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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 12451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12451 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Roma, dott. Amalia Savignano, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023 al n. 10186, decisa all'udienza del 3.12.2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al ricorso Parte_1
introduttivo dagli Avv.ti Pier Luigi Panici e Matteo Panici ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, in Roma, Via Germanico 172
RICORRENTE
E
pagina 1 di 13 , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1
generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Simona Flamment, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata presso la sede sociale, in Roma, Via
Prenestina 45
RESISTENTE
Oggetto: corretto inquadramento.
Conclusioni: entrambe le parti nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui devono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.3.2023, la ricorrente indicata in epigrafe si è rivolta al
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'applicazione al suo rapporto di lavoro della disciplina di cui al R.D. 148/31 e del CCNL
Autoferrotranvieri con il relativo trattamento economico e normativo, in luogo della disciplina di cui all'Allegato A) al CCNL del 27 novembre 2000; 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad esser inquadrata sin dall'assunzione (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) nell'area operativa “amministrazioni e servizi”, quale
“collaboratore di ufficio” parametro 175 del CCNL Autoferrotranvieri, (o in subordine nella medesima area operativa ma quale “operatore qualificato di ufficio” parametro
155 del predetto CCNL), in luogo dell'area “area servizi ausiliari per la mobilità” parametro 138 nel quale è attualmente inquadrata;
3) per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente CP_1
le relative differenze retributive (a titolo di adempimento e/o di risarcimento del danno), da determinarsi in separato giudizio”. pagina 2 di 13 Premesso di essere dipendente di , con le seguenti mansioni: dall'assunzione CP_1
al settembre 2012 (presso la sede di Ostiense): raccolta dei reclami degli utenti;
da ottobre 2012 ad aprile 2018 (presso la sede di Acilia): registrazione consumo carburante dei mezzi, programmazione e registrazione interventi di manutenzione;
da maggio 2018
a settembre 2019 (presso la sede di Piramide): redazione e registrazione dei turni dei controllori;
da settembre 2019 a tutt'oggi (preso la sede OGR di Magliana Vecchia): esame documentazione presentata dalla clientela per ottenimento agevolazioni o scontistiche sugli abbonamenti;
ha lamentato l'applicazione nei suoi confronti, da parte della società datrice di lavoro, della disciplina (normativa ed economica) di cui all'Allegato A del CCNL del 27.11.2000, in luogo della disciplina generale prevista del
R.D. 148/1931 e dal CCNL Autoferrotranvieri. Contestando di essere addetta a servizi meramente sussidiari/ausiliari, ha chiesto di essere inquadrati nell'Area Servizi
Amministrativi parametro 175 (o in subordine parametro 155), in luogo dell'attuale inquadramento nell'Area Servizi Ausiliari per la Mobilità parametro 138 di cui al citato
Allegato.
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
Sull'applicabilità al rapporto di lavoro di parte ricorrente della disciplina economica e normativa di cui al R.D. 148/1931.
L'art. 7 lett. b) del R.D.
8.1.1931 n.148, prevede che “le disposizioni del presente decreto … non si applicano: … b) al personale addetto ai servizi che secondo
l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”.
La Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi in più occasioni in ordine alla pagina 3 di 13 identificazione della linea di demarcazione tracciata dall'art. 7 ed in particolare in ordine all'individuazione dei presupposti per la configurabilità di un servizio sussidiario.
Come chiarito nella pronuncia n. 4780/1999, “i servizi contemplati dall'art. 7 lett. b) non vanno intesi … come mansioni, né come unità organizzative dell'azienda, ma come attività esercitate in forma imprenditoriale (cfr. Cass. n. 1819/89). verso una CP_2
tale soluzione sia la formulazione letterale, sia la "ratio" della disposizione.
Sotto il primo profilo, [al] termine "servizio" non può che attribuirsi, in difetto di indici in senso contrario, lo stesso significato, e cioè quello che il termine assume nell'espressione "servizio dei trasporti", la quale non designa l'attività di singoli lavoratori, o quella di una unità organizzativa necessaria o utile al funzionamento dell'azienda, ma un'attività, rivolta ad utenti esterni, caratteristica dell'impresa. Sotto il secondo profilo la norma, riservando l'applicazione della nuova disciplina (all'epoca più favorevole) agli addetti al servizio dei trasporti sottrae tale personale alla disciplina comune, e con essa a contratti applicabili in rapporto ad attività riconducibili in linea di principio (v. legge 3/4/26 n.563) ad una categoria professionale.
Il legislatore ha, cioè, considerato, oltre l'affidamento a privati appaltatori di parti dello stesso servizio dei trasporti, per il quale ha richiesto l'approvazione del Governo, anche il possibile esercizio da parte di una stessa impresa di attività ulteriori rispetto a quella di trasporto e ha ritenuto di dover escludere dal regime speciale anche le attività che, diversamente da quelle totalmente autonome, avrebbero altrimenti potuto essere attratte, in quanto strumentali o accessorie, nella disciplina dell'attività principale.
I servizi sussidiari di cui all'art. 7 lett. b) non sono quindi quelli forniti all'azienda da unità organizzative interne (servizio personale, servizio contabilità ecc...) ma quelli erogati, come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, agli utenti esterni, e quindi attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale”.
La Suprema Corte ha dunque chiarito che al personale addetto a servizi resi in favore dell'azienda stessa (ad esempio “servizio del personale, servizio di contabilità”) si applica il R.D. in questione, mentre rientrano tra quelli qualificabili come “sussidiari al
pagina 4 di 13 servizio di trasporto”, a cui dunque non si applica il R.D., quelli i servizi erogati in favore dell'utenza esterna.
In altre parole, far parte di un'unità organizzativa (o comunque di una struttura) interna ad un'azienda che svolge servizio di trasporto pubblico è condizione necessaria, ma non sufficiente per vedersi applicare le disposizioni del citato R.D., essendo piuttosto necessario, nel caso di svolgimento di un servizio non interno, bensì in favore dell'utenza esterna, che tale servizio non sia meramente sussidiario al trasporto.
Sono frutto dell'applicazione di tali principi le soluzioni adottate in materia dalla giurisprudenza della Suprema Corte: l'inclusione tra i servizi sussidiari (con conseguente mancata applicazione del R.D. al relativo personale) dell'attività di pulizia e guardiania degli impianti (Cass. n. 3495/1988), nonché dell'attività di una Cassa di soccorso costituita presso un'azienda di pubblico trasporto (Cass. n. 3741/83) e l'esclusione, invece, dalla qualifica di servizio sussidiario (con conseguente applicazione del R.D), dell'attività di un ufficio legale- amministrativo di accertamento e liquidazione dei sinistri e di difesa dell'azienda nelle controversie ad essi attinenti (Cass. nn. 2910/84, 2638/66), nonché dell'attività di pubbliche relazioni (Cass. n. 4780/1999).
Invero con più recente pronuncia (Cass. n. 6297/2022), la Suprema Corte è andata oltre tale consolidato orientamento.
La Suprema Corte è partita dal principio ormai consolidato innanzi richiamato. Si legge infatti nel corpo della motivazione: “Questa Corte ha rilevato in proposito, con plurimi arresti, che per servizi "soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" secondo la norma dettata dall'art.7, lett. b), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all'applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne, ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n.7731/2007;
pagina 5 di 13 Cass.n.4780/1999). Ha anche specificato che per servizi esterni devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne (servizio del personale, servizio di contabilità, ecc.), ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e quindi oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n. 4780/1999)”.
Sennonché, pur partendo da tali consolidate e incontestabili premesse, è giunta ad una conclusione che non si ritiene di poter condividere.
In particolare, premesso che nella controversia sottoposta al suo esame si discuteva di lavoratori dipendenti di che (come il ricorrente) provenivano da altra società (la CP_1
STA SpA), ha affermato che “la circostanza della provenienza dei dipendenti da altra società ( STA spa), non [fosse] sufficiente a qualificare come sussidiari i servizi resi”, con concludendo poi che “tale qualificazione [fosse] destinata ad includere solo le attività svolte da soggetti estranei alla organizzazione della società fruitrice”; con ciò quindi affermando che solo per soggetti estranei all'organizzazione di non CP_1
dovesse trovare applicazione il R.D..
L'art. 7 cit. non dice questo però, in quanto come detto esclude l'applicazione delle disposizioni del presente decreto “al personale addetto ai servizi … affidati a privati appaltatori” (e dunque a soggetti esterni all'organizzazione aziendale) “o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”, laddove la congiunzione
“o” sta per “ovvero … soltanto”.
Nei più risalenti arresti della Suprema Corte si era posto il problema di valutare se qualificare come sussidiari dei servizi “forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne”, in quanto non propriamente attinenti all'attività di trasporto. Con le pronunce citate, la Cassazione ha escluso che tali sevizi svolti da unità organizzative interne possano essere qualificati come servizi sussidiari, ma non ha certo affermato che
è sufficiente essere soggetti interni all'organizzazione aziendale per vedersi applicare il
R.D.. Ritenere che la qualificazione di servizi sussidiari è “destinata ad includere solo le attività svolte da soggetti estranei all'organizzazione della società fornitrice” è dunque pagina 6 di 13 in contrasto non solo con i precedenti arresti giurisprudenziali, ma proprio con la lettera della norma, che sul punto non richiede alcuno sforzo interpretativo.
D'altra parte, l'art. 7 del R.D. cit. è pacificamente ritenuta norma eccezionale rispetto al principio di cui all'art. 2070 c.c., della rilevanza dell'attività principale svolta dall'imprenditore ai fini dell'individuazione del CCNL applicabile. Ebbene, se tale norma si interpretasse come relativa solo alle “attività svolte da soggetti estranei all'organizzazione della società fornitrice”, non potrebbe certo più parlarsi di norma eccezionale, perdendo anzi la norma stessa ogni ragion d'essere, posto che pacificamente “soggetti estranei all'organizzazione della società fornitrice” possono applicare ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti un CCNL diverso rispetto a quello dell'azienda fornitrice del servizio di trasporto.
In conclusione, quindi, al personale dipendente di aziende che svolgono servizio di trasporto pubblico, ove addetto a servizi rivolti all'esterno soltanto sussidiari del servizio di trasporto, non può applicarsi il R.D. 148/1931, mentre al personale addetto a servizi pur sussidiari ma rivolti all'interno può applicarsi il R.D.
Le mansioni svolte dalla ricorrente.
E' stata la stessa ricorrente ad aver allegato di aver svolto, nel periodo iniziale del proprio rapporto di lavoro con la resistente, dall'assunzione e sino al settembre 2012
(presso la sede di Ostiense), mansioni di addetta alla raccolta di reclami da parte dell'utenza, in merito alle condizioni dei mezzi o in merito al funzionamento delle macchine emettitrici dei biglietti. Si tratta dunque per tale primo periodo di mansioni inquadrabili nell'ambito dei servizi accessori e sussidiari, rispetto a quello di trasporto, rivolti all'utenza esterna.
Per quanto riguarda il periodo successivo, ovvero da ottobre 2012 ad aprile 2018, è risultato confermato dalla prova orale, che la ricorrente, presso la sede di Acilia, nell'ambito dell'ufficio competente per la “manutenzione dei veicoli aziendali”, ha svolto “attività di tipo impiegatizio … di inserimento dati, relativamente alle schede di manutenzione, al consumo dei carburanti, alle programmazioni dei lavaggi delle vetture
pagina 7 di 13 … di programmazione delle riparazioni delle vetture” (v. teste , Testimone_1
coordinatore del predetto ufficio). In relazione poi al periodo ulteriormente successivo, ovvero da maggio 2018 a settembre 2019, è circostanza incontestata, oltre che confermata dai testi, che la ricorrente sia stata adibita alla “programmazione dei turni del personale addetto al controllo dei titoli di viaggio”. Trattasi, in entrambi questi periodi centrali, di mansioni inquadrabili nell'ambito dei servizi accessori e sussidiari, rispetto a quello di trasporto, ma rivolti all'interno dell'azienda.
In relazione, infine, all'ultimo periodo, dal settembre 2019 a tutt'oggi, è stata la stessa ricorrente a dedurre lo svolgimento di mansioni pur sempre rivolte agli utenti esterni, di raccolta ed analisi della documentazione presentata dalla clientela, al fine di accedere ad agevolazioni e scontistiche.
Sugli esatti termini di applicabilità del CCNL Autoferrotranvieri.
Il C.C.N.L. Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nel suddividere l'inquadramento del personale in quattro aree professionali e quattro aree operative, ha istituito un'area operativa denominata Servizi Ausiliari della Mobilità, nella quale, appunto, vengono individuati i profili professionali corrispondenti ad attività collegate al trasporto pubblico locale, come la regolazione ed il controllo della sosta, le informazioni al pubblico, la vendita e la verifica dei titoli di viaggio, etc.
La destinazione di ciascuna area operativa può essere dedotta dalla declaratoria di ciascun profilo professionale riportato nel CCNL: Area Esercizio per la gestione del servizio di Traporto Pubblico Locale (TPL) nelle sue diverse modalità; seconda Area
Operativa per la manutenzione dei mezzi e degli impianti a supporto del TPL;
Area
Servizi Ausiliari per la Mobilità per la gestione delle attività accessorie all'esercizio del
TPL (informazioni, vendita e verifica) e per le attività connesse alla mobilità privata
(regolazione, sosta, rimozione, etc…); Amministrazione e Servizi, per le attività di amministrazione e di supporto alle attività produttive delle aziende.
pagina 8 di 13 In particolare, le declaratorie dei profili professionali specifici dell'Area Mobilità prevedono, con vari livelli di competenza, una ampia gamma di attività, facendo riferimento ai processi di vendita, di verifica, di informazione, di rimozione, di sosta.
L'impostazione del CCNL del 2000, con l'istituzione dell'Area Servizi Ausiliari della
Mobilità, nella quale vengono individuati i profili professionali corrispondenti ad attività collegate al Trasporto Pubblico Locale, come la sosta, le informazioni, la vendita e la verifica dei titoli di viaggio, etc., ha superato la classica distinzione professionale applicata alle aziende di trasporto (autisti, operai ed impiegati), basando l'inquadramento non sulla specifica mansione affidata al singolo, ma sul prodotto derivante dalla sua attività.
Va precisato, poi, che chi, al momento dell'entrata in vigore del CCNL del 27/11/2000, già svolgeva mansioni ricomprese nell'area operativa Servizi Ausiliari per la Mobilità ha continuato a mantenere lo stato giuridico ed economico preesistente (R.D.148/31).
Chi invece è stato assunto dopo questa data per svolgere le suddette mansioni, è stato inquadrato invece nell'Area Operativa Servizi Ausiliari per la Mobilità (cfr: art. 4 del
CCNL 27/11/2000) con applicazione, quindi, del c.d Allegato A.
L'inquadramento nell'Area Servizi Ausiliari per la Mobilità è stato attribuito dapprima al personale neoassunto addetto alle attività di vendita, di verifica ed informazione/assistenza alla clientela, nonché al personale addetto al data entry delle sanzioni amministrative, o ad attività relative alla raccolta dati sulla domanda di mobilità
e/o sulla qualità del servizio offerto.
Con l'internalizzazione della bigliettazione elettronica, il personale addetto a tale attività
è stato inserito nella IV Area, conformemente a quanto previsto dal citato CCNL.
Infine, a seguito della fusione per incorporazione in STA S.p.A., CP_3
tutte le attività Controparte_4 CP_5
relative alla sosta (dalla progettazione dei parcheggi alla vigilanza della sosta tariffata), per le quali erano previsti differenti livelli parametrali, sono confluite nell
[...]
. Controparte_6
pagina 9 di 13 Conclusioni in relazione alle specifiche mansioni svolte dalla ricorrente.
In conclusione, per tutto, quanto sin qui osservato, deve escludersi che alla ricorrente, durante il primo periodo di lavoro (sino al settembre 2012) potesse essere applicato il
R.D. 148/1931, in quanto, in quel periodo la lavoratrice ha fatto parte del personale addetto ai servizi ausiliari per la mobilità ed in quanto ha svolto servizi accessori e sussidiari, rispetto a quello di trasporto, rivolti all'utenza esterna. Per tale primo periodo, corretta appare l'applicazione alla ricorrente del cd. Allegato A e dei relativi parametri di inquadramento.
A partire però dall'ottobre 2012 e sino a settembre 2019, la ricorrente ha invece svolto attività di tipo amministrativo e di supporto alle attività produttive, certo non destinate all'utenza esterna, con conseguente diritto all'applicabilità del R.D. più volte citato, nonché dei parametri di inquadramento generali previsti dal CCNL Autoferrotranvieri e non già quelli dell'Allegato A.
Corretto inquadramento delle mansioni svolte.
Ai fini del corretto inquadramento delle mansioni svolte dalla ricorrente, vanno richiamate le dichiarazioni dei testi sul punto.
Il teste ha riferito: “La ricorrente faceva attività di inserimento dati Testimone_1
già programmati e predefiniti”. Il teste ha aggiunto: “In particolare, si Testimone_2
occupava dell'inserimento dati. Abbiamo un sistema gestionale (SAP), con il quale si fa la programmazione della manutenzione e la stampa delle schede di manutenzione. Il contenuto delle schede è standardizzato e viene determinato direttamente dal sistema.
La ricorrente doveva aprire la commessa di manutenzione e stampare la scheda da consegnare agli operai. Gli operai vi annotavano le attività svolte … poi riconsegnavano tale scheda al capo operatore che ricontrollava i lavori eseguiti e controfirmava. Poi le schede tornavano agli amministrativi, tra cui la ricorrente, che riportavano i dati ivi presenti sulla scheda telematica presente nel SAP. … La ricorrente annotava poi se le vetture erano in servizio o fuori servizio. … era la stessa
pagina 10 di 13 tipologia di attività, gestita tramite un foglio excel, in cui erano annotata le varie date di pulizia”.
Trattasi, come detto, di attività sicuramente inquadrabile nell'ambito dell'Area
Professionale 3^ - Area Operativa Amministrazione e Servizi (e non già, pur in tale ambito, nell'Area Operativa Manutenzione Impianti ed Officine, cui appartiene solo personale operativo e non personale addetto a compiti amministrativi).
In tale contesto, le mansioni concretamente svolte non appaiono però inquadrabili nell'ambito del Profilo 'Collaboratore di Ufficio' Parametro '175', che spetta ai
“Lavoratori che, in possesso di adeguate capacità professionali, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo”, né nell'ambito del Profilo 'Operatore
Qualificato di Ufficio', Parametro '140-155', che spetta ai “Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo, sulla base di direttive ricevute”.
Corretto appare, piuttosto, l'inquadramento nell'ambito del Profilo 'Operatore di
Ufficio', Parametro '130', che spetta ai “Lavoratori che espletano compiti di natura tecnica e/o amministrativa richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e
l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché all'occorrenza compiti di supporto all'attività degli uffici”.
Tanto premesso, a prescindere dal livello di inquadramento concretamente spettante
(inferiore rispetto a quello richiesto), deve ritenersi che comunque la ricorrente abbia interesse al relativo riconoscimento, in quanto i lavoratori inquadrati nell'Area
Operativa Amministrazione e Servizi, al cui rapporto si applica come detto anche la disciplina del R.D. 148/1931, hanno diritto ad un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello spettante ai lavoratori ai quali si applica la disciplina dell'Allegato A, relativo alle seguenti voci retributive: indennità di base, indennità mensile, indennità di presenza, indennità di prolungamento orario;
voci tutte confluite nella voce retributiva conglobata E.R.S. e successive modificazioni. A ciò deve aggiungersi poi che i lavoratori cui si applica la disciplina del R.D. devono osservare un pagina 11 di 13 orario di lavoro ordinario pari a 36 ore e non già a 39 (con conseguente retribuzione delle ore eccedenti quale straordinario) e hanno un maggior numero di giorni di ferie annuali.
Sicuramente quindi la ricorrente ha maturato delle differenze retributive pur a fronte dell'inferiore inquadramento riconosciuto;
differenze che si è riservata di chiedere in separato giudizio.
Per completezza, deve aggiungersi che “nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c., sulla cd. promozione automatica, vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del R.D. n. 148 del
1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenzione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore”
(v. Cass. 12601/2016; Cass. 9344/2012).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (in applicazione dei parametri minimi avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara che la ricorrente, a decorrere da ottobre 2012, ha diritto a vedersi applicare al suo rapporto di lavoro con la resistente il R.D. 148/1931, nonché il CCNL Autoferrotranvieri, con il relativo trattamento economico e normativo, in luogo di quello di cui all'Allegato A) al CCNL 27 novembre 2000;
2. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nell'Area
Professionale 3^ - Area Operativa Amministrativa e Servizi, Profilo 'Operatore di
Ufficio', Parametro '130' e ad essere retribuita da ottobre 2012 con il relativo trattamento;
pagina 12 di 13 3. Per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a corrispondere le relative differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo;
4. Condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro
2.695,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 3.12.2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Roma, dott. Amalia Savignano, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023 al n. 10186, decisa all'udienza del 3.12.2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al ricorso Parte_1
introduttivo dagli Avv.ti Pier Luigi Panici e Matteo Panici ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, in Roma, Via Germanico 172
RICORRENTE
E
pagina 1 di 13 , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1
generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Simona Flamment, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata presso la sede sociale, in Roma, Via
Prenestina 45
RESISTENTE
Oggetto: corretto inquadramento.
Conclusioni: entrambe le parti nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui devono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.3.2023, la ricorrente indicata in epigrafe si è rivolta al
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'applicazione al suo rapporto di lavoro della disciplina di cui al R.D. 148/31 e del CCNL
Autoferrotranvieri con il relativo trattamento economico e normativo, in luogo della disciplina di cui all'Allegato A) al CCNL del 27 novembre 2000; 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad esser inquadrata sin dall'assunzione (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) nell'area operativa “amministrazioni e servizi”, quale
“collaboratore di ufficio” parametro 175 del CCNL Autoferrotranvieri, (o in subordine nella medesima area operativa ma quale “operatore qualificato di ufficio” parametro
155 del predetto CCNL), in luogo dell'area “area servizi ausiliari per la mobilità” parametro 138 nel quale è attualmente inquadrata;
3) per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente CP_1
le relative differenze retributive (a titolo di adempimento e/o di risarcimento del danno), da determinarsi in separato giudizio”. pagina 2 di 13 Premesso di essere dipendente di , con le seguenti mansioni: dall'assunzione CP_1
al settembre 2012 (presso la sede di Ostiense): raccolta dei reclami degli utenti;
da ottobre 2012 ad aprile 2018 (presso la sede di Acilia): registrazione consumo carburante dei mezzi, programmazione e registrazione interventi di manutenzione;
da maggio 2018
a settembre 2019 (presso la sede di Piramide): redazione e registrazione dei turni dei controllori;
da settembre 2019 a tutt'oggi (preso la sede OGR di Magliana Vecchia): esame documentazione presentata dalla clientela per ottenimento agevolazioni o scontistiche sugli abbonamenti;
ha lamentato l'applicazione nei suoi confronti, da parte della società datrice di lavoro, della disciplina (normativa ed economica) di cui all'Allegato A del CCNL del 27.11.2000, in luogo della disciplina generale prevista del
R.D. 148/1931 e dal CCNL Autoferrotranvieri. Contestando di essere addetta a servizi meramente sussidiari/ausiliari, ha chiesto di essere inquadrati nell'Area Servizi
Amministrativi parametro 175 (o in subordine parametro 155), in luogo dell'attuale inquadramento nell'Area Servizi Ausiliari per la Mobilità parametro 138 di cui al citato
Allegato.
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
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Sull'applicabilità al rapporto di lavoro di parte ricorrente della disciplina economica e normativa di cui al R.D. 148/1931.
L'art. 7 lett. b) del R.D.
8.1.1931 n.148, prevede che “le disposizioni del presente decreto … non si applicano: … b) al personale addetto ai servizi che secondo
l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”.
La Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi in più occasioni in ordine alla pagina 3 di 13 identificazione della linea di demarcazione tracciata dall'art. 7 ed in particolare in ordine all'individuazione dei presupposti per la configurabilità di un servizio sussidiario.
Come chiarito nella pronuncia n. 4780/1999, “i servizi contemplati dall'art. 7 lett. b) non vanno intesi … come mansioni, né come unità organizzative dell'azienda, ma come attività esercitate in forma imprenditoriale (cfr. Cass. n. 1819/89). verso una CP_2
tale soluzione sia la formulazione letterale, sia la "ratio" della disposizione.
Sotto il primo profilo, [al] termine "servizio" non può che attribuirsi, in difetto di indici in senso contrario, lo stesso significato, e cioè quello che il termine assume nell'espressione "servizio dei trasporti", la quale non designa l'attività di singoli lavoratori, o quella di una unità organizzativa necessaria o utile al funzionamento dell'azienda, ma un'attività, rivolta ad utenti esterni, caratteristica dell'impresa. Sotto il secondo profilo la norma, riservando l'applicazione della nuova disciplina (all'epoca più favorevole) agli addetti al servizio dei trasporti sottrae tale personale alla disciplina comune, e con essa a contratti applicabili in rapporto ad attività riconducibili in linea di principio (v. legge 3/4/26 n.563) ad una categoria professionale.
Il legislatore ha, cioè, considerato, oltre l'affidamento a privati appaltatori di parti dello stesso servizio dei trasporti, per il quale ha richiesto l'approvazione del Governo, anche il possibile esercizio da parte di una stessa impresa di attività ulteriori rispetto a quella di trasporto e ha ritenuto di dover escludere dal regime speciale anche le attività che, diversamente da quelle totalmente autonome, avrebbero altrimenti potuto essere attratte, in quanto strumentali o accessorie, nella disciplina dell'attività principale.
I servizi sussidiari di cui all'art. 7 lett. b) non sono quindi quelli forniti all'azienda da unità organizzative interne (servizio personale, servizio contabilità ecc...) ma quelli erogati, come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, agli utenti esterni, e quindi attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale”.
