Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 854/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/12/1970, con il patrocinio dell'avv. RUGGINI BARBARA, con elezione di domicilio in Bologna, via De' Poeti n. 1/7, presso e nello studio dell'avv. RUGGINI BARBARA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell' avv. BARONE IOLANDA, con elezione di domicilio in BORGO S. ANTONIO, 1
43100 PARMA, presso e nello studio dell'avv. BARONE IOLANDA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO,
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4
337 septies c.c., verserà direttamente alla figlia maggiorenne , a titolo di contributo al suo Per_1
mantenimento e fino alla sua autosufficienza economica, l'importo mensile di euro 545,00
(cinquecentoquarantacinque/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat a far data da marzo
2026; ad integrazione una tantum del contributo di mantenimento della figlia , il signor Per_1
corrisponde altresì alla medesima la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00) Parte_1
che viene versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo;
i signori e fino Parte_1 Controparte_1 all'autosufficienza economica di , si faranno carico in ragione del 60% quanto al padre e del Per_1
40 % quanto alla madre delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Parma, nonché delle spese straordinarie di manutenzione dell'immobile di proprietà della stessa;
il signor versa alla Signora Parte_1
che accetta, a titolo di assegno divorzile in unica soluzione ex art.5, comma 8, L. Controparte_1
divorzio, la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00), che viene corrisposta a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla stessa, contestualmente alla sottoscrizione delle presenti condizioni congiunte;
i signori e dichiarano di aver risolto tra loro Parte_1 Controparte_1
ogni controversia e di non avere pertanto più nulla a che pretendere reciprocamente relativamente al rapporto matrimoniale, fatte salve le obbligazioni contenute nelle presenti conclusioni;
le spese legali si intendono compensate tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.02.2023 ha adito il Tribunale di Parma al fine di Parte_1
sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
in data 4.07.1998 (atto trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di CP_1
Salsomaggiore Terme (PR) all'anno 1998, atto n. 40, parte 2, serie A). Ha allegato il ricorrente che: dall'unione matrimoniale, in data 28.04.2002, era nata , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente; con decreto depositato in data 8.03.2022 il Tribunale di Parma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
egli aveva integralmente adempiuto alle obbligazioni discendenti dall'accordo di separazione;
continuava a svolgere l'attività di amministratore di Ristobar S.r.l.; la pagina 2 di 4 sig.ra era economicamente autosufficiente, poiché, oltre a collaborare nell'agenzia Pt_1
immobiliare del fratello, era proprietaria di numerosi immobili e aveva ricevuto un elevato corrispettivo a seguito della cessione delle quote sociali.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale di Parma volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ponendo a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento di tramite versamento alla figlia dell'importo mensile di euro 500,00 oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata in data 25.04.2023 si è costituita nel presente giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di divorzio, ma insistendo affinché le fosse riconosciuto, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di 2.000,00 euro, oltre ad un contributo paterno al mantenimento di
, da corrispondersi direttamente alla figlia, pari ad euro 1.000,00 e all'80% delle spese Per_1
straordinarie.
Con sentenza non definitiva n. 1464/2023, pubblicata in data 30.10.2023, il Tribunale di Parma ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti.
All'udienza del 12.03.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
Come accennato, all'udienza del 12.03.2025 le parti hanno raggiunto un accordo, rassegnando conclusioni congiunte.
Ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate dai medesimi interessati, in quanto prive dei profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In particolare, ritiene il Collegio di potersi pronunciare in senso conforme agli accordi raggiunti dalle parti in tema di mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, poiché adeguati all'interesse di quest'ultima.
Del pari, anche i profili economici dell'accordo, volti a definire i rapporti patrimoniali tra le parti, risultano congrui, nel contemperamento delle rispettive posizioni economiche.
Stante il raggiungimento di un accordo, le spese di lite tra le parti devono essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Parma in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n. 854/2023 promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
PROVVEDE in conformità alle conclusioni congiunte delle parti già riportate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
Spese legali compensate.
Così deciso in data 18.03.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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