Sentenza 25 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2022
N. 00834/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2017, proposto da
Comune di San Cesario di Lecce, Comune di Alliste, Comune di Tiggiano, Comune di Cannole, Comune di Martignano, Comune di Corsano, Comune di Cursi, Comune di Specchia, Comune di Andrano, Comune di Veglie, Comune di Copertino, Comune di Morciano di Leuca, Comune di Salice Salentino, Comune di Santa Cesarea Terme, Comune di Arnesano, Comune di Bagnolo del Salento, Comune di Soleto, Comune di Salve, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
nei confronti
Comune di Lecce, non costituito in giudizio;
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Minerva in Lecce, via Zanardelli n. 7;
per l'annullamento
del Decreto n. 6 del 13/1/2017 del Commissario ad acta dell'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia avente ad oggetto “impianto CDR sito in Cavallino (LE), adeguamento tariffa conferimento anni 2010 – 2013 (I semestre)” nonché della relazione allo stesso allegata e con il medesimo decreto approvata contenente la nuova tariffa di conferimento per il predetto periodo e il calcolo delle somme a conguaglio dovute da ciascun comune della Provincia di Lecce ed ove occorra del Decreto n.14 del 14.2.2017 adottato dal Commissario ad acta dell'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia nella parte in cui sospende il precedente Decreto e non annulla l'atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Comuni in epigrafe hanno proposto il presente giudizio al fine di conseguire l'annullamento
del Decreto n. 6 del 13/1/2017 del Commissario ad acta dell'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia, avente ad oggetto “impianto CDR sito in Cavallino (LE), adeguamento tariffa conferimento anni 2010 – 2013 (I semestre)”.
A sostegno del ricorso, essi hanno dedotto la violazione dell’art. 1418 c.c, nonché l’infondatezza, nel merito, della pretesa azionata dall’Amministrazione.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, l’Amministrazione resistente e le controinteressate hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 19.5.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, prende atto il Collegio della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte dei ricorrenti, come da nota a firma del loro procuratore depositata in data 15.3.2022.
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO