982/2024). Per scalfire la qualificazione del bonifico come atto di donazione, l'appellante avrebbe dovuto allegare non solo l'irrilevanza dell'indicazione della causale del bonifico come “regalo mamma”, ma anche che il bonifico era stato effettuato a titolo di corrispettivo di una controprestazione o in adempimento di un'obbligazione assunta dalla nei CP_1 confronti del figlio, così superando la presunzione di sussistenza dell' animus donandi, per come statuito dal primo giudice.
Neanche può ritenersi - come sostenuto dall'appellante - che il bonifico del 26.05.2015 rappresenti una donazione indiretta, che non necessita dell'atto pubblico, atteso che l'elargizione di danaro è stata fatta al beneficiario, con trasferimento Parte_1 diretto del danaro a favore di quest'ultimo.
Infondata è la doglianza dell'appellante relativa alla mancata dimostrazione, da parte di
, dell'ingente valore della donazione, a sostegno della circostanza che, CP_1 trattandosi di donazione di modico valore, non sarebbe occorso l'atto pubblico, e, quindi, non ci sarebbero stati i presupposti per la declaratoria di nullità della donazione.
E invero, la notevole entità dell'importo di euro 99.100,00, anche rapportata all'attività professionale svolta dalla - insegnante con retribuzione mensile di euro 1.600,00 CP_1
- ed il fatto che la difesa del nulla ha controdedotto né documentato a fronte Pt_1
della circostanza che la ha allegato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo CP_1
grado di non possedere beni immobili, titoli o obbligazioni di particolare rilevanza, come risultante dal documento ISEE, inducono senza dubbio ad escludere che il bonifico del 25.05.2012 rappresenti una donazione di modico valore, a nulla rilevando che il documento ISEE depositato dalla ricorrente riguardasse l'anno 2021 e non l'anno
2015 in cui è stato disposto il bonifico. Difatti, a fronte della rilevante somma oggetto
6 di bonifico, sarebbe stato certamente onere del (visti anche gli stretti rapporti Pt_1 di parentela) indicare da quali elementi poter desumere che l'esborso di una somma pari ad euro 99.100,00 avrebbe avuto una scarsa incidenza sul patrimonio della , tanto CP_1
da poter essere considerata una donazione di modico valore.
Anche il profilo di doglianza relativo alla decorrenza degli interessi è infondato.
Correttamente il primo giudice ha indicato come data di decorrenza quella del
28.10.2022, atteso che l'atto di costituzione in mora inoltrato ad alla Parte_1
suddetta data - diversamente da quanto rappresentato dall'appellante - indica puntualmente i tre bonifici dedotti in causa e gli importi di cui la chiedeva al CP_1
figlio la restituzione.
§ 5. Fondato è il gravame incidentale di , finalizzato a conseguire la CP_1
restituzione anche delle somme versate al figlio mediante il bonifico di euro 48.000,00 del 29.10.2012, trattandosi di donazione nulla perché non effettuata per atto pubblico.
Sulla premessa del primo giudice - come già detto non specificamente censurata dall'appellante principale - che l'animus donandi deve presumersi sussistente quando l'attribuzione avviene senza corrispettivo o senza costituire adempimento di un'obbligazione, deve ritenersi che la causale del bonifico, “saldo pagam. terreno + spese notarili”, non consente di superare tale presunzione e che, conseguentemente, anche il bonifico del 29.10.2012, e non solo quello del 27.09.2012, realizzi una donazione di danaro. Difatti non ha mai allegato né provato di aver Parte_1
venduto un terreno alla madre, circostanza che la avrebbe obbligata a versargli un corrispettivo, ma è del tutto verosimile ritenere che la abbia donato al figlio CP_1
l'importo di euro 48.000,00, di cui al bonifico del 29.10.2012, per procurargli la provvista necessaria per il pagamento del saldo del prezzo di acquisto di un terreno da un terzo venditore. Del resto la causale appare collegata a quella “regalo mamma acquisto terreno”, indicata per il bonifico del 27.09.2012, di poco precedente quello del
29.10.2012.
Per quanto esposto, stante la nullità della donazione rappresentata dal bonifico del
29.10.2012, l'appello incidentale va accolto e va condannato alla Parte_1
restituzione non solo della somma di euro 99.100,00, come statuito dal primo giudice, ma anche della somma di euro 48.000,00, per un importo complessivo di euro
147.100,00, oltre interessi legali dal 28.10.2022.
§ 6. La parziale riforma dell'ordinanza impugnata impone un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, e
7 rende superfluo l'esame del secondo motivo di gravame principale riguardante il regime delle spese del giudizio di primo grado.
La quasi totale soccombenza di che va condannato a restituire a Parte_1
l'importo di euro 147.100,00 - a fronte della richiesta di quest'ultima CP_1 dell'importo di euro162.100,00 - giustifica la condanna del all'integrale Pt_1
pagamento delle spese di lite a favore di . CP_1
Le spese si liquidano come da dispositivo in base al DM n. 147/2022 - scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 - con quantificazione dei compensi, per il primo grado di giudizio, nella misura pari ai medi di tariffa con riguardo a tutte le fasi e, per il presente grado di giudizio, nella misura pari ai medi di tariffa con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, nella misura intermedia tra i medi e i minimi di tariffa con riguardo alla fase decisionale, in considerazione del modello decisorio semplificato adottato per la definizione del gravame, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase trattazione/istruttoria, atteso che in sede di appello non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5-2012, n. 115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, accoglie parzialmente la domanda formulata in primo grado dalla ricorrente e condanna alla restituzione Parte_1
a favore di della somma di euro 147.100,00 (in luogo dell'importo di CP_1 euro 99.100,00 oggetto della condanna pronunciata con l'ordinanza impugnata), oltre interessi al tasso legale dal 28.10.2012 fino al soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1
, spese che, per il primo grado, si liquidano in euro 406,50 per esborsi ed euro
[...]
14.103,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il presente grado, si liquidano in euro 777,00 per esborsi ed euro 10.878,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5-
2012, n. 115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante principale,
8 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 15 gennaio 2025
Il consigliere istr. est. dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott. Giulio Cataldi
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