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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2024, n. 5198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5198 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6837/2022 R.G.,
DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappr. e dif., per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Elena
Grazia Guglielmino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], c.f. ; CP CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte disposto, ai
1 sensi dell'art.127-ter, c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 15.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.05.2022, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la sua separazione personale da , con cui aveva CP
contratto matrimonio in Caltanissetta il 28.03.1992 e dal quale erano nati figli il 21.04.1992 e il 04.08.1993 Per_1 Per_2
Ha dedotto la ricorrente che la convivenza era divenuta intollerabile e che la separazione di fatto era avvenuta già molti anni prima rispetto all'introduzione del presente giudizio.
Ha concluso, quindi, chiedendo pronunciarsi la separazione dal marito, e onerandolo di versarle un assegno di mantenimento dell'importo di € 100,00 mensili.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituiti in CP
giudizio
All'udienza presidenziale del 27.10.2022, non essendo il resistente comparso, non
è stato possibile esperire tra le parti il tentativo di conciliazione e la ricorrente,
personalmente presente ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda di mantenimento.
In assenza di attività istruttoria, sulla base della documentazione in atti, la causa è
stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione di CP
all'udienza di cui all'art. 708 c.p.c. e la conseguente impossibilità di esperire il
[...]
tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere
2 intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e CP
. Parte_1
In mancanza di ulteriori domande, stante la rinuncia alla domanda di mantenimento, nessuna altra statuizione va emessa.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese sostenute dalla ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella contumacia di CP
pronuncia la separazione personale dei coniugi;
Parte_2
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Caltanissetta di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n. 30,
parte II, serie A, anno 1992, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
Dichiara irripetibili le spese nei confronti del resistente contumace.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 04.10.2024.
Il Giudice est./rel. Il Presidente
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6837/2022 R.G.,
DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappr. e dif., per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Elena
Grazia Guglielmino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], c.f. ; CP CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte disposto, ai
1 sensi dell'art.127-ter, c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 15.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.05.2022, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la sua separazione personale da , con cui aveva CP
contratto matrimonio in Caltanissetta il 28.03.1992 e dal quale erano nati figli il 21.04.1992 e il 04.08.1993 Per_1 Per_2
Ha dedotto la ricorrente che la convivenza era divenuta intollerabile e che la separazione di fatto era avvenuta già molti anni prima rispetto all'introduzione del presente giudizio.
Ha concluso, quindi, chiedendo pronunciarsi la separazione dal marito, e onerandolo di versarle un assegno di mantenimento dell'importo di € 100,00 mensili.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituiti in CP
giudizio
All'udienza presidenziale del 27.10.2022, non essendo il resistente comparso, non
è stato possibile esperire tra le parti il tentativo di conciliazione e la ricorrente,
personalmente presente ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda di mantenimento.
In assenza di attività istruttoria, sulla base della documentazione in atti, la causa è
stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione di CP
all'udienza di cui all'art. 708 c.p.c. e la conseguente impossibilità di esperire il
[...]
tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere
2 intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e CP
. Parte_1
In mancanza di ulteriori domande, stante la rinuncia alla domanda di mantenimento, nessuna altra statuizione va emessa.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese sostenute dalla ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella contumacia di CP
pronuncia la separazione personale dei coniugi;
Parte_2
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Caltanissetta di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n. 30,
parte II, serie A, anno 1992, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
Dichiara irripetibili le spese nei confronti del resistente contumace.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 04.10.2024.
Il Giudice est./rel. Il Presidente
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