La Suprema Corte ha dunque chiarito che al personale addetto a servizi resi in favore dell'azienda stessa (ad esempio “servizio del personale, servizio di contabilità”) si applica il R.D. in questione, mentre rientrano tra quelli qualificabili come “sussidiari al
pagina 4 di 13 servizio di trasporto”, a cui dunque non si applica il R.D., quelli i servizi erogati in favore dell'utenza esterna.
In altre parole, far parte di un'unità organizzativa (o comunque di una struttura) interna ad un'azienda che svolge servizio di trasporto pubblico è condizione necessaria, ma non sufficiente per vedersi applicare le disposizioni del citato R.D., essendo piuttosto necessario, nel caso di svolgimento di un servizio non interno, bensì in favore dell'utenza esterna, che tale servizio non sia meramente sussidiario al trasporto.
Sono frutto dell'applicazione di tali principi le soluzioni adottate in materia dalla giurisprudenza della Suprema Corte: l'inclusione tra i servizi sussidiari (con conseguente mancata applicazione del R.D. al relativo personale) dell'attività di pulizia e guardiania degli impianti (Cass. n. 3495/1988), nonché dell'attività di una Cassa di soccorso costituita presso un'azienda di pubblico trasporto (Cass. n. 3741/83) e l'esclusione, invece, dalla qualifica di servizio sussidiario (con conseguente applicazione del R.D), dell'attività di un ufficio legale- amministrativo di accertamento e liquidazione dei sinistri e di difesa dell'azienda nelle controversie ad essi attinenti (Cass. nn. 2910/84, 2638/66), nonché dell'attività di pubbliche relazioni (Cass. n. 4780/1999).
Invero con più recente pronuncia (Cass. n. 6297/2022), la Suprema Corte è andata oltre tale consolidato orientamento.
La Suprema Corte è partita dal principio ormai consolidato innanzi richiamato. Si legge infatti nel corpo della motivazione: “Questa Corte ha rilevato in proposito, con plurimi arresti, che per servizi "soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" secondo la norma dettata dall'art.7, lett. b), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all'applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne, ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n.7731/2007;
pagina 5 di 13 Cass.n.4780/1999). Ha anche specificato che per servizi esterni devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne (servizio del personale, servizio di contabilità, ecc.), ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e quindi oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n. 4780/1999)”.
Sennonché, pur partendo da tali consolidate e incontestabili premesse, è giunta ad una conclusione che non si ritiene di poter condividere.
In particolare, premesso che nella controversia sottoposta al suo esame si discuteva di lavoratori dipendenti di che (come il ricorrente) provenivano da altra società (la CP_1
STA SpA), ha affermato che “la circostanza della provenienza dei dipendenti da altra società ( STA spa), non [fosse] sufficiente a qualificare come sussidiari i servizi resi”, con concludendo poi che “tale qualificazione [fosse] destinata ad includere solo le attività svolte da soggetti estranei alla organizzazione della società fruitrice”; con ciò quindi affermando che solo per soggetti estranei all'organizzazione di non CP_1
dovesse trovare applicazione il R.D..
L'art. 7 cit. non dice questo però, in quanto come detto esclude l'applicazione delle disposizioni del presente decreto “al personale addetto ai servizi … affidati a privati appaltatori” (e dunque a soggetti esterni all'organizzazione aziendale) “o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”, laddove la congiunzione
“o” sta per “ovvero … soltanto”.
Nei più risalenti arresti della Suprema Corte si era posto il problema di valutare se qualificare come sussidiari dei servizi “forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne”, in quanto non propriamente attinenti all'attività di trasporto. Con le pronunce citate, la Cassazione ha escluso che tali sevizi svolti da unità organizzative interne possano essere qualificati come servizi sussidiari, ma non ha certo affermato che
è sufficiente essere soggetti interni all'organizzazione aziendale per vedersi applicare il
R.D.. Ritenere che la qualificazione di servizi sussidiari è “destinata ad includere solo le attività svolte da soggetti estranei all'organizzazione della società fornitrice” è dunque pagina 6 di 13 in contrasto non solo con i precedenti arresti giurisprudenziali, ma proprio con la lettera della norma, che sul punto non richiede alcuno sforzo interpretativo.
D'altra parte, l'art. 7 del R.D. cit. è pacificamente ritenuta norma eccezionale rispetto al principio di cui all'art. 2070 c.c., della rilevanza dell'attività principale svolta dall'imprenditore ai fini dell'individuazione del CCNL applicabile. Ebbene, se tale norma si interpretasse come relativa solo alle “attività svolte da soggetti estranei all'organizzazione della società fornitrice”, non potrebbe certo più parlarsi di norma eccezionale, perdendo anzi la norma stessa ogni ragion d'essere, posto che pacificamente “soggetti estranei all'organizzazione della società fornitrice” possono applicare ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti un CCNL diverso rispetto a quello dell'azienda fornitrice del servizio di trasporto.
In conclusione, quindi, al personale dipendente di aziende che svolgono servizio di trasporto pubblico, ove addetto a servizi rivolti all'esterno soltanto sussidiari del servizio di trasporto, non può applicarsi il R.D. 148/1931, mentre al personale addetto a servizi pur sussidiari ma rivolti all'interno può applicarsi il R.D.
Le mansioni svolte dalla ricorrente.
E' stata la stessa ricorrente ad aver allegato di aver svolto, nel periodo iniziale del proprio rapporto di lavoro con la resistente, dall'assunzione e sino al settembre 2012
(presso la sede di Ostiense), mansioni di addetta alla raccolta di reclami da parte dell'utenza, in merito alle condizioni dei mezzi o in merito al funzionamento delle macchine emettitrici dei biglietti. Si tratta dunque per tale primo periodo di mansioni inquadrabili nell'ambito dei servizi accessori e sussidiari, rispetto a quello di trasporto, rivolti all'utenza esterna.
Per quanto riguarda il periodo successivo, ovvero da ottobre 2012 ad aprile 2018, è risultato confermato dalla prova orale, che la ricorrente, presso la sede di Acilia, nell'ambito dell'ufficio competente per la “manutenzione dei veicoli aziendali”, ha svolto “attività di tipo impiegatizio … di inserimento dati, relativamente alle schede di manutenzione, al consumo dei carburanti, alle programmazioni dei lavaggi delle vetture
pagina 7 di 13 … di programmazione delle riparazioni delle vetture” (v. teste , Testimone_1
coordinatore del predetto ufficio). In relazione poi al periodo ulteriormente successivo, ovvero da maggio 2018 a settembre 2019, è circostanza incontestata, oltre che confermata dai testi, che la ricorrente sia stata adibita alla “programmazione dei turni del personale addetto al controllo dei titoli di viaggio”. Trattasi, in entrambi questi periodi centrali, di mansioni inquadrabili nell'ambito dei servizi accessori e sussidiari, rispetto a quello di trasporto, ma rivolti all'interno dell'azienda.
In relazione, infine, all'ultimo periodo, dal settembre 2019 a tutt'oggi, è stata la stessa ricorrente a dedurre lo svolgimento di mansioni pur sempre rivolte agli utenti esterni, di raccolta ed analisi della documentazione presentata dalla clientela, al fine di accedere ad agevolazioni e scontistiche.
Sugli esatti termini di applicabilità del CCNL Autoferrotranvieri.
Il C.C.N.L. Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nel suddividere l'inquadramento del personale in quattro aree professionali e quattro aree operative, ha istituito un'area operativa denominata Servizi Ausiliari della Mobilità, nella quale, appunto, vengono individuati i profili professionali corrispondenti ad attività collegate al trasporto pubblico locale, come la regolazione ed il controllo della sosta, le informazioni al pubblico, la vendita e la verifica dei titoli di viaggio, etc.
La destinazione di ciascuna area operativa può essere dedotta dalla declaratoria di ciascun profilo professionale riportato nel CCNL: Area Esercizio per la gestione del servizio di Traporto Pubblico Locale (TPL) nelle sue diverse modalità; seconda Area
Operativa per la manutenzione dei mezzi e degli impianti a supporto del TPL;
Area
Servizi Ausiliari per la Mobilità per la gestione delle attività accessorie all'esercizio del
TPL (informazioni, vendita e verifica) e per le attività connesse alla mobilità privata
(regolazione, sosta, rimozione, etc…); Amministrazione e Servizi, per le attività di amministrazione e di supporto alle attività produttive delle aziende.
pagina 8 di 13 In particolare, le declaratorie dei profili professionali specifici dell'Area Mobilità prevedono, con vari livelli di competenza, una ampia gamma di attività, facendo riferimento ai processi di vendita, di verifica, di informazione, di rimozione, di sosta.
L'impostazione del CCNL del 2000, con l'istituzione dell'Area Servizi Ausiliari della
Mobilità, nella quale vengono individuati i profili professionali corrispondenti ad attività collegate al Trasporto Pubblico Locale, come la sosta, le informazioni, la vendita e la verifica dei titoli di viaggio, etc., ha superato la classica distinzione professionale applicata alle aziende di trasporto (autisti, operai ed impiegati), basando l'inquadramento non sulla specifica mansione affidata al singolo, ma sul prodotto derivante dalla sua attività.
Va precisato, poi, che chi, al momento dell'entrata in vigore del CCNL del 27/11/2000, già svolgeva mansioni ricomprese nell'area operativa Servizi Ausiliari per la Mobilità ha continuato a mantenere lo stato giuridico ed economico preesistente (R.D.148/31).
Chi invece è stato assunto dopo questa data per svolgere le suddette mansioni, è stato inquadrato invece nell'Area Operativa Servizi Ausiliari per la Mobilità (cfr: art. 4 del
CCNL 27/11/2000) con applicazione, quindi, del c.d Allegato A.
L'inquadramento nell'Area Servizi Ausiliari per la Mobilità è stato attribuito dapprima al personale neoassunto addetto alle attività di vendita, di verifica ed informazione/assistenza alla clientela, nonché al personale addetto al data entry delle sanzioni amministrative, o ad attività relative alla raccolta dati sulla domanda di mobilità
e/o sulla qualità del servizio offerto.
Con l'internalizzazione della bigliettazione elettronica, il personale addetto a tale attività
è stato inserito nella IV Area, conformemente a quanto previsto dal citato CCNL.
Infine, a seguito della fusione per incorporazione in STA S.p.A., CP_3
tutte le attività Controparte_4 CP_5
relative alla sosta (dalla progettazione dei parcheggi alla vigilanza della sosta tariffata), per le quali erano previsti differenti livelli parametrali, sono confluite nell
[...]
. Controparte_6
pagina 9 di 13 Conclusioni in relazione alle specifiche mansioni svolte dalla ricorrente.
In conclusione, per tutto, quanto sin qui osservato, deve escludersi che alla ricorrente, durante il primo periodo di lavoro (sino al settembre 2012) potesse essere applicato il
R.D. 148/1931, in quanto, in quel periodo la lavoratrice ha fatto parte del personale addetto ai servizi ausiliari per la mobilità ed in quanto ha svolto servizi accessori e sussidiari, rispetto a quello di trasporto, rivolti all'utenza esterna. Per tale primo periodo, corretta appare l'applicazione alla ricorrente del cd. Allegato A e dei relativi parametri di inquadramento.
A partire però dall'ottobre 2012 e sino a settembre 2019, la ricorrente ha invece svolto attività di tipo amministrativo e di supporto alle attività produttive, certo non destinate all'utenza esterna, con conseguente diritto all'applicabilità del R.D. più volte citato, nonché dei parametri di inquadramento generali previsti dal CCNL Autoferrotranvieri e non già quelli dell'Allegato A.
Corretto inquadramento delle mansioni svolte.
Ai fini del corretto inquadramento delle mansioni svolte dalla ricorrente, vanno richiamate le dichiarazioni dei testi sul punto.
Il teste ha riferito: “La ricorrente faceva attività di inserimento dati Testimone_1
già programmati e predefiniti”. Il teste ha aggiunto: “In particolare, si Testimone_2
occupava dell'inserimento dati. Abbiamo un sistema gestionale (SAP), con il quale si fa la programmazione della manutenzione e la stampa delle schede di manutenzione. Il contenuto delle schede è standardizzato e viene determinato direttamente dal sistema.
La ricorrente doveva aprire la commessa di manutenzione e stampare la scheda da consegnare agli operai. Gli operai vi annotavano le attività svolte … poi riconsegnavano tale scheda al capo operatore che ricontrollava i lavori eseguiti e controfirmava. Poi le schede tornavano agli amministrativi, tra cui la ricorrente, che riportavano i dati ivi presenti sulla scheda telematica presente nel SAP. … La ricorrente annotava poi se le vetture erano in servizio o fuori servizio. … era la stessa
pagina 10 di 13 tipologia di attività, gestita tramite un foglio excel, in cui erano annotata le varie date di pulizia”.
Trattasi, come detto, di attività sicuramente inquadrabile nell'ambito dell'Area
Professionale 3^ - Area Operativa Amministrazione e Servizi (e non già, pur in tale ambito, nell'Area Operativa Manutenzione Impianti ed Officine, cui appartiene solo personale operativo e non personale addetto a compiti amministrativi).
In tale contesto, le mansioni concretamente svolte non appaiono però inquadrabili nell'ambito del Profilo 'Collaboratore di Ufficio' Parametro '175', che spetta ai
“Lavoratori che, in possesso di adeguate capacità professionali, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo”, né nell'ambito del Profilo 'Operatore
Qualificato di Ufficio', Parametro '140-155', che spetta ai “Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo, sulla base di direttive ricevute”.
Corretto appare, piuttosto, l'inquadramento nell'ambito del Profilo 'Operatore di
Ufficio', Parametro '130', che spetta ai “Lavoratori che espletano compiti di natura tecnica e/o amministrativa richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e
l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché all'occorrenza compiti di supporto all'attività degli uffici”.
Tanto premesso, a prescindere dal livello di inquadramento concretamente spettante
(inferiore rispetto a quello richiesto), deve ritenersi che comunque la ricorrente abbia interesse al relativo riconoscimento, in quanto i lavoratori inquadrati nell'Area
Operativa Amministrazione e Servizi, al cui rapporto si applica come detto anche la disciplina del R.D. 148/1931, hanno diritto ad un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello spettante ai lavoratori ai quali si applica la disciplina dell'Allegato A, relativo alle seguenti voci retributive: indennità di base, indennità mensile, indennità di presenza, indennità di prolungamento orario;
voci tutte confluite nella voce retributiva conglobata E.R.S. e successive modificazioni. A ciò deve aggiungersi poi che i lavoratori cui si applica la disciplina del R.D. devono osservare un pagina 11 di 13 orario di lavoro ordinario pari a 36 ore e non già a 39 (con conseguente retribuzione delle ore eccedenti quale straordinario) e hanno un maggior numero di giorni di ferie annuali.
Sicuramente quindi la ricorrente ha maturato delle differenze retributive pur a fronte dell'inferiore inquadramento riconosciuto;
differenze che si è riservata di chiedere in separato giudizio.
Per completezza, deve aggiungersi che “nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c., sulla cd. promozione automatica, vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del R.D. n. 148 del
1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenzione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore”
(v. Cass. 12601/2016; Cass. 9344/2012).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (in applicazione dei parametri minimi avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara che la ricorrente, a decorrere da ottobre 2012, ha diritto a vedersi applicare al suo rapporto di lavoro con la resistente il R.D. 148/1931, nonché il CCNL Autoferrotranvieri, con il relativo trattamento economico e normativo, in luogo di quello di cui all'Allegato A) al CCNL 27 novembre 2000;
2. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nell'Area
Professionale 3^ - Area Operativa Amministrativa e Servizi, Profilo 'Operatore di
Ufficio', Parametro '130' e ad essere retribuita da ottobre 2012 con il relativo trattamento;
pagina 12 di 13 3. Per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a corrispondere le relative differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo;
4. Condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro
2.695,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 3.12.2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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